TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 897/2024
Oggi 26/3/2025 alle ore 9:53, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini sono comparsi per la parte attrice la sig. , Parte_1 personalmente presente, con gli Avv.ti Emanuele Ciuffi e Alessandro
Marco Di Peppe, nonché il convenuto personalmente CP_1 presente, con l'Avv. Rita Baieli in sostituzione dell'Avv. Antonio
Boschetti, nonché i convenuti e CP_2 CP_3 personalmente presenti, con l'Avv. Maria Giovanna Pasquale.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Per_1
.
[...]
Gli Avv.ti Emanuele Ciuffi e Alessandro Marco Di Peppe contestano tutto quanto scritto, argomentato e richiesto dai convenuti nei loro scritti difensivi e chiedono l'integrale accoglimento di quanto chiesto e concluso con i propri atti. Riguardo a quanto argomentato e richiesto dal convenuto in riconvenzionale sig. in CP_1 sua ultima memoria 171-ter n.3 c.p.c. del 12 marzo 2025 i su detti Avvocati precisano che la richiesta di prova testimoniale contraria dell'Arch. formulata in detta terza memoria, è Testimone_1 prova costituenda diretta che non è stata richiesta con la rituale seconda memoria 171 ter c.p.c. dal convenuto in riconvenzionale ma che è stata introdotta, mascheratamente, come prova contraria con la sua terza memoria istruttoria. Deve qui rilevarsi, anche per consolidata giurisprudenza, che i capitoli formulati da parte convenuta non hanno valenza contraria rispetto a quelli articolati dalle attrici nella loro seconda memoria istruttoria ma, al contrario, hanno natura di prova diretta a sostegno delle allegazioni operate dal convenuto nel contesto dei propri atti CP_1 introduttivi. Per tale motivo va dichiarata la tardività e l'inammissibilità della prova orale richiesta da . Nella CP_1 denegata ipotesi di ammissione di detta prova questa difesa chiede di poter articolare capitoli a prova contraria e a precisazione.
Pertanto, gli Avvocati Ciuffi e Di Peppe:
- si riportano a tutti i propri scritti difensivi e in particolare a quanto chiesto e concluso con la prima memoria 171 ter c.p.c. che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto;
1 - chiedono, in via istruttoria, che vengano acquisite tutte le prove documentali da loro prodotte;
che venga ammessa la prova testimoniale delle Dott.sse e sui capitoli di prova Testimone_2 Testimone_3 esplicati in loro seconda memoria 171 ter c.p.c. e che venga disposta CTU volta sia a ricostruire l'asse ereditario di sia a Persona_2 stabilire il valore dello stesso nonché delle quote di ciascuna delle attrici condividenti al momento dell'apertura della successione, con conseguente assegnazione proporzionale a ognuna di loro di beni e conguagli in denaro.
L'Avv. Baieli insiste nella domanda riconvenzionale per i miglioramenti apportati al bene ereditario in quanto il possesso del convenuto è di buona fede, insistendo anche per l'ammissione della prova testimoniale con l'arch. , riportandosi per il Testimone_1 resto ai propri scritti.
L'Avv. Pasquale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria istruttoria, chiedendone l'accoglimento, rappresentando che nella giornata di ieri è stata avanzata dai propri assistiti una proposta conciliativa alle controparti.
Il Giudice, ritenuto necessario pronunciarsi preliminarmente sulla domanda di nullità del testamento olografo, già compiutamente istruita, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, all'udienza del 26/3/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 897 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, rappresentate e difese dagli Avv.ti EMANUELE C.F._2
CIUFFI e ALESSANDRO MARCO DI PEPPE, ed elettivamente domiciliate presso gli stessi;
attrici contro
(CF. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) al viale Germania n. 4;
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA GIOVANNA C.F._5
PASQUALE, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a
San Salvo (CH) al viale Germania n. 4; convenuti
OGGETTO: IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
– premesso di essere sorelle e successibili legittime Parte_1 del de cuius , deceduto a Pescara il 4/8/2021 senza moglie Persona_2
3 né figli, lasciando testamento olografo pubblicato l'11/11/2021 con cui avrebbe istituito erede universale il nipote – ha CP_1 convenuto in giudizio nonché e CP_1 CP_2 CP_3
(questi ultimi fratelli delle attrici e del de cuius), al fine
[...] di sentire accertare e dichiarare la nullità del predetto testamento olografo in quanto non riconducibile alla mano del de cuius, con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e scioglimento della comunione ereditaria.
