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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4106/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione di crediti TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis, n. 52, presso lo studio dell'avvocato Loredana Basile, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ATTRICE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.7.2022, Parte_1
(già citava in giudizio il al fine
[...] Parte_2 Controparte_1 di ottenere il pagamento dei crediti acquistati in virtù di cessione del credito intercorsa tra la e la ER CO (cfr. atto di cessione Rep. Parte_1
40226 del 1.7.22, notificato il 6.7.22, presente in atti), così come di seguito descritti: 1) euro 36.398,76 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; e, su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 15.07.22 ammontano ad euro 127,64: determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) euro 1.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
2) euro 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di euro 40 per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del e di cui alle Fatt. N.90002829 di euro 2.160,00 del 1.2.2019; Controparte_1
N. 90006356 di euro 560,00 del 20.4.2020; N. 90016031 di euro 200,00 del 25.10.2021. In conclusione, l'attore oltre a quanto sopra esposto chiedeva, in via subordinata, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di una diversa somma a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, oltre le spese. Il nonostante la regolarità ometteva di costituirsi, ne va, Controparte_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente, in rito, va in primo luogo rilevato che la presente controversia è assoggettata alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, D.L. 132/2014, trattandosi di un'azione relativa a una condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00. In tal senso, l'attore ha notificato ha notificato al invito a Controparte_1 stipulare una convenzione di negoziazione assistita in data 16.2.2023, il quale è rimasto privo di riscontro.
3. In punto di diritto, va premesso che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571). Un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione. Mentre la cessione dei crediti ha, normalmente, forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In tal senso depongono sia l'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sia l'art. 117 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli appalti. Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale, non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto. In effetti, la norma mira ad evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è, dunque, posta a tutela della amministrazione stessa quale debitore ceduto. Proprio per tale ragione, il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio di cessione, che, appunto, interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto resta estraneo, mentre determina l'inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell'amministrazione. Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto nel codice civile, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima, secondo quanto previsto dai già citati art. 69 R.D. 2440/1923 e art. 117 D.Lgs. 163/2006. A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è, altresì, necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Il rilievo della mancata adesione della amministrazione ceduta, costituisce eccezione rimessa alla parte che, in quanto tale, non può essere rilevata d'ufficio. Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541). Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Sul punto si deve dare atto, tuttavia, che la giurisprudenza ha, in più occasioni, rilevato che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69 e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, e dunque anche agli Enti Locali come nel caso in esame (cfr. in tal senso, ex multiis: Cass. 20 gennaio 2021, n. 996; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22315; Cass., 13 dicembre 2019, n. 32788 e Cass. 21 dicembre 2017, n. 30658; per la giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 13 febbraio 2023, n. 1565, Trib. Verbania, 24 gennaio 2023, n. 21 e T.A.R. Milano, 14 gennaio 2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/01/2022), n.69). Nel caso di specie, dunque, alla cessione può essere applicata la disciplina codicistica dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza, ai fini della opponibilità della cessione, dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione. Va, peraltro, evidenziato che, nel tempo, si è affermato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di cessione in assenza di adesione della P.A (secondo l'art. 70, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240), non è applicabile al caso di cessione di crediti derivanti da somministrazioni di energia elettrica integralmente eseguite e fornite prima della stipula della cessione;
e ciò a prescindere della cessazione o meno del rapporto alla data della cessione (cfr., T. Palermo, 7 gennaio 2023, n. 95 e C.d.A. Milano, 7 luglio 2020, n. 1700). La ragione è da rinvenirsi nel fatto che la fattura commerciale rilasciata dal fornitore traduce, in termini monetari (a titolo di corrispettivo per la vendita), la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente. Nella sostanza, ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui la fornitura viene immessa nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico). Sulla scorta di tale orientamento, alla cessione di crediti inerenti forniture energetiche e/o di gas, attestate dalla relativa fattura commerciale, trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2240; con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
3.1. Tanto premesso deve darsi atto che, nel caso specifico, risulta, per tabulas, che i crediti azionati concernono prestazioni periodiche relative a contratti di somministrazione e fornitura di gas ed energia elettrica che ERCO aveva già eseguito nella loro interezza, in favore del alla data di CP_1 perfezionamento dell'atto di cessione del credito;
il che è chiaramente evincibile dall'elenco delle fatture commerciali prodotte, le quali afferiscono tutte a un periodo antecedente rispetto a quello in cui la cessione è avvenuta, ovvero in data 1.7.2022. (cfr. atto di cessione, nonché le fatture prodotte in atti) Manca, dunque, in ogni caso il presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale. Ciò premesso, la domanda di pagamento proposta da è fondata Parte_1
e va accolta, atteso che essa ha ampiamente dimostrato le proprie pretese producendo: l'elenco dei crediti relativi alla sorta capitale;
le fatture recanti gli importi azionati nel presente giudizio a titolo di capitale;
l'atto di cessione a favore di dei crediti relativi alle fatture impagate, notificato al Parte_1
Parte attrice ha regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito CP_1
e la sua opponibilità al debitore ceduto (ovvero al , ai sensi Controparte_1 dell'art. 1264, co.1, c.c., per il quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata”. Sul punto, peraltro, la Cassazione ha in più occasioni evidenziato che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche della causa della cessione stessa (cfr. Cass. 12611/2021; Cass. 18016/2018; Cass. 13691/2012). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il va condannato Controparte_1 al pagamento: dell'importo di euro 36.398,76 a titolo di sorta capitale, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002, da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
dell'importo di euro 127,64 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle fatture indicate e prodotte in atti, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo.
3.2. Quanto alla richiesta di pagamento delle somme pari ad euro 1.400,00 ed euro 2.920,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 (corrispondente all'importo forfettario di euro 40,00 per il numero di fatture azionate pagate in ritardo), reputa questo Giudice che la stessa possa dirsi fondata e meriti accoglimento. In merito, si osserva che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”. Orbene, si osserva che nel caso di specie sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento: onere probatorio non soddisfatto dal convenuto CP_1 Par rimasto contumace, con la conseguenza che la domanda proposta da deve Par essere accolta. In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere, quindi, determinata in euro 40 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, co. 2.
4. Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate in osservanza del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della causa (nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, della seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così Controparte_1 provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della cessionaria dei seguenti crediti: Parte_1
1. euro 36.398,76 per sorta capitale, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002, da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
2. euro 127,64 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle fatture indicate e prodotte in atti, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
3. euro 4.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; B. condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 19 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis, n. 52, presso lo studio dell'avvocato Loredana Basile, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ATTRICE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.7.2022, Parte_1
(già citava in giudizio il al fine
[...] Parte_2 Controparte_1 di ottenere il pagamento dei crediti acquistati in virtù di cessione del credito intercorsa tra la e la ER CO (cfr. atto di cessione Rep. Parte_1
40226 del 1.7.22, notificato il 6.7.22, presente in atti), così come di seguito descritti: 1) euro 36.398,76 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; e, su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 15.07.22 ammontano ad euro 127,64: determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) euro 1.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
2) euro 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di euro 40 per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del e di cui alle Fatt. N.90002829 di euro 2.160,00 del 1.2.2019; Controparte_1
N. 90006356 di euro 560,00 del 20.4.2020; N. 90016031 di euro 200,00 del 25.10.2021. In conclusione, l'attore oltre a quanto sopra esposto chiedeva, in via subordinata, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di una diversa somma a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, oltre le spese. Il nonostante la regolarità ometteva di costituirsi, ne va, Controparte_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente, in rito, va in primo luogo rilevato che la presente controversia è assoggettata alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, D.L. 132/2014, trattandosi di un'azione relativa a una condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00. In tal senso, l'attore ha notificato ha notificato al invito a Controparte_1 stipulare una convenzione di negoziazione assistita in data 16.2.2023, il quale è rimasto privo di riscontro.
