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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5195/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5195/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversi di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 9-4-25 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
ed ivi residente a[...] ed ivi C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via E. 86 presso lo studio dell' Avv.
Maddaluno c.f. che in virtù di mandato in calce C.F._2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado lo rappresenta e difende.
- APPELLANTE –
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, partita IVA e CF: , ente pubblico economico, quale P.IVA_1 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle , tra cui Controparte_2 [...]
incorporante di Controparte_3 Controparte_4 ed ai sensi dell'art.1, D.L. Controparte_5 Controparte_6 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/16 del 1° dicembre
2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, in persona del Sig.
[...]
(CF , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 nella qualità di procuratore della , Controparte_1
Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti introduttivi del Giudizio della Direzione Regionale Campania, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar del 25/07/2019 con Persona_1 decorrenza 01/09/2019 (in allegato num.3) Rep. n. 44.953 Raccolta n.
25.857- registrata a Roma 3 il 6/8/19 al num. 20400 serie 1T - rappresentata e difesa dall'avv. Giannandrea Contieri, C.F
e P. IVA n. , presso il cui studio in C.F._4 P.IVA_2
Napoli alla Via Posillipo n.26, , numero di fax 0815750619, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti allegata agli atti e firmata digitalmente (all. num.1).
APPELLATA
NONCHÉ
(codice fiscale ), in persona del Controparte_7 P.IVA_3
p.t., come assistito e difeso, nel presente grado di giudizio, CP_8 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia (C.F.
, giusta procura generale ad lites per notar C.F._5 in Napoli dell'11.11.13, elettivamente domiciliato in Napoli, Per_2 presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- P.E.C. raffael apoli.it Fax n. 081/7955153 – Email_1 CP_7
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f ) in persona del l.r.p.t. Controparte_9 P.IVA_4 elett.te dom.to in Meta di Sorrento (Na) piazza Municipio 7;
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_10
(c.f ) e P.IVA_5 Controparte_11
(c.f ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_6 tempore APPELLATI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l'impugnante società esponeva di aver convenuto in giudizio gli appellati innanzi al Tribunale di Napoli, impugnando la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, ricevuta per mancato pagamento di talune cartelle esattoriali per complessivi euro 3.415,33.
A motivo della opposizione deduceva l'intervenuto annullamento in sede giudiziale di talune delle cartelle esattoriali di cui all'impugnato avviso, vizi formali di altre, illegittima applicazione delle maggiorazioni.
Concludeva per l'illegittimità della procedura e la dichiarazione di insussistenza dei crediti.
Il Tribunale depositava la gravata sentenza n. 4746/19, con cui rigettava la domanda, condannando l'odierno appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti delle convenute amministrazioni.
In particolare, il Tribunale qualificava la doglianza, con cui l'odierno appellante aveva rilevato presunti vizi formali delle cartelle impugnate ex art. 617 c.p.c., quale opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile perché tardivamente proposta. Quanto alla prescrizione eccepita, ne rilevava la genericità, concludendo quindi per il rigetto dell'opposizione.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, Parte_1 chiedendo: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali indicata nell'atto di citazione;
dichiarare in ogni caso non dovute le somme di cui alle cartelle esattoriali indicate nell'atto di citazione, accertando negativamente il credito preteso con la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata e dichiarare l'illegittimità dello stesso;
riformare in ogni caso la sentenza appellata nella parte in cui viene stabilita la condanna alle spese a carico dell'appellante e in subordine ridurre l'importo o sussistendone le condizioni di cui all'articolo 92 cpc compensare totalmente o parzialmente le stesse”. L'appellante censura la gravata sentenza per: nullità della stessa, per non aver il Tribunale consentito alle parti di precisare le conclusioni e di depositare le comparse conclusionali prima della sua pronuncia;
omessa valutazione della documentazione allegata;
erronea inversione dell'onere della prova;
illegittima regolazione delle spese di lite.