Costituitisi in giudizio, i convenuti , e CP_1 CP_2
hanno dichiarato di non contestare le domande attoree. CP_3
Il convenuto ha avanzato domanda riconvenzionale nei CP_1 confronti delle attrici ai sensi dell'art. 1150 c.c., domandandone la condanna alla corresponsione in favore del medesimo dell'indennità per i miglioramenti apportati al bene ereditario costituito dall'immobile sito a San Salvo (CH) alla via Adige n. 4.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il Giudice, reputata la necessità di decidere, innanzitutto, in merito alla domanda di nullità del testamento olografo, invitate le parti a precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
1. La domanda di nullità del testamento olografo pubblicato per atto
Notar di San Salvo, Rep. n. 70260 dell'11/11/2021 Persona_3
Racc. n. 28706, registrato in Vasto il 15/11/2021 al n. 3945 serie
1T, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Non sussistono dubbi sulla non riconducibilità del testamento de quo alla mano del presunto testatore Alle medesime Persona_2 conclusioni – condivisibili in quanto compiutamente motivate e prive di vizi logici - sono, infatti, giunte entrambe le esperte grafologhe dott.sse – incaricata dalle attrici – e Testimone_2 Tes_3
– incaricata dalla Procura della Repubblica di Vasto -, le quali
[...] hanno affermato che “l'intera grafia testamentaria (testo-data firma) risulta essere apocrifa, ossia non proveniente dalla mano del sig. ma dalla mano di altra persona avente maggiori Persona_2
4 capacità grafomotorie” (cfr. elaborato peritale dott.ssa Tes_2
e che “Il confronto con la produzione autografa disponibile
[...] del sig. ha palesato ambienti grafici del tutto Persona_2 incompatibili in quanto divergenti in ordine a tutti i parametri grafologici (generali, variabili, salienti e contrassegni particolari) valutati nei singoli contesti e posti tra loro in relazione, in un prospetto dimostrativo articolato e coerente, da cui scaturisce la conclusione di diversa individualità grafica, ovverosia l'estraneità grafica della scrittura testamentaria alla mano di ”, “il testamento olografo apparentemente redatto Persona_2
e sottoscritto da in data 18.03.2020 pubblicato dal Persona_2
Notaio in San Salvo l'11.11.2021 non è riconducibile Persona_3 né alla mano dell'indagato né alla mano dell'apparente CP_1 sottoscrittore ( ” (cfr. elaborato peritale dott.ssa Persona_2
. Testimone_3
Preso atto dell'esito cui sono giunte le esperte, non contestato dalle parti convenute, il testamento olografo di cui si discute deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 606, comma I, c.c. in quanto non riconducibile alla mano del presunto testatore Per_2
.
[...]
Di conseguenza, va dichiara l'apertura della successione legittima del defunto . Persona_2
2. Il giudizio deve proseguire ai fini della pronuncia sulle restanti domande di scioglimento della comunione ereditaria e di condanna delle attrici alla corresponsione al convenuto di CP_1 indennità per le migliorie apportate al bene ereditario sito a San
Salvo (CH) alla via Adige n. 4.
3. Con riferimento alla domanda di nullità del testamento olografo e di dichiarazione di apertura della successione legittima, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione delle parti convenute.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di nullità del testamento olografo e di dichiarazione di apertura della successione legittima, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità del testamento olografo pubblicato per atto Notar di San Salvo, Rep. n. 70260 Persona_3 dell'11/11/2021 Racc. n. 28706, registrato in Vasto il 15/11/2021 al n. 3945 serie 1T;
2) accerta e dichiara l'apertura della successione legittima del defunto , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_2
a Pescara il 4/8/2021;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Vasto, 26/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 897/2024
Oggi 26/3/2025 alle ore 9:53, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini sono comparsi per la parte attrice la sig. , Parte_1 personalmente presente, con gli Avv.ti Emanuele Ciuffi e Alessandro
Marco Di Peppe, nonché il convenuto personalmente CP_1 presente, con l'Avv. Rita Baieli in sostituzione dell'Avv. Antonio
Boschetti, nonché i convenuti e CP_2 CP_3 personalmente presenti, con l'Avv. Maria Giovanna Pasquale.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Per_1
.
[...]
Gli Avv.ti Emanuele Ciuffi e Alessandro Marco Di Peppe contestano tutto quanto scritto, argomentato e richiesto dai convenuti nei loro scritti difensivi e chiedono l'integrale accoglimento di quanto chiesto e concluso con i propri atti. Riguardo a quanto argomentato e richiesto dal convenuto in riconvenzionale sig. in CP_1 sua ultima memoria 171-ter n.3 c.p.c. del 12 marzo 2025 i su detti Avvocati precisano che la richiesta di prova testimoniale contraria dell'Arch. formulata in detta terza memoria, è Testimone_1 prova costituenda diretta che non è stata richiesta con la rituale seconda memoria 171 ter c.p.c. dal convenuto in riconvenzionale ma che è stata introdotta, mascheratamente, come prova contraria con la sua terza memoria istruttoria. Deve qui rilevarsi, anche per consolidata giurisprudenza, che i capitoli formulati da parte convenuta non hanno valenza contraria rispetto a quelli articolati dalle attrici nella loro seconda memoria istruttoria ma, al contrario, hanno natura di prova diretta a sostegno delle allegazioni operate dal convenuto nel contesto dei propri atti CP_1 introduttivi. Per tale motivo va dichiarata la tardività e l'inammissibilità della prova orale richiesta da . Nella CP_1 denegata ipotesi di ammissione di detta prova questa difesa chiede di poter articolare capitoli a prova contraria e a precisazione.
Pertanto, gli Avvocati Ciuffi e Di Peppe:
- si riportano a tutti i propri scritti difensivi e in particolare a quanto chiesto e concluso con la prima memoria 171 ter c.p.c. che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto;
1 - chiedono, in via istruttoria, che vengano acquisite tutte le prove documentali da loro prodotte;
che venga ammessa la prova testimoniale delle Dott.sse e sui capitoli di prova Testimone_2 Testimone_3 esplicati in loro seconda memoria 171 ter c.p.c. e che venga disposta CTU volta sia a ricostruire l'asse ereditario di sia a Persona_2 stabilire il valore dello stesso nonché delle quote di ciascuna delle attrici condividenti al momento dell'apertura della successione, con conseguente assegnazione proporzionale a ognuna di loro di beni e conguagli in denaro.
L'Avv. Baieli insiste nella domanda riconvenzionale per i miglioramenti apportati al bene ereditario in quanto il possesso del convenuto è di buona fede, insistendo anche per l'ammissione della prova testimoniale con l'arch. , riportandosi per il Testimone_1 resto ai propri scritti.
L'Avv. Pasquale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria istruttoria, chiedendone l'accoglimento, rappresentando che nella giornata di ieri è stata avanzata dai propri assistiti una proposta conciliativa alle controparti.
Il Giudice, ritenuto necessario pronunciarsi preliminarmente sulla domanda di nullità del testamento olografo, già compiutamente istruita, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, all'udienza del 26/3/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 897 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, rappresentate e difese dagli Avv.ti EMANUELE C.F._2
CIUFFI e ALESSANDRO MARCO DI PEPPE, ed elettivamente domiciliate presso gli stessi;
attrici contro
(CF. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) al viale Germania n. 4;
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA GIOVANNA C.F._5
PASQUALE, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a
San Salvo (CH) al viale Germania n. 4; convenuti
OGGETTO: IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
– premesso di essere sorelle e successibili legittime Parte_1 del de cuius , deceduto a Pescara il 4/8/2021 senza moglie Persona_2
3 né figli, lasciando testamento olografo pubblicato l'11/11/2021 con cui avrebbe istituito erede universale il nipote – ha CP_1 convenuto in giudizio nonché e CP_1 CP_2 CP_3
(questi ultimi fratelli delle attrici e del de cuius), al fine
[...] di sentire accertare e dichiarare la nullità del predetto testamento olografo in quanto non riconducibile alla mano del de cuius, con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e scioglimento della comunione ereditaria.
Costituitisi in giudizio, i convenuti , e CP_1 CP_2
hanno dichiarato di non contestare le domande attoree. CP_3
Il convenuto ha avanzato domanda riconvenzionale nei CP_1 confronti delle attrici ai sensi dell'art. 1150 c.c., domandandone la condanna alla corresponsione in favore del medesimo dell'indennità per i miglioramenti apportati al bene ereditario costituito dall'immobile sito a San Salvo (CH) alla via Adige n. 4.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il Giudice, reputata la necessità di decidere, innanzitutto, in merito alla domanda di nullità del testamento olografo, invitate le parti a precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
1. La domanda di nullità del testamento olografo pubblicato per atto
Notar di San Salvo, Rep. n. 70260 dell'11/11/2021 Persona_3
Racc. n. 28706, registrato in Vasto il 15/11/2021 al n. 3945 serie
1T, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Non sussistono dubbi sulla non riconducibilità del testamento de quo alla mano del presunto testatore Alle medesime Persona_2 conclusioni – condivisibili in quanto compiutamente motivate e prive di vizi logici - sono, infatti, giunte entrambe le esperte grafologhe dott.sse – incaricata dalle attrici – e Testimone_2 Tes_3
– incaricata dalla Procura della Repubblica di Vasto -, le quali
[...] hanno affermato che “l'intera grafia testamentaria (testo-data firma) risulta essere apocrifa, ossia non proveniente dalla mano del sig. ma dalla mano di altra persona avente maggiori Persona_2
4 capacità grafomotorie” (cfr. elaborato peritale dott.ssa Tes_2
e che “Il confronto con la produzione autografa disponibile
[...] del sig. ha palesato ambienti grafici del tutto Persona_2 incompatibili in quanto divergenti in ordine a tutti i parametri grafologici (generali, variabili, salienti e contrassegni particolari) valutati nei singoli contesti e posti tra loro in relazione, in un prospetto dimostrativo articolato e coerente, da cui scaturisce la conclusione di diversa individualità grafica, ovverosia l'estraneità grafica della scrittura testamentaria alla mano di ”, “il testamento olografo apparentemente redatto Persona_2
e sottoscritto da in data 18.03.2020 pubblicato dal Persona_2
Notaio in San Salvo l'11.11.2021 non è riconducibile Persona_3 né alla mano dell'indagato né alla mano dell'apparente CP_1 sottoscrittore ( ” (cfr. elaborato peritale dott.ssa Persona_2
. Testimone_3
Preso atto dell'esito cui sono giunte le esperte, non contestato dalle parti convenute, il testamento olografo di cui si discute deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 606, comma I, c.c. in quanto non riconducibile alla mano del presunto testatore Per_2
.
[...]
Di conseguenza, va dichiara l'apertura della successione legittima del defunto . Persona_2
2. Il giudizio deve proseguire ai fini della pronuncia sulle restanti domande di scioglimento della comunione ereditaria e di condanna delle attrici alla corresponsione al convenuto di CP_1 indennità per le migliorie apportate al bene ereditario sito a San
Salvo (CH) alla via Adige n. 4.
3. Con riferimento alla domanda di nullità del testamento olografo e di dichiarazione di apertura della successione legittima, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione delle parti convenute.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di nullità del testamento olografo e di dichiarazione di apertura della successione legittima, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità del testamento olografo pubblicato per atto Notar di San Salvo, Rep. n. 70260 Persona_3 dell'11/11/2021 Racc. n. 28706, registrato in Vasto il 15/11/2021 al n. 3945 serie 1T;
2) accerta e dichiara l'apertura della successione legittima del defunto , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_2
a Pescara il 4/8/2021;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Vasto, 26/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
6