CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2024, n. 43645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43645 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ‘At h.itS Z:(;.) (à-eut_A 6-0S D'TE RA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43645 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha confermato il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto da RA D'Alteri°, sottoposta al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la quale aveva lamentato di non essere stata autorizzata a cucinare, all'interno della camera di pernottamento, senza limitazione orarie. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Facendo ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, il ricorrente assume che la previsione di fasce orarie per cucinare, all'interno delle sezioni speciali in cui sono collocati i detenuti sottoposti a regime differenziato, costituisca esercizio della potestà organizzativa riconosciuta all'Amministrazione, al riguardo, dal regolamento di esecuzione della legge penitenziaria. A tale esercizio la magistratura di sorveglianza non potrebbe sostituirsi, dovendosene escludere il carattere arbitrario, non ricavabile dal solo fatto che i detenuti ristretti in altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cibo senza limitazioni temporali. Detta differenziazione troverebbe, infatti, adeguata giustificazione nella peculiarità delle condizioni detentive dei ristretti assoggettati a regime differenziato, che occupano celle singole, nelle quali trascorrono la maggior parte del loro tempo. Nei circuiti di detenzione ordinaria, la liberalizzazione degli orari sarebbe viceversa giustificata dalla promiscuità degli ambienti e dalla molteplicità delle occasioni trattamentali, ossia da fattori che suggerirebbero di evitare il più possibile la concentrazione di fumi e odori, così come di prevenire la sovrapposizione di attività. Il ricorrente nega, dunque, che la misura contestata dia luogo ad esiti discriminatori e inutilmente afflittivi, essendo piuttosto il giudice a quo a pretendere l'ingiustificata omologazione di situazioni tra loro diverse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della mancata rispondenza del provvedimento impugnato al paradigma normativo di riferimento. 2 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto di cottura dei cibi in cella, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è venuto all'attenzione di questa Corte a partire dalla sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, con cui quest'ultima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), della menzionata disposizione nella parte in cui impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 3. In proposito, l'originario indirizzo - secondo cui l'individuazione, ad opera dell'Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi, da parte di questa categoria di detenuti, non incide sul riconoscimento del diritto, che resta comunque garantito, e costituisce invece mera regolamentazione del suo esercizio, non giustiziabile davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) - è stato seguito da un diverso orientamento (del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01), che ha ammesso uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti incidenti sulla materia. In questa rinnovata prospettiva, la previsione di fasce orarie, in cui l'attività di cottura venga consentita, integrerebbe, sì, mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma l'Amministrazione penitenziaria non potrebbe, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha già ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Il parametro di riferimento, per stabilire la legittimità della regolamentazione in questione, è stato così individuato nelle modalità di trattamento stabilite per i detenuti comuni, ristretti presso il medesimo istituto. La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivelerebbe dunque legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. 4. L'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato si è, successivamente, evoluto e consolidato, attraverso la precisazione che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, quanto piuttosto l'individuazione di fasce orarie 3 differenziate non accompagnata da ragioni giustificative apprezzabili e avente l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione in regime speciale (Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino;
Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, questa Corte, nell'annullare il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato [...] avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio». 5. L'applicazione al caso concreto dei principi di diritto testé enucleati - che hanno ispirato anche le più recenti pronunzie in argomento (Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Torcasio;
Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Rv. 285204- 01, Bonomo;
Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023, De Sena;
Sez. 1, n. 44197 del 13/04/2023, Muto;
Sez. 1, n. 39098 del 2023, Raschellà), cui il Collegio intende dare continuità - conduce al rilievo dell'illegittimità della decisione impugnata. Quest'ultima ha ritenuto che la differenziazione di trattamento in argomento non possa essere giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, né dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune. Il ragionamento non persuade. L'amministrazione ricorrente ha invero spiegato, in modo convincente, che la concentrazione della cottura dei cibi in due distinte, e sufficientemente ampie, fasce orarie consente di alleviare, per il tempo residuo, i compiti del personale 4 addetto alla custodia ed è perfettamente aderente all'organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime differenziato, presenti, in quegli orari, nelle camere detentive, singolarmente occupate. L'organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario, per contro, comporta la loro assenza dalla camera detentiva per lassi temporali assai più ampli, sicché l'imposizione nei loro confronti di fasce orarie stringenti interferirebbe con le attività trattamentali concomitanti. Una tale mancata imposizione consente, per altro verso, di evitare la concentrazione di fumi ed odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubrità degli ambienti di pernottamento, promiscuamente fruiti. 6. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, conclusivamente, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduca invece in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione e per attuare così anche una ingiusta discriminazione. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e di quella conforme in precedenza adottata dal Magistrato di sorveglianza;
