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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13487 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 22168/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 1°/10/2025 e promosso da: società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Parte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in RO, via Curtatone n.
3, C.F., P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RO , iscritta P.IVA_1 al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura del 31/8/2018, registrata il 4/9/2018 autenticata dal notaio da RO, Rep. 57298 racc. 29003 da oggi Persona_1 CP_1
seguito di atto di fusione per incorporazione Controparte_2 del 23/11/2022 ai rogiti notaio in Milano, rep. 75095 – racc.- 15653, con sede in CP_3
San Donato Milanese Via dell' Unione Europea n.
6-6B, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dal-la camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e C.F.
, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved P.IVA_2
Group S.p.A., quest'ultima in persona dell'avv. Valentino De Lillo, nato a [...] il [...], giusta procura del 17/9/2018, autenticata dal notaio di San Persona_2
Donato Milanese, rep. 268, racc. 201, elettivamente domiciliata in Napoli, Via M. Cervantes n.
55/5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara, ( C.F. ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa per mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
1 (C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede legale in RO, Via Alberto Bergamini, n. 50, rappresentata ed assistita, giusta procura depositata telematicamente in allegato comparsa di risposta, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Gentile, (C.F.
) e Giovanna Fersurella, (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio del primo sito in RO, Via Sebino n. 29
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di opera pubblica di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea;
cessione di credito
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia L'on Tribunale adito, a) condannare la società con sede in RO alla Via A. Bergamini n. 50, cf. Controparte_4 07516911000 a pagam somma di €. 102.025,35 = oltre interessi dalle chiusure sino al soddisfo e sempre nei limiti della legge 108/96 con condanna alle spese ed alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat. b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni sopra esposte: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Pt_1
per difetto della titolarità del credito in capo alla stessa;
- in via principale, nel
[...] are l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 17/4/2023 dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale Ordinario di Napoli con sentenza n. 2463/2023 del 07/03/2023, con cui era disposta, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3991/2022 emesso dal giudice partenopeo, la in persona del leale rappresentante pro-tempore, conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, in qualità di debitrice ceduta, chiedendone la condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 102.025,35, oltre agli interessi dalle chiusure al saldo, nei limiti di cui alla legge n. 108/96.
L'attrice esponeva: Contro
- che il 1°/4/2008 la aveva stipulato con la RA. il Controparte_5 Pt_1 contratto di factoring avente ad oggetto la cessione di crediti di impresa;
- che con contratto n. 20.22740, contratto SAP n. 1000002887, Controparte_4
Contro rep. n. 20105 del 7/2/2008, aveva affidato alla RA. l'appalto per l'esecuzione dei Pt_1
2 lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione e sicurezza delle gallerie
Monte Castelletto dx e Monte Castelletto sx dell'autostrada Genova- Sestri Levante;
- che, con successiva scrittura privata del 4/6/2008, autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio
– rep. 183389, la MA. FRA. aveva ceduto pro solvendo alla Persona_3 Pt_1 [...]
i crediti futuri nei confronti di tra cui quello di Controparte_7 Controparte_4 cui alla fattura n. 73 del 22/6/2009 di € 102.025,35, rimasta insoluta;
- che la cessione di crediti di cui sopra era stata comunicata ad con Controparte_4 lettera raccomandata recapitata in data 21/4/2008 e 2/7/2009;
- che in data 20/12/2017 la era divenuta titolare di un portafoglio di crediti, Parte_1 tra cui quello per cui si procede, di cui era originaria creditrice la
[...]
con ogni accessorio e garanzia Controparte_8 allo stesso connessi e di detta cessione era stato dato avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151;
- che la aveva conferito alla mandato per la gestione ed il Parte_1 CP_1 recupero di un pacchetto di crediti, tra cui quello per cui è causa.
Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe.
