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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/01/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 9715/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Franzoso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9715/2018 del Ruolo Generale promossa da:
(Avv. Salvalaggio Catia) Parte_1
attore contro
(Avv. Pinto Benedetto) CP_1
convenuto conclusioni: come da note di trattazione scritta
Oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare Parte_1 CP_1
l'illicietà delle affermazioni ingiuriose pronunciate dal convenuto nei confronti dell'attore nel corso della trasmissione televisiva del 25.7.2012 e delle affermazioni Org_1
diffamatorie contenute nel post pubblicato in data da sul sito CP_1
www.raffaelezanon.it ed al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessivi €40.000,00, oltre ordini di pubblicazione per estratto e di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 c.1, del Dlvo n.
7/2016 con vittoria di spese.
pagina 1 di 13 Esponeva di aver prestato servizio nel 1978 presso la Compagnia dei carabinieri di
Roma- Trastevere, con il grado di Capitano, allorquando il 7.1.1978 alcuni giovani attivisti
Contr del mentre uscivano dalla sezione del partito sito in via Acca Larentia a Roma, venivano attaccati da un commando terroristico che esplodeva ripetuti colpi di arma da fuoco contro di loro uccidendo due giovani, e . Persona_1 Persona_2
Deduceva che subito dopo i fatti, numerosi simpatizzanti e militanti missini si recavano nei pressi della sezione di partito ove era avvenuto l'attentato, dando corso ad una violenta protesta (con lanci di sanpietrini, bottiglie incendiarie e colpi di arma da fuoco) nei confronti delle forze dell'ordine intervenute in loco.
Tra i Carabinieri presenti c'era anche l'attore, il quale, nel tentativo di sedare la guerriglia, ebbe a rispondere ai colpi di arma da fuoco di cui era stato fatto bersaglio, esplodendone tre in aria.
Nel corso dello scontro tra militanti missini e Carabinieri rimaneva ferito il giovane militante raggiunto da un proiettile di piccolo calibro in fronte, il quale Persona_3
moriva due giorni dopo.
Deduceva come la stampa, nell'immediatezza dei fatti, avesse indicato l'allora
Capitano quale probabile responsabile della morte di ma l'attore, Pt_1 Persona_3
dopo essere stato sentito dal magistrato istruttore, non veniva mai indagato, avendo comprovato l'uso legittimo dell'arma.
Invero pochi giorni dopo l'accaduto, vale a dire in data 14.1.1978 e 15.1.1978 tuta la stampa riportava la notizia secondo cui all'esito della perizia balistica era risultato che la pallottola che aveva provocato la morte di era di calibro diverso da Persona_3
quelle in dotazione dei Carabinieri e che, pertanto, veniva esclusa, seppur a seguito di una sommaria indagine, la responsabilità del Capitano (doc. n. 1-12), giusta sentenza Pt_1
istruttoria di proscioglimento del 21.2.1983 (doc. n. 13) .
Esponeva come molti anni dopo, in particolare la sera del 25.7.2012 il Sig. Pt_1 partecipava in qualità di ospite alla trasmissione televisiva “ , condotta da Org_1 [...]
trasmessa dall'emittente Per_4 Org_2
A tale trasmissione partecipava anche come ospite il sig. , ex CP_1
Contr Consigliere regionale, all'epoca dei fatti di Acca Larentia militante del in seguito pagina 2 di 13 dirigente di (doc. n. 14). Organizzazione_3
Esponeva che durante la suddetta trasmissione il sig. del tutto CP_1
immotivatamente e nel corso di una discussione di carattere politico, iniziava ad ingiuriare il sig. accusandolo ripetutamente dell'assassinio di ignorando le Pt_1 Persona_3
rimostranze di quest'ultimo che tentava vanamente di spiegargli come fossero andati realmente i fatti e reiterando le accuse finchè decideva di abbandonare lo studio.
In particolare in quell'occasione il sig. dichiarava. “Nel 1978 ha assassinato CP_1 un ragazzo di destra con un colpo in fronte”… “lei ha ammazzato un ragazzo di venti anni mentre protestava, c'è una sentenza, lei ha subito un processo, lei ha ammazzato un ragazzo che protestava a sangue freddo”....”non rimango in una trasmissione con una persona che si è macchiata di un delitto così terribile” .
Il 26.7.2012 il convenuto pubblicava nel suo sito internet www.raffaelezanon.it un articolo dal titolo “L'antipolitica si mischia con il torbido in TV”, articolo nel quale sosteneva e ribadiva la responsabilità di nella morte di Parte_1 Persona_3
(doc. n. 15).
Documentava che, per quanto concerne le dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della trasmissione in data 25.7.2012, il convenuto era stato riconosciuto Org_1 colpevole del reato di ingiuria e condannato in primo grado alla pena di €1.000,00 di multa, oltre al pagamento in favore dell'attore costituitosi parte civile, di una provvisionale di
€5.000,00, con rinvio per la quantificazione del danno non patrimoniale in separato giudizio civile, giusta sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 124/15, riformata in grado d'appello dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 22/16, con assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (doc. n. 20) ai sensi del Dlvo n. 7/2016 e revoca delle statuizioni civili, sentenza passata in giudicato.
Quanto al titolo e contenuto del post pubblicato il 26.7.2012 il sig. veniva CP_1 assolto dal reato di diffamazione perché “il fatto non costituisce reato”, in particolare per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, giusta sentenza del Tribunale di Padova n.
2385/15 del 13.10.2015 (doc. n. 21), passata in giudicato.
Circa le espressioni ingiuriose proferite nel corso della trasmissione l'attore Org_1 chiedeva ai sensi dell'art. 4 del Dlvo n. 7 del 15.1.2016, c.1, lett. a), l'irrogazione della pagina 3 di 13 sanzione pecuniaria civile prevista dalla citata disposizione normativa.
Evidenziava come la condotta dello concretizzata in espressioni offensive e CP_1 totalmente gratuite, oltrechè esorbitanti dal perimetro costituzionale di cui all'art. 21 Cost., lesive dell'onore e della reputazione dell'attore fossero foriere di un danno di natura non patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., liquidato in complessivi €40.000,00.
Si è costituita parte convenuta instando per il rigetto delle pretese avversarie, in subordine nel ridurre al minimo le stesse.
Deduceva il convenuto come l'azione promossa dall'attore sarebbe partita da un'errata valutazione dei fatti, essendo la condotta del sig. legittima reazione alle CP_1
minacce proferite nei confronti del convenuto dal Pt_1
In particolare allegava che, a fronte della legittima domanda dello se il CP_1 Pt_1
fosse il medesimo ufficiale dei Carabinieri coinvolto nei fatti del 1978 ed in cui perse la vita un giovane, il da subito e con toni aggressivi, avesse minacciato non solo Pt_1 querele ma anche che lo l'avrebbe pagata cara. CP_1
Di qui la connotazione di critica politica, provocazione politica tra politici e partecipanti ad un dibattito politico.
Formulava istanza istruttoria di ascolto del CD rom contenente la riproduzione audio visiva della puntata di del 25.7.2012 e di escussione testimoniale dei soggetti Org_1
che parteciparono alla trasmissione.
Il giudice disponeva farsi luogo a CTU al fine di disporre la trascrizione integrale delle conversazioni relative alla trasmissione Focus del 25.7.2012.
All'esito del deposito della CTU la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata.
Occorre premettere che in tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice exd.lgs. n. 7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione,
pagina 4 di 13 quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse (Cass.
34621/2023; 36638/21;1665/2016).
L'esito della CTU, il cui contenuto è esaustivo ed immune da vizi, ha acclarato che durante la trasmissione Focus del 25.7.2012 ha proferito le seguenti espressioni nei confronti CP_1 di cui seguivano le risposte dell'attore: (pagg. 22-28): Parte_1
..Adesso mi è stato segnalato chi è ed è bene che.. a me spiace CP_1 Persona_5
essere.. interloquire, ma fra un po' mi alzerò perché ritengo che la mia presenza sia superflua, perché quando si fa demagogia in una trasmissione di questo tipo e la demagogia la fa il signor . Persona_6
Eh. Pt_1
..Che nel '78.. CP_1
Sì. Pt_1
..Ha assassinato.. CP_1
No, questo lo dice lei. Io la querelo. Pt_1
Ha assassinato.. CP_1
Io la querelo. Io la querelo. Pt_1
Ha assassinato.. CP_1
Io la querelo di questo. Pt_1
E' stato.. è stato condannato anche per questo, è stato condannato. CP_1
Io la querelo. Io la querelo di questo. Pt_1
Ha assassinato un ragazzo di destra.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
Con.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
..Un colpo in fronte.. CP_1
Questo.. Pt_1
..Sparato alla pisto.. CP_1
Io la querelo! Pt_1
No, no, ma lei mi.. lei mi quereli. CP_1
pagina 5 di 13 Sivori: io la querelo. CP_1
Lei mi quereli. CP_1
Sivori: Ho già preso..
Lei.. CP_1
Ho già querelato.. Pt_1
..Ha ammazzato un ragazzo di 20 anni! CP_1
Sivori: Io non glielo consento! Non è vero!
..Che.. che era.. CP_1
E' falso! Pt_1
Che.. CP_1
E' falso! Pt_1
Che protestava per la.. CP_1
E' falso! Pt_1
..L'uccisione.. no.. CP_1
E' falso! Pt_1
E' falso, guardi.. CP_1
E' falso. Pt_1
Ci sono le.. CP_1
No, non mi faccia vedere, è falso! E' falso. Pt_1
E' in una sentenza. CP_1
Sivori: Lei ha detto una..
E c'è.. CP_1
Non è vero! Pt_1
..Eccesso in.. CP_1
Non è vero! Pt_1
Eccesso.. CP_1
Non è vero! Pt_1
Eccesso.. CP_1
Non è vero! Pt_1
..In difesa. CP_1
pagina 6 di 13 Non è vero! Pt_1
No, non è vero? CP_1
Sivori: No!
Lei non è la stessa persona? CP_1
Sivori: No! No!
E' un'altra persona? CP_1
Sivori: No, no, no.
E' un'altra persona. CP_1
Sivori: E' falso quello che sta dicendo lei.
E' un'altra persona. CP_1
Sivori: E' falso! E' falso!
Lei ha subito un processo? CP_1
Sivori: No! No!
Lei ha subito un processo? CP_1
Sivori: No! No!
No, è un'altra persona. CP_1
Sivori: No! E' falso!
Allora è sbaglia.. CP_1
Non è un'altra persona. Pt_1
Ho sbagliato perso.. CP_1
Sivori: E' falso!
No, perché lei siccome dice che.. CP_1
E' falso! Pt_1
..Giustamente.. CP_1
Sivori: Io non ho subito nessun processo.
..Le forze dell'ordine devono discutere e.. CP_1
Io non ho subito nessun processo. Pt_1
Lei ha sparato.. CP_1
Non è vero! Pt_1
..Un colpo alla fronte, cioè.. CP_1
pagina 7 di 13 Non è vero! Non è vero. Pt_1
Ah no, non è vero? Non è vero. CP_1
Sivori: No, non è vero!
Allora è un'altra persona. CP_1
Non è vero. Pt_1
Si tratta di.. CP_1
Non è vero. Pt_1
..Di un'altra.. CP_1
Non è che.. Pt_1
..Di un altro ufficiale dei carabinieri. CP_1
Sivori: No, no, non è vero proprio.
Si tratta di un altro ufficiale dei carabinieri. CP_1
Sivori: No, non è vero il fatto.
No.. si tratta di un altro ufficiale dei carabinieri? CP_1
Sivori: No, non è vero il fatto, lei si deve informare.
No, voglio sapere se lei è la stessa persona. CP_1
Sivori: No, lei..
Se lei è la stessa persona? CP_1
Sivori: ..Si deve informare. E' falso!
No, perché se uno viene qui a fare.. CP_1
Io la querelo! Pt_1
..Lezioni.. CP_1
Sivori: Io la querelo!
..Di demagogia.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
Lei mi quereli, lei mi quereli. CP_1
Sivori: Senza dubbio.
Guardi, la trasmissione è registrata. CP_1
Io la querelo. E' falso! Pt_1
Siccome mi è stata segnalata.. CP_1
pagina 8 di 13 E le hanno segnalato.. Pt_1
..Questa cosa. CP_1
Sivori: ..Il falso!
E io, come esponente.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
..Della destra.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
Io come esponente della destra purtroppo non rimango in una trasmissione.. CP_1
Chiedo scusa.. Per_7
Sivori: Io la querelo. Questo..
..Con una persona che si è macchiata di un delitto così orribile, mi spiace.. CP_1
Lei.. Pt_1
..Direttore, ma.. CP_1
..Pagherà molto caro questo che lei ha detto. Pt_1
..Deve capire, perché io idealmente almeno i caduti della destra che sono morti in CP_1
piazza e per lo più ammazzati..
, puoi.. puoi restare qua per favore? Per_7 CP_1
No, no, ma.. CP_1
Questo.. Pt_1
E' proprio una questione morale. CP_1
Ma è.. Per_7
Questo lo dice lei. Io la querelo. Pt_1
..Proprio per questo motivo, condivido però.. Per_7
E chiamo a testimoni tutti i presenti.. Pt_1
E' una questione morale. Mi scuso con i telespettatori.. CP_1
..Di quello che lei ha detto. Pt_1
..Mi scuso con i telespettatori. CP_1
Io la querelo. Chiamo a testimoni tutti i presenti di quello che lei ha detto. Pt_1
Lei mi.. mi quereli. CP_1
Sivori: Senza dubbio.
pagina 9 di 13 Perché se lei è ed è.. CP_1 Persona_6
Ma non c'è dubbio. Pt_1
..L'ufficiale dei carabinieri..” CP_1
Rileva il giudice come, anche all'esito dell'espletata CTU, le parole ripetutamente proferite da (cfr. pagg. da 22 a 28 della trascrizione agli atti sopra CP_1
riportate) siano state fortemente offensive dell'onore e del decoro dell'attore, avendo lo accusato durante una trasmissione televisiva ed in presenza di altre CP_1 Parte_1 persone, di aver commesso un gravissimo fatto, vale a dire di aver nel 1978, nell'esercizio delle funzioni di Capitano dell'Arma dei Carabinieri, assassinato a sangue freddo un ragazzo ventenne militante del partito di Destra che stava protestando, di aver commesso tale assassinio con un colpo di pistola in fronte, di avere per tale fatto subito un processo ed una sentenza di condanna, fatti tutti non corrispondenti al vero.
Inoltre in tono spregiativo ha affermato di non voler rimanere, anche nella qualità di esponente politico dalla destra, in una trasmissione con una persona che si è macchiata di un delitto così terribile.
Non ravvede questo giudice alcun intento provocatorio espressamente diretto contro il convenuto nell'intervento e nella terminologia utilizzata da durante la CP_1 Pt_1
trasmissione (cfr. pag. 20-21), trattandosi di un attacco generalizzato alla classe politica, e per tale motivo non può ritenersi che le offese proferite dal convenuto contro l'attore possano considerarsi conseguenza e legittima reazione, quindi giustificate.
Ritiene il Tribunale che analoga portata lesiva ai sensi dell'art. 2043 c.c. dell'onore, del decoro, della reputazione e dell'immagine dell'attore abbia il post pubblicato il
26.7.2012, laddove si legge: “Ieri in un Talk Show su mi sono imbattuto in tale Org_2
generale che si atteggiava a nuovo fustigatore della politica come Parte_1
Dirigente del . Alle se accuse sull'ipocrisia della classe politica, gli ho Organizzazione_4 contestato il fatto di essere coinvolto nell'omicidio del diciannovenne militante del
[...]
avvenuto a Roma nel 1978. Appena mi sono accertato CP_3 Persona_3
della sua identità tramite sms ho ricordato e chiesto se si trattava della stessa persona che si era macchiata dei fatti che hanno portato alla morte uno dei caduti Persona_3
della Destra Giovanile durante gli anni di Piombo. Il generale ha tentato di Tes_1
pagina 10 di 13 smentire minacciando querele. Citando un articolo ed alcuni approfondimenti di un libro del giornalista ho ricordato che morì per un proiettile CP_4 Persona_3
sparato da un ufficiale dei carabinieri che rispondeva al nome di che, dopo Parte_1
un lungo processo fu condannato per eccesso colposo di legittima difesa. Il fatto accadde nel gennaio 1978 a Roma all'indomani della notizia della strage di Via Acca Larentia dove morirono per mano terroristica due militanti del . Incalzato Controparte_3
dalle mie domande ha smentito di aver ricevuto condanne e minacciato querele a Pt_1
destra ed a manca. Avendo scritto più di qualche libro sugli anni di piombo la memoria non mi ha tradito e non potevo dimenticare un fatto tragico che ha cambiato la mia vita e quella di molti giovani della mia generazione. Ho abbandonato la trasmissione perché la mia presenza era inconciliabile con quella del Un semplice atto dovuto nei Pt_1
confronti di un caduto della Destra Politica ed una riflessione sul nuovo che avanza in politica” .
Invero la non veridicità della notizia, dipende a sua volta dalla colposa non verifica da parte dello della fonte stessa citata dal convenuto, vale a dire il libro dello CP_1 scrittore probabilmente quello intitolato , pubblicato nell'agosto CP_4 Org_5
2006, scrittore querelato dal per diffamazione aggravata presso la Procura di Trento Pt_1
ed attinto da decreto di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 1578/08 r.g.n.r.
(doc. n. 16), procedimento asseritamente estinto per remissione di querela a fronte di un accordo di natura transattiva e risarcitoria.
E' principio ormai consolidato quello secondo il quale “La diffusione tramite un sito internet o un social network di contenuti offensivi dell'altrui reputazione è idonea a integrare il reato di diffamazione aggravata a norma dell'art. 595 comma 3 C.p., atteso
l'indubitabile carattere pubblico di tali mezzi di diffusione, atti per loro stessa natura e funzione a raggiungere una pluralità di utenti abilitati al collegamento con la rete web;
dalla natura di reato di evento della diffamazione consegue che la consumazione deve ritenersi avvenuta al tempo e nel luogo in cui i terzi percepiscano le espressioni diffamatorie a seguito dell'attivazione del collegamento alla rete. Per utenti della rete debbono intendersi tutti i soggetti che prendano conoscenza del contenuto della pubblicazione, realizzandosi la consumazione del reato nel momento in cui avvengano tali
pagina 11 di 13 prese di conoscenza da parte di più persone, anche se indipendenti l'una dall'altra e non contemporanee” (Cass. n. 13411/23; Corte d'Appello di Genova n.1174/2023).
A prescindere dall'intervenuta pronuncia di assoluzione in sede penale del convenuto dal reato di diffamazione per difetto dell'elemento soggettivo del dolo, ad avviso di chi scrive sussistono e sono stati provati tutti gli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. l'illecito aquiliano della violazione colposa del diritto alla reputazione, all'immagine ed al decoro della persona, diritti aventi rilievo costituzionale e per i quali deve essere disposto adeguato ristoro.
Invero la platea di riferimento dell'articolo pubblicato su internet, attesa la modalità di diffusione telematica, consente in astratto una molteplicità indefinita di accessi e/o commenti.
Analoga efficacia si ritiene abbiano avuto le espressioni offensive proferite dal convenuto in data 25.7.2012 nel corso della trasmissione trattandosi di emittente televisiva ad Org_1
alta diffusione regionale e nazionale.
Ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione debba essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c. sulla base dei criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021.
Pertanto, alla luce della notevole gravità del discredito, della rilevanza penale dei fatti attribuiti all'attore, dell'elevato pregiudizio derivatone sotto il profilo personale e professionale, della risonanza mediatica della notizia, allo stesso possa essere liquidata una somma complessiva di €20.000,00 (€10.000,00 per l'episodio del 25.7.2012 ed €10.000,00 per l'articolo pubblicato su internet il 26.7.2012), somma calcolata all'attualità.
Si liquida ai sensi dell'art. 4 del Dlvo n. 7 del 15.1.2016, c.1, lett. a), la somma di
€2.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al
DM 55/2014 e successive modificazioni.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 12 di 13 disattesa o assorbita, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€20.000,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
visto l'art. 4 del Dlvo n. 7 del 15.1.2016, c.1, lett. a), condanna al CP_1
pagamento della sanzione pecuniaria civile di €2.000,00; condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €5.070,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Venezia, 6.12.2023.
Il Giudice
dott. Silvia Franzoso
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Franzoso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9715/2018 del Ruolo Generale promossa da:
(Avv. Salvalaggio Catia) Parte_1
attore contro
(Avv. Pinto Benedetto) CP_1
convenuto conclusioni: come da note di trattazione scritta
Oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare Parte_1 CP_1
l'illicietà delle affermazioni ingiuriose pronunciate dal convenuto nei confronti dell'attore nel corso della trasmissione televisiva del 25.7.2012 e delle affermazioni Org_1
diffamatorie contenute nel post pubblicato in data da sul sito CP_1
www.raffaelezanon.it ed al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessivi €40.000,00, oltre ordini di pubblicazione per estratto e di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 c.1, del Dlvo n.
7/2016 con vittoria di spese.
pagina 1 di 13 Esponeva di aver prestato servizio nel 1978 presso la Compagnia dei carabinieri di
Roma- Trastevere, con il grado di Capitano, allorquando il 7.1.1978 alcuni giovani attivisti
Contr del mentre uscivano dalla sezione del partito sito in via Acca Larentia a Roma, venivano attaccati da un commando terroristico che esplodeva ripetuti colpi di arma da fuoco contro di loro uccidendo due giovani, e . Persona_1 Persona_2
Deduceva che subito dopo i fatti, numerosi simpatizzanti e militanti missini si recavano nei pressi della sezione di partito ove era avvenuto l'attentato, dando corso ad una violenta protesta (con lanci di sanpietrini, bottiglie incendiarie e colpi di arma da fuoco) nei confronti delle forze dell'ordine intervenute in loco.
Tra i Carabinieri presenti c'era anche l'attore, il quale, nel tentativo di sedare la guerriglia, ebbe a rispondere ai colpi di arma da fuoco di cui era stato fatto bersaglio, esplodendone tre in aria.
Nel corso dello scontro tra militanti missini e Carabinieri rimaneva ferito il giovane militante raggiunto da un proiettile di piccolo calibro in fronte, il quale Persona_3
moriva due giorni dopo.
Deduceva come la stampa, nell'immediatezza dei fatti, avesse indicato l'allora
Capitano quale probabile responsabile della morte di ma l'attore, Pt_1 Persona_3
dopo essere stato sentito dal magistrato istruttore, non veniva mai indagato, avendo comprovato l'uso legittimo dell'arma.
Invero pochi giorni dopo l'accaduto, vale a dire in data 14.1.1978 e 15.1.1978 tuta la stampa riportava la notizia secondo cui all'esito della perizia balistica era risultato che la pallottola che aveva provocato la morte di era di calibro diverso da Persona_3
quelle in dotazione dei Carabinieri e che, pertanto, veniva esclusa, seppur a seguito di una sommaria indagine, la responsabilità del Capitano (doc. n. 1-12), giusta sentenza Pt_1
istruttoria di proscioglimento del 21.2.1983 (doc. n. 13) .
Esponeva come molti anni dopo, in particolare la sera del 25.7.2012 il Sig. Pt_1 partecipava in qualità di ospite alla trasmissione televisiva “ , condotta da Org_1 [...]
trasmessa dall'emittente Per_4 Org_2
A tale trasmissione partecipava anche come ospite il sig. , ex CP_1
Contr Consigliere regionale, all'epoca dei fatti di Acca Larentia militante del in seguito pagina 2 di 13 dirigente di (doc. n. 14). Organizzazione_3
Esponeva che durante la suddetta trasmissione il sig. del tutto CP_1
immotivatamente e nel corso di una discussione di carattere politico, iniziava ad ingiuriare il sig. accusandolo ripetutamente dell'assassinio di ignorando le Pt_1 Persona_3
rimostranze di quest'ultimo che tentava vanamente di spiegargli come fossero andati realmente i fatti e reiterando le accuse finchè decideva di abbandonare lo studio.
In particolare in quell'occasione il sig. dichiarava. “Nel 1978 ha assassinato CP_1 un ragazzo di destra con un colpo in fronte”… “lei ha ammazzato un ragazzo di venti anni mentre protestava, c'è una sentenza, lei ha subito un processo, lei ha ammazzato un ragazzo che protestava a sangue freddo”....”non rimango in una trasmissione con una persona che si è macchiata di un delitto così terribile” .
Il 26.7.2012 il convenuto pubblicava nel suo sito internet www.raffaelezanon.it un articolo dal titolo “L'antipolitica si mischia con il torbido in TV”, articolo nel quale sosteneva e ribadiva la responsabilità di nella morte di Parte_1 Persona_3
(doc. n. 15).
Documentava che, per quanto concerne le dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della trasmissione in data 25.7.2012, il convenuto era stato riconosciuto Org_1 colpevole del reato di ingiuria e condannato in primo grado alla pena di €1.000,00 di multa, oltre al pagamento in favore dell'attore costituitosi parte civile, di una provvisionale di
€5.000,00, con rinvio per la quantificazione del danno non patrimoniale in separato giudizio civile, giusta sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 124/15, riformata in grado d'appello dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 22/16, con assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (doc. n. 20) ai sensi del Dlvo n. 7/2016 e revoca delle statuizioni civili, sentenza passata in giudicato.
Quanto al titolo e contenuto del post pubblicato il 26.7.2012 il sig. veniva CP_1 assolto dal reato di diffamazione perché “il fatto non costituisce reato”, in particolare per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, giusta sentenza del Tribunale di Padova n.
2385/15 del 13.10.2015 (doc. n. 21), passata in giudicato.
Circa le espressioni ingiuriose proferite nel corso della trasmissione l'attore Org_1 chiedeva ai sensi dell'art. 4 del Dlvo n. 7 del 15.1.2016, c.1, lett. a), l'irrogazione della pagina 3 di 13 sanzione pecuniaria civile prevista dalla citata disposizione normativa.
Evidenziava come la condotta dello concretizzata in espressioni offensive e CP_1 totalmente gratuite, oltrechè esorbitanti dal perimetro costituzionale di cui all'art. 21 Cost., lesive dell'onore e della reputazione dell'attore fossero foriere di un danno di natura non patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., liquidato in complessivi €40.000,00.
Si è costituita parte convenuta instando per il rigetto delle pretese avversarie, in subordine nel ridurre al minimo le stesse.
Deduceva il convenuto come l'azione promossa dall'attore sarebbe partita da un'errata valutazione dei fatti, essendo la condotta del sig. legittima reazione alle CP_1
minacce proferite nei confronti del convenuto dal Pt_1
In particolare allegava che, a fronte della legittima domanda dello se il CP_1 Pt_1
fosse il medesimo ufficiale dei Carabinieri coinvolto nei fatti del 1978 ed in cui perse la vita un giovane, il da subito e con toni aggressivi, avesse minacciato non solo Pt_1 querele ma anche che lo l'avrebbe pagata cara. CP_1
Di qui la connotazione di critica politica, provocazione politica tra politici e partecipanti ad un dibattito politico.
Formulava istanza istruttoria di ascolto del CD rom contenente la riproduzione audio visiva della puntata di del 25.7.2012 e di escussione testimoniale dei soggetti Org_1
che parteciparono alla trasmissione.
Il giudice disponeva farsi luogo a CTU al fine di disporre la trascrizione integrale delle conversazioni relative alla trasmissione Focus del 25.7.2012.
All'esito del deposito della CTU la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata.
Occorre premettere che in tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice exd.lgs. n. 7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione,
pagina 4 di 13 quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse (Cass.
34621/2023; 36638/21;1665/2016).
L'esito della CTU, il cui contenuto è esaustivo ed immune da vizi, ha acclarato che durante la trasmissione Focus del 25.7.2012 ha proferito le seguenti espressioni nei confronti CP_1 di cui seguivano le risposte dell'attore: (pagg. 22-28): Parte_1
..Adesso mi è stato segnalato chi è ed è bene che.. a me spiace CP_1 Persona_5
essere.. interloquire, ma fra un po' mi alzerò perché ritengo che la mia presenza sia superflua, perché quando si fa demagogia in una trasmissione di questo tipo e la demagogia la fa il signor . Persona_6
Eh. Pt_1
..Che nel '78.. CP_1
Sì. Pt_1
..Ha assassinato.. CP_1
No, questo lo dice lei. Io la querelo. Pt_1
Ha assassinato.. CP_1
Io la querelo. Io la querelo. Pt_1
Ha assassinato.. CP_1
Io la querelo di questo. Pt_1
E' stato.. è stato condannato anche per questo, è stato condannato. CP_1
Io la querelo. Io la querelo di questo. Pt_1
Ha assassinato un ragazzo di destra.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
Con.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
..Un colpo in fronte.. CP_1
Questo.. Pt_1
..Sparato alla pisto.. CP_1
Io la querelo! Pt_1
No, no, ma lei mi.. lei mi quereli. CP_1
pagina 5 di 13 Sivori: io la querelo. CP_1
Lei mi quereli. CP_1
Sivori: Ho già preso..
Lei.. CP_1
Ho già querelato.. Pt_1
..Ha ammazzato un ragazzo di 20 anni! CP_1
Sivori: Io non glielo consento! Non è vero!
..Che.. che era.. CP_1
E' falso! Pt_1
Che.. CP_1
E' falso! Pt_1
Che protestava per la.. CP_1
E' falso! Pt_1
..L'uccisione.. no.. CP_1
E' falso! Pt_1
E' falso, guardi.. CP_1
E' falso. Pt_1
Ci sono le.. CP_1
No, non mi faccia vedere, è falso! E' falso. Pt_1
E' in una sentenza. CP_1
Sivori: Lei ha detto una..
E c'è.. CP_1
Non è vero! Pt_1
..Eccesso in.. CP_1
Non è vero! Pt_1
Eccesso.. CP_1
Non è vero! Pt_1
Eccesso.. CP_1
Non è vero! Pt_1
..In difesa. CP_1
pagina 6 di 13 Non è vero! Pt_1
No, non è vero? CP_1
Sivori: No!
Lei non è la stessa persona? CP_1
Sivori: No! No!
E' un'altra persona? CP_1
Sivori: No, no, no.
E' un'altra persona. CP_1
Sivori: E' falso quello che sta dicendo lei.
E' un'altra persona. CP_1
Sivori: E' falso! E' falso!
Lei ha subito un processo? CP_1
Sivori: No! No!
Lei ha subito un processo? CP_1
Sivori: No! No!
No, è un'altra persona. CP_1
Sivori: No! E' falso!
Allora è sbaglia.. CP_1
Non è un'altra persona. Pt_1
Ho sbagliato perso.. CP_1
Sivori: E' falso!
No, perché lei siccome dice che.. CP_1
E' falso! Pt_1
..Giustamente.. CP_1
Sivori: Io non ho subito nessun processo.
..Le forze dell'ordine devono discutere e.. CP_1
Io non ho subito nessun processo. Pt_1
Lei ha sparato.. CP_1
Non è vero! Pt_1
..Un colpo alla fronte, cioè.. CP_1
pagina 7 di 13 Non è vero! Non è vero. Pt_1
Ah no, non è vero? Non è vero. CP_1
Sivori: No, non è vero!
Allora è un'altra persona. CP_1
Non è vero. Pt_1
Si tratta di.. CP_1
Non è vero. Pt_1
..Di un'altra.. CP_1
Non è che.. Pt_1
..Di un altro ufficiale dei carabinieri. CP_1
Sivori: No, no, non è vero proprio.
Si tratta di un altro ufficiale dei carabinieri. CP_1
Sivori: No, non è vero il fatto.
No.. si tratta di un altro ufficiale dei carabinieri? CP_1
Sivori: No, non è vero il fatto, lei si deve informare.
No, voglio sapere se lei è la stessa persona. CP_1
Sivori: No, lei..
Se lei è la stessa persona? CP_1
Sivori: ..Si deve informare. E' falso!
No, perché se uno viene qui a fare.. CP_1
Io la querelo! Pt_1
..Lezioni.. CP_1
Sivori: Io la querelo!
..Di demagogia.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
Lei mi quereli, lei mi quereli. CP_1
Sivori: Senza dubbio.
Guardi, la trasmissione è registrata. CP_1
Io la querelo. E' falso! Pt_1
Siccome mi è stata segnalata.. CP_1
pagina 8 di 13 E le hanno segnalato.. Pt_1
..Questa cosa. CP_1
Sivori: ..Il falso!
E io, come esponente.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
..Della destra.. CP_1
Io la querelo. Pt_1
Io come esponente della destra purtroppo non rimango in una trasmissione.. CP_1
Chiedo scusa.. Per_7
Sivori: Io la querelo. Questo..
..Con una persona che si è macchiata di un delitto così orribile, mi spiace.. CP_1
Lei.. Pt_1
..Direttore, ma.. CP_1
..Pagherà molto caro questo che lei ha detto. Pt_1
..Deve capire, perché io idealmente almeno i caduti della destra che sono morti in CP_1
piazza e per lo più ammazzati..
, puoi.. puoi restare qua per favore? Per_7 CP_1
No, no, ma.. CP_1
Questo.. Pt_1
E' proprio una questione morale. CP_1
Ma è.. Per_7
Questo lo dice lei. Io la querelo. Pt_1
..Proprio per questo motivo, condivido però.. Per_7
E chiamo a testimoni tutti i presenti.. Pt_1
E' una questione morale. Mi scuso con i telespettatori.. CP_1
..Di quello che lei ha detto. Pt_1
..Mi scuso con i telespettatori. CP_1
Io la querelo. Chiamo a testimoni tutti i presenti di quello che lei ha detto. Pt_1
Lei mi.. mi quereli. CP_1
Sivori: Senza dubbio.
pagina 9 di 13 Perché se lei è ed è.. CP_1 Persona_6
Ma non c'è dubbio. Pt_1
..L'ufficiale dei carabinieri..” CP_1
Rileva il giudice come, anche all'esito dell'espletata CTU, le parole ripetutamente proferite da (cfr. pagg. da 22 a 28 della trascrizione agli atti sopra CP_1
riportate) siano state fortemente offensive dell'onore e del decoro dell'attore, avendo lo accusato durante una trasmissione televisiva ed in presenza di altre CP_1 Parte_1 persone, di aver commesso un gravissimo fatto, vale a dire di aver nel 1978, nell'esercizio delle funzioni di Capitano dell'Arma dei Carabinieri, assassinato a sangue freddo un ragazzo ventenne militante del partito di Destra che stava protestando, di aver commesso tale assassinio con un colpo di pistola in fronte, di avere per tale fatto subito un processo ed una sentenza di condanna, fatti tutti non corrispondenti al vero.
Inoltre in tono spregiativo ha affermato di non voler rimanere, anche nella qualità di esponente politico dalla destra, in una trasmissione con una persona che si è macchiata di un delitto così terribile.
Non ravvede questo giudice alcun intento provocatorio espressamente diretto contro il convenuto nell'intervento e nella terminologia utilizzata da durante la CP_1 Pt_1
trasmissione (cfr. pag. 20-21), trattandosi di un attacco generalizzato alla classe politica, e per tale motivo non può ritenersi che le offese proferite dal convenuto contro l'attore possano considerarsi conseguenza e legittima reazione, quindi giustificate.
Ritiene il Tribunale che analoga portata lesiva ai sensi dell'art. 2043 c.c. dell'onore, del decoro, della reputazione e dell'immagine dell'attore abbia il post pubblicato il
26.7.2012, laddove si legge: “Ieri in un Talk Show su mi sono imbattuto in tale Org_2
generale che si atteggiava a nuovo fustigatore della politica come Parte_1
Dirigente del . Alle se accuse sull'ipocrisia della classe politica, gli ho Organizzazione_4 contestato il fatto di essere coinvolto nell'omicidio del diciannovenne militante del
[...]
avvenuto a Roma nel 1978. Appena mi sono accertato CP_3 Persona_3
della sua identità tramite sms ho ricordato e chiesto se si trattava della stessa persona che si era macchiata dei fatti che hanno portato alla morte uno dei caduti Persona_3
della Destra Giovanile durante gli anni di Piombo. Il generale ha tentato di Tes_1
pagina 10 di 13 smentire minacciando querele. Citando un articolo ed alcuni approfondimenti di un libro del giornalista ho ricordato che morì per un proiettile CP_4 Persona_3
sparato da un ufficiale dei carabinieri che rispondeva al nome di che, dopo Parte_1
un lungo processo fu condannato per eccesso colposo di legittima difesa. Il fatto accadde nel gennaio 1978 a Roma all'indomani della notizia della strage di Via Acca Larentia dove morirono per mano terroristica due militanti del . Incalzato Controparte_3
dalle mie domande ha smentito di aver ricevuto condanne e minacciato querele a Pt_1
destra ed a manca. Avendo scritto più di qualche libro sugli anni di piombo la memoria non mi ha tradito e non potevo dimenticare un fatto tragico che ha cambiato la mia vita e quella di molti giovani della mia generazione. Ho abbandonato la trasmissione perché la mia presenza era inconciliabile con quella del Un semplice atto dovuto nei Pt_1
confronti di un caduto della Destra Politica ed una riflessione sul nuovo che avanza in politica” .
Invero la non veridicità della notizia, dipende a sua volta dalla colposa non verifica da parte dello della fonte stessa citata dal convenuto, vale a dire il libro dello CP_1 scrittore probabilmente quello intitolato , pubblicato nell'agosto CP_4 Org_5
2006, scrittore querelato dal per diffamazione aggravata presso la Procura di Trento Pt_1
ed attinto da decreto di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 1578/08 r.g.n.r.
(doc. n. 16), procedimento asseritamente estinto per remissione di querela a fronte di un accordo di natura transattiva e risarcitoria.
E' principio ormai consolidato quello secondo il quale “La diffusione tramite un sito internet o un social network di contenuti offensivi dell'altrui reputazione è idonea a integrare il reato di diffamazione aggravata a norma dell'art. 595 comma 3 C.p., atteso
l'indubitabile carattere pubblico di tali mezzi di diffusione, atti per loro stessa natura e funzione a raggiungere una pluralità di utenti abilitati al collegamento con la rete web;
dalla natura di reato di evento della diffamazione consegue che la consumazione deve ritenersi avvenuta al tempo e nel luogo in cui i terzi percepiscano le espressioni diffamatorie a seguito dell'attivazione del collegamento alla rete. Per utenti della rete debbono intendersi tutti i soggetti che prendano conoscenza del contenuto della pubblicazione, realizzandosi la consumazione del reato nel momento in cui avvengano tali
pagina 11 di 13 prese di conoscenza da parte di più persone, anche se indipendenti l'una dall'altra e non contemporanee” (Cass. n. 13411/23; Corte d'Appello di Genova n.1174/2023).
A prescindere dall'intervenuta pronuncia di assoluzione in sede penale del convenuto dal reato di diffamazione per difetto dell'elemento soggettivo del dolo, ad avviso di chi scrive sussistono e sono stati provati tutti gli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. l'illecito aquiliano della violazione colposa del diritto alla reputazione, all'immagine ed al decoro della persona, diritti aventi rilievo costituzionale e per i quali deve essere disposto adeguato ristoro.
Invero la platea di riferimento dell'articolo pubblicato su internet, attesa la modalità di diffusione telematica, consente in astratto una molteplicità indefinita di accessi e/o commenti.
Analoga efficacia si ritiene abbiano avuto le espressioni offensive proferite dal convenuto in data 25.7.2012 nel corso della trasmissione trattandosi di emittente televisiva ad Org_1
alta diffusione regionale e nazionale.
Ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione debba essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c. sulla base dei criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021.
Pertanto, alla luce della notevole gravità del discredito, della rilevanza penale dei fatti attribuiti all'attore, dell'elevato pregiudizio derivatone sotto il profilo personale e professionale, della risonanza mediatica della notizia, allo stesso possa essere liquidata una somma complessiva di €20.000,00 (€10.000,00 per l'episodio del 25.7.2012 ed €10.000,00 per l'articolo pubblicato su internet il 26.7.2012), somma calcolata all'attualità.
Si liquida ai sensi dell'art. 4 del Dlvo n. 7 del 15.1.2016, c.1, lett. a), la somma di
€2.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al
DM 55/2014 e successive modificazioni.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 12 di 13 disattesa o assorbita, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€20.000,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
visto l'art. 4 del Dlvo n. 7 del 15.1.2016, c.1, lett. a), condanna al CP_1
pagamento della sanzione pecuniaria civile di €2.000,00; condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €5.070,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Venezia, 6.12.2023.
Il Giudice
dott. Silvia Franzoso
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