annullamento che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila emessa il 22 marzo 2024. Così deciso il 25/09/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43645 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha confermato il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto da RA D'Alteri°, sottoposta al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la quale aveva lamentato di non essere stata autorizzata a cucinare, all'interno della camera di pernottamento, senza limitazione orarie. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Facendo ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, il ricorrente assume che la previsione di fasce orarie per cucinare, all'interno delle sezioni speciali in cui sono collocati i detenuti sottoposti a regime differenziato, costituisca esercizio della potestà organizzativa riconosciuta all'Amministrazione, al riguardo, dal regolamento di esecuzione della legge penitenziaria. A tale esercizio la magistratura di sorveglianza non potrebbe sostituirsi, dovendosene escludere il carattere arbitrario, non ricavabile dal solo fatto che i detenuti ristretti in altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cibo senza limitazioni temporali. Detta differenziazione troverebbe, infatti, adeguata giustificazione nella peculiarità delle condizioni detentive dei ristretti assoggettati a regime differenziato, che occupano celle singole, nelle quali trascorrono la maggior parte del loro tempo. Nei circuiti di detenzione ordinaria, la liberalizzazione degli orari sarebbe viceversa giustificata dalla promiscuità degli ambienti e dalla molteplicità delle occasioni trattamentali, ossia da fattori che suggerirebbero di evitare il più possibile la concentrazione di fumi e odori, così come di prevenire la sovrapposizione di attività. Il ricorrente nega, dunque, che la misura contestata dia luogo ad esiti discriminatori e inutilmente afflittivi, essendo piuttosto il giudice a quo a pretendere l'ingiustificata omologazione di situazioni tra loro diverse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della mancata rispondenza del provvedimento impugnato al paradigma normativo di riferimento. 2 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto di cottura dei cibi in cella, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è venuto all'attenzione di questa Corte a partire dalla sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, con cui quest'ultima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), della menzionata disposizione nella parte in cui impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 3. In proposito, l'originario indirizzo - secondo cui l'individuazione, ad opera dell'Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi, da parte di questa categoria di detenuti, non incide sul riconoscimento del diritto, che resta comunque garantito, e costituisce invece mera regolamentazione del suo esercizio, non giustiziabile davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) - è stato seguito da un diverso orientamento (del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01), che ha ammesso uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti incidenti sulla materia. In questa rinnovata prospettiva, la previsione di fasce orarie, in cui l'attività di cottura venga consentita, integrerebbe, sì, mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma l'Amministrazione penitenziaria non potrebbe, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha già ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Il parametro di riferimento, per stabilire la legittimità della regolamentazione in questione, è stato così individuato nelle modalità di trattamento stabilite per i detenuti comuni, ristretti presso il medesimo istituto. La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivelerebbe dunque legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. 4. L'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato si è, successivamente, evoluto e consolidato, attraverso la precisazione che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, quanto piuttosto l'individuazione di fasce orarie 3 differenziate non accompagnata da ragioni giustificative apprezzabili e avente l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione in regime speciale (Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino;
Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, questa Corte, nell'annullare il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato [...] avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio». 5. L'applicazione al caso concreto dei principi di diritto testé enucleati - che hanno ispirato anche le più recenti pronunzie in argomento (Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Torcasio;
Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Rv. 285204- 01, Bonomo;
Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023, De Sena;
Sez. 1, n. 44197 del 13/04/2023, Muto;
Sez. 1, n. 39098 del 2023, Raschellà), cui il Collegio intende dare continuità - conduce al rilievo dell'illegittimità della decisione impugnata. Quest'ultima ha ritenuto che la differenziazione di trattamento in argomento non possa essere giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, né dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune. Il ragionamento non persuade. L'amministrazione ricorrente ha invero spiegato, in modo convincente, che la concentrazione della cottura dei cibi in due distinte, e sufficientemente ampie, fasce orarie consente di alleviare, per il tempo residuo, i compiti del personale 4 addetto alla custodia ed è perfettamente aderente all'organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime differenziato, presenti, in quegli orari, nelle camere detentive, singolarmente occupate. L'organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario, per contro, comporta la loro assenza dalla camera detentiva per lassi temporali assai più ampli, sicché l'imposizione nei loro confronti di fasce orarie stringenti interferirebbe con le attività trattamentali concomitanti. Una tale mancata imposizione consente, per altro verso, di evitare la concentrazione di fumi ed odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubrità degli ambienti di pernottamento, promiscuamente fruiti. 6. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, conclusivamente, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduca invece in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione e per attuare così anche una ingiusta discriminazione. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e di quella conforme in precedenza adottata dal Magistrato di sorveglianza;
annullamento che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila emessa il 22 marzo 2024. Così deciso il 25/09/2024