Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (Nella specie, la Corte ha escluso che fosse riconducibile nell'ambito del rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. pen. la qualificazione come "lettera" di un verbale di dichiarazioni rese al difensore, reputandola un "lapsus calami" inidoneo ad influire sul processo formativo della volontà della Corte di cassazione).
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 11/12/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 2534
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 40543/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da:
IN TO SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 6^, del 22.1.2013, n. 153 (n. 47561/2012 R.G.);
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per l'imputato, l'Avv. Pontin Marziano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21.3.2012, confermò la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale della stessa città, nei confronti di ZZ TO SC, ritenuto responsabile del delitto di calunnia per avere il predetto ingiustamente incolpato, pur sapendoli innocenti, alcuni collaboratori di giustizia che lo avevano accusato di partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa nostra", tra i quali - per quel che qui rileva - il collaboratore IT LE.
Avverso tale pronunzia, propose ricorso per cassazione l'imputato e la Sesta Sezione penale di questa Corte, con sentenza del 22.1.2013, annullò senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, rigettando per il resto il ricorso.
Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., il difensore dell'indagato deducendo sette errori nella sentenza di questa Corte:
1) l'aver ritenuto la Corte di cassazione che dalla genericità della denuncia del ZZ, nei confronti dei collaboratori di giustizia che lo avevano accusato, la Corte di Appello avesse fatto discendere "un momento di conferma della natura calunniosa" della denuncia, piuttosto che - come aveva motivato la Corte di appello - "l'assoluta falsità di quanto sostenuto dal ZZ (...) e la prima severa e sicura prova della natura calunniatoria" delle sue dichiarazioni;
2) l'aver ritenuto la Corte di cassazione che il giudice di appello avesse filtrato criticamente le sentenze (passate in giudicato) con le quali il ZZ era stato condannato per omicidio e partecipazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti poi da lui accusati di calunnia, mentre invece nella motivazione della sentenza di appello si legge non essere compito del giudice investito del giudizio sul delitto di calunnia svolgere indagini di esclusivo appannaggio dei giudici della cognizione dei reati associativi e di sangue e non reiterabili in quella sede;
3) l'aver ritenuto la Corte di cassazione che la sentenza di appello seguiva "una linea argomentativa avulsa da vuoti logici (...) e in ogni caso completa rispetto alle doglianza sollevate in appello", in contrasto con le omissioni di motivazione indicate nel ricorso per cassazione ordinario;
4) l'aver ritenuto la Corte di cassazione che la sentenza di appello fosse congruamente motivata relativamente alla considerazione della "lettera" con la quale la moglie e la figlia del collaboratore IT davano atto dei colloqui di costui coi magistrati della Procura di Palermo, a seguito dei quali si sarebbe indotto a ritirare la ritrattazione delle accuse rivolte al cognato ZZ, e ciò in contrasto con la sentenza della Corte di appello che - a dire del ricorrente - non ne avrebbe invece considerato il contenuto;
5) l'aver ritenuto la Corte di cassazione che l'elemento di prova di cui al precedente n. 4 fosse una "lettera" della moglie e della figlia del collaboratore IT, anziché dichiarazioni assunte dal difensore ricorrente, in sede di investigazioni difensive;
6) l'aver ritenuto la Corte di cassazione congruamente motivata la sentenza di appello nella parte in cui affermava che non si conosceva il contenuto dei colloqui tra il P.M. e il collaboratore IT, contenuto che invece era ben noto grazie ai verbali delle dichiarazioni assunte dal difensore;
7) l'aver affermato la Corte di cassazione che i motivi del ricorso per cassazione miravano a coinvolgere la Corte in un giudizio di fatto, quando invece il ricorrente avrebbe denunciato solo tipici vizi di legittimità.
Chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenti determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno più volte statuito che "l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso" (Cass., Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002 Rv. 221280;
conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata); e che "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Cass., Sez. Un., n. 37505 del 14/07/2011 Rv. 250527). Nella casistica giurisprudenziale, si è perciò deciso che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando si deducano pretesi errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali del giudizio di merito (Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009 Rv. 244067), o quando si deduca una errata valutazione di elementi probatori (Cass., Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003 Rv. 227486), o una errata interpretazione di dati di fatto correttamente rilevati (Cass., Sez. 6, n. 12124 del 30/01/2004 Rv. 228336), o un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata con ricorso ordinario ed esattamente percepiti (Cass., Sez. 6, n. 12893 del 13/02/2003 Rv. 224156) ovvero quando si deducano vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione (Cass., Sez. 6, ord. n. 18216 del 10/03/2003 Rv. 225258). Orbene, nessuno dei pretesi errori lamentati dal ricorrente sono "errori di percezione". I motivi di ricorso, infatti, non denunciano errori di percezione di dati di fatto obiettivi da parte della Corte di cassazione, ma denunciano tutti errori di lettura, di comprensione, di valutazione o di apprezzamento degli atti processuali del giudizio di merito o della stessa sentenza della Corte di merito gravata da ricorso per cassazione.
Unica svista in cui è incorsa la Corte di cassazione è quella di aver qualificato "lettera" (lettera inviata al cognato da moglie e figlia del collaborante), ciò che invece era un verbale di dichiarazioni rese al difensore, nell'ambito delle cd. indagini difensive, dalla moglie e dalla figlia del collaborante. Tuttavia, tale qualificazione costituisce un mero lapsus calami e non un errore di fatto rilevante ai fini del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Invero, come si è detto, l'errore percettivo rilevante ai fini del ricorso straordinario deve essere, non soltanto causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, ma anche connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà della Corte di cassazione.
Nel caso di specie, risulta evidente che la diversa qualificazione dello strumento materiale (lettera o verbale del difensore) nel quale era racchiusa la suddetta dichiarazione di scienza non ha potuto influire sull'iter logico seguito dalla Corte di cassazione e sul giudizio da essa espresso in ordine alla congruità della motivazione della sentenza impugnata;
essendo dipeso tale giudizio dal contenuto della dichiarazione, e non dalla sua forma.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 11 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014