3. In punto di diritto, va premesso che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571). Un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione. Mentre la cessione dei crediti ha, normalmente, forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In tal senso depongono sia l'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sia l'art. 117 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli appalti. Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale, non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto. In effetti, la norma mira ad evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è, dunque, posta a tutela della amministrazione stessa quale debitore ceduto. Proprio per tale ragione, il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio di cessione, che, appunto, interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto resta estraneo, mentre determina l'inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell'amministrazione. Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto nel codice civile, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima, secondo quanto previsto dai già citati art. 69 R.D. 2440/1923 e art. 117 D.Lgs. 163/2006. A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è, altresì, necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Il rilievo della mancata adesione della amministrazione ceduta, costituisce eccezione rimessa alla parte che, in quanto tale, non può essere rilevata d'ufficio. Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541). Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Sul punto si deve dare atto, tuttavia, che la giurisprudenza ha, in più occasioni, rilevato che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69 e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, e dunque anche agli Enti Locali come nel caso in esame (cfr. in tal senso, ex multiis: Cass. 20 gennaio 2021, n. 996; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22315; Cass., 13 dicembre 2019, n. 32788 e Cass. 21 dicembre 2017, n. 30658; per la giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 13 febbraio 2023, n. 1565, Trib. Verbania, 24 gennaio 2023, n. 21 e T.A.R. Milano, 14 gennaio 2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/01/2022), n.69). Nel caso di specie, dunque, alla cessione può essere applicata la disciplina codicistica dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza, ai fini della opponibilità della cessione, dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione. Va, peraltro, evidenziato che, nel tempo, si è affermato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di cessione in assenza di adesione della P.A (secondo l'art. 70, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240), non è applicabile al caso di cessione di crediti derivanti da somministrazioni di energia elettrica integralmente eseguite e fornite prima della stipula della cessione;
e ciò a prescindere della cessazione o meno del rapporto alla data della cessione (cfr., T. Palermo, 7 gennaio 2023, n. 95 e C.d.A. Milano, 7 luglio 2020, n. 1700). La ragione è da rinvenirsi nel fatto che la fattura commerciale rilasciata dal fornitore traduce, in termini monetari (a titolo di corrispettivo per la vendita), la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente. Nella sostanza, ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui la fornitura viene immessa nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico). Sulla scorta di tale orientamento, alla cessione di crediti inerenti forniture energetiche e/o di gas, attestate dalla relativa fattura commerciale, trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2240; con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
3.1. Tanto premesso deve darsi atto che, nel caso specifico, risulta, per tabulas, che i crediti azionati concernono prestazioni periodiche relative a contratti di somministrazione e fornitura di gas ed energia elettrica che ERCO aveva già eseguito nella loro interezza, in favore del alla data di CP_1 perfezionamento dell'atto di cessione del credito;
il che è chiaramente evincibile dall'elenco delle fatture commerciali prodotte, le quali afferiscono tutte a un periodo antecedente rispetto a quello in cui la cessione è avvenuta, ovvero in data 1.7.2022. (cfr. atto di cessione, nonché le fatture prodotte in atti) Manca, dunque, in ogni caso il presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale. Ciò premesso, la domanda di pagamento proposta da è fondata Parte_1
e va accolta, atteso che essa ha ampiamente dimostrato le proprie pretese producendo: l'elenco dei crediti relativi alla sorta capitale;
le fatture recanti gli importi azionati nel presente giudizio a titolo di capitale;
l'atto di cessione a favore di dei crediti relativi alle fatture impagate, notificato al Parte_1
Parte attrice ha regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito CP_1
e la sua opponibilità al debitore ceduto (ovvero al , ai sensi Controparte_1 dell'art. 1264, co.1, c.c., per il quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata”. Sul punto, peraltro, la Cassazione ha in più occasioni evidenziato che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche della causa della cessione stessa (cfr. Cass. 12611/2021; Cass. 18016/2018; Cass. 13691/2012). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il va condannato Controparte_1 al pagamento: dell'importo di euro 36.398,76 a titolo di sorta capitale, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002, da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
dell'importo di euro 127,64 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle fatture indicate e prodotte in atti, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo.
3.2. Quanto alla richiesta di pagamento delle somme pari ad euro 1.400,00 ed euro 2.920,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 (corrispondente all'importo forfettario di euro 40,00 per il numero di fatture azionate pagate in ritardo), reputa questo Giudice che la stessa possa dirsi fondata e meriti accoglimento. In merito, si osserva che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”. Orbene, si osserva che nel caso di specie sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento: onere probatorio non soddisfatto dal convenuto CP_1 Par rimasto contumace, con la conseguenza che la domanda proposta da deve Par essere accolta. In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere, quindi, determinata in euro 40 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, co. 2.
4. Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate in osservanza del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della causa (nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, della seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così Controparte_1 provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della cessionaria dei seguenti crediti: Parte_1
1. euro 36.398,76 per sorta capitale, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002, da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
2. euro 127,64 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle fatture indicate e prodotte in atti, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione (18.7.2022), sono scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. 231/2002, artt. 2 e 5 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
3. euro 4.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; B. condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 19 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo