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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2262/2021 e istaurata da
Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati Parte_3
e difesi dall'Avv. Luca Bianchi, per procura alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
OPPONENTI contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni M. Cocconi, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi successive.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione “agli atti esecutivi e all'esecuzione” successiva al pignoramento, e in proprio, quali terzi datori di ipoteca a Parte_1 Parte_2 garanzia del debito della verso l' Parte_3 CP_1 [...]
a titolo di mutuo fondiario, e quali legali rappresentanti della stessa a.s.d. Controparte_1 Pt_3 respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 56/2017 con ordinanza del GE del 15.06.2021, hanno introdotto la fase di merito della detta opposizione, convenendo in giudizio la creditrice procedente . A tal fine hanno domandato, “in via Controparte_1 preliminare”, di chiamare in causa , , e eredi di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1 il quale era proprietario delle particelle di cui al catasto terreni del Comune di Fiuggi nn.
[...]
803 e 1173, fg. 29, alle quali era erroneamente esteso il pignoramento, e il Notaio Avv. Antonio
Germani di Roma, il quale, nelle date del 25.10.2005 e del 19.03.2008, rogava i due mutui fondiari costituenti titoli dell'intrapresa esecuzione, con cui il concedeva alla Controparte_1 CP_6 rispettivamente, euro 400.000,00 ed euro 149.000,00, nonché le accessorie garanzie ipotecarie, rilasciate da e e, pertanto, ritenuto civilmente responsabile, in Parte_1 Parte_2 solido con l' per il , del danno arrecato ai garanti e alla a.s.d. mutuataria- CP_1 Controparte_1 debitrice principale in conseguenza dell'estensione del pignoramento a particelle non di esclusiva proprietà degli attori;
“in via ulteriormente preventiva e cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.” di sospendere la procedura esecutiva, in quanto il pignoramento aveva colpito beni di terzi;
nel merito, in via principale, di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto in rettifica e del relativo pignoramento del 26.07.2019 (preceduto da altro pignoramento in rettifica del 27.03.2019), con cui si era inteso rettificare il pignoramento originario, poiché errato nell'individuazione del compendio oggetto dell'aggressione esecutiva, in quanto comprendeva la part. 803, fg. 29, del catasto terreni del Comune di Fiuggi, risultante da “distacco (…) con la particella 1173 rimaste in capo a Per_1
giusta variazione del 23.09.1985” (pag. 4, ult. capoverso;
con “sovraesposizione del
[...] pignoramento” alla “suddetta particella 803”, pag. 5, primo capoverso), avendo il Notaio, nell'atto notarile di costituzione della garanzia “omesso di constatare la variazione dello stato di diritto e quindi la riduzione della particella 274 in essere dal 1985. Così come ha omesso di considerare la variazione di diritto sulla particella 1173 che rendeva di fatto interclusa la proprietà effettiva dei signori e (pag. 5, secondo capoverso), cosicché la Parte_1 Parte_2
“trascrizione dell'atto di pignoramento è errata giacché esteso anche alla particella 803 sulla quale insiste l'altro fabbricato che però non è di esclusiva proprietà della parte attrice, accessibile dalla particella 1173 del foglio 29, ora denominata 1391 area non sensibile ma determinante
l'interclusione della particella 803 gravata così da trascrizione illegittima” (pag. 6, primo capoverso), ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli “sulla particella spettante alla parte attrice” a spese dell' convenuto, e CP_1 condannare lo stesso al risarcimento del danno, da quantificarsi in CP_1 Controparte_1 corso di causa ovvero, in via subordinata, equitativamente;
“in via ulteriormente subordinata”, di disporre la rettifica del pignoramento e la riduzione dell'ipoteca come previsto dagli artt. 6 dei mutui, che consentono al mutuatario di ottenere la riduzione dell'ipoteca in quanto sia estinta la quinta parte del debito originario, ciò che, nella vicenda che occupa, era inutilmente richiesto alla mutuante - creditrice. Ha resistito in giudizio l' , che, premesso che l'Istituto aveva Controparte_1 notificato due pignoramenti in rettifica nelle date dell'11.03.2019 e del 26.07.2019 e fatto oggetto di esecuzione le sole consistenze catastali indicate nell'atto di mutuo e intestate ad e a Pt_2
