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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/08/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 158/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
Persona_11) nella qualità di erede universale del sig. C.F. 1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. S. A. Scillia del foro di
[...]
Enna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Controparte_1
1), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. F. C.F. 2
Fiammetta, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. F. Costa,
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 30.01.2025 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( Parte_1 ) “Precisa le conclusioni riportandosi al contenuto delle domande, difese, richieste, eccezioni e conclusioni svolte e argomentate nell'atto di appello nonché nei successivi atti e verbali di causa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte. Chiede, altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica".
(Altavilla) "Con il presente atto, il sottoscritto difensore insiste in tutte le difese, eccezioni e richieste proposte, contesa integralmente il contenuto delle difese di parte appellante, in quanto infondate;
infine, precisa le conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate negli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga posta in decisione, nonché disporsi lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica".
I FATTI DI CAUSA
Con contratto di finanziamento agrario (previsto e disciplinato dalla L. n. 3/1999, art. 4 e dal D.Lgs. n. 385/1993) ai rogiti del notaio Per_2 in data 12/01/1996 la Controparte_2
Persona_1concedeva ai mutuatari, germani Parte_2 e
(successivamente deceduto in Catania il dì 08.09.2011), la somma di £ 938.003.442.
(coniuge di Nel precisato rogito intervenivano le signore Controparte_1
[...]
(moglie di
) nellaPersona_1 Parte_2 ) e Parte_1
qualità di fideiussori e di terze datrici di ipoteche.
Sennonché, decorso poco più di un anno dalla stipula del rogito, i mutuatari interrompevano il pagamento delle singole rate di mutuo previste dal piano di ammortamento talché la banca mutuataria, dopo la notifica dell'atto di precetto, promuoveva in danno dei predetti e delle fideiubenti un procedimento esecutivo immobiliare che veniva rubricato al n. 55/1997 R.G. del Tribunale di Nicosia (oggi Enna).
A seguito dell'ordinanza di vendita emessa nell'ambito del precisato procedimento, venivano avviate trattative di bonario componimento da Controparte_1 (terza datrice di ipoteca) con le diverse società che, per effetto di plurime cessioni del credito, erano via via subentrate all'originaria creditrice.
Queste si concludevano con l'accettazione della proposta avanzata dall' Controparte_3
[...] (ultima cessionaria) in data 14.11.2011: pagamento, da parte dell'odierna appellata, della somma di € 170.150,00 da effettuare mediante assegni circolari o mediante bonifico bancario, con obbligo per la parte creditrice di provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili e a rinunciare alla procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Nicosia (R.G. 55/97).
In esecuzione del precisato accordo, la fideiubente-terza datrice di ipoteca CP
[...] emetteva in favore della società Controparte_3 n. 16 assegni circolari per un importo complessivo di € 170.150,00, onde ottenere l'immediata revoca dell'ordinanza di vendita in uno alla cancellazione delle ipoteche.
Ottenuta l'estinzione del credito vantato dalla la CP si Controparte_3
rivolgeva all'altra fideiubente, divenuta erede universale del Parte_1 ',
frattanto deceduto, al fine di ottenere la proprio coniuge Persona_1
restituzione della metà della somma corrisposta alla società creditrice dianzi indicata.
Stante però l'inerzia della predetta, la prima chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Enna
l'emissione di un provvedimento monitorio (n° 414/2017) a peso della seconda, con il quale a quest'ultima veniva ingiunto di pagare alla ricorrente l'importo di € 85.075,00, oltre interessi e spese del procedimento.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta, la quale contestava l'esistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento, “in quanto -in mancanza e in difetto di quietanza rilasciata dal creditore procedente e della relativa imputazione di pagamento- non vi era alcuna prova dell'estinzione dell'obbligazione da parte di Controparte_1 e del conseguente diritto di regresso da quest'ultima azionato in sede monitoria"; e, deducendo ancora che: "dopo l'asserito pagamento, il creditore aveva rinnovato l'iscrizione Controparte_4 ipotecaria, spiegando di nuovo l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare al fine di soddisfare il credito derivante dal medesimo mutuo agrario”, sosteneva che il credito non era stato affatto estinto.
Eccepiva infine "la perdita dell'azionato diritto di regresso ai sensi dell'art. 1952 c.c. per non essere stata informata delle trattative in corso"; chiedeva la revoca del provvedimento opposto e la condanna della CP alla rifusione delle spese processuali.
Nel giudizio così promosso si costituiva la creditrice opposta la quale contestava
"funditus"
tutte le argomentazioni avversarie ed instava per il rigetto dell'opposizione.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente e, all'esito, trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 89/2021, pubblicata il 16/02/2021, con la quale il Tribunale di Enna disponeva il rigetto dell'opposizione e condannava l'opponente a rifondere le spese processuali all'altra parte, che liquidava in € 8.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso l'anzidetta statuizione ha interposto gravame la parte soccombente per i motivi che in prosieguo verranno indicati. Si è costituita Controparte_1 confutando tutte le doglianze avversarie e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o comunque il suo rigetto per infondatezza manifesta.
Con ordinanza del dì 08.07.2022, la Corte ha rigettato la richiesta di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché quella di inibitoria avanzata dalla parte appellante, “per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge".
All'udienza del 30.01.2025, con il deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicando gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché già esaminata in senso reiettivo dalla Corte con l'ordinanza con cui la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione, l'appellante denuncia l'ingiustizia della gravata sentenza per non avere la ricorrente - opposta "provato, ex art. 2697 c.c., di avere estinto il debito per cui agisce in regresso nei confronti di [...]
Parte_1
La predetta, in particolare, non avrebbe documentato l'effettiva corresponsione delle somme dovute, "posto che non ha prodotto la quietanza di pagamento (ove effettuato) rilasciata dal creditore procedente, né il pagamento in questione può risultare documentalmente provato dalla copia degli assegni circolari con relativa attestazione di ricezione, in quanto è stato contestato da controparte il valore probatorio di tutta la produzione documentale nonché la effettiva imputazione di pagamento al credito per cui è causa".
Soggiunge ancora che l'estinzione del debito non potrebbe essere provata "dall'istanza di rinuncia agli atti esecutivi depositata in data 4.4.2011 dalla società Controparte_3
[...] cessionaria del credito, in quanto quest'ultima non ha rinunciato all'azione né al credito vantato, come dimostra il fatto che il creditore è nuovamente intervenuto nella procedura esecutiva n. 55/97 ex trib. Nicosia per il medesimo titolo e credito".
Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Si premette anzitutto che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n° 16557/2019).
L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, infatti, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (in tal senso:
Cass. n° 7775/2014; n. 29993 del 13/12/2017; n. 27633 del 30/10/2018; n. 14279 del
25/05/2021).
Intervenendo in subiecta materia, la Suprema Corte di recente si è così espressa:
"La contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare l'oggetto del contendere;
e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell'eccezione sia precisa e circostanziata.
Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale e eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che
"la copia non è conforme" (Cassazione civile, sez. II, 18/11/2024, n. 29658).
Nella specie, l'appellante non ha contestato specifiche difformità della copia, non ha indicato gli aspetti differenziali di quella prodotta rispetto all'originale, e non ha proposto neppure la querela di falso, che sarebbe stata necessaria per negare l'esistenza degli originali dei documenti prodotti (cd. diniego di originale).
Ne deriva perciò che, a lume della documentazione versata in atti, il pagamento in questione risulta incontestabilmente avvenuto (si vedano le copie degli assegni circolari e le relative attestazioni di ricezione, nonché l'atto di rinuncia all'intrapresa esecuzione da parte della docc. 11, 12 e 13 comparsa primo grado ricorrente Controparte_3 opposta), con la conseguenza che Controparte_1 ha diritto di ripetere dalla parte appellante la parte di debito su di essa gravante, dal momento che nella fattispecie, per come si dirà, opera di diritto la surrogazione di cui all'art. 1203 c.c.
Ma non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla dedotta violazione dell'art. 633 c.p.c., osservandosi al riguardo che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Sicché l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. n° 16767/2014).
Esula, invece, dalla trattazione del presente giudizio il secondo motivo di appello, con il quale si afferma che "dopo la rinuncia agli atti esecutivi, Controparte_4
[...] è intervenuta nuovamente nella procedura esecutiva iscritta al n. 55/97 R.G. ex Tribunale di Nicosia con atto di intervento del 21.09. 2011, sulla base del medesimo titolo e per il medesimo credito derivante da contratto di finanziamento del 12.01.1996
....", e ciò per la piana considerazione che il credito di cui si discute è unicamente quello vantato dalla e non altri. Controparte_3
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame con il quale si eccepisce la perdita del diritto di regresso ex art. 1952 c.c. a motivo che la CP , nell'occorso, avrebbe pregiudicato gli interessi della condebitrice per non averle comunicato l'esistenza di trattative in corso e l'avvenuto pagamento in favore del creditore ipotecario.
Al riguardo va senz'altro ricordato che la surrogazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 1203 c.c., opera ex lege, ossia di diritto.
Secondo la prevalente dottrina, infatti, in presenza di tali fattispecie, la surrogazione legale opera in modo automatico, senza che sia indispensabile né il consenso del creditore né
l'espressione della volontà del solvens di avvalersene, dal momento che l'istituto si fonda su un collegamento di rapporti che, da un lato è indipendente dal consenso del creditore e, dall'altro, implica l'acquisto del credito in favore del surrogante per il semplice fatto che sia eseguito il pagamento. E in argomento è appena il caso di richiamare una (ex multis) pronuncia del Supremo
Collegio, per il quale: "La surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio: l'adempimento del terzo non estingue l'obbligazione in senso oggettivo, ma tacita la pretesa del creditore, senza liberare il debitore. Si opera, quindi, una variazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e si mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto stesso, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare il creditore che ha ricevuto il pagamento.
Il fideiussore si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore (la banca), esercitando in via surrogatoria lo stesso diritto dell'istituto di credito, sicché, una volta eseguito il pagamento, spetta al fideiussore, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 1949
c.c., il diritto di surrogarsi nella medesima posizione del creditore”. (si veda Cassazione civile, sez. I, 05/07/2023, n. 19041).
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 89/2021 emessa dal
Tribunale di Enna ed impugnata da Parte_1
Condanna la predetta a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, liquida in € 7.500,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed
€ 4.000,00 per quella decisionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di Parte_1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte,
addì 29.05.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 158/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
Persona_11) nella qualità di erede universale del sig. C.F. 1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. S. A. Scillia del foro di
[...]
Enna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Controparte_1
1), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. F. C.F. 2
Fiammetta, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. F. Costa,
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 30.01.2025 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( Parte_1 ) “Precisa le conclusioni riportandosi al contenuto delle domande, difese, richieste, eccezioni e conclusioni svolte e argomentate nell'atto di appello nonché nei successivi atti e verbali di causa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte. Chiede, altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica".
(Altavilla) "Con il presente atto, il sottoscritto difensore insiste in tutte le difese, eccezioni e richieste proposte, contesa integralmente il contenuto delle difese di parte appellante, in quanto infondate;
infine, precisa le conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate negli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga posta in decisione, nonché disporsi lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica".
I FATTI DI CAUSA
Con contratto di finanziamento agrario (previsto e disciplinato dalla L. n. 3/1999, art. 4 e dal D.Lgs. n. 385/1993) ai rogiti del notaio Per_2 in data 12/01/1996 la Controparte_2
Persona_1concedeva ai mutuatari, germani Parte_2 e
(successivamente deceduto in Catania il dì 08.09.2011), la somma di £ 938.003.442.
(coniuge di Nel precisato rogito intervenivano le signore Controparte_1
[...]
(moglie di
) nellaPersona_1 Parte_2 ) e Parte_1
qualità di fideiussori e di terze datrici di ipoteche.
Sennonché, decorso poco più di un anno dalla stipula del rogito, i mutuatari interrompevano il pagamento delle singole rate di mutuo previste dal piano di ammortamento talché la banca mutuataria, dopo la notifica dell'atto di precetto, promuoveva in danno dei predetti e delle fideiubenti un procedimento esecutivo immobiliare che veniva rubricato al n. 55/1997 R.G. del Tribunale di Nicosia (oggi Enna).
A seguito dell'ordinanza di vendita emessa nell'ambito del precisato procedimento, venivano avviate trattative di bonario componimento da Controparte_1 (terza datrice di ipoteca) con le diverse società che, per effetto di plurime cessioni del credito, erano via via subentrate all'originaria creditrice.
Queste si concludevano con l'accettazione della proposta avanzata dall' Controparte_3
[...] (ultima cessionaria) in data 14.11.2011: pagamento, da parte dell'odierna appellata, della somma di € 170.150,00 da effettuare mediante assegni circolari o mediante bonifico bancario, con obbligo per la parte creditrice di provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili e a rinunciare alla procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Nicosia (R.G. 55/97).
In esecuzione del precisato accordo, la fideiubente-terza datrice di ipoteca CP
[...] emetteva in favore della società Controparte_3 n. 16 assegni circolari per un importo complessivo di € 170.150,00, onde ottenere l'immediata revoca dell'ordinanza di vendita in uno alla cancellazione delle ipoteche.
Ottenuta l'estinzione del credito vantato dalla la CP si Controparte_3
rivolgeva all'altra fideiubente, divenuta erede universale del Parte_1 ',
frattanto deceduto, al fine di ottenere la proprio coniuge Persona_1
restituzione della metà della somma corrisposta alla società creditrice dianzi indicata.
Stante però l'inerzia della predetta, la prima chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Enna
l'emissione di un provvedimento monitorio (n° 414/2017) a peso della seconda, con il quale a quest'ultima veniva ingiunto di pagare alla ricorrente l'importo di € 85.075,00, oltre interessi e spese del procedimento.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta, la quale contestava l'esistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento, “in quanto -in mancanza e in difetto di quietanza rilasciata dal creditore procedente e della relativa imputazione di pagamento- non vi era alcuna prova dell'estinzione dell'obbligazione da parte di Controparte_1 e del conseguente diritto di regresso da quest'ultima azionato in sede monitoria"; e, deducendo ancora che: "dopo l'asserito pagamento, il creditore aveva rinnovato l'iscrizione Controparte_4 ipotecaria, spiegando di nuovo l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare al fine di soddisfare il credito derivante dal medesimo mutuo agrario”, sosteneva che il credito non era stato affatto estinto.
Eccepiva infine "la perdita dell'azionato diritto di regresso ai sensi dell'art. 1952 c.c. per non essere stata informata delle trattative in corso"; chiedeva la revoca del provvedimento opposto e la condanna della CP alla rifusione delle spese processuali.
Nel giudizio così promosso si costituiva la creditrice opposta la quale contestava
"funditus"
tutte le argomentazioni avversarie ed instava per il rigetto dell'opposizione.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente e, all'esito, trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 89/2021, pubblicata il 16/02/2021, con la quale il Tribunale di Enna disponeva il rigetto dell'opposizione e condannava l'opponente a rifondere le spese processuali all'altra parte, che liquidava in € 8.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso l'anzidetta statuizione ha interposto gravame la parte soccombente per i motivi che in prosieguo verranno indicati. Si è costituita Controparte_1 confutando tutte le doglianze avversarie e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o comunque il suo rigetto per infondatezza manifesta.
Con ordinanza del dì 08.07.2022, la Corte ha rigettato la richiesta di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché quella di inibitoria avanzata dalla parte appellante, “per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge".
All'udienza del 30.01.2025, con il deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicando gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché già esaminata in senso reiettivo dalla Corte con l'ordinanza con cui la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione, l'appellante denuncia l'ingiustizia della gravata sentenza per non avere la ricorrente - opposta "provato, ex art. 2697 c.c., di avere estinto il debito per cui agisce in regresso nei confronti di [...]
Parte_1
La predetta, in particolare, non avrebbe documentato l'effettiva corresponsione delle somme dovute, "posto che non ha prodotto la quietanza di pagamento (ove effettuato) rilasciata dal creditore procedente, né il pagamento in questione può risultare documentalmente provato dalla copia degli assegni circolari con relativa attestazione di ricezione, in quanto è stato contestato da controparte il valore probatorio di tutta la produzione documentale nonché la effettiva imputazione di pagamento al credito per cui è causa".
Soggiunge ancora che l'estinzione del debito non potrebbe essere provata "dall'istanza di rinuncia agli atti esecutivi depositata in data 4.4.2011 dalla società Controparte_3
[...] cessionaria del credito, in quanto quest'ultima non ha rinunciato all'azione né al credito vantato, come dimostra il fatto che il creditore è nuovamente intervenuto nella procedura esecutiva n. 55/97 ex trib. Nicosia per il medesimo titolo e credito".
Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Si premette anzitutto che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n° 16557/2019).
L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, infatti, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (in tal senso:
Cass. n° 7775/2014; n. 29993 del 13/12/2017; n. 27633 del 30/10/2018; n. 14279 del
25/05/2021).
Intervenendo in subiecta materia, la Suprema Corte di recente si è così espressa:
"La contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare l'oggetto del contendere;
e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell'eccezione sia precisa e circostanziata.
Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale e eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che
"la copia non è conforme" (Cassazione civile, sez. II, 18/11/2024, n. 29658).
Nella specie, l'appellante non ha contestato specifiche difformità della copia, non ha indicato gli aspetti differenziali di quella prodotta rispetto all'originale, e non ha proposto neppure la querela di falso, che sarebbe stata necessaria per negare l'esistenza degli originali dei documenti prodotti (cd. diniego di originale).
Ne deriva perciò che, a lume della documentazione versata in atti, il pagamento in questione risulta incontestabilmente avvenuto (si vedano le copie degli assegni circolari e le relative attestazioni di ricezione, nonché l'atto di rinuncia all'intrapresa esecuzione da parte della docc. 11, 12 e 13 comparsa primo grado ricorrente Controparte_3 opposta), con la conseguenza che Controparte_1 ha diritto di ripetere dalla parte appellante la parte di debito su di essa gravante, dal momento che nella fattispecie, per come si dirà, opera di diritto la surrogazione di cui all'art. 1203 c.c.
Ma non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla dedotta violazione dell'art. 633 c.p.c., osservandosi al riguardo che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Sicché l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. n° 16767/2014).
Esula, invece, dalla trattazione del presente giudizio il secondo motivo di appello, con il quale si afferma che "dopo la rinuncia agli atti esecutivi, Controparte_4
[...] è intervenuta nuovamente nella procedura esecutiva iscritta al n. 55/97 R.G. ex Tribunale di Nicosia con atto di intervento del 21.09. 2011, sulla base del medesimo titolo e per il medesimo credito derivante da contratto di finanziamento del 12.01.1996
....", e ciò per la piana considerazione che il credito di cui si discute è unicamente quello vantato dalla e non altri. Controparte_3
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame con il quale si eccepisce la perdita del diritto di regresso ex art. 1952 c.c. a motivo che la CP , nell'occorso, avrebbe pregiudicato gli interessi della condebitrice per non averle comunicato l'esistenza di trattative in corso e l'avvenuto pagamento in favore del creditore ipotecario.
Al riguardo va senz'altro ricordato che la surrogazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 1203 c.c., opera ex lege, ossia di diritto.
Secondo la prevalente dottrina, infatti, in presenza di tali fattispecie, la surrogazione legale opera in modo automatico, senza che sia indispensabile né il consenso del creditore né
l'espressione della volontà del solvens di avvalersene, dal momento che l'istituto si fonda su un collegamento di rapporti che, da un lato è indipendente dal consenso del creditore e, dall'altro, implica l'acquisto del credito in favore del surrogante per il semplice fatto che sia eseguito il pagamento. E in argomento è appena il caso di richiamare una (ex multis) pronuncia del Supremo
Collegio, per il quale: "La surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio: l'adempimento del terzo non estingue l'obbligazione in senso oggettivo, ma tacita la pretesa del creditore, senza liberare il debitore. Si opera, quindi, una variazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e si mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto stesso, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare il creditore che ha ricevuto il pagamento.
Il fideiussore si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore (la banca), esercitando in via surrogatoria lo stesso diritto dell'istituto di credito, sicché, una volta eseguito il pagamento, spetta al fideiussore, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 1949
c.c., il diritto di surrogarsi nella medesima posizione del creditore”. (si veda Cassazione civile, sez. I, 05/07/2023, n. 19041).
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 89/2021 emessa dal
Tribunale di Enna ed impugnata da Parte_1
Condanna la predetta a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, liquida in € 7.500,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed
€ 4.000,00 per quella decisionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di Parte_1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte,
addì 29.05.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice