Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01990/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2021, proposto da
Solida S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota datata 13.10.2021, prot. 54701 del 14.10.2021, con la quale il Capo Servizio - RUP Paesaggio ed i tecnici istruttori del paesaggio dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò hanno ritenuto priva di efficacia l’autorizzazione paesaggistica n. 125 del 13.6.2017, in corso di validità, e comunque non più rilasciabile ex novo ;
- del provvedimento di diniego del Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò datato 29.11.2021 - pratica edilizia 1931/2021;
- ove, occorra delle note del responsabile del procedimento dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò, Ing. Gianluca Manieri, prot. n. 53013 del 7.10.2021 e prot. n. 54638 del 28.10.2021 e del preavviso di diniego del 19.11.2021;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Solida S.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento in data 29.11.2021, reso in riferimento alla pratica edilizia 1931/2021, con cui il Dirigente dell’Area funzionale 4 del Comune di Nardò ha denegato il rilascio del p.d.c. ai fini della realizzazione di una residenza estiva bifamiliare, nonché dei presupposti atti del procedimento, ed in particolare della nota dirigenziale 13.10.2021, prot. 54701 del 14.10.2021, con la quale il Comune di Nardò ha ritenuto priva di efficacia l’autorizzazione paesaggistica n. 125 del 13.6.2017, ed ha altresì accertato la mancanza dei presupposti per procedere al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- “Coges Immobiliare s.r.l., dante causa dell’odierna ricorrente, avendone titolo, in data 27.7.2016 presentava al Comune di Nardò una domanda di permesso di costruire per realizzare un’abitazione bifamiliare sul lotto di terreno edificabile sito in località Santa Caterina, in catasto al fg. 110 ptc. 272 e 377”;
- si tratta di “uno degli ultimi lotti inedificati del Piano di Lottizzazione “Fumarola”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 27.5.1961”;
- “con il provvedimento prot. n. 9801 del 17.5.2017, la Soprintendenza, esprimeva il suo parere vincolante favorevole, con prescrizioni, ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004”;
- “il Comune di Nardò rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 125 del 13.6.2017”;
- successivamente, “il Comune di Nardò rilasciava permesso di costruire n. 335 del 21.9.2017”;
- a seguito “del mancato avvio dei lavori, con provvedimento n. 1011 del 17.10.2018, il Comune di Nardò dichiarava la decadenza del permesso di costruire n. 335/2017”;
- in data 12.10.2018, “la Coges Immobiliare s.r.l. trasferiva all’odierna ricorrente la proprietà del suolo”;
- la ricorrente, “confidando legittimamente nella validità quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica n. 125/2017 e degli altri pareri favorevoli rilasciati, chiedeva al Comune di Nardò il “rinnovo” (id est conferma) del P.d.C. n. 335/2017”;
- con nota dirigenziale prot. 54701 del 14.10.2021, il “Comune di Nardò comunicava di “non poter confermare la validità del provvedimento paesaggistico” n. 125 del 13.6.2017, in ragione dell’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica quale conseguenza automatica della decadenza del permesso di costruire n. 335/2017 e che, comunque, la sopravvenuta interpretazione restrittiva della normativa paesaggistica disciplinante l’area impedirebbe il rilascio di una nuova autorizzazione”;
- in particolare, dopo aver sottolineato che “ parte di giurisprudenza sostiene che la dichiarazione di decadenza del titolo edilizio si ripercuote sulla validità della parallela autorizzazione paesaggistica essendo la sua esistenza condizionata in modo reciproco con il permesso di costruire, ragion per cui, secondo questo orientamento giurisprudenziale deve intendersi parimenti annullato il relativo provvedimento paesaggistico rilasciato ”, il Comune di Nardò ha ritenuto che “ non si può procedere al rilascio di una nuova autorizzazione … per i motivi dettagliatamente spiegati nel punto 7 Rif.-art. 90 delle Linee Guida ” di cui alla deliberazione di G.R. 2331/2017, “ ovvero in presenza della sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 134 del Codice Urbani (art. 136 e 142) ”;
- “a seguito di preavviso di diniego del 19.11.2021, che veniva contestato dalla ricorrente con apposite osservazioni, in data 29.11.2021, il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò emetteva provvedimento di diniego di rilascio del titolo edilizio richiesto”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui “il Comune di Nardò si è determinato … a ritenere “annullata” l’autorizzazione paesaggistica come conseguenza automatica della dichiarata decadenza del titolo edilizio”, dal momento che le norme di riferimento sono chiare “nell’attribuire al titolo paesaggistico efficacia quinquennale e nel considerarlo “autonomo e presupposto” rispetto a quello edilizio, sottraendolo all’influenza delle vicende patologiche a cui quest’ultimo può andare incontro”;
- i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche nella parte in cui “il Comune di Nardò si è determinato … a ritenere non rilasciabile una nuova autorizzazione paesaggistica”, atteso che “si limitano ad elencare vincoli, articoli di legge e la deliberazione di G.R. n. 2331/2017, senza spiegare in alcun modo le ragioni tecnico giuridiche per le quali la proposta progettuale, peraltro già assentita, arrecherebbe, nel concreto, pregiudizi al contesto paesaggistico”;
- “i provvedimenti impugnati ritengono erroneamente applicabile all’intervento in questione il vincolo paesaggistico di cui D.M. del 4.9.1975 che, invece, è stato abrogato dal D.P.R. n. 248 del 13.12.2010, come acclarato dal Tribunale penale di Lecce con le sentenze del 26.1.2016 e del 18.9.2014, passate in giudicato”;
- “le esclusioni dell’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, non operano solo ed esclusivamente qualora vi sia un vincolo puntuale ex art. 136 che riproduca i contenuti di tutela assoluta dei territori coperti da boschi”;
- “i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché intervenuti in assenza dell’annullamento e/o revoca del parere favorevole vincolante della Soprintendenza emesso in data 17.5.2017 ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/04”;
- in ogni caso, “il Comune di Nardò ha espresso parere negativo in violazione di tutte le norme che disciplinano il procedimento e le competenze in ambito paesaggistici, atteso che la pratica non è stata portata all’attenzione della Commissione locale per il paesaggio, né tantomeno è stata trasmessa alla Soprintendenza per l’acquisizione del nuovo parere obbligatorio e vincolante”.
4. Nella pubblica udienza del 9.11.2022, previo avviso di possibile improcedibilità del ricorso nella parte riguardante le statuizioni con cui il comune ha accertato l’inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica n. 125/2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Quanto alla impugnazione del provvedimento in data 29.11.2021 (reso in riferimento alla pratica edilizia 1931/2021) e della nota prot. 54701 del 14.10.2021, nella parte in cui Comune di Nardò ha denegato il rilascio del p.d.c., stante la ritenuta decadenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 125 del 13.6.2017, si osserva che, allo stato, è venuto meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento del ricorso.
L’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica è “ efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato ”.
Nel caso di specie il p.d.c. n. 335/2017 è stato rilasciato in data 21.09.2017, sicché il termino ultimo di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica n. 125/13.6.2017 è venuto a scadere in data 21.09.2022.
Stante la decorrenza del termine ultimo di efficacia, allo stato, la predetta autorizzazione paesaggistica è comunque divenuta inefficace ex lege , sicché è escluso che possa supportare il rinnovo del titolo edilizio, la qual cosa implica la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno ritenuto la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 335/2017 ed hanno conseguentemente denegato il rilascio del permesso di costruire (fermo restando che, quanto alla questione di merito, l’orientamento di questo TAR, compiutamente esposto con la sentenza n. 1208/2020, è nel senso che “ in base al principio tempus regit actum: non può “supplire” in proposito l’autorizzazione paesaggistica eventualmente già rilasciata … essendosi estinto l’originario rapporto amministrativo e verificata una sorta di novazione oggettiva procedimentale e provvedimentale, per effetto della sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo edilizio, dovuta a - ingiustificata - inerzia dello stesso interessato ”).
6. Quanto invece al diniego opposto rispetto al rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, è fondata la doglianza con cui la ricorrente ha denunciato che il Comune di Nardò ha denegato il rilascio del titolo in aperta violazione delle prescrizioni di cui all’art. 146 del d.lgs. 42/2004, nella parte in cui la norma stabilisce che le determinazioni finali dell’Ente sub delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica devono essere necessariamente precedute dall’acquisizione del parere della Soprintendenza.
Ed infatti:
- se pure, per un verso, non può ritenersi - come sostiene la ricorrente - che il parere reso a suo tempo dalla Soprintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione n. 225/2017 possa ulteriormente vincolare il comune al rilascio di una nuova autorizzazione, trattandosi di un parere endo-procedimentale che segue le sorti del titolo paesaggistico;
- per altro verso, resta il fatto che il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica implica la compiuta rinnovazione della sequenza procedimentale di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, ciò che impedisce al comune di determinarsi circa il rilascio dell’autorizzazione in mancanza del parere della Soprintendenza, che - ove reso tempestivamente - acquisisce valenza vincolante per l’Ente sub delegato: “ In virtù dell'art. 146 comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004 (il quale stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione), in caso di scadenza dell'autorizzazione ottenuta e di richiesta di nuova, si è in presenza di un autonomo procedimento nel cui ambito l'Amministrazione compie un rinnovato esercizio della propria funzione di governo del vincolo paesaggistico, con rinnovata valutazione della situazione di fatto (calata cioè nella realtà attuale) e di diritto (così da prendere in considerazione eventuali strumenti di tutela paesaggistica sopravvenuti) ” (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 27/05/2014 n. 822).
7. In conclusione, il ricorso:
- deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui il Comune di Nardò ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per addivenire al rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica ai fini del rilascio del p.d.c. richiesto dalla ricorrente;
- deve essere dichiarato improcedibile quanto alle determinazioni con cui il Comune di Nardò ha accertato la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 225/2017 ed ha quindi denegato, rebus sic stantibus , il rilascio del permesso di costruire;
8. La particolarità della vicenda giustifica l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego in data 29.11.2021 (pratica edilizia 1931/2021) e la nota dirigenziale prot. 54701 del 14.10.2021 nella parte in cui il Comune di Nardò ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica;
- per il resto lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO