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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7820/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
22/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 953 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...], il [...]; e Persona_1 [...]
ata a Torino (TO), il 27/05/2004; Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati;
DÀ ATTO che la figlia è divenuta maggiorenne nelle more del ricorso e pertanto Persona_1 nulla dispone in merito alla regolamentazione degli incontri con i genitori.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento ordinario delle figlie versando un assegno Pt_1 periodico di € 400,00 (quattrocento) mensili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BPER Banca intestato alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese e sino al raggiungimento della indipendenza Pt_2 economica delle ragazze.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino (TO), strada Altessano n. 130/18 – scala E con le relative pertinenze alla Sig.ra che continuerà ad occuparla e ad abitarci unitamente alle figlie;
Pt_2
DÀ ATTO che il marito, Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, portando con sé tutti Pt_1
i propri effetti personali. Il Sig. i impegna, pertanto, a trasferire altrove la propria residenza Pt_1 entro e non oltre un mese dal deposito del presente ricorso;
DISPONE che il Sig. si impegni a corrispondere il 50% della rata mensile: • Del prestito Pt_1
0704 – 000000246905 concesso da BPER Banca ed intestato a Controparte_1
• Del prestito 304946 concesso da OF S.A. ed intestato a Parte_1 Parte_2
– • Del mutuo fondiario con surroga del 19/05/2017 a favore
[...] CP_1 Parte_1 di Unipol Banca S.p.A. intestato a e Parte_2 Parte_1
DÀ ATTO che il Sig. i impegna a cedere senza corrispettivo, così come cede e trasferisce, Pt_1 alla Sig.ra a mezzo Rogito Notarile da stipularsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni Pt_2 dall'omologa della separazione, la propria quota di comproprietà e, quindi, l'intera proprietà dell'immobile sito in Torino (TO), strada Altessano n. 130/18 – scala E – piano 1/s2; foglio 1061; Particella 568; subalterno 68; zona Censuaria 3; categoria A/2; classe 2; vani 5,5; rendita catastale Euro
866,36g, a soddisfazione di ogni e qualsiasi pretesa economica della sig.ra fondata sui rapporti Pt_2 pregressi tra i coniugi;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno, dunque, separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver risolto qualsivoglia questione di natura economica e patrimoniale ancora pendente tra i coniugi
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7820/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
22/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 953 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...], il [...]; e Persona_1 [...]
ata a Torino (TO), il 27/05/2004; Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati;
DÀ ATTO che la figlia è divenuta maggiorenne nelle more del ricorso e pertanto Persona_1 nulla dispone in merito alla regolamentazione degli incontri con i genitori.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento ordinario delle figlie versando un assegno Pt_1 periodico di € 400,00 (quattrocento) mensili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BPER Banca intestato alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese e sino al raggiungimento della indipendenza Pt_2 economica delle ragazze.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino (TO), strada Altessano n. 130/18 – scala E con le relative pertinenze alla Sig.ra che continuerà ad occuparla e ad abitarci unitamente alle figlie;
Pt_2
DÀ ATTO che il marito, Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, portando con sé tutti Pt_1
i propri effetti personali. Il Sig. i impegna, pertanto, a trasferire altrove la propria residenza Pt_1 entro e non oltre un mese dal deposito del presente ricorso;
DISPONE che il Sig. si impegni a corrispondere il 50% della rata mensile: • Del prestito Pt_1
0704 – 000000246905 concesso da BPER Banca ed intestato a Controparte_1
• Del prestito 304946 concesso da OF S.A. ed intestato a Parte_1 Parte_2
– • Del mutuo fondiario con surroga del 19/05/2017 a favore
[...] CP_1 Parte_1 di Unipol Banca S.p.A. intestato a e Parte_2 Parte_1
DÀ ATTO che il Sig. i impegna a cedere senza corrispettivo, così come cede e trasferisce, Pt_1 alla Sig.ra a mezzo Rogito Notarile da stipularsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni Pt_2 dall'omologa della separazione, la propria quota di comproprietà e, quindi, l'intera proprietà dell'immobile sito in Torino (TO), strada Altessano n. 130/18 – scala E – piano 1/s2; foglio 1061; Particella 568; subalterno 68; zona Censuaria 3; categoria A/2; classe 2; vani 5,5; rendita catastale Euro
866,36g, a soddisfazione di ogni e qualsiasi pretesa economica della sig.ra fondata sui rapporti Pt_2 pregressi tra i coniugi;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno, dunque, separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver risolto qualsivoglia questione di natura economica e patrimoniale ancora pendente tra i coniugi
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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