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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5967/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.r.l. - 01008410589
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 S.r.l. - 15181511005
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6732/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22116039854 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T028852000P001 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T028852000P002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4104/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1, alla Società_4 di Società_2 S.r.l. e alla Società_1 S.r.l. in data 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma I proponeva appello avverso la sentenza n. 6732/2024, depositata in data 20.5.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso di Resistente_1, notaio, di Resistente_3 S.r. l. e di Trasformazione Fondiaria di Società_2 avverso l'avviso di liquidazione n. 22116039854 riguardante l'Resistente_1, e gli avvisi di liquidazione nn. 21T028852000P001 e 221T028852000P002, riguardanti rispettivamente la Società_4 e la Società_1, per imposta di registro e sanzioni, relativamente a contratto in data 20.9.2022 di costituzione del diritto di superficie ed altri diritti tra la Società concedente Resistente_2 di Società_2 e la beneficiaria S.r.l. Resistente_3 su terreno agricolo, ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico, per la durata di anni 35 e per la somma complessiva di euro 4.445.000,00, secondo le scadenza pattuite nel contratto.
L'imposta di registro era stata autoliquidata dal notaio nella misura del 9% in applicazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mentre l'Ufficio aveva recuperato la maggiore imposta, per complessivi euro 266.700,00, ritenendo applicabile il terzo periodo del comma 1 della citata Tariffa, con aliquota del 15%, sul rilievo che la futura costruzione di un impianto fotovoltaico rimovibile integrava un trasferimento in favore della concessionaria beneficiaria, soggetto diverso dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.
I Giudici di I grado, sulla base di un'interpretazione letterale della norma e tenendo anche conto della ratio sottesa, avevano accolto la tesi dei ricorrenti secondo cui la costituzione di un diritto di superficie, quale diritto reale di godimento, consisteva nella concessione a terzi, da parte del proprietario del terreno, del diritto di fare e mantenere sopra o sotto il suolo una costruzione, secondo un modulo negoziale che si era sviluppato nel settore delle energie rinnovabili, sicché la fattispecie in questione non poteva essere inquadrata nel caso di “trasferimento”, con previsione della maggiore aliquota. Avevano richiamato in proposito un'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3461 del 2021) che confermava l'assunto dei ricorrenti.
I Giudici di I grado avevano pertanto accolto i ricorsi riuniti, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, rilevando la peculiarità della questione e le incertezze interpretative.
Con l'atto di appello l'Ufficio eccepiva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 primo comma della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ribadendo l'assimilazione del trattamento fiscale, a seconda della natura del bene, tra gli atti traslativi della proprietà e gli atti costituivi dei diritti reali immobiliari di godimento. Chiedeva pertanto che in riforma dell'impugnata sentenza venisse dichiarata la legittimità dell'atto impugnato.
Si costituiva Resistente_1 che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva in via incidentale appello avverso il capo della sentenza riguardante la compensazione delle spese, chiedendo la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio di I grado e la condanna al pagamento delle spese del grado.
In data 5.11.2025 l'Ufficio presentava rinuncia all'atto di appello, assumendo di avere nelle more rivalutato la questione controversa, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli atti di costituzione del diritto di superfice su terreni agricoli, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, e faceva presente che l'Ufficio Servizi della DR
Lazio aveva provveduto, in autotutela, all'annullamento degli avvisi in contestazione emessi nei confronti delle Società contribuenti e del Notaio Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia prende atto dell'intervenuta rinuncia all'appello formalizzata dall'Ufficio, che ha comunicato l'avvenuto annullamento degli avvisi impugnati.
Pertanto, con riferimento al merito della questione in esame deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto all'appello incidentale di Resistente_1 riguardante il capo della sentenza di I grado relativo alla compensazione delle spese di giudizio, l'appello non può essere accolto ravvisandosi nella questione all'epoca controversa effettive incertezze interpretative che sono state oggi chiarite alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27293 del 2024, conforme a Cass. n. 3461 del 2021).
