TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN AR, all'udienza del 17/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. SALVATORE SANCI nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2025 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZA NA e dall' avv. SALVATORE SANCI
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2025, la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge CP_1 per fruire dell'indennità d'accompagnamento e per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per beneficiare dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Mentre, l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, pur affetta dalle patologie allegate in ricorso, non versa nella sopra descritte condizioni.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “La valutarie funzionale, ADL 5/6 e IADL 6/8, sono indicativi di una buona autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, con lievi alterazioni di alcune funzioni complesse.
Riguardo alla necessità di assistenza continuativa, in base al quadro clinico, si ritiene ancora autonoma negli atti quotidiani della vita e nella deambulazione, pertanto non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
In merito al possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per beneficiare dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 il ctu ha sostenuto che: “non si rilevano limitazioni tali da ridurre l'autonomia personale e relazionale e non si può riconoscere lo status di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/92).”
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto, illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza del soggetto e i motivi per i quali tale autosufficienza non può ritenersi completamente esclusa nei profili essenziali dell'agire quotidiano.
Sotto il profilo strettamente sanitario ha analizzato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente sostenendo che: “l'esame clinico e quello della documentazione sanitaria esistente, porta a formulare la seguente diagnosi: “Morbo di Chron in terapia. Sindrome del tunnel carpale bilaterale plurioperato. Pregressa isterectomia e annessiectomia ed atrofia vulvo vaginale. Incontinenza urinaria”.
In merito alla patologia del Morbo di Chron il ctu ha sostenuto che: “Allo stato attuale, la malattia si può considerare stabile, senza complicanze e non comporta la perdita di autonomia, come si rileva anche dalla visita specialistica del 16.03.2019. All'anamnesi non ha lamentato disturbi specifici, eccetto una perdita di peso di circa 5 Kg negli ultimi 5 anni, l'esame l'obiettività clinica è sostanzialmente nei limiti.”.
Per quanto riguarda le altre patologie, il CTU ha precisato che l'attuale quadro clinico non determina limitazioni tali da rendere necessaria assistenza continua né comporta impossibilità alla deambulazione, evidenziando le seguenti motivazioni cliniche alla base di tale valutazione :“La sindrome del tunnel carpale, bilaterale, già sottoposta ad intervento chirurgico, si può considerare a modesta incidenza funzionale (pugno completo bilaterale, modesto deficit di pinza bilaterale) e non tale da impedire i gesti quotidiani (mangiare, vestirsi, igiene personale).
I pregressi interventi di isterectomia e annessiectomia, in soggetto in età non fertile e la “magrezza”, allo stato attuale non comportano limitazioni tali da richiedere assistenza continua o impossibilità alla deambulazione autonoma.
L'incontinenza urinaria per la quale porta indumenti contenitivi, non implica la perdita di autosufficienza.”.
A fronte di tali puntuali considerazioni medico-legali non costituiscono elemento di novità sufficiente a disporre un nuovo esame peritale neppure i certificati medici più recenti
(TAC encefalo del 09.12.2024, certificazione medica del 13.12.2024 e referto di visita fisiatrica del 10.01.2025) in quanto in tali documenti non si fa nessun riferimento alla intervenuta impossibilità del ricorrente di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, requisiti necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né al necessario intervento assistenziale permanente, continuativo e globale necessari per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto. Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento;
- dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuta portatrice di handicap grave ex art.3, comma 3 della legge 104/1992;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alle spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
AN AR
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AN AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.