CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1674/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per atto Notar del 2/5/16 rep 31575, Persona_1 raccolta 14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, in data 21.7.2021, conveniva in giudizio la onde Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in €
24.180,53 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data
29.10.2015 a causa della rottura in più punti dell'argine sinistro, al fondo agricolo, di cui è proprietario, sito in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio 8, particella n. 1449 (ad uso Seminativo Irriguo della totale estensione di are 25,97). Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno e al pozzo ivi insistente. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte, a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure Persona_2 catastali e atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel Controparte_2 merito, l'inesistenza dell'evento, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine ed, infine, la prevedibilità dell'evento tale da integrare il caso fortuito.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, la quale, oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta sia dai documenti in atti (cfr. atto di divisione per
Notar del 31/07/1999, rep. 64032, nonché visura catastale relativa alla particella di cui al Per_3 ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i Persona_2 Testimone_1 quali, hanno dichiarato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
2 Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, essendovi in atti la prova che il ricorrente, in data 4.5.2023, ha trasmesso una proposta di negoziazione assistita nei confronti dell'odierna parte resistente, rimasta priva di riscontro per assenza della risulta, CP_1 quindi, assolto l'onere incombente sulla parte ricorrente in ordine alla condizione di procedibilità della domanda proposta in questa sede.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi Controparte_1 di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode
3 per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' CP_3
esondava, provocando l'allagamento del fondo coltivato dal ricorrente.
[...]
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto interamente allagato a seguito dell'evento esondativo e che la coltivazione di carciofi e verza ivi presente è andata distrutta, non è, comunque, possibile ritenere provato il danno così come dedotto e quantificato in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3 pessima manutenzione a causa della presenza di detriti, canne, melma e arbusti.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (carciofi, carciofini e verza), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore in profondità ed erpicatura manuale con livellamento del terreno) e danni al pozzo, quantificandoli in complessivi € 24.180,53.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata è stato quantificato un danno pari ad € 9.144,00 per la perdita della produzione dei carciofi su un'estensione di mq. 1.180, un danno pari ad € 4.057,43 per la perdita della produzione di verza su un'estensione di mq. 767 e un ulteriore danno di € 1.908,00 per la perdita del raccolto di carciofini, riferito alla medesima superficie di mq 1.180, indicata come in ricorso come superficie totale destinata alla produzione di carciofi e e già indicata in Parte_2 perizia come destinata alla coltivazione dei carciofi.
Nessuno dei testi escussi ha, tuttavia, riferito che sul fondo del ricorrente erano coltivati carciofini, avendo entrambi i testi fatto riferimento esclusivamente alla presenza di carciofi e verza,
4 precisando, poi, che tali colture sono andate completamente distrutte a seguito dell'allagamento.
Sulla base delle prove in atti e stante anche la contraddittorietà tra le allegazioni del ricorso e le risultanze della perizia di parte ad esso allegata, ritiene il Collegio che non sia possibile riconoscere al ricorrente nessun danno per la perdita dei carciofini, della cui presenza sul fondo non vi è prova.
Per quanto concerne, invece, il risarcimento richiesto per la perdita dei carciofi e della verza, risulta agli atti la prova dell'integrale danneggiamento e inutilizzabilità delle coltivazioni (cfr. le dichiarazioni dei testi e ). Tuttavia, entrambi i testi hanno riferito Tes_1 Persona_2 genericamente tale danneggiamento, senza precisare la quantità di prodotto presente sul fondo e lo stato di maturazione delle piante. Nella perizia, poi, la valutazione dei danni riscontrati è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle singole colture presenti. La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
5 tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni alle colture, infine, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto;
essa, inoltre, non tiene conto della natura pluriennale della pianta di carciofo, non specificando da quanti anni erano già stati piantati e, quindi, il numero di cicli produttivi residui.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e del danneggiamento della coltivazione di carciofi e verza (le uniche a
6 cui i testi hanno fatto riferimento), ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle sole colture di carciofi e verza, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua, del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione, pari ad € 2.640,28 (ossia al 20% di € 13.201,43.). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno e della natura pluriennale della coltivazione del carciofo.
In ordine, poi, ai danni lamentati per pulizia, la bonifica e il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno.
In mancanza di una specifica descrizione agronomica del terreno preesistente e di una prova documentale dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni indicate, non può ritenersi dimostrata la necessità tecnica di interventi profondi e correttivi (come zappatura a 30 cm, correzione del pH, fresatura o disinfestazione), né la loro riconducibilità diretta all'evento, che ha comportato un allagamento transitorio, ma non necessariamente alterativo delle condizioni strutturali del suolo.
Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, il ricorrente non ha depositato nessun documento comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali. Il teste si è, infatti, limitato ad affermare genericamente di aver visto il ricorrente e Testimone_1
i suoi familiari “zappare il terreno per pulirlo” circa dieci giorni dopo l'evento, senza ulteriori specificazioni;
mentre il teste - cugino del ricorrente, suo consulente di parte Persona_2
e parte in un giudizio analogo pendente dinanzi a questo Tribunale - ha affermato che “il ricorrente ha eseguito in proprio lavori di risistemazione del fondo, zappatura, livellamento, concimazione, erpicatura”, senza, tuttavia, indicare la natura, la durata o l'entità di tali operazioni e senza specificare se tali operazioni sono state eseguite con l'impiego di mezzi meccanici o con lo
7 svolgimento di interventi specifici di bonifica agricola in profondità. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità delle lavorazioni eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
Il ricorrente, inoltre, non ha fornito nessun supporto documentale atto a dimostrare le concrete attività di pulizia eseguite ovvero l'acquisto di concimi e fertilizzanti.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute Controparte_1 rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
In senso contrario alla necessità e all'entità delle operazioni agronomiche indicate nella perizia di parte e genericamente riferite dal CTP in sede di escussione testimoniale, depone quanto evidenziato nella nota tecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (all. sub doc. 7 , secondo cui, nei bacini idrografici regionali, come quello CP_1 dell'Alveo Comune Nocerino, l'allagamento dei fondi può essere ordinariamente causato dalla risalita di falde affioranti o dal rigurgito dei canali poderali, più che da vere e proprie esondazioni con rottura degli argini. In tali contesti, viene escluso che si inneschino «significativi processi erosivi superficiali o importanti depositi di materiali alluvionali», parlando piuttosto di «fenomeni di affioramento temporaneo e ristagno in aree depresse», specie in assenza di adeguata regimentazione interpoderale.
Orbene, nessuna argomentazione tecnica è stata utilizzata dal CTP, né in sede di redazione della perizia, né in sede testimoniale, a riprova delle caratteristiche strutturali del fondo e di quelle dell'allagamento.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento, del deposito su di esso di fango e melma e quella dell'avvenuta pulizia da parte del ricorrente con l'aiuto dei familiari (in economia), il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione del fondo di €
1.500,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto al ricorrente per i danni al pozzo. Sul punto, infatti, la prova orale si è rivelata del tutto carente: il teste non ha fatto nessuna menzione Tes_1 all'esistenza o al danneggiamento del pozzo, mentre il teste si è limitato a dichiarare di Persona_2 ricordare la presenza di un pozzo, aggiungendo di non essere in grado di precisare se e quali danni abbia effettivamente subito, rinviando genericamente alla perizia da lui redatta.
8 Anche nella perizia, tuttavia, non vi è nessuna descrizione analitica dei danni subiti dal pozzo e della loro riconducibilità tecnica all'esondazione per cui è causa, essendosi il consulente di parte limitato a indicare nel prospetto dei danni “sterro del pozzo di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 20”, per cui si prevede una spesa di € 600,00.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale in numerosi precedenti (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n.
4306/2022), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte
9 CP_ dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in
10 comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma complessiva di € 4.140,28. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza della alla mediazione nonostante la specifica eccezione formulata al fine del suo CP_1 esperimento nella comparsa di costituzione, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
11 in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 4.140,28, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1674/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per atto Notar del 2/5/16 rep 31575, Persona_1 raccolta 14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, in data 21.7.2021, conveniva in giudizio la onde Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in €
24.180,53 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data
29.10.2015 a causa della rottura in più punti dell'argine sinistro, al fondo agricolo, di cui è proprietario, sito in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio 8, particella n. 1449 (ad uso Seminativo Irriguo della totale estensione di are 25,97). Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno e al pozzo ivi insistente. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte, a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure Persona_2 catastali e atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel Controparte_2 merito, l'inesistenza dell'evento, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine ed, infine, la prevedibilità dell'evento tale da integrare il caso fortuito.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, la quale, oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta sia dai documenti in atti (cfr. atto di divisione per
Notar del 31/07/1999, rep. 64032, nonché visura catastale relativa alla particella di cui al Per_3 ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i Persona_2 Testimone_1 quali, hanno dichiarato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
2 Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, essendovi in atti la prova che il ricorrente, in data 4.5.2023, ha trasmesso una proposta di negoziazione assistita nei confronti dell'odierna parte resistente, rimasta priva di riscontro per assenza della risulta, CP_1 quindi, assolto l'onere incombente sulla parte ricorrente in ordine alla condizione di procedibilità della domanda proposta in questa sede.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi Controparte_1 di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode
3 per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' CP_3
esondava, provocando l'allagamento del fondo coltivato dal ricorrente.
[...]
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto interamente allagato a seguito dell'evento esondativo e che la coltivazione di carciofi e verza ivi presente è andata distrutta, non è, comunque, possibile ritenere provato il danno così come dedotto e quantificato in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3 pessima manutenzione a causa della presenza di detriti, canne, melma e arbusti.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (carciofi, carciofini e verza), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore in profondità ed erpicatura manuale con livellamento del terreno) e danni al pozzo, quantificandoli in complessivi € 24.180,53.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata è stato quantificato un danno pari ad € 9.144,00 per la perdita della produzione dei carciofi su un'estensione di mq. 1.180, un danno pari ad € 4.057,43 per la perdita della produzione di verza su un'estensione di mq. 767 e un ulteriore danno di € 1.908,00 per la perdita del raccolto di carciofini, riferito alla medesima superficie di mq 1.180, indicata come in ricorso come superficie totale destinata alla produzione di carciofi e e già indicata in Parte_2 perizia come destinata alla coltivazione dei carciofi.
Nessuno dei testi escussi ha, tuttavia, riferito che sul fondo del ricorrente erano coltivati carciofini, avendo entrambi i testi fatto riferimento esclusivamente alla presenza di carciofi e verza,
4 precisando, poi, che tali colture sono andate completamente distrutte a seguito dell'allagamento.
Sulla base delle prove in atti e stante anche la contraddittorietà tra le allegazioni del ricorso e le risultanze della perizia di parte ad esso allegata, ritiene il Collegio che non sia possibile riconoscere al ricorrente nessun danno per la perdita dei carciofini, della cui presenza sul fondo non vi è prova.
Per quanto concerne, invece, il risarcimento richiesto per la perdita dei carciofi e della verza, risulta agli atti la prova dell'integrale danneggiamento e inutilizzabilità delle coltivazioni (cfr. le dichiarazioni dei testi e ). Tuttavia, entrambi i testi hanno riferito Tes_1 Persona_2 genericamente tale danneggiamento, senza precisare la quantità di prodotto presente sul fondo e lo stato di maturazione delle piante. Nella perizia, poi, la valutazione dei danni riscontrati è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle singole colture presenti. La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
5 tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni alle colture, infine, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto;
essa, inoltre, non tiene conto della natura pluriennale della pianta di carciofo, non specificando da quanti anni erano già stati piantati e, quindi, il numero di cicli produttivi residui.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e del danneggiamento della coltivazione di carciofi e verza (le uniche a
6 cui i testi hanno fatto riferimento), ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle sole colture di carciofi e verza, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua, del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione, pari ad € 2.640,28 (ossia al 20% di € 13.201,43.). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno e della natura pluriennale della coltivazione del carciofo.
In ordine, poi, ai danni lamentati per pulizia, la bonifica e il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno.
In mancanza di una specifica descrizione agronomica del terreno preesistente e di una prova documentale dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni indicate, non può ritenersi dimostrata la necessità tecnica di interventi profondi e correttivi (come zappatura a 30 cm, correzione del pH, fresatura o disinfestazione), né la loro riconducibilità diretta all'evento, che ha comportato un allagamento transitorio, ma non necessariamente alterativo delle condizioni strutturali del suolo.
Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, il ricorrente non ha depositato nessun documento comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali. Il teste si è, infatti, limitato ad affermare genericamente di aver visto il ricorrente e Testimone_1
i suoi familiari “zappare il terreno per pulirlo” circa dieci giorni dopo l'evento, senza ulteriori specificazioni;
mentre il teste - cugino del ricorrente, suo consulente di parte Persona_2
e parte in un giudizio analogo pendente dinanzi a questo Tribunale - ha affermato che “il ricorrente ha eseguito in proprio lavori di risistemazione del fondo, zappatura, livellamento, concimazione, erpicatura”, senza, tuttavia, indicare la natura, la durata o l'entità di tali operazioni e senza specificare se tali operazioni sono state eseguite con l'impiego di mezzi meccanici o con lo
7 svolgimento di interventi specifici di bonifica agricola in profondità. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità delle lavorazioni eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
Il ricorrente, inoltre, non ha fornito nessun supporto documentale atto a dimostrare le concrete attività di pulizia eseguite ovvero l'acquisto di concimi e fertilizzanti.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non è supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute Controparte_1 rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
In senso contrario alla necessità e all'entità delle operazioni agronomiche indicate nella perizia di parte e genericamente riferite dal CTP in sede di escussione testimoniale, depone quanto evidenziato nella nota tecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (all. sub doc. 7 , secondo cui, nei bacini idrografici regionali, come quello CP_1 dell'Alveo Comune Nocerino, l'allagamento dei fondi può essere ordinariamente causato dalla risalita di falde affioranti o dal rigurgito dei canali poderali, più che da vere e proprie esondazioni con rottura degli argini. In tali contesti, viene escluso che si inneschino «significativi processi erosivi superficiali o importanti depositi di materiali alluvionali», parlando piuttosto di «fenomeni di affioramento temporaneo e ristagno in aree depresse», specie in assenza di adeguata regimentazione interpoderale.
Orbene, nessuna argomentazione tecnica è stata utilizzata dal CTP, né in sede di redazione della perizia, né in sede testimoniale, a riprova delle caratteristiche strutturali del fondo e di quelle dell'allagamento.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento, del deposito su di esso di fango e melma e quella dell'avvenuta pulizia da parte del ricorrente con l'aiuto dei familiari (in economia), il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione del fondo di €
1.500,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto al ricorrente per i danni al pozzo. Sul punto, infatti, la prova orale si è rivelata del tutto carente: il teste non ha fatto nessuna menzione Tes_1 all'esistenza o al danneggiamento del pozzo, mentre il teste si è limitato a dichiarare di Persona_2 ricordare la presenza di un pozzo, aggiungendo di non essere in grado di precisare se e quali danni abbia effettivamente subito, rinviando genericamente alla perizia da lui redatta.
8 Anche nella perizia, tuttavia, non vi è nessuna descrizione analitica dei danni subiti dal pozzo e della loro riconducibilità tecnica all'esondazione per cui è causa, essendosi il consulente di parte limitato a indicare nel prospetto dei danni “sterro del pozzo di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 20”, per cui si prevede una spesa di € 600,00.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale in numerosi precedenti (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n.
4306/2022), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte
9 CP_ dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in
10 comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma complessiva di € 4.140,28. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza della alla mediazione nonostante la specifica eccezione formulata al fine del suo CP_1 esperimento nella comparsa di costituzione, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
11 in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 4.140,28, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12