Stante l'esito della controversia, sulla base dell'appello proposto dall'Ufficio successivamente al consolidamento dell'orientamento dei Giudici di legittimità, si ravvisano invece le condizioni per condannare l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del primo grado e condanna l'ufficio al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5967/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.r.l. - 01008410589
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 S.r.l. - 15181511005
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6732/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22116039854 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T028852000P001 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T028852000P002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4104/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1, alla Società_4 di Società_2 S.r.l. e alla Società_1 S.r.l. in data 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma I proponeva appello avverso la sentenza n. 6732/2024, depositata in data 20.5.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso di Resistente_1, notaio, di Resistente_3 S.r. l. e di Trasformazione Fondiaria di Società_2 avverso l'avviso di liquidazione n. 22116039854 riguardante l'Resistente_1, e gli avvisi di liquidazione nn. 21T028852000P001 e 221T028852000P002, riguardanti rispettivamente la Società_4 e la Società_1, per imposta di registro e sanzioni, relativamente a contratto in data 20.9.2022 di costituzione del diritto di superficie ed altri diritti tra la Società concedente Resistente_2 di Società_2 e la beneficiaria S.r.l. Resistente_3 su terreno agricolo, ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico, per la durata di anni 35 e per la somma complessiva di euro 4.445.000,00, secondo le scadenza pattuite nel contratto.
L'imposta di registro era stata autoliquidata dal notaio nella misura del 9% in applicazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mentre l'Ufficio aveva recuperato la maggiore imposta, per complessivi euro 266.700,00, ritenendo applicabile il terzo periodo del comma 1 della citata Tariffa, con aliquota del 15%, sul rilievo che la futura costruzione di un impianto fotovoltaico rimovibile integrava un trasferimento in favore della concessionaria beneficiaria, soggetto diverso dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.
I Giudici di I grado, sulla base di un'interpretazione letterale della norma e tenendo anche conto della ratio sottesa, avevano accolto la tesi dei ricorrenti secondo cui la costituzione di un diritto di superficie, quale diritto reale di godimento, consisteva nella concessione a terzi, da parte del proprietario del terreno, del diritto di fare e mantenere sopra o sotto il suolo una costruzione, secondo un modulo negoziale che si era sviluppato nel settore delle energie rinnovabili, sicché la fattispecie in questione non poteva essere inquadrata nel caso di “trasferimento”, con previsione della maggiore aliquota. Avevano richiamato in proposito un'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3461 del 2021) che confermava l'assunto dei ricorrenti.
I Giudici di I grado avevano pertanto accolto i ricorsi riuniti, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, rilevando la peculiarità della questione e le incertezze interpretative.
Con l'atto di appello l'Ufficio eccepiva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 primo comma della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ribadendo l'assimilazione del trattamento fiscale, a seconda della natura del bene, tra gli atti traslativi della proprietà e gli atti costituivi dei diritti reali immobiliari di godimento. Chiedeva pertanto che in riforma dell'impugnata sentenza venisse dichiarata la legittimità dell'atto impugnato.
Si costituiva Resistente_1 che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva in via incidentale appello avverso il capo della sentenza riguardante la compensazione delle spese, chiedendo la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio di I grado e la condanna al pagamento delle spese del grado.
In data 5.11.2025 l'Ufficio presentava rinuncia all'atto di appello, assumendo di avere nelle more rivalutato la questione controversa, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli atti di costituzione del diritto di superfice su terreni agricoli, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, e faceva presente che l'Ufficio Servizi della DR
Lazio aveva provveduto, in autotutela, all'annullamento degli avvisi in contestazione emessi nei confronti delle Società contribuenti e del Notaio Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia prende atto dell'intervenuta rinuncia all'appello formalizzata dall'Ufficio, che ha comunicato l'avvenuto annullamento degli avvisi impugnati.
Pertanto, con riferimento al merito della questione in esame deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto all'appello incidentale di Resistente_1 riguardante il capo della sentenza di I grado relativo alla compensazione delle spese di giudizio, l'appello non può essere accolto ravvisandosi nella questione all'epoca controversa effettive incertezze interpretative che sono state oggi chiarite alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27293 del 2024, conforme a Cass. n. 3461 del 2021).
Stante l'esito della controversia, sulla base dell'appello proposto dall'Ufficio successivamente al consolidamento dell'orientamento dei Giudici di legittimità, si ravvisano invece le condizioni per condannare l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del primo grado e condanna l'ufficio al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00, oltre accessori di legge.