TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13709/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13709/2024
All'udienza del 1° aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Valeria Di Donato sono comparsi:
per parte appellante l'avv. ALESSANDRA MARTINI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
Parte appellante precisa le conclusioni come da atto di appello. Evidenzia che le infiltrazioni continuano a persistere e stanno cagionando dei danni anche ai pilastri del piano interrato, come da verifiche tecniche eseguite dall'Ufficio e sono previsti a breve nuovi sopralluoghi. In subordine, in caso di mancato accoglimento dei motivi di appello pregiudiziali, chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU.
Letto l'art. 437 c.p.c. il giudice ordina la discussione orale della causa, e all'esito della stessa - durante la quale il difensore illustra le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riporta – si ritira n camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare decide la controversia pronunciando la sentenza che segue al presente verbale.
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile nella persona del giudice dott.ssa Valeria Di Donato pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 13709/2024 promossa da:
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTINI ALESSANDRA
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello ex artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 150/2011 e artt. 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza del
Giudice di Pace n. 282/2024 pubblicata l'8.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza nr. 282/2024 - chiedendone la Parte_1 riforma integrale - con la quale il Giudice di Pace di , in accoglimento dell'opposizione Pt_1 proposta dal e all'ordinanza Controparte_2 Controparte_1
ingiunzione n. 4393/2018, ha annullato il predetto atto e “gli atti a questo prodromici e al medesimo collegati”.
Il giudizio di primo grado
Il e hanno proposto opposizione Controparte_2 Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 con la quale è stato loro ingiunto il pagamento della sanzione di € 2.074,20 per violazione degli artt. 34 e 68 del Regolamento Edilizio e, segnatamente, pagina 2 di 13 per non aver provveduto entro il termine stabilito con ordinanza n. 811/2015 alla “esecuzione di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati” dell'edificio condominiale, come accertato dall' Edilizie di Pronto Intervento il 26.2.2016. Controparte_3
In particolare, hanno esposto che:
- con ordinanza n. 436/2015 il Direttore della Direzione dei Servizi Tecnici per l'Edilizia
Pubblica del Comune di intimava al Pt_1 Controparte_2
“l'esecuzione di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati con invio di certificazione attestante l'idoneità dell'intervento eseguito”;
- a seguito dell'istanza di proroga avanzata dal il 29.5.2015, con ordinanza n. CP_2
811/2015 il Comune concedeva termine fino al 28.9.2015 per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione;
- con raccomandata del 18.9.2015 il avanzava richiesta di ulteriore proroga e CP_2 con successiva raccomandata del 9.12.2015 dava atto di un sopralluogo tenutosi l'1.12.2015 - alla presenza anche dei tecnici comunali nonché del che lamentava la Controparte_4
presenza di copiose infiltrazioni di acqua nei locali scantinati della sua proprietà – all'esito del quale emergeva che la causa delle infiltrazioni era imputabile alla pendenza del corso di manovra e alla presenza di zone con cedimenti e/o avvallamenti nel cortile del CP_5
; l'amministratore invitava, pertanto, il all'esecuzione degli
[...] CP_1 CP_5
interventi necessari;
- con ordinanza n. 336/2016 il ordinava al l'esecuzione Parte_1 CP_5
urgente di una accurata verifica delle condizioni di conservazione e manutenzione della pavimentazione del cortile, delle corsie di manovra e della rete di smaltimento delle acque meteoriche, nonché al l'esecuzione dei lavori di Controparte_2
impermeabilizzazione;
- con verbale n. 0370781 del 24.5.2016 veniva contestata ai ricorrenti la violazione degli artt.
34 e 68 del regolamento edilizio Comunale per non aver provveduto “entro il termine di stabilito con ordinanza n. 811/2015 emessa il 24/08/2015 …all'esecuzione di quanto prescritto nella stessa per lo stabile suddetto e cioè l'esecuzione di idonei lavori impermeabilizzazione…”;
- con atto di nomina di arbitro e invito alla nomina in data 30.5.2016, il Controparte_6
instaurava procedura arbitrale nei confronti del per sentirlo
[...] CP_2
dichiarare tenuto a eseguire a sue spese le opere necessarie per l'impermeabilizzazione dei muri perimetrali lato rampa e cortile, al fine di evitare le infiltrazioni nei locali interrati di sua pagina 3 di 13 proprietà; la procedura si concludeva con lodo del 29.6.2017 con il quale il Collegio arbitrale dichiarava inammissibile la domanda;
- nell'ambito del procedimento sanzionatorio instaurato con l'accertamento di cui al verbale
0370781/2016, il 3.10.2018 si teneva l'audizione dell'amministratore per conto del CP_1
che dava atto della risoluzione dell'arbitrato in senso favorevole per il CP_2
e ribadiva che quest'ultimo non era proprietario della rampa e del cortile sui CP_2
quali solo si sarebbero dovuti effettuare gli interventi richiesti;
- ciò nonostante il con ordinanza n. 4393/2018 intimava ai ricorrenti, quali Parte_1 coobbligati in solido, il pagamento della sanzione di € 2.064,00;
- con ordinanza n. 158/2019 notificata l'11.2.20219 il ordinava nuovamente Parte_1 al “l'esecuzione urgente dei seguenti interventi: esecuzione di idonei lavori di CP_2 impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati …”;
- con comunicazione Prot. 12549/2018 il Comune di dava atto che il procedimento era Pt_1 iniziato anche nei confronti del la cui posizione “era stata stralciata” per CP_5 avere quest'ultimo eseguito i lavori di sua competenza, ribadendo che, in base a quanto emerso anche in sede dell'arbitrato instaurato da permaneva la necessità che il CP_4
eseguisse i lavori di impermeabilizzazione di sua Controparte_2
spettanza;
- il 20.2.2019 veniva eseguito un sopralluogo alla presenza dell'amministratore del CP_1 condomino geom. e di all'esito del quale veniva riscontrata l'insussistenza CP_7 Pt_2
di infiltrazioni e di umidità tale da pregiudicare l'uso dei locali.
Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi a fondamento dell'opposizione:
- carenza di legittimazione passiva in capo al in quanto, al Controparte_2 netto della assenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'Ente comunale, in contrasto con le risultanze degli accertamenti eseguiti in sede arbitrale, né la rampa confinante né il cortile soprastante le cantine asseritamente oggetto di infiltrazione sono di proprietà del ma CP_2
appartengono al;
Controparte_8
- violazione dell'art. 18 della Legge n. 7689/81 e dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale, per difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione impugnata e insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 non essendovi alcun pericolo per la staticità o la sicurezza dello stabile né alcun rischio per l'incolumità delle persone, o la compromissione per l'integrità del sito o dell'ambiente e una situazione di emergenza, tanto più che i locali in oggetto non sono magazzini bensì cantine;
pagina 4 di 13 - eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione, per avere il agito a tutela di interessi Pt_1 meramente privati, stante l'insussistenza di un effettivo pericolo per la staticità dell'immobile o per la salute delle persone;
per aver omesso di eseguire rilievi del tasso di umidità e di documentare l'effettiva presenza di infiltrazioni e dell'urgenza di intervenire;
per aver, in definitiva, travalicato l'ambito dell'eccesso di potere essendovi un “palese sviamento dell'esercizio della funzione” pubblica;
- violazione dell'art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale con riferimento all'entità della sanzione ingiunta, in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 68, anche applicando il doppio del minimo edittale previsto l'importo della sanzione non potrebbe essere superiore a € 1.000,00, risultando così incomprensibile la quantificazione di € 2.064,00.
Hanno chiesto, pertanto, accertare e dichiarare che il e il suo Controparte_2
amministratore non possono essere considerati legittimati passivi per l'effettuazione dei lavori di cui all'ordinanza ingiunzione;
accertare che non sussistono le infiltrazioni nei locali oggetto del provvedimento impugnato e che, in ogni caso, non sono imputabili ai ricorrenti e, per l'effetto, accettare e dichiarare la “nullità e/o annullabilità e l'inefficacia, ovvero disporre la revoca del provvedimento impugnato con il presente ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti”.
Il si è costituito in giudizio contestando l'opposizione e, in particolare, le Parte_1
eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di motivazione, eccependo che le stesse attengono al merito delle ordinanze emesse dall' che avrebbero dovuto essere CP_3 Controparte_9
impugnate.
Ha, altresì, eccepito l'irrilevanza del procedimento arbitrale instaurato da attinente a CP_4 questioni privatistiche e ha ribadito l'accertata sussistenza delle infiltrazioni e dei presupposti applicativi dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale, evidenziando, peraltro, l'avvenuto pagamento da parte dell'amministratore ella sanzione disposta con verbale successivo CP_1
a quello prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente implicito riconoscimento della sussistenza della responsabilità.
