Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 18/10/2019 al numero 10016/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3178/2019, depositata in
Cancelleria in data 10/06/2019, nella causa civile iscritta al n. 5835/14 R.G. di Opposizione al
Decreto Ingiuntivo n. 3043/13 (Procedimento monitorio n. 9316/13 R.G. Giudice di Pace), notificata a mezzo PEC in data 09/09/2019;
TRA
IN PERSONA Parte_1
DELL'AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Del Grosso;
APPELLANTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lanocita;
APPELLATA
NONCHE'
(già Titolare della Ditta Edil Si.Da di;
CP_2 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 3043/13 il Giudice di pace di Salerno ingiungeva al
[...]
in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_2 pro-tempore il pagamento in favore della della somma di € 3.820,55. Tale Controparte_1
1
documentati da contratto di appalto del 14/9/2010, dalla relazione sul conto finale dei lavori e relativa certificazione di corretta esecuzione degli stessi, firmata dal direttore dei lavori.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo convenendo il procedimento
[...]
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno recante RG il Parte_3
.
[...]
Eccepiva l'inefficacia, nei propri confronti, della cessione del credito poiché l'amministratore, all'atto della notifica della cessione, si era opposto perché la cedente non era creditrice delle somme e comunque per la sussistenza di vizi resi noti al cedente con lettera del 23.09.2013 inviata sia al cedente che al cessionario, con cui venivano invitati a stabilire e verificare i lavori da eseguire per eliminare i danni causati al e per verificare i conteggi sulla scorta dei danni. Inoltre, Parte_2
rappresentava che in data 4/2/2014 veniva trasmessa una relazione tecnica ai suddetti, con la quale si evidenziava la veridicità delle lamentate contestazioni. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto opposto, per il rigetto della domanda ed in subordine per l'accertamento della effettiva entità del credito, con condanna alle spese di causa.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta impresa cessionaria, deducendo preliminarmente l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e ribadendo il perfezionamento e l'efficacia dell'avvenuta cessione pro solvendo del credito, notificata al ceduto
DO opponente il 5.9.2013. Deduceva, altresì, la pacifica esistenza del credito residuo pari ad €1.488,00 iva esclusa per ammissione della parte opponente. Segnatamente, argomentava che i danni lamentati dal debitore ceduto fossero generici e, comunque, privi del nesso di causalità con le opere svolte dalla ditta cedente, ed in ogni caso denunciati tardivamente solo dopo quattro anni dalla conclusione dei lavori e dal loro presunto verificarsi, e dopo tre anni dal collaudo e dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione come proposta, per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, o comunque per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, limitatamente alla somma di € 1.488,91 pacificamente ammessa poiché riconosciuta con missiva del 15/10/2013 dall'opponente nel merito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con Parte_2
vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva invece autorizzata la chiesta e congiunta chiamata in garanzia del Sig.
titolare della omonima ditta individuale, creditore cedente e nei cui confronti la CP_2
2 cessionaria proponeva anche domanda di accertamento della garanzia prestata dal cessionario con l'atto di cessione, con conseguente domanda di condanna al pagamento della somma di € 3.820,55.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio l'impresa individuale Edil Si.Da in persona del titolare che preliminarmente deduceva la corretta esecuzione dei lavori appaltati, e CP_2
la mancanza di qualsiasi richiesta di risarcimento danni per i presunti vizi e comunque instava per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, per l'accertamento della sussistenza del credito certo liquido ed esigibile di € 3.820,55 della Edil Si.Da nei confronti del Parte_2 opponente e per la condanna del al pagamento della somma di € 3.820,55 in favore Parte_2
della società cessionaria. In subordine concludeva per il riconoscimento della sussistenza del credito limitato alla minor somma di € 1.488,91, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché, autorizzata e disposta anche la CTU per accertare l'esistenza di vizi conseguenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, dopo un rinvio per la discussione, ritenuta la causa matura per la decisione perché sufficientemente istruita anche documentalmente, la stessa veniva riservata a sentenza all'udienza del 26/2/2019, previa precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 3178/2019 il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_2
proponeva appello avverso la predetta sentenza, formulando i seguenti motivi di
[...]
appello:
A) Nullità della sentenza o/e del procedimento – error in iudicando – error in procedendo;
B) violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
B) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
c1) erronea ricostruzione dei fatti;
c2) erronea interpretazione dei negozi giuridici.
Rassegnava le seguenti conclusioni: in riforma integrale della Sentenza impugnata, ACCOGLIERE
l'Appello e, quindi, la spiegata Opposizione al Decreto Ingiuntivo n°3043/13, dichiarando e riconoscendo la fondatezza della contestazione formulata dal opponente/Appellante Parte_2
circa la mancata esecuzione di alcuni dei lavori appaltati, nonché per gli evidenti vizi esecutivi degli altri lavori, per cui, REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando che il
DO opponente deve all' ; CONDANNARSI, Pt_4 Controparte_4 stante la soccombenza in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ponendo a definitivo carico della Società
e di le spese di C.T.U. Controparte_1 CP_2
3 Con comparsa depositata in data 03.01.2020 si che instava per il rigetto del Controparte_1
gravame. Con ordinanza del 30.01.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Accertata la regolare istaurazione del contraddittorio, all'udienza del 30.11.2020 veniva dichiarata la contumacia di non costituitosi. Acquisito il fascicolo di primo CP_2 grado il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30.11.2020 per la precisazione delle conclusioni, quindi all'udienza del 09.07.2024, laddove la causa era trattenuta a sentenza con la concessone dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e di replica.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine breve di cui all'art. 325, comma 1, c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 9/9/2019.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello anche in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342
c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c.
In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto
4 alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Inoltre, trattandosi di giudizio di opposizione, occorre osservare che esso rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
4. Prima di passare all'esame del merito dell'appello, giova ribadire anche, in questa sede, (sebbene l'appellante non si sofferma più sul dedotto, in primo grado, difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito azionato, ma sollevi nuovamente la questione solo Controparte_1
nella comparsa conclusionale) la legittimazione attiva della atteso che la Controparte_1
5 cessione pro-solvendo del credito si è perfezionata con atto di notifica al DO (creditore ceduto) del 5.9.2013. La notifica prevista dall'art. 1264 c.c. svolge la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Inoltre, atteso che alcuna norma impone la forma scritta ad substantiam per il contratto di cessione dei crediti, l'esistenza della cessione può utilmente desumersi dalla comunicazione scritta al debitore del 5.9.2013.
5. Dalle deduzioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalla espletata CTU si desume che i lavori edili oggetto del contratto di appalto stipulato in data 14/9/2010 hanno riguardato il terrazzo di copertura attualmente di proprietà esclusiva del sig. (all'epoca delle Parte_5 lavorazioni vi era altro proprietario), al piano attico scala B del DO “ ” Parte_2
di via Vito Lembo n. 14 in Salerno, distinto al Catasto Urbano al foglio 36 particella 73.
La manutenzione straordinaria del terrazzo de quo si era resa necessaria in quanto si erano verificate infiltrazioni di acqua piovana nella proprietà sottostante (dei sig.ri , stanti Parte_6
l'obsolescenza della pavimentazione (rovinata in più punti, come di evince dalla relazione tecnica del D.L.) ed un sistema non più funzionale di raccolta delle acque meteoriche verso le pluviali condominiali. I lavori furono appaltati a misura alla ditta per un Controparte_3 importo pari ad € 15.969,70 oltre oneri e salvo varianti. In corso d'opera si sono resi necessari ulteriori piccoli interventi, così come autorizzati dal che hanno portato l'ammontare Parte_2 complessivo dei lavori ad € 17.490,55 al netto dell'IVA.
I lavori sono stati consegnati all'impresa edilizia in data 14.09.2010 ed ultimati il 21.02.2011, giusta relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del D.L. Arch.
. Da tale documento si desume alla ditta è stata riconosciuta la cifra di €14.053,32, CP_5
suddivisa in quattro S.A.L.
L'importo a saldo a chiusura dei lavori è stato quantificato dal D.L. nella somma di €3.437,23 oltre iva al 10%, per un totale che non risulta versato di €3.780,05 (di poco inferiore alla somma ingiunta, pari ad €3.820,55).
Il CTU ha accertato che i difetti (nell'esecuzione della guaina impermeabile e nella sigillatura ai bordi dei muretti) e le omissioni (mancata sostituzione dei bocchettoni;
mancata copertura tubazione fecale) nell'esecuzione dei lavori eseguiti risultano essere le cause delle infiltrazioni lamentate dall'opponente, con la conseguenza che, nel caso di specie trova applicazione l'art. 1669
c.c. e non l'art. 1667 c.c., come statuito dal Giudice di pace.
Infatti, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale
6 utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come la presenza di infiltrazioni e umidità (vedi sul punto, ex plurimis, Cass. n. 24230/2018).
Va però rilevato che, anche nella prospettiva dell'applicazione del termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669, comma 2, c.c. in luogo del termine di giorni 60 di cui all'art. 1667, comma 2, c.c. richiamato dal Giudice di Pace, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della tempestività della denunzia dei vizi da parte del committente. Parte_2
Appare, infatti, estremamente generico e privo di riscontri oggettivi quanto dedotto dall'opponente nell'atto di citazione del giudizio di primo grado in ordine al momento esatto in cui i vizi delle opere realizzate sarebbero stati conosciuti con evidenza e al momento della loro denunzia alla ditta appaltatrice.
Nell'atto di citazione, a pag. 3, l'opponente, afferma che le infiltrazioni si sarebbero manifestate
“pochi giorni dopo” il completamento dei lavori al lastrico solare (nella CTU redatta dall'ing.
si precisa che i lavori sono stati ultimati il 21.02.2011, giusta relazione sul conto Persona_1
Con finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del D.L. Arch. ) e richiama CP_5
nota del 23.09.2013 inviata alla alla e al Direttore Controparte_1 Controparte_7
dei Lavori per invitarli a verificare e stabilire in contraddittorio il lavori eseguire per eliminare i danni arrecati al ed una successiva missiva del 4.2.2014 con la quale il Parte_2 Parte_2 trasmetteva ai medesimi destinatari una relazione tecnica a firma dell'ing. in cui Persona_2 si evidenziava “la veridicità delle lamentate contestazioni”.
Non vi è traccia, nell'atto di citazione, di quanto accaduto a partire dal periodo immediatamente successivo al 21.02.2011, quando cioè si sarebbero manifestate le infiltrazioni, sino al 23.09.2013, data della prima formale e documentata denunzia. Né nei capitoli di prova orale articolati da parte attrice nel verbale dell'udienza del 26.01.2026 si fa riferimento ai tempi e alle modalità attraverso le quali i lamentati vizi sarebbero stati denunziati alla impresa esecutrice nel periodo antecedente alla missiva del 23.09.2013.
In considerazione della lacunosità del quadro argomentativo e probatorio relativo alla tempestività della denunzia dei vizi all'appaltatore, non paiono sussistere i presupposti per modificare quanto statuito dal Giudice di prime cure.
L'appello, pertanto, va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite del secondi grado di giudizio.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 10016/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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