Art. 1.
Il testo dell'ultimo comma dell' art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , e' sostituito dal seguente:
"Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione e' computata per cento lire".
Il testo dell'ultimo comma dell' art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , e' sostituito dal seguente:
"Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione e' computata per cento lire".