Si costituivano il giudizio soltanto l Controparte_1
e il che chiedevano dichiararsi
[...] Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello perché tardivo nonché il rigetto dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 9-4-25, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche.
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del gravame in esame, in quanto tardivo.
Per verificare la tempestività dell'impugnazione è necessario controllare il rispetto dei termini previsti dall'art. 327 c.p.c., tenendo conto del combinato disposto degli artt. 3 della Legge 742/69 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
L'art. 327 c.p.c. espressamente prevede: “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Inoltre, si rileva che la sospensione feriale dei termini per l'impugnazione, di cui alla legge 742/69, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi in virtù del combinato disposto degli artt. 3 della suindicata legge e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziale.
Infatti, la sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica a tutti i termini processuali salvo che non ricorra uno dei casi tassativamente esclusi in forza del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario e il legislatore, tra le eccezioni, prevede le opposizioni esecutive, per cui secondo la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, in ogni loro fase, compreso il giudizio di cassazione (Cass. ord. nn.
171/2012 e 3425/2012), anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandone il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere e la correlata statuizione riguardante le spese (Cass. ord. nn. 9997/2010 e
23410/2013).
Il giudice di nomofilachia ha affermato che l'esclusione dei giudizi di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. dall'applicazione della sospensione feriale dei termini non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, bensì risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini della operatività della detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento
(Cass. nn. 5684/2006 e 12250/2007). La sospensione feriale dei termini non è applicabile, inoltre, ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (Cass. n.
1030/2012), alle controversie distributive (Cass. SS.UU. n.
10617/2010) e ai giudizi di divisione endoesecutiva (Cass. ord. n.
1801/2010). L'esclusione è stata recentemente (Cass. ord. n.
21568/2017) ritenuta valida anche con riferimento all'appello proposto avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire in executivis nelle forme di cui agli artt. 612 e ss.
c.p.c., atteso che i due mezzi condividono l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge. I procedimenti di opposizione all'esecuzione sono stati sottratti alla operatività della sospensione feriale dei termini in ragione della loro attitudine ad ostacolarne il corso, non per il fatto d'avere dato concretamente luogo a provvedimenti di sospensione del processo esecutivo.
Si tratta di un orientamento costante, pacifico, di non recente formazione (cfr. Cass. nn. 431/1978, 5592/1981 e 4930/1982) e confermato, da ultimo, nell'ordinanza n. 22484/2014 e nella sentenza n. 6187/2016 della Suprema Corte.
A tal proposito è intervenuta anche la Corte di legittimità, la quale con la recente sentenza n. 10252 del 20 maggio 2015 ha confermato un proprio precedente orientamento, ormai consolidato, secondo il quale, essendo i detti giudizi trattati anche nel periodo feriale, non può trovare applicazione la sospensione feriale.
Nel caso di specie, dunque, certamente non può applicarsi alla impugnazione in esame la sospensione feriale dei termini processuali di cui sopra, in quanto con la gravata sentenza il Tribunale ha espressamente qualificato la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi (pacificamente escluso dall'applicazione della sospensione feriale).
Pertanto, poiché la gravata sentenza risulta essere stata depositata in data 8 maggio 2019, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato solo in data 19 novembre 2019, deve ritenersi che a tale data era ormai decorso il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Dunque, appare evidente che il gravame debba essere ritenuto intempestivo, dovendo farsi applicazione, nella fattispecie, del c.d. principio dell'apparenza, alla stregua della quale il gravame va proposto alla luce delle norme processuali applicabili alla domanda siccome qualificata dal primo giudice, anche nel caso in cui la qualificazione non sia corretta (S.C. sez. I civile n. 2811 del 6 febbraio
2018; S.C., sez. II, n. 21598 del 19.10.2011: “... l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte...”).
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PTM definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_7 CP_9
e Controparte_10
avverso la sentenza n. 4746/19 del Controparte_11
Tribunale di Napoli, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese di lite, che liquida in favore di ognuna di esse nella somma di euro 962,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e IVA se dovute;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n.
115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 5195/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5195/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversi di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 9-4-25 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
ed ivi residente a[...] ed ivi C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via E. 86 presso lo studio dell' Avv.
Maddaluno c.f. che in virtù di mandato in calce C.F._2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado lo rappresenta e difende.
- APPELLANTE –
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, partita IVA e CF: , ente pubblico economico, quale P.IVA_1 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle , tra cui Controparte_2 [...]
incorporante di Controparte_3 Controparte_4 ed ai sensi dell'art.1, D.L. Controparte_5 Controparte_6 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/16 del 1° dicembre
2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, in persona del Sig.
[...]
(CF , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 nella qualità di procuratore della , Controparte_1
Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti introduttivi del Giudizio della Direzione Regionale Campania, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar del 25/07/2019 con Persona_1 decorrenza 01/09/2019 (in allegato num.3) Rep. n. 44.953 Raccolta n.
25.857- registrata a Roma 3 il 6/8/19 al num. 20400 serie 1T - rappresentata e difesa dall'avv. Giannandrea Contieri, C.F
e P. IVA n. , presso il cui studio in C.F._4 P.IVA_2
Napoli alla Via Posillipo n.26, , numero di fax 0815750619, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti allegata agli atti e firmata digitalmente (all. num.1).
APPELLATA
NONCHÉ
(codice fiscale ), in persona del Controparte_7 P.IVA_3
p.t., come assistito e difeso, nel presente grado di giudizio, CP_8 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia (C.F.
, giusta procura generale ad lites per notar C.F._5 in Napoli dell'11.11.13, elettivamente domiciliato in Napoli, Per_2 presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- P.E.C. raffael apoli.it Fax n. 081/7955153 – Email_1 CP_7
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f ) in persona del l.r.p.t. Controparte_9 P.IVA_4 elett.te dom.to in Meta di Sorrento (Na) piazza Municipio 7;
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_10
(c.f ) e P.IVA_5 Controparte_11
(c.f ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_6 tempore APPELLATI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l'impugnante società esponeva di aver convenuto in giudizio gli appellati innanzi al Tribunale di Napoli, impugnando la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, ricevuta per mancato pagamento di talune cartelle esattoriali per complessivi euro 3.415,33.
A motivo della opposizione deduceva l'intervenuto annullamento in sede giudiziale di talune delle cartelle esattoriali di cui all'impugnato avviso, vizi formali di altre, illegittima applicazione delle maggiorazioni.
Concludeva per l'illegittimità della procedura e la dichiarazione di insussistenza dei crediti.
Il Tribunale depositava la gravata sentenza n. 4746/19, con cui rigettava la domanda, condannando l'odierno appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti delle convenute amministrazioni.
In particolare, il Tribunale qualificava la doglianza, con cui l'odierno appellante aveva rilevato presunti vizi formali delle cartelle impugnate ex art. 617 c.p.c., quale opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile perché tardivamente proposta. Quanto alla prescrizione eccepita, ne rilevava la genericità, concludendo quindi per il rigetto dell'opposizione.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, Parte_1 chiedendo: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali indicata nell'atto di citazione;
dichiarare in ogni caso non dovute le somme di cui alle cartelle esattoriali indicate nell'atto di citazione, accertando negativamente il credito preteso con la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata e dichiarare l'illegittimità dello stesso;
riformare in ogni caso la sentenza appellata nella parte in cui viene stabilita la condanna alle spese a carico dell'appellante e in subordine ridurre l'importo o sussistendone le condizioni di cui all'articolo 92 cpc compensare totalmente o parzialmente le stesse”. L'appellante censura la gravata sentenza per: nullità della stessa, per non aver il Tribunale consentito alle parti di precisare le conclusioni e di depositare le comparse conclusionali prima della sua pronuncia;
omessa valutazione della documentazione allegata;
erronea inversione dell'onere della prova;
illegittima regolazione delle spese di lite.
