Ordinanza presidenziale 20 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10710 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10710/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07834/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7834 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovica Bernardi, Luigi Garofalo, Stefano Pietrobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Garofalo in Roma, via Ruggero Fauro n. 43;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del decreto prot. n.-OMISSIS-, datato 6 marzo 2020 e comunicato al ricorrente il 12 agosto 2020, con cui il Ministro dell''Interno ha espulso dal territorio dello Stato italiano il signor -OMISSIS-;
2) del provvedimento, datato 24 marzo 2020, comunicato al ricorrente il 12 agosto 2020, con il quale il Questore di Pordenone ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo nr. -OMISSIS- già rilasciato al signor -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente chiede l’annullamento:
-del decreto 6 marzo 2020, comunicato al ricorrente il 12 agosto 2020, con cui il Ministro dell’Interno ha espulso dal territorio dello Stato italiano il signor Ajhan -OMISSIS-;
-del provvedimento, datato 24 marzo 2020, comunicato al ricorrente il 12 agosto 2020, con il quale il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo nr. -OMISSIS-, già rilasciato al signor -OMISSIS-;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ai predetti, anche di estremi e contenuti non conosciuti dal ricorrente.
Nel 2016 la Questura di Pordenone avviava e poi sospendeva il procedimento di revoca del permesso di soggiorno del ricorrente, in quanto gravemente indiziato del delitto ex art. 270 quater cp (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) e sottoposto a fermo da parte del ROS Carabinieri di Padova.
Il ricorrente in relazione a detta imputazione veniva condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Veniva successivamente assolto in appello nel 2019.
2.- In data 6 marzo 2020 veniva espulso con decreto del Ministero dell’Interno perché radicalizzato in chiave islamista; il ricorrente si rendeva quindi irreperibile dopo essere espatriato dall’Italia e veniva poi rintracciato in Germania.
L'espulsione ministeriale è stata corredata da divieto di reingresso sul territorio nazionale per 15 anni in considerazione del particolare profilo di pericolosità sociale evidenziato dallo straniero. La notifica formale del provvedimento è avvenuta a mezzo del consolato italiano in Germania in data 12 agosto 2020; assieme al provvedimento ministeriale è stata notificata anche la revoca questorile del permesso di soggiorno.
3.- Propone ricorso avverso gli atti in epigrafe articolando i seguenti motivi:
-violazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per insufficienza, incongruità, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
-violazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti; omessa allegazione di atti richiamati nella motivazione per relationem;
- violazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241; omessa comunicazione di avvio del procedimento.
- violazione dell’art. 13, co. 1, D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144; eccesso di potere per carenza dei presupposti;
-violazione dell’art. 13, co. 1, D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per insufficienza, incongruità, contraddittorietà e illogicità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti
- violazione dell’art. 13, co. 4, D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per insufficienza, incongruità, contraddittorietà e illogicità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti;
- illegittimità derivata del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del signor -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Pordenone.
4.- Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando memoria e documenti, chiedendo l’integrale rigetto del gravame che assume infondato.
5.- La causa è stata discussa ed all’udienza del 13 maggio 2025 è passata in decisione.
6.- Il ricorso deve essere respinto.
7.- Il provvedimento di espulsione viene anzitutto censurato dal ricorrente poiché ritenuto privo di motivazione, essendo la decisione illogica e contraddittoria e perché preceduto da un’istruttoria sommaria, dalla quale sono stati tratti convincimenti errati in ordine alla pericolosità del sig. -OMISSIS-.
Ritiene il ricorrente che siano rimaste inespresse le ragioni per cui vi sarebbero elementi che costituirebbero una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e che a mente dell’art. 13, co. 1, D. Lgs. n. 286/1998 giustificherebbero il provvedimento di espulsione.
7.1.- Il Collegio ritiene anzitutto che siano infondate le plurime censure relative al difetto di motivazione del provvedimento di espulsione.
Occorre evidenziare sul punto le risultanze delle attività investigative, che hanno consentito di connotare il ricorrente come soggetto che ha “ subito un profondo processo di radicalizzazione in chiave islamista, che lo ha portato ad una forte avversione verso la cultura occidentale, sfociata anche in manifestazioni di odio verso i cristiani, definiti miscredenti ”.
Risultano a suo carico secondo l’amministrazione alcuni contatti “ con imam salafiti, nonché con un foreign fighter deceduto nei combattimenti in Siria e con soggetti già espulsi dal territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale ”; egli ha inoltre “ pubblicato, attraverso il web, materiale di propaganda jihadista e lezioni di imam di stampo radicale, fornendo altresì ai suoi contatti i relativi link ”.
Deve essere poi valorizzata la circostanza che le diverse pronunce del giudice penale, sia di merito che di legittimità, pur concluse con l’assoluzione del ricorrente odierno dal reato ex artt. 270 quater e 110 c.p., non escludono i contatti ripetuti tra il -OMISSIS-, un Imam ed altri soggetti interessati all’arruolamento quali combattenti dell’esercito dell’Isis. Risulta che in tale contesto il -OMISSIS- ha quindi fornito materiale propagandistico jihadista agli arruolandi al fine di incoraggiarli verso l’esercito Isis.
Peraltro la sua condotta di concorrente è risultata non penalmente rilevante in quanto fattispecie commessa in data anteriore (2013) alla novella legislativa disposta dal d.l. 7/2015 all’art. 270 quater c.p., al comma 2, che ha reso punibile anche la condotta dell’arruolato.
Il provvedimento espulsivo è quindi adeguatamente motivato in quanto reca gli elementi essenziali posti a fondamento della valutazione operata dall’amministrazione.
8.- Non possono essere accolte neanche le censure relative alla violazione dell’art. 13, co. 4, D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286.
Sul piano normativo il fondamento del provvedimento si rinviene proprio nell’art. 13 d.lgs. 286/1998, che tra l’altro stabilisce:
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri….
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, trattandosi di atto rimesso all'organo di vertice del Ministero dell'Interno, che investe la responsabilità del Capo del Governo, esso costituisce senz'altro espressione di alta discrezionalità amministrativa.
Va evidenziato infatti che il legislatore stabilisce l'onere di preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e d’altro canto ne è testimonianza il carattere generico dei presupposti delineati dall'art. 13 cit. ,che si limita a richiamare le locuzioni ampie e comprensive dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, la cui applicazione nel caso concreto è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo politico di vertice del Dicastero.
Parallelamente, anche la disciplina coniata dal legislatore all'art. 3 del D.L. n. 144/2005, giustapponendosi come aggiuntiva alla fattispecie di carattere generale appena esaminata, rafforza il potere ministeriale di espulsione degli stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, particolarmente nel caso in cui essi godano di permesso di soggiorno di lungo periodo, prevedendo una ipotesi ulteriore con specifico riferimento alla minaccia terroristica e ai comportamenti ritenuti in grado di agevolarla.
8.1.- La giurisprudenza consolidata ha avuto modo di puntualizzare con riferimento all'espulsione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 144 del 2005 - con argomentazioni ritenute dal Consiglio di Stato estendibili alla misura adottata ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998 - che si tratta di una disposizione che prevede procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità di prevenzione. Avendo come finalità quella di prevenire il compimento di reati, non richiede che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2021, n. 3886, Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2021, n. 1687, Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2015, n. 4471).
In altre parole, lo standard motivazionale e probatorio si discosta da quello penalistico dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" per assestarsi al livello della preponderanza dell'evidenza (cd. canone del più probabile che non) in quanto non mira a formulare un giudizio di colpevolezza assistito da elevata plausibilità logico-razionale, bensì persegue finalità di prevenzione a favore di interessi pubblicistici il cui rango elevato giustifica la spiccata anticipazione della soglia di tutela.
In definitiva, il cuore dell'impianto motivazionale dei provvedimenti di espulsione tratteggiati dalle norme in esame si condensa in un sillogismo inferenziale che sottende il giudizio prognostico di pericolosità sociale parametrata rispetto agli interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato ed alla possibile agevolazione delle organizzazioni o attività terroristiche (Cons. Stato, III, 11.04.2024 n. 4837).
La citata disposizione non richiede quindi un procedimento penale o una condanna ma rimette al Ministro una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti, dando prevalenza espressamente alla tutela della sicurezza della Repubblica.
La tutela di beni fondamentali impone logicamente una tutela avanzata che può fondarsi anche su semplici indizi, purchè supportati da un complessivo ragionamento che sia esente da vizi logici.
Occorre pertanto tenere distinti il piano penale da quello amministrativo in funzione preventiva e di tutela della sicurezza della Repubblica quando vi siano risultanze investigative idonee a supportare un giudizio di pericolo di azioni contro la collettività, all’esito di una valutazione che il legislatore rimette all’ampia discrezionalità del Ministro dell’Interno.
Il legislatore ritiene quindi prevalente il bene primario della sicurezza e dell’ordine pubblico, di fronte al quale è recessivo l’interesse del privato alla permanenza sul territorio in costanza di un “ grave pericolo per la sicurezza dello Stato”.
8.2.- La valutazione del Ministro dell’Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ex art. 1 legge n. 121 del 1 aprile 1981, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel caso in esame si fonda ragionevolmente su un accertato processo di radicalizzazione del ricorrente e di avversione verso la cultura occidentale, nonché di reiterati contatti con esponenti dell’islamismo radicale ed altri soggetti già espulsi dal territorio nazionale e riveste carattere di alta discrezionalità.
L'argomentare dell'Amministrazione resistente, per quanto succinto, appare idoneo e sufficiente a corroborare il giudizio prognostico di pericolosità sociale e, del pari, sotto tale angolo visuale, è scevro da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento o difetto di istruttoria, cui è ristretto lo spazio di sindacato del giudice amministrativo.
9.- In odine alle garanzie partecipative, che il ricorrente assume illegittimamente omesse, si deve evidenziare che il provvedimento in esame, attesa anche la sua valenza cautelare e preventiva, può ritenersi in concreto urgente e quindi privo di alternative. Ne segue che ai sensi degli artt. 7 e 21 octies legge 241/1990 esso non è annullabile per la mancata comunicazione di avvio, sia per la sua urgenza, sia perchè non poteva avere un diverso contenuto.
Inoltre il tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento e la notifica trova evidente ragione nell’allontanamento ed irreperibilità del -OMISSIS- dall’Italia fin dal 2019; infatti egli è stato poi rintracciato in Germania, dove il consolato italiano di Monaco ha potuto infine notificargli gli atti impugnati solo il 12.08.2020.
10.- In ordine alla conseguente revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo posseduto dal ricorrente basti rilevare che a seguito dell'adozione del decreto gravato nessuna discrezionalità residuava in capo al Questore al riguardo.
In proposito l'art. 4, comma 3, del D.L.gs 286/98 recita: "Non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato "; l'art. 5, comma 5, continua: "il soggiorno e’ revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato" (TAR Lazio, Roma, I ter, n. 14967 del 22.7.2024).
11.- Riguardo alla contestata durata di 15 anni dell’espulsione dal territorio nazionale, appare evidente che essa risulta conforme al quadro normativo ex art. 13 c. 14 d. lgs 286/1998, conseguente al giudizio di particolare pericolosità sociale emesso dall’Autorità nazionale di P.S. ed alla relativa discrezionalità.
La disposizione richiamata infatti stabilisce: “14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso….”.
12.- Anche l’ultimo motivo, riguardante l’illegittimità derivata della revoca del permesso di soggiorno, è per le ragioni fin qui esposte infondato attesa la piena legittimità del provvedimento espulsivo, sia sotto il profilo dell’apparato istruttorio che della motivazione, nel contesto di un potere connotato da alta discrezionalità, rimesso dal legislatore al Ministro dell’Interno, esercitato in coerenza col quadro normativo di settore ed in assenza di vizi logici.
13.- In conclusione, per le considerazioni esposte, le censure dedotte sono infondate e pertanto il ricorso deve essere respinto.
14.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.