che mancava in atti qualunque riscontro circa la richiesta di riduzione dell'ipoteca in Parte_1 base agli artt. 6 dei contratti che si è assunto avanzata dal mutuatario e rimasta insoddisfatta, che era già stata promossa innanzi al Tribunale di Frosinone opposizione nella medesima procedura esecutiva, spendendo le stesse argomentazioni svolte nel presente giudizio, con esito di rigetto sia nella fase cautelare che nel merito, come da sent. n. 224/2020, ha domandato, in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di chiamata in causa degli eredi e del Notaio Germani, rilevando che la domanda CP_5 risarcitoria è stata introdotte solo nel merito dell'opposizione e non anche nel ricorso introduttivo della fase cautelare, con l'effetto di realizzare un irrituale ampiamento del petitum e dar luogo ad una tardiva chiamata di terzi;
“in via preliminare”, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione avversaria, in quanto con riferimento alla “soggetto CP_6 estraneo alla procedura esecutiva”, si è promossa opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. senza esserne legittimato (in quanto strumenti cui è legittimato il solo soggetto sottoposto all'esecuzione), mentre avrebbe dovuto sperimentare l'opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., e comunque si è elevata l'azione oltre il termine di cui all'art. 619 c.p.c., ossia successivamente alla vendita del compendio pignorato disposta con provvedimento del 13.02.2020
(essendo stato depositato il ricorso introduttivo il 27.01.2021), con riferimento ai terzi datori di ipoteca, e si è promossa la seconda opposizione dopo che la prima era già stata Pt_2 Parte_1 respinta con sentenza, inoltre si è introdotta la seconda opposizione, quanto alle censure ex art. 615
c.p.c., successivamente al provvedimento con cui si è disposta la vendita dei beni pignorati, quanto alle censure ex art. 617 c.p.c., oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento
(avvenuta per e in data 1°.08.2019); nel merito, di dichiarare l'infondatezza di Pt_2 Parte_1 tutte le domande avversarie e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa, in quanto l'azione esecutiva era stata “intrapresa contro i terzi datori di ipoteca – e solo nei confronti degli stessi – sulle aree di loro proprietà ed in forza di titoli legittimi (mutui) e nel rispetto delle tempistiche di
Legge” (pag.13, primo periodo) e “con gli atti di pignoramento immobiliare in rettifica dell'11.03.2019 e del 26.07.2019, l'ICS su espressa autorizzazione del GE (onde agevolare le operazioni di vendita), ha assoggettato ad esecuzione anche gli accessori, le pertinenze, le accessioni e le dipendenze (anche successivamente introdotte) di proprietà dei terzi esecutati
( e ” (pa. 14, primo capoverso) né controparte ha dato prova della proprietà dei Pt_2 Parte_1 beni aggrediti in capo a terzi;
di condannare gli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, atteso che l'opposizione era fondata su circostanze non veritiere e non provate, nonché su eccezioni già disattese dalla sentenza che definiva la precedente opposizione.
Nella prima udienza la parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione di parte opposta, con rilievo di maturazione delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c..
Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. gli opponenti hanno replicato alle eccezioni di rito avversarie richiamando la sentenza della S.C., sez. un. n. 12310/2015, che ha ampliato la emendatio libelli consentita con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., e hanno domandato, in via preventiva e cautelare, di sospendere l'esecuzione, in via principale e nel merito, di condannare l' Controparte_1
al risarcimento del danno come sarà quantificato nel corso del giudizio o, in
[...] subordine, in via equitativa, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Nella stessa memoria, l'opposto ha reiterato le proprie conclusioni.
