Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1064/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Falcone, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Arghillà 62 Villa San Giuseppe, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
-resistente contumace- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere percettore di reddito di cittadinanza dal marzo 2019, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la corresponsione del reddito di cittadinanza per le mensilità da giugno 2020 a maggio 2022, per il complessivo importo di € 21.533,38. Nello specifico, deduceva che -a decorrere da giugno 2020- era stato dichiarato decaduto dal reddito di cittadinanza a causa di una segnalazione presso la Procura della Repubblica e che il procedimento era poi stato archiviato in data 03.06.2021. Di conseguenza, l' con pec del 21.07.2022, gli comunicava il ripristino del CP_1 beneficio a partire dal giugno 2022 senza, tuttavia, corrispondergli le mensilità da agosto 2020 a maggio 2022 (compresi) a titolo di arretrati. Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“Accertare e dichiarare che il Signor ha diritto alla corresponsione del reddito di Parte_1 cittadinanza per le mensilità che vanno da giugno 2020 a maggio 2022 e per l'effetto Condannare CP_ l' al pagamento della somma di Euro 21.533,38 calcolata nella misura di Euro 878,79 mensili”; vinte le spese di lite.
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******* In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, benché CP_1 ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la corresponsione del reddito di cittadinanza con riguardo alle mensilità da giugno 2020 a maggio 2022, per il complessivo importo di € 21.533,38 a titolo di arretrati. Ebbene, l'analisi della vicenda de qua richiede -preliminarmente- una breve disamina della disciplina ad essa applicabile. Sul punto, come noto, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, ha istituito il “reddito di cittadinanza” definendolo “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. Dal punto di vista normativo, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.” Da un esame necessariamente sintetico della disciplina del R.d.C. emerge, dunque, la natura di prestazione sostanzialmente assistenziale del beneficio, in quanto a carico della fiscalità generale ed erogato per garantire sostegno a “soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” che si trovino in peculiari condizioni e siano in possesso di specifici requisiti, tra cui non è in alcun modo compreso il possesso di un requisito assicurativo o contributivo minimo. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha percepito il Reddito di Cittadinanza a partire dal marzo 2019, possedendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Successivamente e, nello specifico, a partire da agosto 2020, era stato dichiarato decaduto a causa di una segnalazione presso la Procura della Repubblica, conclusasi
2 con l'archiviazione del procedimento avvenuta in data 03.06.2021 (cfr. all. 2 prod.ne parte ricorrente). Sul punto, al fine di evitare aggiramenti della sua ratio, il legislatore ha invero previsto delle limitazioni all'erogazione di tale beneficio. Come anticipato, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del D.L. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' (art. 5, CP_1 comma 1). Ciò posto, va rilevata la fondatezza della richiesta attorea, afferente all'accertamento del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza da giugno 2020 a maggio 2022, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
21.533,38 a titolo di arretrati relativi al suddetto periodo. Invero, attesa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per poter godere del beneficio e l'archiviazione del procedimento penale inizialmente iscritto a carico dello , il ricorso deve trovare accoglimento. Parte_1
Pertanto, considerato il periodo da agosto 2020 a maggio 2022, in cui la prestazione è rimasta sospesa ovvero revocata (come da documentazione in atti), va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza per il riferito periodo, con conseguente condanna dell' -contumace- al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 21.533,38 a titolo di arretrati.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il reddito di cittadinanza, per il periodo da agosto 2020 a maggio 2022, con conseguente
3 condanna dell' in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di € 21.533,38 CP_1
a titolo di arretrati;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente la somma di € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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