Si costituivano il giudizio soltanto l Controparte_1
e il che chiedevano dichiararsi
[...] Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello perché tardivo nonché il rigetto dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 9-4-25, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche.
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del gravame in esame, in quanto tardivo.
Per verificare la tempestività dell'impugnazione è necessario controllare il rispetto dei termini previsti dall'art. 327 c.p.c., tenendo conto del combinato disposto degli artt. 3 della Legge 742/69 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
L'art. 327 c.p.c. espressamente prevede: “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Inoltre, si rileva che la sospensione feriale dei termini per l'impugnazione, di cui alla legge 742/69, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi in virtù del combinato disposto degli artt. 3 della suindicata legge e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziale.
Infatti, la sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica a tutti i termini processuali salvo che non ricorra uno dei casi tassativamente esclusi in forza del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario e il legislatore, tra le eccezioni, prevede le opposizioni esecutive, per cui secondo la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, in ogni loro fase, compreso il giudizio di cassazione (Cass. ord. nn.
171/2012 e 3425/2012), anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandone il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere e la correlata statuizione riguardante le spese (Cass. ord. nn. 9997/2010 e
23410/2013).
Il giudice di nomofilachia ha affermato che l'esclusione dei giudizi di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. dall'applicazione della sospensione feriale dei termini non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, bensì risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini della operatività della detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento
(Cass. nn. 5684/2006 e 12250/2007). La sospensione feriale dei termini non è applicabile, inoltre, ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (Cass. n.
1030/2012), alle controversie distributive (Cass. SS.UU. n.
10617/2010) e ai giudizi di divisione endoesecutiva (Cass. ord. n.
1801/2010). L'esclusione è stata recentemente (Cass. ord. n.
21568/2017) ritenuta valida anche con riferimento all'appello proposto avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire in executivis nelle forme di cui agli artt. 612 e ss.
c.p.c., atteso che i due mezzi condividono l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge. I procedimenti di opposizione all'esecuzione sono stati sottratti alla operatività della sospensione feriale dei termini in ragione della loro attitudine ad ostacolarne il corso, non per il fatto d'avere dato concretamente luogo a provvedimenti di sospensione del processo esecutivo.
Si tratta di un orientamento costante, pacifico, di non recente formazione (cfr. Cass. nn. 431/1978, 5592/1981 e 4930/1982) e confermato, da ultimo, nell'ordinanza n. 22484/2014 e nella sentenza n. 6187/2016 della Suprema Corte.
A tal proposito è intervenuta anche la Corte di legittimità, la quale con la recente sentenza n. 10252 del 20 maggio 2015 ha confermato un proprio precedente orientamento, ormai consolidato, secondo il quale, essendo i detti giudizi trattati anche nel periodo feriale, non può trovare applicazione la sospensione feriale.
Nel caso di specie, dunque, certamente non può applicarsi alla impugnazione in esame la sospensione feriale dei termini processuali di cui sopra, in quanto con la gravata sentenza il Tribunale ha espressamente qualificato la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi (pacificamente escluso dall'applicazione della sospensione feriale).
Pertanto, poiché la gravata sentenza risulta essere stata depositata in data 8 maggio 2019, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato solo in data 19 novembre 2019, deve ritenersi che a tale data era ormai decorso il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Dunque, appare evidente che il gravame debba essere ritenuto intempestivo, dovendo farsi applicazione, nella fattispecie, del c.d. principio dell'apparenza, alla stregua della quale il gravame va proposto alla luce delle norme processuali applicabili alla domanda siccome qualificata dal primo giudice, anche nel caso in cui la qualificazione non sia corretta (S.C. sez. I civile n. 2811 del 6 febbraio
2018; S.C., sez. II, n. 21598 del 19.10.2011: “... l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte...”).
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PTM definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_7 CP_9
e Controparte_10
avverso la sentenza n. 4746/19 del Controparte_11
Tribunale di Napoli, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese di lite, che liquida in favore di ognuna di esse nella somma di euro 962,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e IVA se dovute;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n.
115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo