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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente e Relatore
SERENI LL ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 578/2021 depositato il 24/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fabriano - Piazzale 26 Settembre 1997 60044 Fabriano AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 10/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 78/21 depositata il 10 marzo 2021 la CTP di Ancona respingeva ricorso di Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Fabriano in materia di IMU per l' anno 2016.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza.
Il Comune di Fabriano si è costituito depositando controdeduzioni e chiedendo di rigettare l'appello proposto perché infondato e conseguentemente confermare la sentenza di prime cure.
Veniva quindi fissata l' odierna udienza, con previsione di trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comunicazione in data 23 dicembre 2025, le parti chiedevano congiuntamente declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito dell' acquiescenza del contribuente agli avvisi di accertamento IMU anni 2013, 2014 e 2016, con versamento delle somme dovute, accordandosi anche sulla compensazione delle spese di secondo grado.
Le parti chiedevano altresì congiuntamente la trattazione in camera di consiglio dell' udienza.
E' d' uopo pertanto addivenire a declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione della richiesta congiunta appena descritta;
P.Q.M.
DICHIARA estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2026
Il Presidente rel. ed est.
Dott. Raffaele Agostini
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente e Relatore
SERENI LL ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 578/2021 depositato il 24/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fabriano - Piazzale 26 Settembre 1997 60044 Fabriano AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 10/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 78/21 depositata il 10 marzo 2021 la CTP di Ancona respingeva ricorso di Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Fabriano in materia di IMU per l' anno 2016.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza.
Il Comune di Fabriano si è costituito depositando controdeduzioni e chiedendo di rigettare l'appello proposto perché infondato e conseguentemente confermare la sentenza di prime cure.
Veniva quindi fissata l' odierna udienza, con previsione di trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comunicazione in data 23 dicembre 2025, le parti chiedevano congiuntamente declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito dell' acquiescenza del contribuente agli avvisi di accertamento IMU anni 2013, 2014 e 2016, con versamento delle somme dovute, accordandosi anche sulla compensazione delle spese di secondo grado.
Le parti chiedevano altresì congiuntamente la trattazione in camera di consiglio dell' udienza.
E' d' uopo pertanto addivenire a declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione della richiesta congiunta appena descritta;
P.Q.M.
DICHIARA estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2026
Il Presidente rel. ed est.
Dott. Raffaele Agostini