Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6659
CASS
Sentenza 15 maggio 2001

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Nei giudizi di impugnazione con pluralità di parti, la nullità della notifica del ricorso per cassazione contro pubbliche amministrazioni, rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, perché eseguita, anziché presso l'Avvocatura Generale in Roma, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non determina la necessità della rinnovazione della notifica ai fini dell'integrazione del contraddittorio allorché si versi in tema di cause scindibili e tra loro indipendenti.

Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum". (Nella specie trattavasi di credito per le indennità di espropriazione e di occupazione legittima azionato nei confronti del beneficiario dell'espropriazione, che la S.C. ha ritenuto assoggettato alla citata normativa concorsuale, sul rilievo che la sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla stima "ex" artt. 19 e 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865 produce effetti analoghi ad una pronuncia di condanna).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6659
Data del deposito : 15 maggio 2001

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