Decreto cautelare 4 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2022
Sentenza 13 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 23 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/05/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03830/2025REG.PROV.COLL.
N. 06589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6589 del 2024, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
NA TE, LU TE e GU TE, rappresentati e difesi dall’Avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00119/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA TE, LU TE e GU TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 2/2022 i Signori TE NA, LU e GU in qualità di soci della Società agricola Grole, impugnavano dinanzi al TA per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008551 19/000 del 29 novembre 2021, per l’importo di € 752.998,31 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 2002/2003, 2005/2006, 2007/2008.
Il TA, con l’impugnata sentenza n. 119 del 13 febbraio 2024, accoglieva il ricorso ai soli « fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare per le campagne 2002-2003, 2005-2006 e 2007-2008 » respingendolo « per il resto » (campagne 1995/1996, 1996/1997).
EA impugnava la sentenza del TA con appello depositato il 28 agosto 2024 con il quale, riconosciuta la correttezza della decisione di primo grado relativamente alle campagne 2005/2006 e 2007/2008, censura l’esito riferito alla campagna 2002/03 rilevandone l’erroneità sotto plurimi profili.
Parte appellata si costituiva in giudizio il 16 settembre 2024 confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.
All’esito della camera di consiglio del 19 settembre 2024, con ordinanza n. 3541/2024, veniva accolta l’istanza di sospensione.
Con memoria depositata il 3 marzo 2025 in vista della discussione di merito, l’appellata ribadiva la correttezza della sentenza del TA documentando la perdurante pendenza del giudizio relativo al l’imputazione di prelievo 2002/03 dinanzi al TA capitolino.
All’esito della pubblica udienza del 3 aprile 2025, la causa veniva decisa.
EA con un unico capo d’impugnazione censura la decisione di primo grado contestando il solo esito riferito alla campagna 2002/03 nella parte in cui, sul rilievo che i provvedimenti di compensazione nazionale fossero ancora sub iudice (e quindi non fosse intervenuta la perenzione del giudizio), afferma che debba essere effettuato il ricalcolo del prelievo previa disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti ammnistrativi incompatibili con il diritto europeo.
Il giudice di prime cure, a parere di EA sarebbe incorso in « un’erronea percezione del materiale istruttorio » posto che l’imputazione di prelievo riferita all’annualità in questione, veniva impugnata dinanzi al TA per il Lazio con ricorso iscritto al n. 8960/2003 ed il giudizio veniva dichiarato perento con decreto n. 2120/2012.
L’inoppugnabilità del provvedimento di compensazione determinerebbe l’impossibilità di procedere al ricalcolo del prelievo in coerenza con le indicazioni successivamente fornite dalla giurisprudenza comunitaria.
La sentenza è altresì censurata nella parte in cui, sul rilievo che « le residue aspettative dei ricorrenti si concentrano necessariamente sulla domanda subordinata, che ha come obiettivo la disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti attuativi, e la ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia », perviene alla conclusione che debba procedersi al ricalcolo del prelievo in virtù del « potere-dovere di disapplicare le decisioni amministrative non tempestivamente impugnate per dare ingresso al diritto dell’Unione in osservanza dei principi comunitari di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE. Oltre alla disapplicazione, le autorità nazionali sono tenute a svolgere, se necessario, nuova attività amministrativa »: statuizioni che sostanzialmente determinerebbero una rimessione in termini per la contestazione del presupposto atto di prelievo nonostante il vizio di violazione del diritto UE, per pacifica giurisprudenza, non sia sempre e in ogni caso deducibile ostando, in presenza di un atto inoppugnabile, i principi di certezza del diritto e di perentorietà dei termini di impugnazione.
Ne deriverebbe che la violazione del diritto unionale, al pari della violazione della legge domestica determina unicamente l’annullabilità dell’atto da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione non avendo mai, la Corte di Giustizia, dichiarato l’incompatibilità delle norme attributive del potere di imporre il prelievo supplementare ma rilevato unicamente la contrarietà delle disposizioni nazionali che disciplinano le operazioni di calcolo dello stesso.
La sentenza è infine censurata nella parte in cui ritiene che occorra un giudicato di merito (reiettivo) per precludere la rilevabilità postuma del vizio di violazione del diritto UE.
Le suesposte censure sono fondate nei limiti di seguito esposti.
Premesso il fondamento di quanto da ultimo dedotto avverso la affermata irrilevanza, ai presenti fini, della perenzione del giudizio (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), deve in primis ritenersi l’infondatezza dell’appello proposto da EA relativamente alla pretesa erroneità del rilievo della perdurante pendenza del giudizio n. 8960/2003.
