Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5137/2024 CUMULO DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO CONGIUNTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 5137/2024, promossa con ricorso cumulativo depositato il 07/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...]1 Loc. RE,
con l'Avv. Mario Fontana;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...]1 Loc. RE,
con l'Avv. Alice Carassale;
pagina 1 di 11
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 07/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di TO ZI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori, e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre. I genitori concordano che, ai meri fini anagrafici, i minori manterranno la residenza in essere, attualmente in RE (Va), presso la casa familiare, al solo fine di consentire agli stessi la possibilità di continuare il percorso già avviato presso gli istituti scolastici del circondario di RE (Va) mantenendo i benefici legati alla residenza.
2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONI GENITORI-FIGLI
2.1 Il padre terrà con sé i figli infrasettimanalmente dal martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, con riaccompagnamento diretto a scuola/al domicilio materno nei periodi non scolastici;
il fine settimana, alternativamente con la madre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera ore 18,30 , con prelievo al domicilio materno /presso eventuali attività sportive extrascolastiche che i figli dovessero frequentare, sino alla domenica sera, con riaccompagnamento al domicilio materno dopo cena, entro le ore 21.
2.2 I genitori concordano che in determinate occasioni (ad esempio in occasione di week end trascorsi dai bambini con il papà fuori sede), il riaccompagnamento dei figli a cura del papà potrà avvenire direttamente a scuola il lunedì mattina, previa comunicazione alla madre da fornirsi con un preavviso di almeno 1 settimana antecedente.
pagina 2 di 11 2.3 La madre, previa comunicazione e accordo tra i genitori con un preavviso di almeno 1 settimana di anticipo, si rende disponibile a tenere con sé i figli il sabato mattina e accompagnarli alle attività sportive quando il padre è impegnato al lavoro, cosicché quest'ultimo potrà prelevarli direttamente al termine delle attività o presso la madre.
2.4 Gli accompagnamenti a scuola dei bambini dovranno avvenire sempre a cura del genitore che li ha con sé, fermo restando che il calendario rimarrà tale indipendentemente dai periodi scolastici, salvo diverso accordo tra i genitori.
2.5 I genitori concordano che ciascun genitore si curerà di effettuare un suo guardaroba del vestiario dei bambini, onde evitare che gli spostamenti da un domicilio all'altro avvengano ogni settimana con la valigia.
2.6 Vacanze estive: i figli trascorreranno un periodo di 15 gg, anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi tra gli stessi entro il 30.04 di ogni anno, con obbligo di indicazione, almeno un mese prima della partenza, della località di destinazione.
Festività Natalizie: i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro alternativamente nelle annualità, cosi come la giornata di Capodanno e il primo dell'anno (fermo restando diverso accordo onde consentire lo svolgimento di qualche giorno di vacanza continuativi con uno o con l'altro genitore).
Festività Pasquali: i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di
Pasquetta con l'altro, da alternarsi di anno in anno, mentre il restante periodo verrà gestito secondo il calendario ordinario;
il tutto salvo che uno dei due genitori abbia la possibilità di portare i figli in vacanza per quel periodo, sempre secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
- Ponti e altre festività saranno da alternare tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, ai fine settimana di spettanza di ciascuno.
2.7 Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
3) LA CASA FAMILIARE
3.1 La casa familiare sita in RE, in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà nella disponibilità del sig. in virtù degli accordi di seguito raggiunti tra gli stessi in Pt_1
pagina 3 di 11 forza dei quali la RA si impegna a cedere la propria quota immobiliare in favore Pt_2
del marito.
3.2 La RA rilascerà quindi formalmente e sostanzialmente la casa familiare, Pt_2
asportando i beni e gli arredi di cui all'elenco sottoscritto tra le parti, entro il termine del
31.12.2024, prorogabile di ulteriori quindici giorni (ovvero al 15.01.2025) in caso di necessità da parte della RA , a condizione che le parti provvedano al deposito Pt_2
delle note scritte congiunte ex art 127 ter con le quali confermeranno integralmente le condizioni di cui al presente ricorso e che vengano rispettate le obbligazioni e gli oneri dalle medesime assunte con il presente ricorso, con espressa rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI
4.1 Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre un assegno di €. 300,00 mensili (pari ad € 150,00 mensili per ciascuno), con decorrenza dal mese di ottobre 2024, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4.2 L'importo del contributo al mantenimento in favore dei figli è da ritenersi integrato dalla quota di assegno unico a cui il padre rinuncia a favore della madre. Eventuali bonus destinati ai figli rimarranno a beneficio della madre.
4.3 Le spese straordinarie inerenti i figli minori verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Varese del 1.02.2018 che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
4.4 I genitori si danno reciproca autorizzazione ed assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti d'identità equipollenti riguardanti i figli minori, idonei anche per l'espatrio.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO/PATRIMONIALI DERIVANTI DALLA
COMPROPRIETA' DI BENI IMMOBILI/MOBILI
Le parti dichiarano quanto segue:
A) A totale definizione dei rapporti economico patrimoniali derivanti dall'unione matrimoniale, il GN , con la sottoscrizione del presente ricorso, si Parte_1
pagina 4 di 11 impegna a corrispondere in favore della RA l'importo di € 60.000,00 Parte_2
(sessantamila/00), entro il termine di 5 giorni dal deposito delle note di trattazione scritte ex art 127 ter c.p.c. con le quali i coniugi dovranno integralmente confermare le condizioni di separazione di cui al presente ricorso. Le parti concordano che la somma di cui sopra, di spettanza della RA , venga versata a mezzo assegno circolare sul Pt_2
conto corrente tra le medesime cointestato, in essere presso SA SA OL e una volta avvenuto l'accredito, che l'intero importo venga utilizzato al fine di ridurre il capitale del mutuo contratto con SA SA OL (mutuo n. 0E53044156646 gravante sull'immobile di RA, Via Speri della Chiesa, 53 di cui al successivo punto C) impegnandosi altresì a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per la richiesta di abbassamento del capitale. Successivamente all'abbassamento del capitale, la RA
si impegna a richiedere immediatamente l'accollo integrale del mutuo residuo di Pt_2
cui sopra.
B) Con la sottoscrizione del presente ricorso, la RA si impegna a Parte_2
trasferire al GN l'intera quota di sua proprietà, pari al 50%, Parte_1
dell'immobile coniugale sito in RE (Va), Via Piave Loc. RE n. 234/1, dagli stessi acquistato in data 13.02.2009 con atto notarile Notaio Dott. Persona_3
repertorio n. 2774/7411– registrato in Milano in data 5.03.2009 al n. 4414 Serie 1T nelle forme del contratto di permuta (od altro istituto ritenuto più idoneo in sede di atto notarile).
L'immobile risulta così identificato catastalmente:
- foglio 9 particella 2593 sub 1 via Piave snc, piano S1-T-1 categoria A3 classe 7 vani 7 rendita euro 354,29
- foglio 9 particella 2593 sub 2 via Piave snc, piano S1 categoria C6 classe 9 mq 37 rendita euro 97,46
C) Il sig. a sua volta, con la sottoscrizione del presente ricorso, si Parte_1
impegna a trasferire in favore della RA nelle forme del contratto di Parte_2
permuta (od altro istituto giuridico ritenuto idoneo) l'intera quota di sua proprietà, pari al
50%, dell'immobile sito in RA (Va), Via Speri della Chiesa, 53, dagli stessi acquistato in data 25.09.2019 con atto notarile Notaio Dott.ssa repertorio n. 16.003 – Persona_4 raccolta 9.634 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 30.09.2019 al n.
17265- 11796, immobile cosi catastalmente identificato:
pagina 5 di 11 porzioni immobiliari a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di RA
Monate via Speri della Chiesa n. 53, precisamente così distinte:
- Sezione TR, Foglio 5, particella 2214 sub 4, piano 1, Categoria A2 classe di vani 5.5. sup. catastale tot. Mq 109, totale escluse aree scoperte 102, rendita castale 426,6
- Sezione TR, Foglio 5, particella 2214 sub 14, piano S1, cat. C6 Classe 9, mq 42, sup. totale mq 49, rendita castale 78,09
- Sezione TR, Foglio 5, particella 2214, sub 22, piano T, cat. C6 Classe 6 metri quadrati 13, sup. catastale totale m.13, rendita 14,10
- L'immobile è gravato da mutuo ipotecario contratto con SA SA OL S.p.A (atto a rogito Notaio Dott.ssa del 25.09.2019 rep.16004-raccolta n. 9635, registrato Persona_4
in Varese il 28.09.2019 al n. 9804 Serie 1T), a1l'1.11.2024 pari a residui € 84.415,92.
D) Le parti stabiliscono che il conguaglio per le reciproche cessioni delle quote immobiliari venga rappresentato dall'accollo, da parte della RA , del mutuo Pt_2 residuo insistente sull'immobile di RA, già diminuito dell'importo di € 60.000,00 di cui al punto A) e quindi dell'esatto importo che residuerà ad esito del versamento di €
60.000,00.
E) In virtù degli impegni reciprocamente assunti dalle parti di cui sopra, le stesse concordano che l'atto notarile di trasferimento delle quote dell'immobile di RE e dell'immobile di RA venga possibilmente effettuato contestualmente e con unico atto notarile e, come detto, nelle forme del contratto di effettuato permuta od altro contratto ritenuto idoneo, entro il termine di 15 giorni dall'ottenimento delibera della Banca mutuante di accollo integrale del mutuo relativo all'immobile di RA in capo alla RA
, con conseguente totale liberazione del GN degli obblighi derivanti dal Pt_2 Pt_1
contratto di mutuo medesimo. Sino ad allora la RA si obbliga a farsi carico del Pt_2
pagamento integrale delle rate del mutuo relativo all'immobile di RA, manlevando e tenendo indenne il GN dall'obbligo del relativo pagamento. Per effetto di Pt_1
quanto sopra, il sig. rinuncia quindi a qualsiasi pretesa economica e/o credito Pt_1
correlato o derivante dalla comproprietà dell'immobile di RA e/o comunque discendete dal contratto di mutuo ipotecario anche in relazione alle rate di mutuo pregresse.
F) Nell'eventualità in cui l'Istituto di Credito mutuante non dovesse assentire rispetto alla richiesta di accollo del mutuo residuo dell'immobile di RA da parte della RA
pagina 6 di 11 , fermi i reciproci obblighi di cui ai precedenti punti A) B) C) D) e E), quest'ultima si Pt_2
impegna comunque a manlevare e tenere indenne il sig. dagli obblighi derivanti Pt_1
dal contratto di mutuo cointestato, provvedendo in via integrale ed esclusiva al pagamento delle rate residue sino all'estinzione del mutuo, come pure si impegna a pagare per intero tutte le imposte tasse e quant'altro legate al predetto immobile. A fronte di ciò il GN rinuncia quindi a qualsiasi pretesa economica e/o credito correlato o derivante Pt_1 dalla comproprietà dell'immobile di RA e/o comunque discendente dal contratto di mutuo ipotecario anche in relazione alle rate di mutuo pregresse.
G) Il sig. si farà carico esclusivo delle spese notarili (onorario notarile) Pt_1
relative ai trasferimenti immobiliari di cui sopra.
H) Per effetto degli impegni reciprocamente assunti dalle parti, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, ogni imposta, tassa e/o spesa a qualsiasi titolo dovuta in relazione agli immobili di RE e di RA saranno posti rispettivamente a carico del sig. per l'immobile di RA e della RA per l'immobile di Pt_1 Pt_2
RA.
I) Con riferimento alla cessione relativa alla quota immobiliare della casa familiare, sita in RE (Va) e delle relative pertinenze, non essendo ancora del tutto trascorso l'intero decennio di godimento delle detrazioni fiscali, le parti stabiliscono che la detrazione, per le rate residue ancora non utilizzate in dichiarazione dei redditi al momento della stipula dell'atto notarile, rimarranno a favore della parte venditrice;
le parti convengono di inserire la predetta clausola nell'atto notarile.
L) I coniugi danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle
Entrate e successive modificazioni), correlate ai trasferimenti di cui sopra sub B) e C). I coniugi precisano sin da ora che tali trasferimenti risultano indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, altrimenti non diversamente componibile.
6) CESSIONI DI BENI MOBILI
6.1 I coniugi dispongono che le autovetture della coppia siano così assegnate:
- Fiat 500, targata FH181DV di proprietà esclusiva della RA , ma in uso al GN Pt_2
verrà ceduta a quest'ultimo a titolo gratuito, salvo eventuali spese per imposte, Pt_1
pagina 7 di 11 bollo diritti, anche pregressi, che resteranno a carico del sig. che beneficerà del Pt_1
trapasso;
- autovettura Skoda targata GD589YY intestata alla madre della RA , ma dalla Pt_2
stessa destinata alla famiglia rimarrà in uso alla RA;
Pt_1 Pt_2
- il motociclo Peugeot TE tg CY14032 di proprietà esclusiva della RA , ma in Pt_2 uso al GN verrà ceduto a quest'ultimo a titolo gratuito, salvo eventuali spese Pt_1
per imposte, bollo diritti, anche pregressi, che resteranno a carico del sig. che Pt_1
beneficerà del trapasso;
- furgone Dacia LO tg DY313ZT intestato al padre della RA ma in uso alla Pt_2
famiglia verrà ceduto a titolo gratuito al GN (o chi per esso) che si Pt_1 Pt_1
farà carico dei relativi costi di trapasso di proprietà.
6.2 Per la formalizzazione della cessione relativa al veicolo Fiat 500 e del motociclo Peugeot si procederà alla rituale trascrizione del passaggio di proprietà presso il PRA di Varese, a titolo transattivo e senza corrispettivo, con intestazione esclusiva in capo al GN Pt_1
e con il privilegio del regime fiscale agevolato, poiché trattasi di convenzione matrimoniale.
Viene pertanto dato incarico al Conservatore di trascrivere le cessioni mobiliari indicate, con espresso esonero da responsabilità con riguardo agli anzidetti accordi coniugali.
6.3 I costi delle ulteriori cessioni sopra previste, tutte da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla sentenza di omologa delle condizioni della separazione, verranno integralmente sopportate da colui che beneficerà del trasferimento di proprietà.
6.4 Le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia pretesa economica in relazione alle spese di acquisto/ gestione/conservazione di tutti i veicoli sopraindicati anche se intestati a terzi, poiché da sempre in uso alla famiglia . Persona_5
7) DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO PATRIMONIALI-CONTI CORRENTI E
CONTO TITOLI
7.1.I genitori, entro il termine di 5 giorni dal deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. di conferma integrale delle condizioni di cui al presente ricorso, provvederanno ad aprire, presso un Istituto di credito/postale di scelta comune, un conto corrente intestato ai figli minori, a (o, in alternativa, un conto corrente per ogni figlio), a firma Per_1 Per_2
congiunta dei genitori, sul quale (o in alternativa sui quali) verranno trasferite le somme (il
50% ciascuno in caso di due conti correnti separati per ciascun figlio) depositate sul conto pagina 8 di 11 corrente n. 71556803 intrattenuto presso Mediobanca Premier intestato ai GNi Pt_1
e , che verrà contestualmente estinto dalle parti. Pt_2
7.2 Il GN entro il termine di cui sopra si obbliga inoltre a riscuotere l'intero Pt_1
capitale depositato sul libretto postale n. DR 89387-52139931 (saldo disponibile al
20.11.2024 € 1.700,02) allo stesso intestato ma sul quale sono depositate risorse che erano state destinate dalla famiglia in favore dei figli minori e a versare tali somme sul conto corrente o in alternativa sui conti correnti intestati ai minori, nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rendicontazione dell'operazione di prelievo/ versamento all'altro genitore.
7.3 Il GN , con riferimento Buono fruttifero postale n. 70343055, di euro Pt_1
10.000,00 (diecimila/00) anch'esso intestato al medesimo, alla scadenza o comunque entro i termini di prescrizione del titolo, si impegna a traferire il ricavato della liquidazione dello stesso sul conto corrente /sui conti correnti intestati ai minori, nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rendicontazione dell'operazione di prelievo/versamento all'altro genitore.
8) REGOLAMENTAZIONE INERENTI I CANI DELLA FAMIGLIA
8.1 La RA terrà con sé e si occuperà in via esclusiva, dell'accudimento del cane Pt_2
Chihuaua, intestato al GN cane sul quale sin da ora quest'ultimo dichiara di Pt_1
non avanzare pretese e di essere disponibile a fare quanto di necessario per provvedere al trasferimento di proprietà alla prima (a spese di quest'ultima);
8.2 Con riguardo ai due cani di razza Beagle, entrambi intestati alla stessa ed Pt_2 attualmente situati presso l'immobile di RE, rimarranno intestati alla stessa che se ne occuperà in via esclusiva e che ne curerà il trasferimento presso altro luogo di suo interesse entro il termine stabilito per il rilascio della casa familiare di cui sopra.
9) Con l'esatto e corretto adempimento di tutto quanto sopra convenuto nella parte relativa alle “ulteriori pattuizioni”, le parti nulla più avranno a pretendere reciprocamente in relazione ai rapporti economici patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale e dalla comproprietà di beni.
Salvo tutto quanto sopra esposto in ordine alle reciproche condizioni patrimoniali e le reciproche concessioni, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, pertanto, alcun assegno di mantenimento per sé e dichiarano altresì di avere regolarizzato ogni ulteriore aspetto patrimoniale.
pagina 9 di 11 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art 473 bis 49 c.p.c. con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie, di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del
Giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (sei mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito delle note e quini dal 20/02/2025)
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Parte_2
(VA) il 27.12.1985, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
08/09/2007, in TO ZI (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di TO ZI (VA) (anno 2007, atto n. 119, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 10 di 11 4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 11 di 11