2. Con comparsa dell'11/10/2023 si costituiva in giudizio Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della controparte, in mancanza di prova che il credito su cui si controverte fosse compreso tra quelli ceduti dalla Banca Controparte_8 alla con operazione di cessione di crediti
[...] Pt_1 Parte_1 in blocco ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, eccependo:
- che la fattura n. 73 del 22/6/2009 era stata emessa per l'importo di € 102.025,35, maggiore di quello risultante dal certificato di pagamento n. 5, pari ad € 43.617,48; Contro
- che, in relazione al suddetto certificato di pagamento, la RA. aveva già emesso la Pt_1 fattura n. 65/09 dell'8/6/2009 per l'importo di € 43.617,48, già pagato dall'ASPI S.p.A. Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il 19/6/2009;
- che la fattura azionata dalla controparte non poteva riferirsi al SAL n. 3, in relazione al quale la Contro RA. aveva emesso la fattura n. 15/09 del 2/2/2019, pagata dall'odierna convenuta;
Pt_1
3 Contro
- che la RA. si era resa inadempiente al contratto d'appalto stipulato con l' Pt_1 [...]
non avendo ultimato l'intervento affidatole nel termine pattuito del 9/7/2010 ed in CP_9 conformità delle previsioni contrattuali, sicché era maturata in suo danno la penale e la committente aveva disposto la risoluzione del contratto;
- la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., stante la mancanza di prova della tempestiva interruzione del relativo termine.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con la memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. l'attrice contestava le avverse eccezioni, deducendo, per neutralizzare l'avversa eccezione di prescrizione, di aver inviato alla controparte un atto di costituzione in mora il 19/3/2012 e di aver Contro depositato l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della RA. dichiarato con Pt_1 sentenza del 5/12/2012 del Tribunale Ordinario di Nola. Con la memoria ex art. 183, co. VI
c.p.c. l'attrice modificata parzialmente le conclusioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della controparte al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, modifica cui si opponeva l'opposta, ritenendola inammissibile.
In seguito, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del
1°/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito rimetteva la causa in decisione.
***
4. Si rileva, in via pregiudiziale, che le conclusioni con cui la ha irritualmente Parte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3991/2022 emesso dal Tribunale
Ordinario di Napoli devono essere qualificate come domanda di condanna dell' Parte_2
al pagamento in proprio favore della somma di € 102.025,35, oltre agli interessi al
[...] tasso non precisato, pretesa azionata dall'odierna attrice con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto avanti al giudice partenopeo. Non è, dunque, una mutatio libelli inammissibile, bensì una mera modifica della domanda di carattere formale.
Ed invero, a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 2463/2023 del
07/03/2023, con cui è stata accolta l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del giudice adito in sede di riassunzione, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, la riassunzione del processo da parte della non ha all'evidenza ad oggetto l'opposizione al citato Parte_1 decreto ingiuntivo, già revocato dal medesimo giudice che lo aveva emesso, bensì una nuova domanda di pagamento proposta dall'attrice nelle forme ordinarie.
4 La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. civ.
n. 1121 del 14/01/2022; Cass. civ. n. 9022 del 5/05/2016).
Si rileva peraltro che l'attrice, con la precisazione delle conclusioni, ha riproposto le conclusioni di cui all'atto di citazione
5. L'eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, da qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi, è priva di pregio.
La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente giudizio in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81 c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo alla controparte.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è
5 per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
6 prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, in cui la convenuta non contesta l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, la ha provato la sua qualità Parte_1 di cessionaria del credito controverso, avendo versato in atti la copia del contratto di cessione di crediti stipulato in data 9/6/2008, con cui la premessa la vigenza tra le parti di un Parte_3 contratto di factoring, pure versato in atti nella copia sottoscritta dalla ha ceduto Parte_3 alla , banca per i servizi finanziari alle imprese i Controparte_10 CP_4
7 crediti derivanti dal contratto d'appalto stipulato tra la cedente e l' nonché la copia CP_9 dell'estratto della G.U.R.I. parte seconda n. 151 del 23/12/2017, su cui è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 TUB da parte della alla individuati secondo i criteri Controparte_8 Parte_1 ivi indicati e con la trascrizione del link al sito internet in cui erano indicati i dati dei crediti ceduti e l'interrogazione del suddetto link da cui emerge che il credito n. 93950 è stato oggetto di cessione. Non rileva in contrario il documento n. 13 depositato dalla convenuta, da cui emerge che il credito di cui al n. 93950 non risulta ceduto, non essendo visibile dal suddetto documento la banca o società selezionata come cedente.
Risulta, dunque, comprovata la qualità di cessionaria del credito azionato in capo all'attrice.
6. Nel merito, l'azione attorea è priva di pregio.
Il credito azionato dalla nei confronti di è basato Parte_1 Controparte_4 sulla fattura n. 73 del 22/6/2009 di € 102.025,35, importo riferito al certificato di pagamento n. 5 emesso dalla committente nell'ambito del contratto d'appalto con contratto n. 20.22740, Cont contratto SAP n. 1000002887, rep. n. 20105 del 7/2/2008, con cui l' affidò alla CP_9
FRA. l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti illuminazione, ventilazione e Pt_1 sicurezza delle gallerie Monte Castelletto dx e Monte Castelletto sx dell'autostrada Genova-
Sestri Levante. Ebbene, come eccepito dall'opponente, il certificato di pagamento n. 5 è stato emesso il 15/5/2009 per la somma di € 43.617,48 in acconto per lavori al 31/3/2009, importo che risulta pagato, avuto riguardo alla disposizione di bonifico bancario per la somma di € 52.340,98 emessa dall' il 19/6/2009 a favore della , con data di CP_9 Controparte_5 esecuzione 25/6/2009, rispetto al quale l'attrice non ha contestato specificamente di averlo ricevuto. Non vi è prova, inoltre, che la fattura n. 73/09 in contestazione si riferisca ad un credito derivante dallo stralcio dello stato di avanzamento lavori prodotto dall'attrice quale all. 10 al fascicolo monitorio prodotto avanti al Tribunale Ordinario di Napoli, né, in considerazione delle contestazioni della convenuta, l'attrice ha provato l'esistenza del credito di cui deduce di essere cessionaria, non avendo fornito al riguardo idoneo supporto probatorio.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
8 il Tribunale Ordinario di RO, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 17/4/2023 dalla Parte_1 in persona del leale rappresentante pro-tempore, avverso l' in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA la domanda proposta dalla avverso l Parte_1 Parte_2
CONDANNA la a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in RO, li 2/10/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 22168/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 1°/10/2025 e promosso da: società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Parte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in RO, via Curtatone n.
3, C.F., P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RO , iscritta P.IVA_1 al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura del 31/8/2018, registrata il 4/9/2018 autenticata dal notaio da RO, Rep. 57298 racc. 29003 da oggi Persona_1 CP_1
seguito di atto di fusione per incorporazione Controparte_2 del 23/11/2022 ai rogiti notaio in Milano, rep. 75095 – racc.- 15653, con sede in CP_3
San Donato Milanese Via dell' Unione Europea n.
6-6B, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dal-la camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e C.F.
, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved P.IVA_2
Group S.p.A., quest'ultima in persona dell'avv. Valentino De Lillo, nato a [...] il [...], giusta procura del 17/9/2018, autenticata dal notaio di San Persona_2
Donato Milanese, rep. 268, racc. 201, elettivamente domiciliata in Napoli, Via M. Cervantes n.
55/5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara, ( C.F. ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa per mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
1 (C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede legale in RO, Via Alberto Bergamini, n. 50, rappresentata ed assistita, giusta procura depositata telematicamente in allegato comparsa di risposta, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Gentile, (C.F.
) e Giovanna Fersurella, (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio del primo sito in RO, Via Sebino n. 29
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di opera pubblica di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea;
cessione di credito
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia L'on Tribunale adito, a) condannare la società con sede in RO alla Via A. Bergamini n. 50, cf. Controparte_4 07516911000 a pagam somma di €. 102.025,35 = oltre interessi dalle chiusure sino al soddisfo e sempre nei limiti della legge 108/96 con condanna alle spese ed alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat. b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni sopra esposte: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Pt_1
per difetto della titolarità del credito in capo alla stessa;
- in via principale, nel
[...] are l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 17/4/2023 dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale Ordinario di Napoli con sentenza n. 2463/2023 del 07/03/2023, con cui era disposta, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3991/2022 emesso dal giudice partenopeo, la in persona del leale rappresentante pro-tempore, conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, in qualità di debitrice ceduta, chiedendone la condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 102.025,35, oltre agli interessi dalle chiusure al saldo, nei limiti di cui alla legge n. 108/96.
L'attrice esponeva: Contro
- che il 1°/4/2008 la aveva stipulato con la RA. il Controparte_5 Pt_1 contratto di factoring avente ad oggetto la cessione di crediti di impresa;
- che con contratto n. 20.22740, contratto SAP n. 1000002887, Controparte_4
Contro rep. n. 20105 del 7/2/2008, aveva affidato alla RA. l'appalto per l'esecuzione dei Pt_1
2 lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione e sicurezza delle gallerie
Monte Castelletto dx e Monte Castelletto sx dell'autostrada Genova- Sestri Levante;
- che, con successiva scrittura privata del 4/6/2008, autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio
– rep. 183389, la MA. FRA. aveva ceduto pro solvendo alla Persona_3 Pt_1 [...]
i crediti futuri nei confronti di tra cui quello di Controparte_7 Controparte_4 cui alla fattura n. 73 del 22/6/2009 di € 102.025,35, rimasta insoluta;
- che la cessione di crediti di cui sopra era stata comunicata ad con Controparte_4 lettera raccomandata recapitata in data 21/4/2008 e 2/7/2009;
- che in data 20/12/2017 la era divenuta titolare di un portafoglio di crediti, Parte_1 tra cui quello per cui si procede, di cui era originaria creditrice la
[...]
con ogni accessorio e garanzia Controparte_8 allo stesso connessi e di detta cessione era stato dato avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151;
- che la aveva conferito alla mandato per la gestione ed il Parte_1 CP_1 recupero di un pacchetto di crediti, tra cui quello per cui è causa.
Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe.
2. Con comparsa dell'11/10/2023 si costituiva in giudizio Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della controparte, in mancanza di prova che il credito su cui si controverte fosse compreso tra quelli ceduti dalla Banca Controparte_8 alla con operazione di cessione di crediti
[...] Pt_1 Parte_1 in blocco ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, eccependo:
- che la fattura n. 73 del 22/6/2009 era stata emessa per l'importo di € 102.025,35, maggiore di quello risultante dal certificato di pagamento n. 5, pari ad € 43.617,48; Contro
- che, in relazione al suddetto certificato di pagamento, la RA. aveva già emesso la Pt_1 fattura n. 65/09 dell'8/6/2009 per l'importo di € 43.617,48, già pagato dall'ASPI S.p.A. Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il 19/6/2009;
- che la fattura azionata dalla controparte non poteva riferirsi al SAL n. 3, in relazione al quale la Contro RA. aveva emesso la fattura n. 15/09 del 2/2/2019, pagata dall'odierna convenuta;
Pt_1
3 Contro
- che la RA. si era resa inadempiente al contratto d'appalto stipulato con l' Pt_1 [...]
non avendo ultimato l'intervento affidatole nel termine pattuito del 9/7/2010 ed in CP_9 conformità delle previsioni contrattuali, sicché era maturata in suo danno la penale e la committente aveva disposto la risoluzione del contratto;
- la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., stante la mancanza di prova della tempestiva interruzione del relativo termine.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con la memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. l'attrice contestava le avverse eccezioni, deducendo, per neutralizzare l'avversa eccezione di prescrizione, di aver inviato alla controparte un atto di costituzione in mora il 19/3/2012 e di aver Contro depositato l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della RA. dichiarato con Pt_1 sentenza del 5/12/2012 del Tribunale Ordinario di Nola. Con la memoria ex art. 183, co. VI
c.p.c. l'attrice modificata parzialmente le conclusioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della controparte al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, modifica cui si opponeva l'opposta, ritenendola inammissibile.
In seguito, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del
1°/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito rimetteva la causa in decisione.
***
4. Si rileva, in via pregiudiziale, che le conclusioni con cui la ha irritualmente Parte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3991/2022 emesso dal Tribunale
Ordinario di Napoli devono essere qualificate come domanda di condanna dell' Parte_2
al pagamento in proprio favore della somma di € 102.025,35, oltre agli interessi al
[...] tasso non precisato, pretesa azionata dall'odierna attrice con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto avanti al giudice partenopeo. Non è, dunque, una mutatio libelli inammissibile, bensì una mera modifica della domanda di carattere formale.
Ed invero, a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 2463/2023 del
07/03/2023, con cui è stata accolta l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del giudice adito in sede di riassunzione, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, la riassunzione del processo da parte della non ha all'evidenza ad oggetto l'opposizione al citato Parte_1 decreto ingiuntivo, già revocato dal medesimo giudice che lo aveva emesso, bensì una nuova domanda di pagamento proposta dall'attrice nelle forme ordinarie.
4 La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. civ.
n. 1121 del 14/01/2022; Cass. civ. n. 9022 del 5/05/2016).
Si rileva peraltro che l'attrice, con la precisazione delle conclusioni, ha riproposto le conclusioni di cui all'atto di citazione
5. L'eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, da qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi, è priva di pregio.
La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente giudizio in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81 c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo alla controparte.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è
5 per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
6 prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, in cui la convenuta non contesta l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, la ha provato la sua qualità Parte_1 di cessionaria del credito controverso, avendo versato in atti la copia del contratto di cessione di crediti stipulato in data 9/6/2008, con cui la premessa la vigenza tra le parti di un Parte_3 contratto di factoring, pure versato in atti nella copia sottoscritta dalla ha ceduto Parte_3 alla , banca per i servizi finanziari alle imprese i Controparte_10 CP_4
7 crediti derivanti dal contratto d'appalto stipulato tra la cedente e l' nonché la copia CP_9 dell'estratto della G.U.R.I. parte seconda n. 151 del 23/12/2017, su cui è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 TUB da parte della alla individuati secondo i criteri Controparte_8 Parte_1 ivi indicati e con la trascrizione del link al sito internet in cui erano indicati i dati dei crediti ceduti e l'interrogazione del suddetto link da cui emerge che il credito n. 93950 è stato oggetto di cessione. Non rileva in contrario il documento n. 13 depositato dalla convenuta, da cui emerge che il credito di cui al n. 93950 non risulta ceduto, non essendo visibile dal suddetto documento la banca o società selezionata come cedente.
Risulta, dunque, comprovata la qualità di cessionaria del credito azionato in capo all'attrice.
6. Nel merito, l'azione attorea è priva di pregio.
Il credito azionato dalla nei confronti di è basato Parte_1 Controparte_4 sulla fattura n. 73 del 22/6/2009 di € 102.025,35, importo riferito al certificato di pagamento n. 5 emesso dalla committente nell'ambito del contratto d'appalto con contratto n. 20.22740, Cont contratto SAP n. 1000002887, rep. n. 20105 del 7/2/2008, con cui l' affidò alla CP_9
FRA. l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti illuminazione, ventilazione e Pt_1 sicurezza delle gallerie Monte Castelletto dx e Monte Castelletto sx dell'autostrada Genova-
Sestri Levante. Ebbene, come eccepito dall'opponente, il certificato di pagamento n. 5 è stato emesso il 15/5/2009 per la somma di € 43.617,48 in acconto per lavori al 31/3/2009, importo che risulta pagato, avuto riguardo alla disposizione di bonifico bancario per la somma di € 52.340,98 emessa dall' il 19/6/2009 a favore della , con data di CP_9 Controparte_5 esecuzione 25/6/2009, rispetto al quale l'attrice non ha contestato specificamente di averlo ricevuto. Non vi è prova, inoltre, che la fattura n. 73/09 in contestazione si riferisca ad un credito derivante dallo stralcio dello stato di avanzamento lavori prodotto dall'attrice quale all. 10 al fascicolo monitorio prodotto avanti al Tribunale Ordinario di Napoli, né, in considerazione delle contestazioni della convenuta, l'attrice ha provato l'esistenza del credito di cui deduce di essere cessionaria, non avendo fornito al riguardo idoneo supporto probatorio.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
8 il Tribunale Ordinario di RO, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 17/4/2023 dalla Parte_1 in persona del leale rappresentante pro-tempore, avverso l' in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA la domanda proposta dalla avverso l Parte_1 Parte_2
CONDANNA la a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in RO, li 2/10/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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