Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2023, proposto da
AL DI GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Tammaro Chiacchio, Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della <<comunicazione di annullamento della DIA del 12/07/2012, n. 35514 ai sensi dell'art. 21/nonies Legge 241/90>>, datata 22/11/2022, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione Territoriale del resistente Comune; 2) di ogni atto antecedente, conseguente e, comunque, correlato a quello odiernamente impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa NZ AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente agisce per l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2022 di annullamento della D.I.A. n. 35514 emessa ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/1990 dal Responsabile del settore urbanistica e programmazione territoriale del Comune di Castel Volturno.
2. La vicenda da cui origina il presente contenzioso può essere così di seguito sinteticamente riassunta.
Il ricorrente presentava, il 12 luglio 2012, una D.I.A. per la realizzazione di interventi ricadenti su immobile di proprietà identificato nel locale N.C.E.U. al foglio 49, particella 155, sub 2 (piano terra a destinazione garage) e 5 (primo piano con destinazione abitazione) finalizzata all’esecuzione di lavori di “ Diversa distribuzione degli spazi interni conseguenti al frazionamento delle due unità immobiliari e successiva fusione, sistemazione dei muri di recinzioni perimetrali, risanamento calcestruzzo armato ammalorato, rifacimento di intonaci degradati e tinteggiatura come da relazione tecnica e asseverazione allegata (…)”.
Per la stessa D.I.A. in data 28 settembre 2012 è stato depositato certificato di collaudo finale.
All’epoca della presentazione della DIA, lo stesso immobile di proprietà del ricorrente era interessato dalla pendenza di una domanda di condono edilizio presentata in data 1° aprile 1986 ai sensi della legge 47/1985.
In fase istruttoria della pratica di condono edilizio, l’Amministrazione contesta al ricorrente l’irregolarità della stessa D.I.A. per le motivazioni considerate nel preavviso di annullamento del 14 luglio 2022.
Con il provvedimento gravato, di conseguenza, ne decreta l’annullamento sulla base di plurime motivazioni, non ritenendo condivisibili le osservazioni presentate dal ricorrente in data 9 agosto 2022.
3. Il ricorso è affidato a plurime censure con le quali si contesta la legittimità del provvedimento gravato sotto il profilo:
i) dell’intervenuta decadenza del potere di annullamento della D.I.A. per obliterazione dei limiti temporali di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990;
ii) della mancata esplicitazione dell’interesse pubblico all’annullamento e difetto di motivazione;
iii) dell’inapplicabilità della previsione dell’art. 21 nonies comma 2 l. 241/1990;
iv) della contestata omessa indicazione del cambio di destinazione d’uso nella relazione tecnica allegata alla DIA;
v) dell’assoggettamento del cambio di destinazione d’uso al permesso di costruire;
vi) dell’esclusione degli interventi realizzati dalla disciplina prevista per le zone sismiche (l 64/1974 e d.P.R. 380/2001);
vii) dell’erroneità del ritenuto rapporto tra l’istanza di condono edilizio e gli interventi realizzati.
4. Il Comune di Castel Volturno, pur regolarmente citato, non si è costituito.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del 16 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Le censure prospettate con i primi tre motivi di ricorso, da considerarsi unitamente per ragioni di intima connessione, non meritano di essere condivise.
Preme ricordare che l'annullamento d'ufficio di titoli edilizi oltre il termine dell'art. 21- nonies L. n. 241/90 presuppone una falsa rappresentazione imputabile al privato dovendosi escludere la sussistenza di un affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto il quale abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l'adozione di un atto illegittimo a lui favorevole.
Nel caso di specie, la prospettazione non veritiera ha avuto riguardo alla discordanza tra la dichiarazione del tecnico progettista contenuta nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono, secondo la quale le opere da eseguirsi non avrebbero comportato mutamento di destinazione d’uso, e i grafici allegati alla D.I.A.
In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico; tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 2/07/2025, n. 4995).
Per quanto di interesse, quindi, ai fini dell'estensione del termine di autotutela rilevano anche quelle dichiarazioni che, pur non essendo di per sé false, risultino in concreto fuorvianti, assumendo un'efficacia causale nella mancata percezione del vizio da parte degli uffici preposti all'istruttoria.
In tali casi, l'annullamento d'ufficio assume carattere doveroso, stante la necessità di procedere al ripristino della legalità violata.
Non è considerata necessaria una ponderazione con gli interessi privati, perché l'interesse pubblico all'autotutela sussiste in re ipsa , e non si degrada nel tempo, quando l'Amministrazione non sia stata posta originariamente nella condizione di esercitare con piena cognizione il suo potere (nella specie, tale normativa è applicabile anche ai provvedimenti di annullamento di titoli edilizi, che, in quanto ampliativi delle facoltà del privato, rientrano nella categoria delle autorizzazioni in senso ampio) (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, 4/02/2025, n. 77).
8. Con riguardo alle ulteriori censure prospettate, in punto di diritto, preme rilevare che, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, al fine di rigettare l'intero ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, il provvedimento amministrativo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giudiziale.
Pertanto, “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze. ” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 9/12/2025, n. 9668).
9. Venendo al caso di specie, assume valore assorbente l’infondatezza delle censure formulate con il vii) motivo di ricorso, dovendosi affermare, invece, la legittimità della ragione giustificatrice dell’annullamento della D.I.A. in ragione della pendenza di una domanda di condono non ancora esitata.
9.1. La pendenza del procedimento di condono determina la temporanea cristallizzazione dell'assetto edilizio dei luoghi, incompatibile con l'adozione o la formazione di ulteriori titoli, anche taciti, relativi a modifiche strutturali dell'immobile stesso; tali interventi modificativi, inoltre, non potrebbero conseguire alcuna legittimazione autonoma prima della positiva definizione della domanda di condono, trovando applicazione il principio secondo cui gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera cui ineriscono strutturalmente.
Tale divieto di cd. immutazione riguarda anche la destinazione d'uso, in quanto possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 1/12/2025, n. 7767).
9.2. Nella specie, l’istanza di condono risulta risalente al 1° aprile 1986.
A fronte di tale istanza, con produzioni del 16 aprile 2012 e del 26 luglio 2021, il ricorrente provvedeva ad integrare la documentazione necessaria per la definizione (anche per silentium ) della pratica.
Sicché, alla data della comunicazione dell’annullamento della D.I.A. del 22 novembre 2022, neanche poteva dirsi formato il silenzio assenso sull’istanza di condono - pur invocato dal ricorrente - dovendosi far applicazione del principio secondo cui, affinché possa formarsi il silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio, il termine di 24 mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, purché risulti completa in ogni sua parte; altrimenti, il termine in esame deve intendersi decorrente dalla data di integrazione della documentazione da allegare alla domanda (arg. ex art. 35 legge 47/85), che nel caso di specie è individuabile nella data del 26 luglio 2021.
9.3. In conclusione, la pendenza della pratica di condono ha determinato l’impossibilità di formazione di ulteriori titoli abilitativi, con conseguente legittimità del provvedimento gravato sussistendo i presupposti di cui all’art. 21 nonies l.241/1990.
10. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
11. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio in ragione della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZE, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
NZ AP, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NZ AP | AR ZE |
IL SEGRETARIO