Nella terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. l'Istituto opposto ha rilevato che gli opponenti nella memoria n. 2 hanno riportato fatti estranei alla causa che occupa, indicato tra gli attori gli eredi e mutato le domande formulate, ha pertanto concluso chiedendo lo stralcio della detta CP_5 memoria (che ha evidenziato doversi intendere come prima memoria di controparte) e ribadito le richieste articolate nella comparsa di risposta.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, comparsa la sola Difesa di parte opposta, quest'ultima ha insistito nello stralcio della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di controparte e nell'accoglimento delle conclusioni articolate nella comparsa di risposta. Ne è seguita la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con gli scritti conclusionali, gli opponenti hanno rilevato la coincidenza tra le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo e nella memoria n. 2, ex art. 183, c. 6, c.p.c.. e chiesto di accogliere le conclusioni riportate nell'atto introduttivo e precisate nella memoria predetta, sintetizzate in termini di declaratoria di nullità dei due pignoramenti in rettifica del 27.03.2019 e del 26.07.2019, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Nelle medesime note avversarie sono ribadite le richieste in atti.
2. In via pregiudiziale, le richieste di chiamata in causa di terzi, evocando gli eredi CP_5 perché assunti proprietari di parte dei beni immobili staggiti e il Notaio Germani per vederlo condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., si presentano tardive e dunque inammissibili. Gli opponenti, attori sostanziali nell'opposizione esecutiva, avrebbero potuto e dovuto citare in giudizio i detti soggetti fin dall'inizio del processo con il ricorso che lo ha introdotto, non emergendo che una tale esigenza sia sorta a seguito delle difese dell'opposto (ciò che avrebbe consentito di avanzare una tale richiesta nell'udienza di comparizione e trattazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 c.p.c., nella versione rationae temporis vigente).
Consolidata giurisprudenza ricostruisce il procedimento di opposizione esecutiva successiva come un processo bifasico, composto di una fase cautelare necessaria innanzi al GE e una fase di merito eventuale su istanza di parte, introdotto con ricorso al giudice dell'esecuzione (Cass. 9246/2015, sul tema del momento di introduzione del processo onde individuare la disciplina processuale applicabile sul termine per l'impugnazione, ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, (…)”; Cass.
5608/2017, al fine di individuare il momento di introduzione del processo per l'applicazione della modifica normativa dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., per cui “L'opposizione all'esecuzione già iniziata, di cui all'art. 615 c.p.c., pur essendo - nella sua attuale disciplina - distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico (…) rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria e non quello della riassunzione;
(…)”; Cass.
9352/2017, ai fini della individuazione del termine per l'impugnazione per come modificato, per cui
“L'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 52 del
2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, (…) rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. (…)”; Cass. 25170/2018 per cui “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”; muove dai medesimi presupposti Cass. ord. 10898/2023 per affermare che “In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.”, da ultimo Cass. ord.
6892/2024 per cui “L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità (…)”.
Ciò posto, nei giudizi di opposizione esecutiva successivi, il ricorso al GE segna il momento preclusivo per l'esercizio dei poteri processuali entro l'atto introduttivo.
Anche a considerare gli eredi litisconsorti necessari, rileva l'esito in rito dell'opposizione CP_5 promossa (per cui vedi par. 4) onde considerare, comunque, evidentemente superflua l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli stessi.
3. Ancora in via pregiudiziale, va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria nei confronti della opposta convenuta e del terzo che si sarebbe voluto chiamare in giudizio, Notaio
Germani.
Le medesime ragioni richiamate innanzi (sub par. 2) motivano l'esito in rito predetto, dunque la domanda risarcitoria si sarebbe dovuta promuovere con il ricorso introduttivo dell'unico processo di opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione.
4. Le domande di declaratoria di illegittimità dei pignoramenti in rettifica vanno dichiarate inammissibili.
Sull'opposizione all'esecuzione elevata dai datori di ipoteca assoggettati all'esecuzione forzata immobiliare, e assumendo che siano stati avvinti Parte_1 Parte_2 all'esecuzione anche beni diversi da quelli ipotecati, deve osservarsi quanto segue.
Con la doglianza predetta pare censurarsi il diritto della creditrice a procedere esecutivamente con riferimento ad alcuni dei beni staggiti.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c., introdotto con d.l. 59/2016, conv. in l. 119/2016
(applicabile ai procedimenti di espropriazione introdotti successivamente alla vigenza della legge di conversione), “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
L'opposizione nella specie promossa, introdotta con ricorso del 27.01.2021 (vedi ordinanza del GE di rigetto dell'istanza di sospensione emessa il 15.06.2021, all. alla comparsa di risposta), è successiva alla vendita, disposta con ordinanza del 12.02.2020 (vedi relativo provvedimento all. alla comparsa di risposta). Nulla è stato anche solo prospettato per confortare la sussistenza di fatti sopravvenuti ovvero l'impossibilità incolpevole dell'opponente di elevare l'opposizione nei termini di legge. Dunque l'azione è indubbiamente tardiva.
Se anche si volessero intendere i detti rilievi critici in termini di difetto formale dei pignoramenti e l'opposizione finalizzata a contestarli come opposizione agli atti esecutivi sarebbe comunque tardiva.
L'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede che “Le opposizioni di cui al comma precedente (n.d.r. relative alla regolarità formale degli atti dell'esecuzione) che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Come detto l'opposizione è stata promossa con ricorso del 27.01.2021, a fronte delle notifiche dei due pignoramenti opposti il 27.3.2019 e il 26.7.2019 (vedi relativi documenti all.i alla comparsa di risposta) e, dunque, evidentemente oltre il termine perentorio.
L'opposizione per il medesimo motivo innanzi sintetizzato, formulata dal debitore a.s.d. Pt_3 non assoggettato all'esecuzione forzata, può essere inquadrata, invece, come opposizione di terzo all'esecuzione in quanto si possa interpretare la censura elevata come intesa a rivendicare un bene proprio che si assume illegittimamente colpito dall'esecuzione forzata.
E' l'art. 619, comma primo, c.p.c. a prevedere che “Il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”.
Al medesimo esito di tardività dell'azione deve giungersi, pertanto, considerando la promozione del ricorso introduttivo successivamente alla vendita.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91, c. 1, c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014, considerato il valore del credito per il quale si è proceduto esecutivamente ai fini di individuare lo scaglione di riferimento e applicando al parametro una riduzione in considerazione della effettività attività processuale svolta.
6. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3,
c.p.c..
"La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., aggiunto dalla l. 69/2009, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile" (in termini Cass. ord. 21570/2012); mentre non richiede necessariamente un danno, trattandosi di fattispecie a carattere sanzionatorio, quale forma di danno punitivo finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo (in termini Cass. ord. 7901/2018, per cui “In tema di responsabilità aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone
l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'"abuso del processo", e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa”; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Verona 13.08.2011; Trib. Piacenza 15.11.2011).
Per un processo di opposizione esecutiva mette conto richiamare Cass. 27534/2014, per cui
“Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa.”.
Sulla quantificazione la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).” (in termini Cass. ord.
21570/2012, conf. Cass. 27534/2014, Cass. ord. 8943/2022).
Nella vicenda che occupa, la palese tardività di ogni profilo di opposizione elevata, unitamente al rigetto delle motivazioni svolte già in una precedente opposizione esecutiva, oltre che nella fase cautelare della presente opposizione, persuadono dell'abusivo esercizio dell'azione.
La liquidazione va correlata alla quantificazione delle spese di lite, individuandosene la misura in un terzo della somma a tale titolo liquidata. Si ritiene, pertanto, equo irrogare il pagamento di ulteriori euro 3.742,83.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
- dichiara inammissibile l'opposizione promossa;
- condanna le parti opponenti alla rifusione, in favore della parte opposta delle spese del presente procedimento che liquida in euro 11.228,50 per compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna le parti opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., di euro 3.742,83.
