Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1091/2022 RG vertente
TRA
, rappresentata da in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Paolozzi del foro di Arezzo;
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
Tiberio Baroni del foro di Arezzo;
APPELLATI/ APPELLANTI INCIDENTALI
All'udienza del 1°.10.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
1
l'opposizione e per l'effetto confermare la validità dell'atto di mutuo e del precetto notificato, con vittoria di spese e competenze di causa”. In subordine e nel merito: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto il superamento, al momento dell'erogazione del mutuo, del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, riformare la parte della sentenza in cui il titolo esecutivo per cui è causa viene dichiarato nullo, e per l'effetto limitare la pronuncia alla mancanza dei requisiti per la natura fondiaria del mutuo e dichiarare l'avvenuta conversione da mutuo fondiario a mutuo con garanzia ipotecaria.
In via istruttoria autorizzare l'acquisizione della perizia di stima deposita dal geom. nell'esecuzione immobiliare n. 19/2017 RGE e della perizia redatta dal geom. CP_3
. Persona_1
Per e <ogni contraria istanza, domanda, eccezione rigettata CP_1 CP_2
in tesi rigettare l'atto di appello per le ragioni di cui in parte motiva confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
in via subordinata in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza impugnata disponendo il rinnovo della ctu contabile per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
in via e più subordinata in riforma della sentenza impugnata rinnovare l'istruttoria dibattimentale ammettendo le prove orali articolate come sopra integralmente trascritte. Con vittoria di spese, competenze e
anticipi>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 22.12.2021, il Tribunale di Arezzo, per quanto qui di rilievo, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio:
- rigettava: <il motivo fondato sull'art. 474 cpc>> attesa: <la natura non condizionata,
bensì con efficacia reale, ossia immediatamente traslativa della somma mutuata, del
contratto, resa evidente dalla clausola n. 1 dello stesso ove era previsto che: “… la somma
di euro 108.456,00 viene contestualmente pagata mediante accreditamento della
2 medesima sul conto corrente fruttifero n. 7126/00 …” e rilascio di quietanza da parte del
mutuatario>>;
- rigettava il motivo di opposizione relativo alla asserita variabilità del tasso mensile del mutuo con ammortamento alla francese, essendo invece previsto nella clausola n. 2 del contratto che, dopo il pagamento delle prime 24 rate, la parte mutuataria: “potrà richiedere alla che sia applicato un tasso di interesse Pt_3
fisso” nell'esercizio di un diritto potestativo che il non aveva esercitato;
CP_1
- rigettava i motivi di opposizione inerenti all'anatocismo ed alla lamentata usurarietà del mutuo, posto che: <relativamente all'ammortamento alla francese, lo
stesso non genera anatocismo in quanto gli interessi liquidati su ogni rata non vengono
capitalizzati sul debito residuo successivo e non generano ulteriori interessi>>;
- accoglieva invece il motivo di opposizione a precetto inerente al mancato rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993 (TUB), che era rimasto provato dalla c.t.u. in atti, reputando che detta violazione determinasse la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del precetto di € 25.860, non sanabile perché la domanda di conversione del contratto nullo in contratto di mutuo ordinario ipotecario era stata avanzata dal creditore istante solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente;
- per tali ragioni così statuiva: <- dichiara la nullità del mutuo stipulato fra CP_1
e in data 06.06.2002; - condanna
[...] Controparte_4 Parte_1
alle spese di giudizio per € 4.835 oltre accessori;
- condanna alle
[...] Parte_1
spese di c.t.u. per € 7.010,87>>.
Con citazione notificata in data 8.6.2022 rappresentata Parte_1
da , proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_2 Parte_2
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che il mutuo fondiario fosse nullo, posto che il mancato rispetto del limite di
3 finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non escludeva che il contratto mantenesse validità come mutuo ordinario ipotecario, pur senza gli ulteriori privilegi propri del fondiario;
2) col secondo motivo lamentava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la domanda di conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ordinario ipotecario fosse stata tardiva. Argomentava che il momento in cui essa appellante poteva rendersi conto del mancato rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non era da individuarsi alla data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, ma, piuttosto, al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi all'eventuale dichiarazione di assenza di fondiarietà del mutuo senza procedere alla dichiarazione di nullità del contratto;
3) col terzo motivo criticava la sentenza di primo grado per avere ritenuto che il limite di finanziabilità non era stato rispettato assumendo come valide le conclusioni cui era pervenuto il consulente d'ufficio, geom. che aveva Per_2
stimato l'immobile ipotecato in € 72.881. Argomentava che la stima del geom.
era, invece, del tutto inattendibile, come poteva rilevarsi dal fatto che Per_2
nell'ambito dell'esecuzione immobiliare il bene oggetto di garanzia era stato stimato in € 218.000 in moneta del 2018, nonostante che negli anni successivi al
2010 i valori del mercato immobiliare fossero diminuiti. Chiedeva al riguardo di essere autorizzata ad esibire anche la perizia redatta dal geom. al Per_1
momento della concessione del mutuo che riportava un valore di € 230.000.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
e e, in subordine, per il caso in cui fosse riconosciuto il superamento del CP_2
limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, che fosse dichiarata l'avvenuta conversione del contratto da mutuo fondario a mutuo con garanzia ipotecaria.
4 Si costituivano e per chiedere il rigetto Controparte_1 CP_2
dell'appello principale. Proponevano inoltre appello incidentale per i seguenti motivi:
1) col primo, criticavano la sentenza impugnata per aver negato la natura condizionata del mutuo e, quindi, la sua idoneità a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., nonostante che all'art. 1 del contratto di mutuo era previsto l'obbligo del mutuatario di costituire un deposito cauzionale a favore della banca mutuante per cui la somma mutuata sarebbe stata liberata solo a determinate condizioni;
2) col secondo evidenziavano che il mutuo oggetto di causa, oltre ad essere garantito da ipoteca, era altresì assistito dalla fideiussione prestata da CP_2
coniuge del mutuatario , con la previsione che (art. 18 del contratto): CP_1
<la fideiussione resterà valida ed operante … indipendentemente dalle altre garanzie
esistenti o che in seguito possano essere prestate e nell'ipotesi in cui le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin da ora estesa a garanzia
dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate…>>. Lamentavano
l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccesso di garanzia ottenuto della banca mutuante e chiedevano che questa Corte <voglia sottoporre a nuovo vaglio
sul punto la sentenza>>;
3) col terzo, censuravano la sentenza di primo grado per aver negato sia l'anatocismo sia la natura usuraria del mutuo, posto che, a fronte di un capitale di € 108.456, erano stati previsti interessi anatocistici di € 61.733,97, pari ad oltre la metà del capitale. Invocavano le risultanze della consulenza tecnica di parte,
dalla quale risultava che, applicando gli interessi semplici, detti accessori del credito sarebbero stati pari alla minor somma di € 48.248,18. Inoltre,
evidenziavano che fronte di un tasso nominale annuo del 5%, il tasso effettivo riscontrato dal loro consulente di parte era, invece, del 6,76%, al quale doveva
5 essere aggiunta la percentuale richiesta a titolo di interessi moratorio (2 punti in più del TAN) per giungere ad un interesse annuo pari all'8,76%, non pattuito per iscritto e superiore al tasso soglia dell'8,34%. Richiamavano i principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 9.9.3023
in merito alla questione dell'ammortamento alla francese ed al regime di capitalizzazione composto degli interessi insito nel sistema dell'ammortamento alla francese.
Concludevano chiedendo che, previa ammissione delle prove testimoniali chieste in primo grado e di una consulenza tecnica d'ufficio volta a dimostrare l'usurarietà dei tassi di interesse anatocistici, fosse respinto l'appello proposto da
Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1°.10.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esaminano i primi due motivi dell'appello principale.
La questione della validità del mutuo fondiario in ipotesi di superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, che,
sul punto, ha avuto modo di chiarire che: < In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di
6 determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca
e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a
proteggere>> (; conformi: Cass. 6907/2023; Cass. 7949/2023).
A tali principi, da cui non vi è motivo di discostarsi, consegue che, in accoglimento dell'appello proposto da va dichiarata la validità Parte_1
del mutuo fondiario stipulato tra la e Controparte_4 CP_1
il 6.6.2002.
[...]
Né vi è questione di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, essendo pacifico in atti che le parti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario, del quale sono positivamente riscontrabili le caratteristiche essenziali identificative, giacché: <una volta che si esclusa la nullità (totale o parziale)
del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete
intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo
applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti>>.
E ciò: <pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del
superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta
qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario>> (Sez. U. 33719/2022).
Ne consegue che in accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale l'opposizione a precetto proposta dai coniugi e va CP_1 CP_2
respinta anche con riguardo alla questione della nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Il terzo motivo dell'appello principale è assorbito.
Si esamina adesso il primo motivo dell'appello incidentale con il quale si ripropone la questione della idoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo in presenza di clausole che limitano la disponibilità delle somme
7 vincolate in deposito cauzionale sino al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria.
In fatto si osserva che non sono stati proposti motivi di censura avverso l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui le somme mutuate erano state contestualmente accreditate sul conto corrente del mutuatario che ne aveva rilasciato quietanza ed aveva assunto l'obbligo di provvedere alla loro restituzione, garantita da ipoteca e dalla fideiussione della moglie CP_2
Nell'art. 1 del contratto di mutuo (esibito in copia integrale alla c.t.u.) si stabiliva che: <la parte mutuataria costituisce in deposito cauzionale a favore della
la somma accreditata sul conto corrente n. 7126/00 al netto degli addebiti di cui al Pt_3
precedente paragrafo, sino a che non siano state provate la corretta iscrizione dell'ipoteca
di cui al successivo paragrafo 8 e l'assenza di iscrizioni, privilegi e trascrizioni
pregiudizievoli …>>.
Ciò posto, si osserva che alla luce dei principi enunciati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite con la recente sentenza n. 5968/2025 il fatto che la somma mutuata sia stata oggetto della contestuale pattuizione di costituzione di un deposito irregolare con l'obbligo per il mutuante di svincolarla al ricorrere di determinate condizioni (nel caso di specie, il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria e la verifica dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli)
non elide la idoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo: <senza
necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto
svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla>>.
Pertanto, il primo motivo dell'appello incidentale va respinto, perché il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del precetto presenta, nel caso di specie, le caratteristiche richieste dall'art. 474 cod. proc. civ. per valere quale
8 titolo esecutivo, non essendo controversa l'accredito delle somme mutuate nel conto corrente del mutuatario né la loro effettiva utilizzazione da parte di quest'ultimo, né l'assunzione dell'incondizionata obbligazione restitutoria da parte del . CP_1
Il secondo motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.
E' inammissibile perché l'eccesso di garanzia lamentato dagli appellanti attraverso il cumulo dell'ipoteca e della fideiussione del coniuge non è stato prospettato in relazione ad alcuna fattispecie di nullità del contratto o di illegittimità della condotta della banca (ad es. per violazione della buona fede contrattuale), per cui, in difetto di specifica domanda o comunque di domanda che rispetti i requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., non appare configurabile neppure il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice,
posto che sul punto non erano state formulate in primo grado specifiche conclusioni da parte degli appellanti incidentali.
Né del resto, si ravvisano cause di nullità del rapporto contrattuale in relazione al fatto che la banca ha ottenuto, oltre alla garanzia ipotecaria, anche la fideiussione della D'altra parte, si osserva che quand'anche il cumulo CP_2
dell'ipoteca e della fideiussione desse luogo ad un “eccesso” di garanzia (peraltro lamentato in via del tutto generica dagli appellanti incidentali), tale “eccesso”
non risulta sanzionato in sé e per sé dall'ordinamento, considerato che neppure
è stata allegata la violazione della buona fede contrattuale da parte della banca.
Per cui, sul punto, il secondo motivo di appello incidentale si mostra altresì
infondato.
Va infine rilevata l'inammissibilità delle questioni sollevate dagli appellanti incidentali per la prima volta in sede di comparsa conclusionale di replica con riguardo alla invocata nullità della fideiussione sull'assunto che, nel prevedere la rinuncia del fideiussore al beneficio dei termini di cui all'art. 1957
9 cod. civ. ed al diritto di regresso o di surroga nei confronti del mutuatario sino a quando ogni ragione della banca non fosse stata interamente estinta, le clausole contrattuali relative alla fideiussione prestata dalla siccome riproducenti CP_2
l'art. 6 dello schema ABI, erano da reputarsi nulle, derivando tale nullità dalla violazione, a monte, della normativa antitrust, ossia della legge 287/1990.
Trattasi infatti di questione di merito preclusa in appello ex art. 345 cod.
proc. civ. che avrebbe dovuto formare oggetto di allegazione e di prova entro i termini delle preclusioni assertive e istruttorie nel giudizio di primo grado.
Parimenti infondato è il terzo motivo dell'appello incidentale, col quale gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per avere il primo giudice negato che l'ammortamento alla francese desse luogo ad una forma di anatocismo vietato.
Non consta, né è stato allegato dagli appellanti incidentali, che l'ammortamento alla francese operato nel contratto di mutuo oggetto di causa diverga dalle modalità standardizzate tradizionali di tale forma di ammortamento che sovente viene applicato ai mutui.
Ciò posto, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente avuto modo di chiarire che la capitalizzazione composta propria dell'ammortamento alla francese è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta in esecuzione del contratto di mutuo (v. Cass. Sez. U. 15130/2024). Essa costituisce, dunque, solo una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. 27823/2023). Pertanto, la previsione dell'ammortamento c.d. alla francese non è causa di nullità parziale di contratto,
neppure con riguardo alla mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità del contratto, né per violazione della
10 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Anche sotto il profilo dell'usurarietà dei tassi, il secondo motivo dell'appello incidentale va respinto, unitamente alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica espletata in primo grado ha compiutamente dato atto che non è ravvisabile nel caso di specie alcun superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 198/1996 con riguardo agli interessi corrispettivi (<<…il
TEG calcolato dal sottoscritto, in base al piano di rimborso contrattuale e a quanto sopra
riferito, è del 5,230 % effettivo annuo, inferiore al tasso soglia che all'epoca della stipula,
come sopra già riferito, era pari al 8,340 %. Lo scrivente inoltre riferisce che il tasso di
mora (pari a 2 punti percentuali oltre il tasso di interesse corrispettivo come previsto dall'
art. 8 del contratto di mutuo) pari al 7,00% annuo è anch'esso inferiore al tasso soglia
sopra definito…si evince come il calcolo degli interessi applicati dalla banca,
relativamente al piano di rientro del capitale definito contrattualmente, sia conforme alla
prassi bancaria…In sintesi, come già riferito, il mutuo oggetto di indagine non presenta
un TEG oltre la soglia di usura>>).
Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo agli interessi moratori, rispetto ai quali va parimenti negata la natura usuraria. E ciò perché,
escluso che il sistema di ammortamento alla francese dia luogo ad una forma di anatocismo, anche in questo caso il tasso degli interessi moratori, come correttamente rilevato dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, è da individuarsi nella percentuale del 7% ed è quindi inferiore al tasso – soglia previsto dal DM 22 marzo 2002 per gli interessi corrispettivi, siccome pari all'8,34% (Cass. Sez. Unite 19597/2020; Cass. 26525/2024).
Né si ravvisano, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 15130/2024, i presupposti per la
11 rimessione della causa sul ruolo al fine di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi ritenere che i tassi siano stati correttamente rilevati dal consulente d'ufficio che ha reputato che gli interessi composti del mutuo con ammortamento alla francese non dia luogo ad anatocismo.
Pertanto, anche il terzo motivo dell'appello incidentale va respinto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché del fatto che molteplici questioni sollevate dalle parti con i rispettivi motivi di appello principale e incidentale sono state risolte con l'intervento delle Sezioni Unite
della Cassazione intervenute nel corso del giudizio, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado vanno poste a carico delle parti metà
ciascuna.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , in solido, dell'ulteriore Controparte_1 CP_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale da essi proposta, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 8.6.2022 da rappresentata da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di , nonché sull'appello incidentale da questi ultimi
[...] CP_2
proposto con comparsa depositata il 17.10.2023 avverso la sentenza n. 1064/2021
del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 22.12.2021, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e da;
Controparte_1 CP_2
12 2) compensa le spese del doppio grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di , in solido, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 CP_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale da essi proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 13.5.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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