TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/07/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 119/2025 P.U.
PROMOSSO DA
e , Parte_1 Parte_2 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Antonio Latrecchina, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale a Legnano e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Marco Garofalo che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 28.5.2025, i creditori in epigrafe chiedevano la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 9.7.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
avvenuta in data 30.05.2025, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
• la parte resistente si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domanda formulate da controparte stante l'insussistenza di uno stato di insolvenza Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Legnano, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e segnatamente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo nr. 12 del 2025 e dal decreto ingiuntivo nr. 13 del 2025.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 9.392,56, e risultano affidati al Concessionario della riscossione crediti erariali per € Controparte_3
121.077,04 .
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1 mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai Bilanci acquisiti e depositati dalla stessa società convenuta:
1) risulta un attivo patrimoniale di € 1.089.541 per l'esercizio 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 2.417.953 nell'anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 698.626 nell'anno 2023.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente alla liquidazione giudiziale, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
2) dall'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni (i ricorrenti complessivamente vantano nei confronti della società resistente un credito di euro 9.392,56, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004); 3) dai dati indicati nel bilancio provvisorio al 31.12.2024 depositato dalla convenuta che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare un rapporto valore – costi della produzione negativo (€ 692.789,00 - € 1.310.609,58). Ciò evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica avendo registrato una perdita di esercizio pari ad euro 617.820,34.
Ritenuto inoltre che le argomentazioni svolte dalla convenuta nella propria memoria di costituzione a comprova dell'insussistenza di uno stato di insolvenza non risultano fondate. Infatti, ha dato atto di vantare nei confronti della società CP_6 CP_7 crediti per euro 441.262,25 e di aver chiesto ad la compensazione dei debiti Controparte_2 maturati con il proprio credito IVA.
Al riguardo si osserva che la società si trova oggi in composizione negoziata (in CP_7 data 19.5.2025 sono state prorogate le misure protettive per ulteriori 180 giorni) e
[...]
non ha ancora dato corso alla richiesta di compensazione. CP_2
Non vi è dunque certezza in ordine all'entità del credito vantato da posto che CP_6 all'esito della composizione negoziata l'importo dell'asserito credito potrebbe essere ridotto e non è certo se accoglierà la richiesta di compensazione e in che misura. Controparte_2 Certamente - allo stato - l'impossibilità di riscuotere il credito vantato da CP_6 genera, come peraltro riconosciuto dalla stessa nella propria memoria CP_6 difensiva, una crisi di liquidità a cui la stessa non è in grado di far fronte per sostenere le obbligazioni contratte (viene indicato un passivo di oltre 1.400.000,00), neppure con l'attivo indicato a bilancio (attrezzature, autocarri, automezzi) posto che si tratta di beni non prontamente liquidabili.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[11398510963]
[...] NOMINA Giudice Delegato il Dott. Lualdi Marco Giovanni. NOMINA Curatore il Dott. , ], con studio Persona_1 C.F._1 in Gallarate, Largo Camussi 5/B.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 18/11/2025 alle ore 09:30, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Pagina n. 5
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 119/2025 P.U.
PROMOSSO DA
e , Parte_1 Parte_2 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Antonio Latrecchina, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale a Legnano e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Marco Garofalo che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 28.5.2025, i creditori in epigrafe chiedevano la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 9.7.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
avvenuta in data 30.05.2025, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
• la parte resistente si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domanda formulate da controparte stante l'insussistenza di uno stato di insolvenza Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Legnano, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e segnatamente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo nr. 12 del 2025 e dal decreto ingiuntivo nr. 13 del 2025.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 9.392,56, e risultano affidati al Concessionario della riscossione crediti erariali per € Controparte_3
121.077,04 .
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1 mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai Bilanci acquisiti e depositati dalla stessa società convenuta:
1) risulta un attivo patrimoniale di € 1.089.541 per l'esercizio 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 2.417.953 nell'anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 698.626 nell'anno 2023.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente alla liquidazione giudiziale, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
2) dall'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni (i ricorrenti complessivamente vantano nei confronti della società resistente un credito di euro 9.392,56, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004); 3) dai dati indicati nel bilancio provvisorio al 31.12.2024 depositato dalla convenuta che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare un rapporto valore – costi della produzione negativo (€ 692.789,00 - € 1.310.609,58). Ciò evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica avendo registrato una perdita di esercizio pari ad euro 617.820,34.
Ritenuto inoltre che le argomentazioni svolte dalla convenuta nella propria memoria di costituzione a comprova dell'insussistenza di uno stato di insolvenza non risultano fondate. Infatti, ha dato atto di vantare nei confronti della società CP_6 CP_7 crediti per euro 441.262,25 e di aver chiesto ad la compensazione dei debiti Controparte_2 maturati con il proprio credito IVA.
Al riguardo si osserva che la società si trova oggi in composizione negoziata (in CP_7 data 19.5.2025 sono state prorogate le misure protettive per ulteriori 180 giorni) e
[...]
non ha ancora dato corso alla richiesta di compensazione. CP_2
Non vi è dunque certezza in ordine all'entità del credito vantato da posto che CP_6 all'esito della composizione negoziata l'importo dell'asserito credito potrebbe essere ridotto e non è certo se accoglierà la richiesta di compensazione e in che misura. Controparte_2 Certamente - allo stato - l'impossibilità di riscuotere il credito vantato da CP_6 genera, come peraltro riconosciuto dalla stessa nella propria memoria CP_6 difensiva, una crisi di liquidità a cui la stessa non è in grado di far fronte per sostenere le obbligazioni contratte (viene indicato un passivo di oltre 1.400.000,00), neppure con l'attivo indicato a bilancio (attrezzature, autocarri, automezzi) posto che si tratta di beni non prontamente liquidabili.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[11398510963]
[...] NOMINA Giudice Delegato il Dott. Lualdi Marco Giovanni. NOMINA Curatore il Dott. , ], con studio Persona_1 C.F._1 in Gallarate, Largo Camussi 5/B.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 18/11/2025 alle ore 09:30, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Pagina n. 5