Frosinone, 14.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2262/2021 e istaurata da
Parte_1 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati Parte_3
e difesi dall'Avv. Luca Bianchi, per procura alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
OPPONENTI contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni M. Cocconi, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi successive.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione “agli atti esecutivi e all'esecuzione” successiva al pignoramento, e in proprio, quali terzi datori di ipoteca a Parte_1 Parte_2 garanzia del debito della verso l' Parte_3 CP_1 [...]
a titolo di mutuo fondiario, e quali legali rappresentanti della stessa a.s.d. Controparte_1 Pt_3 respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 56/2017 con ordinanza del GE del 15.06.2021, hanno introdotto la fase di merito della detta opposizione, convenendo in giudizio la creditrice procedente . A tal fine hanno domandato, “in via Controparte_1 preliminare”, di chiamare in causa , , e eredi di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1 il quale era proprietario delle particelle di cui al catasto terreni del Comune di Fiuggi nn.
[...]
803 e 1173, fg. 29, alle quali era erroneamente esteso il pignoramento, e il Notaio Avv. Antonio
Germani di Roma, il quale, nelle date del 25.10.2005 e del 19.03.2008, rogava i due mutui fondiari costituenti titoli dell'intrapresa esecuzione, con cui il concedeva alla Controparte_1 CP_6 rispettivamente, euro 400.000,00 ed euro 149.000,00, nonché le accessorie garanzie ipotecarie, rilasciate da e e, pertanto, ritenuto civilmente responsabile, in Parte_1 Parte_2 solido con l' per il , del danno arrecato ai garanti e alla a.s.d. mutuataria- CP_1 Controparte_1 debitrice principale in conseguenza dell'estensione del pignoramento a particelle non di esclusiva proprietà degli attori;
“in via ulteriormente preventiva e cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.” di sospendere la procedura esecutiva, in quanto il pignoramento aveva colpito beni di terzi;
nel merito, in via principale, di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto in rettifica e del relativo pignoramento del 26.07.2019 (preceduto da altro pignoramento in rettifica del 27.03.2019), con cui si era inteso rettificare il pignoramento originario, poiché errato nell'individuazione del compendio oggetto dell'aggressione esecutiva, in quanto comprendeva la part. 803, fg. 29, del catasto terreni del Comune di Fiuggi, risultante da “distacco (…) con la particella 1173 rimaste in capo a Per_1
giusta variazione del 23.09.1985” (pag. 4, ult. capoverso;
con “sovraesposizione del
[...] pignoramento” alla “suddetta particella 803”, pag. 5, primo capoverso), avendo il Notaio, nell'atto notarile di costituzione della garanzia “omesso di constatare la variazione dello stato di diritto e quindi la riduzione della particella 274 in essere dal 1985. Così come ha omesso di considerare la variazione di diritto sulla particella 1173 che rendeva di fatto interclusa la proprietà effettiva dei signori e (pag. 5, secondo capoverso), cosicché la Parte_1 Parte_2
“trascrizione dell'atto di pignoramento è errata giacché esteso anche alla particella 803 sulla quale insiste l'altro fabbricato che però non è di esclusiva proprietà della parte attrice, accessibile dalla particella 1173 del foglio 29, ora denominata 1391 area non sensibile ma determinante
l'interclusione della particella 803 gravata così da trascrizione illegittima” (pag. 6, primo capoverso), ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli “sulla particella spettante alla parte attrice” a spese dell' convenuto, e CP_1 condannare lo stesso al risarcimento del danno, da quantificarsi in CP_1 Controparte_1 corso di causa ovvero, in via subordinata, equitativamente;
“in via ulteriormente subordinata”, di disporre la rettifica del pignoramento e la riduzione dell'ipoteca come previsto dagli artt. 6 dei mutui, che consentono al mutuatario di ottenere la riduzione dell'ipoteca in quanto sia estinta la quinta parte del debito originario, ciò che, nella vicenda che occupa, era inutilmente richiesto alla mutuante - creditrice. Ha resistito in giudizio l' , che, premesso che l'Istituto aveva Controparte_1 notificato due pignoramenti in rettifica nelle date dell'11.03.2019 e del 26.07.2019 e fatto oggetto di esecuzione le sole consistenze catastali indicate nell'atto di mutuo e intestate ad e a Pt_2
che mancava in atti qualunque riscontro circa la richiesta di riduzione dell'ipoteca in Parte_1 base agli artt. 6 dei contratti che si è assunto avanzata dal mutuatario e rimasta insoddisfatta, che era già stata promossa innanzi al Tribunale di Frosinone opposizione nella medesima procedura esecutiva, spendendo le stesse argomentazioni svolte nel presente giudizio, con esito di rigetto sia nella fase cautelare che nel merito, come da sent. n. 224/2020, ha domandato, in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di chiamata in causa degli eredi e del Notaio Germani, rilevando che la domanda CP_5 risarcitoria è stata introdotte solo nel merito dell'opposizione e non anche nel ricorso introduttivo della fase cautelare, con l'effetto di realizzare un irrituale ampiamento del petitum e dar luogo ad una tardiva chiamata di terzi;
“in via preliminare”, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione avversaria, in quanto con riferimento alla “soggetto CP_6 estraneo alla procedura esecutiva”, si è promossa opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. senza esserne legittimato (in quanto strumenti cui è legittimato il solo soggetto sottoposto all'esecuzione), mentre avrebbe dovuto sperimentare l'opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., e comunque si è elevata l'azione oltre il termine di cui all'art. 619 c.p.c., ossia successivamente alla vendita del compendio pignorato disposta con provvedimento del 13.02.2020
(essendo stato depositato il ricorso introduttivo il 27.01.2021), con riferimento ai terzi datori di ipoteca, e si è promossa la seconda opposizione dopo che la prima era già stata Pt_2 Parte_1 respinta con sentenza, inoltre si è introdotta la seconda opposizione, quanto alle censure ex art. 615
c.p.c., successivamente al provvedimento con cui si è disposta la vendita dei beni pignorati, quanto alle censure ex art. 617 c.p.c., oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento
(avvenuta per e in data 1°.08.2019); nel merito, di dichiarare l'infondatezza di Pt_2 Parte_1 tutte le domande avversarie e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa, in quanto l'azione esecutiva era stata “intrapresa contro i terzi datori di ipoteca – e solo nei confronti degli stessi – sulle aree di loro proprietà ed in forza di titoli legittimi (mutui) e nel rispetto delle tempistiche di
Legge” (pag.13, primo periodo) e “con gli atti di pignoramento immobiliare in rettifica dell'11.03.2019 e del 26.07.2019, l'ICS su espressa autorizzazione del GE (onde agevolare le operazioni di vendita), ha assoggettato ad esecuzione anche gli accessori, le pertinenze, le accessioni e le dipendenze (anche successivamente introdotte) di proprietà dei terzi esecutati
( e ” (pa. 14, primo capoverso) né controparte ha dato prova della proprietà dei Pt_2 Parte_1 beni aggrediti in capo a terzi;
di condannare gli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, atteso che l'opposizione era fondata su circostanze non veritiere e non provate, nonché su eccezioni già disattese dalla sentenza che definiva la precedente opposizione.
Nella prima udienza la parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione di parte opposta, con rilievo di maturazione delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c..
Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. gli opponenti hanno replicato alle eccezioni di rito avversarie richiamando la sentenza della S.C., sez. un. n. 12310/2015, che ha ampliato la emendatio libelli consentita con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., e hanno domandato, in via preventiva e cautelare, di sospendere l'esecuzione, in via principale e nel merito, di condannare l' Controparte_1
al risarcimento del danno come sarà quantificato nel corso del giudizio o, in
[...] subordine, in via equitativa, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Nella stessa memoria, l'opposto ha reiterato le proprie conclusioni.
Nella terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. l'Istituto opposto ha rilevato che gli opponenti nella memoria n. 2 hanno riportato fatti estranei alla causa che occupa, indicato tra gli attori gli eredi e mutato le domande formulate, ha pertanto concluso chiedendo lo stralcio della detta CP_5 memoria (che ha evidenziato doversi intendere come prima memoria di controparte) e ribadito le richieste articolate nella comparsa di risposta.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, comparsa la sola Difesa di parte opposta, quest'ultima ha insistito nello stralcio della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di controparte e nell'accoglimento delle conclusioni articolate nella comparsa di risposta. Ne è seguita la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con gli scritti conclusionali, gli opponenti hanno rilevato la coincidenza tra le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo e nella memoria n. 2, ex art. 183, c. 6, c.p.c.. e chiesto di accogliere le conclusioni riportate nell'atto introduttivo e precisate nella memoria predetta, sintetizzate in termini di declaratoria di nullità dei due pignoramenti in rettifica del 27.03.2019 e del 26.07.2019, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Nelle medesime note avversarie sono ribadite le richieste in atti.
2. In via pregiudiziale, le richieste di chiamata in causa di terzi, evocando gli eredi CP_5 perché assunti proprietari di parte dei beni immobili staggiti e il Notaio Germani per vederlo condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., si presentano tardive e dunque inammissibili. Gli opponenti, attori sostanziali nell'opposizione esecutiva, avrebbero potuto e dovuto citare in giudizio i detti soggetti fin dall'inizio del processo con il ricorso che lo ha introdotto, non emergendo che una tale esigenza sia sorta a seguito delle difese dell'opposto (ciò che avrebbe consentito di avanzare una tale richiesta nell'udienza di comparizione e trattazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 c.p.c., nella versione rationae temporis vigente).
Consolidata giurisprudenza ricostruisce il procedimento di opposizione esecutiva successiva come un processo bifasico, composto di una fase cautelare necessaria innanzi al GE e una fase di merito eventuale su istanza di parte, introdotto con ricorso al giudice dell'esecuzione (Cass. 9246/2015, sul tema del momento di introduzione del processo onde individuare la disciplina processuale applicabile sul termine per l'impugnazione, ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, (…)”; Cass.
5608/2017, al fine di individuare il momento di introduzione del processo per l'applicazione della modifica normativa dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., per cui “L'opposizione all'esecuzione già iniziata, di cui all'art. 615 c.p.c., pur essendo - nella sua attuale disciplina - distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico (…) rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria e non quello della riassunzione;
(…)”; Cass.
9352/2017, ai fini della individuazione del termine per l'impugnazione per come modificato, per cui
“L'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 52 del
2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, (…) rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. (…)”; Cass. 25170/2018 per cui “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”; muove dai medesimi presupposti Cass. ord. 10898/2023 per affermare che “In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.”, da ultimo Cass. ord.
6892/2024 per cui “L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità (…)”.
Ciò posto, nei giudizi di opposizione esecutiva successivi, il ricorso al GE segna il momento preclusivo per l'esercizio dei poteri processuali entro l'atto introduttivo.
Anche a considerare gli eredi litisconsorti necessari, rileva l'esito in rito dell'opposizione CP_5 promossa (per cui vedi par. 4) onde considerare, comunque, evidentemente superflua l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli stessi.
3. Ancora in via pregiudiziale, va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria nei confronti della opposta convenuta e del terzo che si sarebbe voluto chiamare in giudizio, Notaio
Germani.
Le medesime ragioni richiamate innanzi (sub par. 2) motivano l'esito in rito predetto, dunque la domanda risarcitoria si sarebbe dovuta promuovere con il ricorso introduttivo dell'unico processo di opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione.
4. Le domande di declaratoria di illegittimità dei pignoramenti in rettifica vanno dichiarate inammissibili.
Sull'opposizione all'esecuzione elevata dai datori di ipoteca assoggettati all'esecuzione forzata immobiliare, e assumendo che siano stati avvinti Parte_1 Parte_2 all'esecuzione anche beni diversi da quelli ipotecati, deve osservarsi quanto segue.
Con la doglianza predetta pare censurarsi il diritto della creditrice a procedere esecutivamente con riferimento ad alcuni dei beni staggiti.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c., introdotto con d.l. 59/2016, conv. in l. 119/2016
(applicabile ai procedimenti di espropriazione introdotti successivamente alla vigenza della legge di conversione), “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
L'opposizione nella specie promossa, introdotta con ricorso del 27.01.2021 (vedi ordinanza del GE di rigetto dell'istanza di sospensione emessa il 15.06.2021, all. alla comparsa di risposta), è successiva alla vendita, disposta con ordinanza del 12.02.2020 (vedi relativo provvedimento all. alla comparsa di risposta). Nulla è stato anche solo prospettato per confortare la sussistenza di fatti sopravvenuti ovvero l'impossibilità incolpevole dell'opponente di elevare l'opposizione nei termini di legge. Dunque l'azione è indubbiamente tardiva.
Se anche si volessero intendere i detti rilievi critici in termini di difetto formale dei pignoramenti e l'opposizione finalizzata a contestarli come opposizione agli atti esecutivi sarebbe comunque tardiva.
L'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede che “Le opposizioni di cui al comma precedente (n.d.r. relative alla regolarità formale degli atti dell'esecuzione) che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Come detto l'opposizione è stata promossa con ricorso del 27.01.2021, a fronte delle notifiche dei due pignoramenti opposti il 27.3.2019 e il 26.7.2019 (vedi relativi documenti all.i alla comparsa di risposta) e, dunque, evidentemente oltre il termine perentorio.
L'opposizione per il medesimo motivo innanzi sintetizzato, formulata dal debitore a.s.d. Pt_3 non assoggettato all'esecuzione forzata, può essere inquadrata, invece, come opposizione di terzo all'esecuzione in quanto si possa interpretare la censura elevata come intesa a rivendicare un bene proprio che si assume illegittimamente colpito dall'esecuzione forzata.
E' l'art. 619, comma primo, c.p.c. a prevedere che “Il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”.
Al medesimo esito di tardività dell'azione deve giungersi, pertanto, considerando la promozione del ricorso introduttivo successivamente alla vendita.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91, c. 1, c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014, considerato il valore del credito per il quale si è proceduto esecutivamente ai fini di individuare lo scaglione di riferimento e applicando al parametro una riduzione in considerazione della effettività attività processuale svolta.
6. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3,
c.p.c..
"La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., aggiunto dalla l. 69/2009, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile" (in termini Cass. ord. 21570/2012); mentre non richiede necessariamente un danno, trattandosi di fattispecie a carattere sanzionatorio, quale forma di danno punitivo finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo (in termini Cass. ord. 7901/2018, per cui “In tema di responsabilità aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone
l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'"abuso del processo", e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa”; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Verona 13.08.2011; Trib. Piacenza 15.11.2011).
Per un processo di opposizione esecutiva mette conto richiamare Cass. 27534/2014, per cui
“Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa.”.
Sulla quantificazione la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).” (in termini Cass. ord.
21570/2012, conf. Cass. 27534/2014, Cass. ord. 8943/2022).
Nella vicenda che occupa, la palese tardività di ogni profilo di opposizione elevata, unitamente al rigetto delle motivazioni svolte già in una precedente opposizione esecutiva, oltre che nella fase cautelare della presente opposizione, persuadono dell'abusivo esercizio dell'azione.
La liquidazione va correlata alla quantificazione delle spese di lite, individuandosene la misura in un terzo della somma a tale titolo liquidata. Si ritiene, pertanto, equo irrogare il pagamento di ulteriori euro 3.742,83.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
- dichiara inammissibile l'opposizione promossa;
- condanna le parti opponenti alla rifusione, in favore della parte opposta delle spese del presente procedimento che liquida in euro 11.228,50 per compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna le parti opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., di euro 3.742,83.
Frosinone, 14.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno