Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3838/2022 R.G. in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della sentenza 2949/2020 resa dalla Corte di Appello di Napoli - Sezione Sesta - nel procedimento di appello n. 4816/2015, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione dagli avvocati Nicola Rescigno e
Maria Grazia Rescigno, presso i quali è elettivamente domiciliato in Cicciano alla via B. Croce
n. 1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
Parte_2
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_2 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giuseppe Rosario Barbato,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Camposano, alla via Marconi n. 49
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2949/2020, depositata il 27.08.2020 e resa dalla Sezione Sesta della
Corte d'Appello di Napoli nel procedimento n. 4816/2015 - con la quale la Corte adita, in accoglimento dell'interposta impugnazione proposta da aveva rigettato Parte_1
la domanda riconvenzionale proposta da , confermando nel resto Parte_2
l'impugnata sentenza e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti -
ha interposto ricorso per Cassazione Parte_1
2. La Suprema Corte, con ordinanza dell'08.06.2022 resa nel procedimento n. 6380/2021 R.G.,
ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di interesse ed ha accolto,
invece, il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'Appello di Napoli sulla base della peculiarità della vicenda e degli stretti rapporti personali esistenti tra le parti in causa.
3. A seguito del parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata parzialmente cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione collegiale, per la decisione sulle spese in conformità al principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione.
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
Parte_2 4. In quest'ultimo giudizio si è costituito , che ha chiesto la compensazione Parte_2
tra le parti delle spese del giudizio di appello e del giudizio di Cassazione e la condanna dell'attore in riassunzione alle spese del presente giudizio. Non si sono invece costituiti gli altri germani e pur ritualmente citati. Controparte_1 Controparte_2
5. Non è stato acquisito alcun fascicolo e non è stata svolta alcuna istruttoria.
6. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se la citazione in riassunzione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata depositata in data 08.06.2022; b) l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato in data
14.09.2022 a: 1) , mediante consegna di copia a mani della moglie Parte_2
2) mediante consegna di una copia a mani di Controparte_3 Controparte_1 [...]
sorella convivente;
3) mediante consegna di una copia a mani CP_2 Controparte_2
proprie.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 392 cpc di tre mesi, con l'aggiunta di
31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31
agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19
settembre 2017 n. 21674).
7. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 15.09.2008 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola i germani ed , al fine di ottenere lo CP_2 CP_1 Pt_2
scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso del padre Parte_1
3
Pa Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] .
[...]
Si costituivano in giudizio i germani e che, non opponendosi alla domanda di CP_2 CP_1
scioglimento della comunione, spiegavano domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per il funerale del defunto genitore.
Si costituiva in giudizio anche il germano il quale, pur aderendo alla domanda di Pt_2
divisione, spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuta usucapione di un appartamento ricadente dell'asse ereditario del de cuius.
Con sentenza parziale n. 2317/2015 depositata il 01.09.2015 il Tribunale di Nola accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da;
avverso detta Parte_2
sentenza interponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
Parte_1
nel giudizio di appello n. 4816/2015 si costituiva , mentre non si Parte_2
costituivano gli altri due germani e CP_2 CP_1
Con sentenza n. 2949/2020 la Sesta Sezione di codesta Corte di Appello rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da , compensando le spese del Parte_2
grado in ragione della peculiarità della vicenda e degli stretti rapporti di parentela esistenti tra le parti.
impugnava la predetta sentenza della Corte d'Appello con ricorso per Parte_1
Cassazione, affidato a due motivi;
all'esito del giudizio di legittimità, il primo motivo veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
veniva invece accolto il secondo motivo di doglianza avente ad oggetto la disposta compensazione delle spese, con rinvio alla Corte
d'Appello di Napoli - in diversa composizione - per la regolamentazione delle spese di lite in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
Parte_2 8. In virtù di quanto testè riassunto in fatto, rilevato che il presente giudizio è diretto alla riforma del capo sub 2) della sentenza n. 2949/2020 resa dalla Sezione Sesta della Corte di
Appello di Napoli, la pronuncia suddetta dovrà essere emendata conformando la nuova decisione al principio di diritto così indicato dalla Suprema Corte di Cassazione: “ai sensi
dell'art. 92 cpc, come risultante dalle modifiche introdotte dal DL n. 132/2014 e dalla
sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può
essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di
un'assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta
incertezza che presentino la stessa, o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche previste dall'art. 92 comma 2cpc. La compensazione delle spese, dunque, non può
essere motivata soltanto dal generico riferimento alla “peculiarità della fattispecie” o altre
analoghe espressioni. Né può essere ritenuto idoneo il richiamo al rapporto di stretta
parentela tra le parti, che a sua volta non rientra nell'ambito delle ipotesi stabilite dall'art.
92 cpc”.
Per conformare la nuova decisione al principio indicato dalla Suprema Corte, è dunque necessario regolamentare nuovamente le spese di lite, applicando il generale principio della soccombenza e disponendo pertanto la condanna di al pagamento delle Parte_2
spese del giudizio di appello n. 4816/2015.
In applicazione del medesimo principio, deve essere altresì disposta la condanna di Parte_2
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità n. 6380/2021 e delle spese del
[...]
presente giudizio di rinvio.
9. La liquidazione delle spese del giudizio di appello n. 4816/2015 R.G. viene eseguita in
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
Parte_2 dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con attribuzione in favore dell'avv. Maria Grazia Rescigno, dichiaratasi anticipataria.
Anche le spese del giudizio di Cassazione n. 6380/2021 vengono liquidate alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €.
26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed attribuite in favore dello Stato, senza alcuna dimidiazione (Cass. 11.09.2018 n. 22017), in ragione dell'ammissione di al gratuito patrocinio solo per il giudizio di Parte_1
legittimità.
Infine, le spese del presente giudizio di rinvio vengono liquidate alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. con applicazione dello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, ma con applicazione della media tra il valore minimo ed il valore medio in ragione della modesta entità della questione giuridica oggetto del giudizio e con attribuzione in favore dell'avv. Maria Grazia Rescigno, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza dell'08.06.2022 resa dalla Suprema Corte di Cassazione tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello n. Parte_2
4816/2016 R.G. in favore dell'appellante che liquida in €. 355,50 Parte_1
per spese ed €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge, da attribuire in favore dell'avv. Maria Grazia Rescigno
dichiaratasi anticipataria;
6
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
Parte_2
2- condanna a pagare le spese del giudizio di Cassazione n. Parte_2
6380/2021 R.G. in favore del ricorrente che liquida in €. 3.082,00 Parte_1
per compensi professionali, con distrazione in favore dello Stato;
3- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio Parte_2
in favore di che liquida in €. 518,00 per spese ed €. 2.500,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Maria Grazia Rescigno dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, il 26.03.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3838/2022 R.G. – / Parte_1 [...]
Parte_2