Con riferimento alla campagna 2002/03 (unica di interesse ai fini della presente decisione), per esigenze di completezza espositiva, deve procedersi ad una preliminare ricostruzione della vicenda in fatto.
I provvedimenti di « compensazione quote latte – periodo2002/2003 » venivano impugnati con ricorso iscritto al n. 8960/2003 dinanzi al TA Lazio che, rilevato come « entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni », con decreto n. 2120 del 20 febbraio 2012, dichiarava la perenzione « ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ».
In data 11 agosto 2012 parte ricorrente depositava istanza di fissazione udienza cui seguivano due istanze di prelievo in data 9 maggio 2024 e 8 ottobre 2024.
Con ordinanza n. 23449, resa all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2024, la Sezione alla quale la causa veniva riassegnata, « rilevato che, nonostante le ricerche, il fascicolo d’ufficio non è stato rinvenuto » e che « la parte ricorrente, l’Agea e il Ministero resistenti hanno provveduto al deposito degli atti e dei documenti in loro possesso », disponeva che la Segreteria ricostruisse « il fascicolo d’ufficio cartaceo, mediante stampa delle produzioni della parte ricorrente e delle parti resistenti e attestazione di conformità agli originali delle copie cartacee così ottenute ».
Deve pertanto riconoscersi l’erroneità della posizione di EA circa l’intervenuta perenzione dell’impugnazione dei provvedimenti di prelievo essendo il relativo giudizio non più perento ma tuttora pendente.
Diversa sorte hanno tuttavia le successive deduzioni di EA (riferite alla decisione intervenuta in merito alla domanda dell’appellante qualificata dal TA come subordinata) con le quali:
- si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure « ritiene che si possa entrare nel merito della fondatezza o meno della pretesa creditoria di EA pur nella dichiarata inoppugnabilità dell’atto a monte, sul presupposto che la violazione del diritto UE imporrebbe al giudice domestico di disapplicare anche provvedimenti inoppugnabili »;
- la sentenza è censurata laddove, sul rilievo che « le residue aspettative dei ricorrenti si concentrano necessariamente sulla domanda subordinata, che ha come obiettivo la disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti attuativi, e la ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia », perviene alla conclusione che debba procedersi al ricalcolo del prelievo in virtù del « potere-dovere di disapplicare le decisioni amministrative non tempestivamente impugnate per dare ingresso al diritto dell’Unione in osservanza dei principi comunitari di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE. Oltre alla disapplicazione, le autorità nazionali sono tenute a svolgere, se necessario, nuova attività amministrativa ».
Tali statuizioni si pongono in contrato con il consolidato orientamento della Sezione che ha in più occasioni avuto modo di affermare come la violazione del diritto unionale si risolva in un motivo di annullabilità dell’atto e non di nullità, con la conseguenza che gli atti a valle della determinazione viziata da illegittimità comunitaria non sono disapplicabili essendo la loro sorte strettamente legata a quella dell’atto presupposto.
E’ stato, infatti, affermato che, al di fuori dell’ipotesi in cui l’incompatibilità con la disciplina di rango superiore riguardi la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, laddove riguardi le disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere, « la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa “diretta” – laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto –, sia essa “indiretta” come nella presente fattispecie – in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione –, si risolve nel vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9017).
Nel caso di specie, non è neppure chiaro, né è stato chiarito, se l’originaria ricorrente in primo grado abbia, nel giudizio pendente dinanzi al TA sull’atto presupposto, dedotto l’annullabilità di tale atto anche per violazione del diritto UE.
Il contrasto della decisione del TA con l’enunciato principio, che dalle complessive narrative dell’appello si ricava essere dedotto dall’amministrazione, comporta l’accoglimento dell’appello limitatamente alla contestazione della suesposta statuizione con la quale il TA dispone, sul rilievo della contrarietà con il diritto unionale, il ricalcolo del prelievo supplementare portato da un atto presupposto che allo stato è invece sub iudice dinanzi al TA (né in quella sede risulta essere stato sospeso negli effetti) e che potrà, semmai, procedersi al ricalcolo solo all’esito di quel giudizio, ove l’esito fosse nel senso dell’accoglimento e del conseguente annullamento di tale atto presupposto.
Per quanto precede, l’appello deve essere accolto, nei suesposti sensi, limitatamente alla contestazione delle statuizioni riferite alla domanda subordinata (così qualificata dal TA) dei ricorrenti di primo grado, si intende limitatamente all’annualità 2002/03.
La specificità delle questioni oggetto del giudizio, consentono di procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda subordinata formulata con il ricorso di primo grado quanto all’annualità 2002/03.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO