Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2684 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 Controparte_1
contumaci E_ esentato e difeso dall'avv. Vito Meltonese Controparte_1
Opponenti Contro
Controparte_3
[...] a
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
********** I.- Con decreto n.4930 del 19.12.2018, notificato il 07.01.2019 si ingiungeva alla società
in qualità di debitrice principale, nonché a e Parte_1 E_ [...] qualità di fideiussori, il pagamento in so m CP_1
€.82.689,28 a titolo di saldo debitore sui conti correnti nn. 0101065 e 0101066, oltre agli interessi come da domanda, e alle spese della procedura di ingiunzione. I.1.- Con atto di citazione, notificato il 15.02.2019, la società in persona Parte_1 del l.r., e e , quali fideiussori, spiegavano formale E_ Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4930/2018 emesso in data 19.12.2018 chiedendone la revoca. Esponevano che la società, debitrice principale, aveva stipulato con la
[...]
con sede Controparte_3 Controparte_4 in , due contratti di affidamento con apertura di credito in conto corrente, Controparte_3
n 066, garantiti da e mediante E_ Controparte_1 fideiussione, rilasciata in data 16.04.2015, fino alla concorrenza di € 130.000,00. Lamentavano la usurarietà del tasso di affidamento calcolato tenendo conto delle penali, delle commissioni e delle spese, usurarietà riferita anche all'interesse di mora;
in particolare, rilevavano che la commissione di massimo scoperto non era stata pattuita in contratto e, in ogni caso, si
[...]
con sede Controparte_5
Controparte_3
-l'infondatezza e l'assenza di prova dell'eccepita violazione della legge n.108/1996 per effetto della maggiorazione della commissione per l'affidamento;
- l'infondatezza dell'eccepita illegittimità delle commissioni di massimo scoperto per mancata pattuizione. L'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ex art. 96 cpc. I.3.- Disposta la mediazione conclusasi con esito negativo, nelle more, in data 6.5.2021 e la E_ Controparte_5
concludevano un accordo transattivo avente ad oggetto
[...]
a rateizzata e, altresì, la previsione dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti della e di Parte_1 [...]
. CP_1
Con ordinanza del 17.3.2022, il giudizio veniva interrotto per intervenuto fallimento della
Parte_1
Con ricorso del 3.5.2022, il giudizio veniva riassunto da nei confronti Controparte_1 della Cassa Rurale, che si costituiva in riassunzione, e di e la E_
Curatela della che, ritualmente citati, non si cos Parte_1
Istruita la causa con la produzione di documenti, all'udienza del 10.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. II.1.- In via preliminare è necessario chiarire che nelle cause scindibili, per la riassunzione del processo è necessaria, ma anche sufficiente, l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti, l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutte. Così, nella specie, il giudizio riassunto per iniziativa solo di è poi Controparte_1 proseguito anche nei confronti della Curatela fallimentare e di . E_
Quanto alla società benché la curatela della stessa sia stata destinataria Parte_1 della notifica dell'att ne, questa non si costituiva nel giudizio riassunto. Ora, secondo principio ormai pacifico in giurisprudenza, «i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa» (cfr. Cass. civ., n. 14100/2003). Nella specie, la curatela e né si costituivano né comparivano all'udienza dopo la riassunzione, E_ ergo devono ritenersi in questa fase contumaci (in tal senso Cassazione civile sez. II, 09/04/2019, n.9915). II.
2.Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento nei confronti della società fallita, la domanda è improcedibile, assorbendo la relativa pronuncia l'esame delle ulteriori questioni inerenti il merito della controversia. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, qualora una domanda sia diretta a far valere nelle forme ordinarie una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606). Tale inammissibilità/improcedibilità della domanda, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass., sez. 1^, 15 maggio 2001, n. 6659, m. 546659), non può essere derogata (Cass. civ. n. 21565/2008). Pertanto, una volta dichiarato il fallimento del debitore, la domanda di condanna al pagamento diviene improcedibile al pari di qualsiasi altro giudizio di accertamento di un credito e il creditore non potrà fare altro che far valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/03/2004, n.5727). In definitiva, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio il creditore, se vuol far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 l. fall., mediante la procedura di accertamento del passivo. Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda deve essere, quindi, dichiarata improcedibile e le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti del giudizio possono essere compensate in ragione della comunanza di interesse tra i due fideiussori e della iniziativa di prosecuzione del giudizio da parte del solo . CP_1
II.2.- Con riferimento, alla posizione del fideiussore si deve dare E_ atto dell'intervenuta transazione della lite che ha avuto ad oggetto l'intero debito indicato nel decreto ingiuntivo. Circostanza dedotta dalla medesima Banca opposta e ribadita in sede di memoria conclusiva del 20.9.2024 (pagg.3 e 4). La conclusione anticipata del giudizio dipende, dunque, dal fatto che è mutata la situazione sostanziale intercorrente tra le parti a seguito della transazione sull'intero debito intercorsa tra uno dei fideiussori e la E_ Controparte_5
[...] per cessata materia del contendere e va revocato il decreto ingiuntivo emesso in danno di
E_
, parte opponente che riassumeva il giudizio, Controparte_1 valgono le medesime considerazioni ossia: come riferito in comparsa conclusionale (depositata in data 20.09.2024) dalla opposta, il debito è stato interamente estinto per intervenuto pagamento proprio in virtù della transazione intervenuta tra la e il CP_5 fideiussore con estensione degli effetti (come dichiarato nelle difese E_ della ) anche nei confronti degli altri debitori, ossia dell'altro fideiussore CP_5 [...]
e della società CP_1 Parte_1 sito, nella spe vare applicazione l'art. 1304, comma 1, c.c., che, per come affermato dalla giurisprudenza, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione” (Cass. n.23418 del 17/11/2016). Il consolidato principio giurisprudenziale, in ragione del quale la disposizione di cui all'art. 1304, comma 1, c.c. secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 9369/06 e n. 2963/11). Nella specie, pur avendo le parti transatto la lite col pagamento dell'intero debito ingiunto, non vi è la dichiarazione di volere approfittare della transazione da parte del fideiussore
, rimasto terzo rispetto la transazione, da cui consegue che non è Controparte_1 sto dell'art. 1304 cc: tuttavia, per ammissione dello stesso creditore, il debito è stato estinto totalmente per intervenuto pagamento da parte di uno dei debitori in solido. L'estinzione per avvenuto adempimento della obbligazione pone nel nulla la richiesta di condanna nei confronti di , pur non avendo questi dichiarato Controparte_1 di volere approfittare della transazione. Il mutamento della intera posizione sostanziale, intervenuta nel corso del giudizio, consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo. III.1.- Alla luce di quanto esposto, la delibazione delle doglianze sollevate con l'opposizione vale solo ai fini di valutare il regime delle spese per “soccombenza virtuale” essendo ormai venuta meno la questione sostanziale, ossia la richiesta di condanna al pagamento insita nella richiesta monitoria. III.2.- E', quindi, il caso di ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che
“in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò la parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib. Arezzo n. 34/2017). In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la attore in senso CP_5 sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007; Trib. Roma n. 6103/2013). III.4.- Preliminarmente giova anche ribadire che la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi, derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Qualora il conto corrente sia collegato a un'apertura di credito, come nel caso in esame, la c.m.s. non partecipa della natura degli interessi, tanto che la d'Italia, già con la CP_5
Circolare in data 1.10.1996, intervenendo in merito alla rilevazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria, ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G., sicché la stessa risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di utilizzo (Corte appello Ancona sez. I, 15/04/2024, n.605).
Applicando tali coordinate di giudizio al caso di specie, si osserva che, per quanto riguarda l'usurarietà del tasso effettivo, l'opposizione non è fondata, atteso che il calcolo eseguito dall'opponente per ritenere il tasso effettivo superiore al tasso soglia d'usura, include la c.m.s. che, per quanto detto in precedenza, è un costo che non deve essere considerato al fine del superamento del tasso effettivo. La c.m.s. è, infatti, il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto e, quindi, si tratta di una voce di costo solo eventuale. Non rientra, pertanto, nel calcolo del tasso effettivo globale. In definitiva, nel caso di specie, non risulta, dunque, la usurarietà dei contratti in questione e l'opposizione in parte qua non fondata.
Di contro, nel contratto allegato, non risulta pattuita la commissione di massimo scoperto e, pertanto, va esclusa dal computo della debitoria complessiva;
in parte qua, l'opposizione appare, quindi, fondata.
Per quanto riguarda invece il divieto di anatocismo, occorre precisare che l'articolo 120 del T.U.B. ha previsto la legittimità degli interessi anatocistici a condizione che la periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori sia la medesima, sia per i rapporti attivi che per quelli passivi, senza che sia necessario che le condizioni contrattuali per le diverse operazioni abbiano un contenuto identico nella determinazione dei tassi di interesse o delle modalità di calcolo. In particolare, alcuna disposizione impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9744). Il criterio della reciprocità, come definito dalla norma, richiede unicamente l'operatività della capitalizzazione in favore di entrambe le parti del rapporto e la medesima periodicità; mentre è evidente che, il modo in cui la capitalizzazione opererà, dipenderà in concreto dalla natura e dall'effettivo andamento del rapporto, e che il tasso creditore per il cliente non può essere uguale, secondo la logica economica, a quello previsto in favore della Banca (Tribunale Roma sez. XVII, 17/01/2019, n.1207).
Quanto alla capitalizzazione, la modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotta dall'art 25, co. 2, del D.Lgs.4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, allorquando la medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi (Tribunale Pisa sez. I, 11/01/2023 n.56). In definitiva, gli interessi anatocistici possono essere quindi applicati solo se sono stati espressamente e validamente pattuiti e, dunque, se è prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori. Applicando quindi i principi sopra esposti al caso di specie, emerge che dal documento di sintesi allegato dal debitore, non è concordata una espressa pattuizione di capitalizzazione reciproca, ma solo la periodica capitalizzazione trimestrale degli interessi senza alcuna specifica pattuizione di reciprocità in favore della e del correntista. Dunque, in parte qua, l'opposizione appare fondata. CP_5
III.5.- Alla luce delle considerazioni svolte, si può ritenere che l'opposizione sarebbe stata parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al Controparte_1 pagamento della somma rideterminata, espunte le somme richieste dalla . e CP_5 capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ne consegue che parte vittoriosa sarebbe stata comunque la , sia pure per una somma CP_5 minore di quella indicata nel decreto ingiuntivo, alla quale spett sione delle spese di lite da porsi a carico del solo che proseguiva il giudizio. Controparte_1 Le spese possono e per un terzo in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione per come detto in precedenza. IV.- In ordine all'istanza ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta, non si ravvisano nel comportamento processuale della parte soccombente elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), nel complesso non travalicando le difese il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 15.02.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 4930/2018 notificato il 07.01.2019, giudizio riassunto da Controparte_1 con ricorso depositato in data 3.5.2022, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile il giudizio nei confronti della Controparte_6
[...]
2. IARA estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio promosso da con atto di citazione notificato il 15.02.2019 e da E_ CP_1
di citazione notificato il 15.02.2019 e riassunto da
[...] con ricorso in riassunzione depositato il 3.05.2022 e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4930/2018 notificato il 07.01.2019; 3. CONDANNA alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore di Controparte_1
Controparte_3
[...]
la somma di €.9.873,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15%, CAP e compensandole per il restante terzo.
4. COMPENSA integralmente tra le altre parti le spese di lite.
Bari, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Roberta Bello