TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3616/2021
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
EA PA - Presidente
Morris Recla - Giudice
GÜ DE - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3616/2021 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. MIRA MASSIMO, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 7 , nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. PEDRON GIANLORENZO, giusta delega dimessa in C.F._2
atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio, introdotto nello stesso procedimento dopo la separazione con conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Bolzano
rilevato che questo procedimento è stato introdotto come separazione contenziosa, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto la separazione con conclusioni congiunte e, un volta passata in giudicato la sentenza di separazione, il divorzio alle condizioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
pagina 2 di 7 che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NASO (ME) il 17/06/1989
da nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 7 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NASO (ME), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 6, parte II, serie A
dell'anno 1989, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti che hanno dichiarato:
“di richiamarsi integralmente alle conclusioni formulate nel verbale d'udienza di data
11 novembre 2024, confermando in toto tutte le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come risultanti dal verbale della predetta udienza e dalle conclusioni congiunte ivi formulate;
-di non volersi riconciliare, confermando la propria volontà di proseguire il procedimento fino alla sua definizione con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e nella ferma convinzione che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898.
pagina 4 di 7
In particolare, le parti confermano:
-l'avvenuto integrale adempimento della corresponsione da parte del convenuto all'attrice dell'importo pari al 40% del TFR;
- la liquidazione di tale importo ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge 1° dicembre
1970, n. 898;
- la rinuncia dell'attrice ad ogni differente domanda a fronte dell'adempimento di quanto concordato;
- la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
CONCLUSIONI
In ragione di quanto sopra dichiarato, le parti, nell'interesse congiunto di entrambe:
CHIEDONO
che l'Ecc.mo Tribunale voglia:
-prendere atto delle dichiarazioni congiunte sopra formulate;
-dare atto del richiamo integrale alle conclusioni del verbale d'udienza dell'11
novembre 2024;
-dare atto della dichiarata volontà delle parti di non riconciliarsi;
-dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 1158/2024 per mancata impugnazione nei termini di legge;
-prendere atto della dichiarazione di quietanza liberatoria resa dalla sig.ra per l'integrale pagamento della quota del 40% del TFR;
Parte_1
pagina 5 di 7 accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970,
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
-disporre che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia regolamentata dalle condizioni già concordate dalle parti e omologate nella sentenza di separazione n.
1158/2024, dando atto dell'avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni patrimoniali ivi previste;
-ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della sentenza ed i successivi incombenti di legge;
-compensare integralmente le spese processuali tra le parti come da loro richiesta”;
per completezza si riportano le conclusioni di cui al verbale d'udienza dell'11/11/2024:
“La parte convenuta corrisponde all'attrice l'importo corrispondente al 40 % del TFR
percepito e percepiendo, da versarsi in due rate, l'una con pagamento immediato alla definizione della presente controversa, parametrata all'importo effettivamente percepito, l'altra con scadenza immeditatamente successiva alla liquidazione della seconda rata. Tale importo si intende liquidato ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 1°
dicembre 1970, n. 898. La parte attrice rinuncia ad ogni differente domanda a fronte dell'adempimento di quanto sopra. Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti. Le parti concordano, inoltre, di chiedere in questo stesso pagina 6 di 7 procedimento, avvenuta l'emanazione della sentenza di separazione, il divorzio alle stesse condizioni;
si precisa che le sopra concordate condizioni riguardano sia la separazione sia il divorzio”.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 07/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GÜ DE EA PA
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3616/2021
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
EA PA - Presidente
Morris Recla - Giudice
GÜ DE - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3616/2021 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. MIRA MASSIMO, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 7 , nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. PEDRON GIANLORENZO, giusta delega dimessa in C.F._2
atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio, introdotto nello stesso procedimento dopo la separazione con conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Bolzano
rilevato che questo procedimento è stato introdotto come separazione contenziosa, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto la separazione con conclusioni congiunte e, un volta passata in giudicato la sentenza di separazione, il divorzio alle condizioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
pagina 2 di 7 che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NASO (ME) il 17/06/1989
da nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 7 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NASO (ME), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 6, parte II, serie A
dell'anno 1989, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti che hanno dichiarato:
“di richiamarsi integralmente alle conclusioni formulate nel verbale d'udienza di data
11 novembre 2024, confermando in toto tutte le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come risultanti dal verbale della predetta udienza e dalle conclusioni congiunte ivi formulate;
-di non volersi riconciliare, confermando la propria volontà di proseguire il procedimento fino alla sua definizione con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e nella ferma convinzione che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898.
pagina 4 di 7
In particolare, le parti confermano:
-l'avvenuto integrale adempimento della corresponsione da parte del convenuto all'attrice dell'importo pari al 40% del TFR;
- la liquidazione di tale importo ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge 1° dicembre
1970, n. 898;
- la rinuncia dell'attrice ad ogni differente domanda a fronte dell'adempimento di quanto concordato;
- la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
CONCLUSIONI
In ragione di quanto sopra dichiarato, le parti, nell'interesse congiunto di entrambe:
CHIEDONO
che l'Ecc.mo Tribunale voglia:
-prendere atto delle dichiarazioni congiunte sopra formulate;
-dare atto del richiamo integrale alle conclusioni del verbale d'udienza dell'11
novembre 2024;
-dare atto della dichiarata volontà delle parti di non riconciliarsi;
-dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 1158/2024 per mancata impugnazione nei termini di legge;
-prendere atto della dichiarazione di quietanza liberatoria resa dalla sig.ra per l'integrale pagamento della quota del 40% del TFR;
Parte_1
pagina 5 di 7 accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970,
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
-disporre che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia regolamentata dalle condizioni già concordate dalle parti e omologate nella sentenza di separazione n.
1158/2024, dando atto dell'avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni patrimoniali ivi previste;
-ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della sentenza ed i successivi incombenti di legge;
-compensare integralmente le spese processuali tra le parti come da loro richiesta”;
per completezza si riportano le conclusioni di cui al verbale d'udienza dell'11/11/2024:
“La parte convenuta corrisponde all'attrice l'importo corrispondente al 40 % del TFR
percepito e percepiendo, da versarsi in due rate, l'una con pagamento immediato alla definizione della presente controversa, parametrata all'importo effettivamente percepito, l'altra con scadenza immeditatamente successiva alla liquidazione della seconda rata. Tale importo si intende liquidato ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 1°
dicembre 1970, n. 898. La parte attrice rinuncia ad ogni differente domanda a fronte dell'adempimento di quanto sopra. Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti. Le parti concordano, inoltre, di chiedere in questo stesso pagina 6 di 7 procedimento, avvenuta l'emanazione della sentenza di separazione, il divorzio alle stesse condizioni;
si precisa che le sopra concordate condizioni riguardano sia la separazione sia il divorzio”.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 07/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GÜ DE EA PA
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 7 di 7