Ha, infine, contestato l'eccezione relativa alla quantificazione della sanzione, richiamando il disposto dell'art. 11 della legge Regionale 8 luglio 1999 n. 1978. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 282/2024 il Giudice di Pace di Torino, previo espletamento di CTU volta ad accertare le cause delle infiltrazioni, “l'eventuale situazione di pericolo per la sicurezza, la stabilità e
l'incolumità delle persone” e “la responsabilità” per l'esecuzione dei lavori prescritti, ha accolto il pagina 5 di 13 ricorso e ha annullato “l'atto opposto e gli atti a questo prodromici ed al medesimo collegati”, con condanna del al pagamento delle spese di lite, di CTU e CTP. Parte_1
Il giudizio d'appello
Il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, deducendo i seguenti motivi Parte_1
d'appello:
- violazione degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, nella parte in cui il giudice di prime cure, esorbitando dai limiti della propria giurisdizione, ha annullato l'atto opposto “e gli atti a questo prodromici e al medesimo collegati”, atteso che il ha opposto esclusivamente l'ordinanza – ingiunzione n. 4393/2018 e non anche CP_2
le ordinanze n. 811/2015 e n. 436/2015, entrambe non tempestivamente impugnate dal dinanzi al giudice amministrativo. Ha dedotto, altresì, che il Giudice di Pace non CP_2 avrebbe neanche potuto disapplicare le ordinanze prodromiche all'ordinanza ingiunzione opposta, non vertendosi in ipotesi di valutazione della legittimità delle stesse in via incidentale;
- travisamento da parte del giudice di prime cure della questione relativa alla inammissibilità dell'opposizione con riguardo alla richiesta di annullamento delle ordinanze prodromiche dell' nella parte in cui ha ritenuto corretto il Controparte_10 rimedio del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 laddove la censura era stata mossa con riguardo alle citate ordinanze prodromiche;
- erroneità della decisione del Giudice di Pace per aver accolto la richiesta di parte opponente di disporre consulenza tecnica d'ufficio e aver omesso ogni motivazione sulla questione della inammissibilità sollevate con le note conclusive e, dunque, aver fondato la decisione sulle risultanze della ctu;
ha ribadito sul punto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare le ordinanze prodromiche dinanzi al TAR come prescritto in calce a ciascuna di esse ma in assenza di impugnazione e, anzi, della richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori,
l'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa ai sensi degli art. 34 e 68 del
Regolamento Comunale Edilizio;
- erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure, in violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di difesa, fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze della CTU senza considerare le risultanze dei numerosi sopralluoghi svolti dai tecnici comunali dal 2015 al 2023 attestanti la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 del Regolamento Edilizio e le osservazioni critiche di cui alla relazione del CTP.
pagina 6 di 13 Ha chiesto, quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 opposta e degli atti a questa prodromici e collegati, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati benchè ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di appello sono fondati e possono essere decisi congiuntamente in quanto connessi.
Occorre premettere che oggetto dell'opposizione proposta dai ricorrenti in primo grado è – e solo tale avrebbe potuto essere- esclusivamente l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 emessa dal
[...]
il 21.1.2019 e non anche le ordinanze “presupposte” n. 811/2015 e 436/2015 con le quali Parte_1
veniva ordinata agli appellati l'esecuzione dei lavori urgenti ivi descritti e concessa proroga per l'esecuzione, in forza del disposto dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale.
Ciò si evince chiaramente sia dal contenuto del ricorso, nella cui intestazione è espressamente indicato quale unico provvedimento “AVVERSO” il quale è proposta l'opposizione e di cui si chiede l'annullamento la predetta ordinanza, sia dal fatto che le ordinanze prodromiche (n. 436/2015 e n.
811/2015) pur menzionate, non sono state oggetto di opposizione né avrebbero potuto esserlo dinanzi al giudice ordinario poiché impugnabili esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.
Ne consegue che la richiesta di parte ricorrente contenuta esclusivamente nelle conclusioni di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e l'inefficacia, ovvero disporre la revoca del provvedimento impugnato, “nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti” in mancanza di ulteriore specificazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per indeterminatezza del petitum o comunque, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per essere demandato il relativo sindacato al giudice amministrativo.
Sotto tale profilo, dunque, va accolto il motivo di ricorso, per violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 All. E, con riguardo alla pronuncia, del tutto generica e indeterminata al punto da non consentire neanche l'identificazione degli atti che ne sono oggetto, di annullamento “degli atti a questo prodromici ed al medesimo collegati”.
Sul punto, appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter tecnico – amministrativo che ha condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
A seguito di un esposto del 5.3.2015 con il quale , in qualità di proprietario di alcuni Controparte_6
locali magazzino nel piano interrato siti nel , lamentava la Controparte_2 presenza di copiose infiltrazioni e l'allagamento dei locali stessi, esposto, il 9.3.2015 l' Ufficio
pagina 7 di 13 Verifiche Edilizie di Pronto Intervento della Città di effettuava un sopralluogo presso l'edificio Pt_1 accertando che:“i locali magazzino posti al piano interrato (di proprietà dell'esponente) ed il corridoio di disimpegno risultano oggetto di notevoli infiltrazioni con conseguente rigonfiamento degli intonaci e considerevoli macchie di umidità. Tutto ciò sta causando il deterioramento di alcune tubazioni ed in particolare delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Tali infiltrazioni sono riconducibili tanto alla carente impermeabilizzazione della parte interrata delle murature dell'edificio
e dell'adiacente area cortilizia (interna al cortile con accesso da ) quanto al Controparte_8 sistema di smaltimento delle acque meteoriche che avviene a mezzo di pozzi e pozzetti perdenti”.
All'esito delle risultanze di detto sopralluogo il Direttore dell'Ufficio che ha proceduto all'accertamento, ritenendo che “il perdurare dei fenomeni infiltrativi in atto può determinare, se non eliminati, cedimenti improvvisi delle parti strutturali (portanti e non) dei manufatti edilizi interessati, oltre a poter coinvolgere impianti elettrici in tensione, con concreto rischio per l'incolumità degli occupanti”, con ordinanza n. 436/2015 ha intimato al e Controparte_2 all'amministratore l'esecuzione urgente di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine CP_1
di evitare infiltrazioni nei locali interrati (cfr. doc. n. 5 fascicolo primo grado).
La suddetta ordinanza è stata emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000
e dell'art. 34 commi 2 e 3 del Regolamento Edilizio Comunale n. 302 all'epoca vigente (doc. n. 3).
In calce all'ordinanza veniva espressamente comunicato che: “il presente provvedimento è impugnabile, entro sessanta giorni dalla data di notifica, innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, ai sensi degli artt. 29 e ss. del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104…”.
Al di là della espressa previsione indicata nel provvedimento, con l'ordinanza n. 436/2015 l'ente comunale ha evidentemente esercitato il proprio potere amministrativo, valutando secondo criteri di discrezionalità tecnica, in base agli accertamenti eseguiti da tecnici incaricati, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 del Regolamento Edilizio per prescrivere l'esecuzione di interventi urgenti sull'edificio; ne consegue che ogni censura relativa al merito di detta valutazione e, dunque, circa la sussistenza o meno delle infiltrazioni riscontrate, del pericolo per la stabilità e sicurezza dell'edificio o per l'incolumità delle persone, dell'urgenza di eseguire gli interventi, circa l'individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione, avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo con apposito ricorso al TAR territorialmente competente.
Gli odierni appellati, invece, non solo non hanno impugnato il provvedimento, decadendo così dalla possibilità di far valere ogni questione relativa all'eventuale non corretto esercizio del potere amministrativo della p.a., ma hanno chiesto la proroga per l'esecuzione degli interventi stessi, così prestando sostanzialmente acquiescenza all'ordine impartito.
pagina 8 di 13 Con successiva ordinanza n. 811/2015 dell' di Pronto Intervento n. 811/2015, Controparte_10 su istanza del Condominio, il termine per l'esecuzione degli interventi prescritti veniva, dunque, prorogato al 28.09.2015 (doc. n. 4).
I lavori pacificamente non venivano eseguiti dal ricorrente, come accertato anche all'esito CP_2 del sopralluogo eseguito dall'Ufficio Verifiche il 26.2.2016, all'esito del quale verbale n. 0370781-14 del 24.5.2016 il Corpo di Polizia Municipale del contestava a Parte_1 Controparte_1
quale trasgressore, e al , in qualità di obbligato in solido, la Controparte_11 violazione degli artt. 34 e 68 co. 5 del Regolamento Edilizio della in quanto: “in qualità CP_12
di amministratore del non provvedeva entro il termine stabilito Controparte_11 Controparte_2 con ordinanza n. 811/2015, emessa il 25 agosto 2015 regolarmente notificata, all'esecuzione di quanto prescritto nella stessa per lo stabile suddetto e cioè 'esecuzione di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati…, ammettendo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 per l'importo di € 1032,00.
Stante il mancato pagamento della sanzione e ritenuta l'inaccoglibilità degli scritti difensivi presentati dagli interessati, il ha emesso, ex art. 18 della L. n. 689/81, l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 4393/2018, oggetto di opposizione e unico provvedimento impugnato dinanzi al giudice di prime cure.
Con ulteriore ordinanza n. 336/2016 il accertata la mancata esecuzione (o Controparte_13 esecuzione incompleta) di quanto prescritto dall'ordinanza n. 436/2015 – reiterava l'ordine di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, disponendo, altresì, nei confronti del CP_5
l'accurata verifica delle condizioni di conservazione e manutenzione della pavimentazione del cortile, delle corsie di manovra e della rete di smaltimento delle acque meteoriche (doc. n. 7).
Il appellato pacificamente non eseguiva i lavori oggetto dell'ordinanza per cui, con CP_2
verbale del Corpo di Polizia Municipale n. 0379685/14 del 6.03.2018 veniva sanzionato per violazione degli artt. 34 e 68 del Regolamento Edilizio comunale e provvedeva a pagare la sanzione in misura ridotta, per l'importo di € 102,00 (doc. n. 6).
Con ordinanza n. 158/2019 notificata l'11.2.20219 il ordinava nuovamente al Parte_1
“l'esecuzione urgente dei seguenti interventi: esecuzione di idonei lavori di CP_2 impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati …”; la circostanza allegata da parte ricorrente nel giudizio di primo grado, benchè non oggetto di prova documentale non risultando depositati in atti i documenti prodotti dalla parte ricorrente rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata contestata e, dunque, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 9 di 13 Così ricostruito l'iter procedimentale che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, va rilevato che i motivi posti dal ricorrente a fondamento della stessa nel giudizio di primo grado attengono esclusivamente al contenuto delle ordinanze prodromiche n.
436/2015 e 811/2015 e, segnatamente, alla dedotta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 del
Regolamento Edilizio per ordinare l'esecuzione urgente dei lavori di impermeabilizzazione, ossia al merito dell'esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione e, dunque, a questioni che avrebbero dovuto essere sollevate e rilevate con l'impugnazione delle stesse dinanzi al giudice amministrativo e il cui sindacato è precluso in questa sede.
Le suddette ordinanze, invece, e in particolare l'ordinanza n. 436/2015 con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale n. 302 per l'emissione dell'ordine di esecuzione dei lavori urgenti, ossia il concreto pericolo che il perdurare dei fenomeni infiltrativi potesse provocare “cedimenti improvvisi delle parti strutturali (portanti e non) dei manufatti edilizi interessati, oltre a poter coinvolgere impianti elettrici in tensione, con concreto rischio per l'incolumità degli occupanti…”, non sono state oggetto di impugnazione dinanzi al
T.A.R., avendo anzi il avanzato una richiesta di proroga per l'esecuzione dei CP_2
suddetti lavori, con conseguente preclusione di ogni sindacato in tale diversa sede.
L'oggetto dell'accertamento ivi contenuto e la valutazione della sussistenza o meno dei predetti presupposti attiene all'ambito della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione procedente e come tale non può formare oggetto di alcun sindacato da parte del giudice ordinario che certamente non può disporne l'annullamento.
Sotto tale profilo, pertanto, va accolto il motivo di appello relativo alla parte della sentenza con cui il giudice di prime cure ha disposto l'annullamento “degli atti prodromici” e “collegati” all'ordinanza ingiunzione n. 4293/2018 sia perché, a monte, non indentificati, sia perché laddove il giudice intendesse riferirsi alle ordinanze n. 436/2015 e 811/2015, l'annullamento sarebbe precluso dalla citata normativa.
Per mera completezza espositiva, pare opportuno rilevare che vertendosi in materia edilizia, ogni valutazione sulla legittimità di detti atti amministrativi presupposti è ulteriormente preclusa al giudice ordinario dalla disposizione dell'art. 133 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimento delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia.
L'ordinanza ingiunzione oggetto del ricorso sanziona, invero, la condotta (accertata e non contestata) di mancata ottemperanza all'ordine di esecuzione dei lavori imposto dalla precedente e diversa pagina 10 di 13 ordinanza n. 436/2015, non impugnata e non più sindacabile in questa sede rispetto ai profili di censura lamentati che, lo si ribadisce, attengono esclusivamente all'esercizio del potere discrezionale della p.a.
La violazione oggetto dalla sanzione per cui è causa, ossia l'inottemperanza all'odine di esecuzione dei lavori prescritti entro il termine concesso, è stata pacificamente commessa.
I ricorrenti, pertanto, avrebbero potuto dedurre nel presente giudizio esclusivamente vizi relativi alla suddetta ordinanza quali, ad esempio, l'avvenuta esecuzione dei lavori entro il termine prescritto, ma non anche censurare scelte tecniche dell'amministrazione già effettuate e oggetto dei provvedimenti amministrativi presupposti, che avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo.
Ove si ammettesse un ulteriore sindacato, in questa sede, della sussistenza dei presupposti per cui sono state emanate le ordinanze “prodromiche”, si determinerebbe l'effetto di rimettere in termini i destinatari della sanzione dalle decadenze già maturate rispetto all'omessa impugnazione delle stesse dinanzi al T.A.R., con violazione, altresì, della riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia.
Difatti, accertare e valutare la sussistenza delle infiltrazioni lamentate e del pericolo di stabilità dell'edificio, della sicurezza o dell'incolumità delle persone rientra nell'ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione, non sindacabile in questa sede.
Ne consegue l'accoglimento anche del motivo di appello relativo all'espletamento della CTU nel giudizio di primo grado e all'accoglimento del ricorso sulla base delle risultanze della stessa, essendo preclusa ogni valutazione sul corretto esercizio del potere discrezionale esercitato dal con Pt_1
l'ordinanza n. 436/2015 e con “gli atti amministrativi ad essa collegati”.
Per mera completezza espositiva, va rilevato che nella fattispecie in esame, rispetto alle doglianze mosse in primo grado dai ricorrenti, il giudice di prime cure non avrebbe neanche potuto esercitare il potere di disapplicazione delle ordinanze prodromiche emesse dall'ente comunale atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale potere può essere esercitato dal giudice ordinario nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio (cfr. per tutte, Cass. Cass. sez. un n.
9543 del 12/04/2021).
In definitiva l'ordinanza ingiunzione n. 4293/2018 è stata legittimamente emessa in forza dell'accertata sussistenza della condotta sanzionata come accertata con verbale n. 370781/14 del
24.5.2016, ossia l'inottemperanza all'ordine di esecuzione dei lavori prescritti entro il termine concesso.
pagina 11 di 13 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va integralmente riformata con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 4293/2018.
Sulle spese di lite
Per quanto attiene alle spese di lite, poiché in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14).
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, l'Amministrazione ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati e non ha depositato note relative a eventuali spese affrontate nel presente giudizio.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n.
30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007;
Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001). Nulla va liquidato, dunque, a favore del Parte_1
per il primo grado di giudizio.
Tuttavia, devono essere poste a carico degli appellati le spese di CTU, secondo il principio della soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico delle parti appellate in solido, secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 e con esclusione della fase istruttoria, sul valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 emessa dalla . CP_12
• Pone le spese di CTU del primo grado di giudizio definitivamente a carico del
115/8/E e Controparte_2 Controparte_1
pagina 12 di 13 • Condanna e al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore del delle spese del presente giudizio d'appello che liquida in Parte_1 complessivi € 1.701,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, all'esito dell'udienza dell'1.4.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13709/2024
All'udienza del 1° aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Valeria Di Donato sono comparsi:
per parte appellante l'avv. ALESSANDRA MARTINI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
Parte appellante precisa le conclusioni come da atto di appello. Evidenzia che le infiltrazioni continuano a persistere e stanno cagionando dei danni anche ai pilastri del piano interrato, come da verifiche tecniche eseguite dall'Ufficio e sono previsti a breve nuovi sopralluoghi. In subordine, in caso di mancato accoglimento dei motivi di appello pregiudiziali, chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU.
Letto l'art. 437 c.p.c. il giudice ordina la discussione orale della causa, e all'esito della stessa - durante la quale il difensore illustra le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riporta – si ritira n camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare decide la controversia pronunciando la sentenza che segue al presente verbale.
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile nella persona del giudice dott.ssa Valeria Di Donato pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 13709/2024 promossa da:
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTINI ALESSANDRA
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello ex artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 150/2011 e artt. 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza del
Giudice di Pace n. 282/2024 pubblicata l'8.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza nr. 282/2024 - chiedendone la Parte_1 riforma integrale - con la quale il Giudice di Pace di , in accoglimento dell'opposizione Pt_1 proposta dal e all'ordinanza Controparte_2 Controparte_1
ingiunzione n. 4393/2018, ha annullato il predetto atto e “gli atti a questo prodromici e al medesimo collegati”.
Il giudizio di primo grado
Il e hanno proposto opposizione Controparte_2 Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 con la quale è stato loro ingiunto il pagamento della sanzione di € 2.074,20 per violazione degli artt. 34 e 68 del Regolamento Edilizio e, segnatamente, pagina 2 di 13 per non aver provveduto entro il termine stabilito con ordinanza n. 811/2015 alla “esecuzione di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati” dell'edificio condominiale, come accertato dall' Edilizie di Pronto Intervento il 26.2.2016. Controparte_3
In particolare, hanno esposto che:
- con ordinanza n. 436/2015 il Direttore della Direzione dei Servizi Tecnici per l'Edilizia
Pubblica del Comune di intimava al Pt_1 Controparte_2
“l'esecuzione di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati con invio di certificazione attestante l'idoneità dell'intervento eseguito”;
- a seguito dell'istanza di proroga avanzata dal il 29.5.2015, con ordinanza n. CP_2
811/2015 il Comune concedeva termine fino al 28.9.2015 per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione;
- con raccomandata del 18.9.2015 il avanzava richiesta di ulteriore proroga e CP_2 con successiva raccomandata del 9.12.2015 dava atto di un sopralluogo tenutosi l'1.12.2015 - alla presenza anche dei tecnici comunali nonché del che lamentava la Controparte_4
presenza di copiose infiltrazioni di acqua nei locali scantinati della sua proprietà – all'esito del quale emergeva che la causa delle infiltrazioni era imputabile alla pendenza del corso di manovra e alla presenza di zone con cedimenti e/o avvallamenti nel cortile del CP_5
; l'amministratore invitava, pertanto, il all'esecuzione degli
[...] CP_1 CP_5
interventi necessari;
- con ordinanza n. 336/2016 il ordinava al l'esecuzione Parte_1 CP_5
urgente di una accurata verifica delle condizioni di conservazione e manutenzione della pavimentazione del cortile, delle corsie di manovra e della rete di smaltimento delle acque meteoriche, nonché al l'esecuzione dei lavori di Controparte_2
impermeabilizzazione;
- con verbale n. 0370781 del 24.5.2016 veniva contestata ai ricorrenti la violazione degli artt.
34 e 68 del regolamento edilizio Comunale per non aver provveduto “entro il termine di stabilito con ordinanza n. 811/2015 emessa il 24/08/2015 …all'esecuzione di quanto prescritto nella stessa per lo stabile suddetto e cioè l'esecuzione di idonei lavori impermeabilizzazione…”;
- con atto di nomina di arbitro e invito alla nomina in data 30.5.2016, il Controparte_6
instaurava procedura arbitrale nei confronti del per sentirlo
[...] CP_2
dichiarare tenuto a eseguire a sue spese le opere necessarie per l'impermeabilizzazione dei muri perimetrali lato rampa e cortile, al fine di evitare le infiltrazioni nei locali interrati di sua pagina 3 di 13 proprietà; la procedura si concludeva con lodo del 29.6.2017 con il quale il Collegio arbitrale dichiarava inammissibile la domanda;
- nell'ambito del procedimento sanzionatorio instaurato con l'accertamento di cui al verbale
0370781/2016, il 3.10.2018 si teneva l'audizione dell'amministratore per conto del CP_1
che dava atto della risoluzione dell'arbitrato in senso favorevole per il CP_2
e ribadiva che quest'ultimo non era proprietario della rampa e del cortile sui CP_2
quali solo si sarebbero dovuti effettuare gli interventi richiesti;
- ciò nonostante il con ordinanza n. 4393/2018 intimava ai ricorrenti, quali Parte_1 coobbligati in solido, il pagamento della sanzione di € 2.064,00;
- con ordinanza n. 158/2019 notificata l'11.2.20219 il ordinava nuovamente Parte_1 al “l'esecuzione urgente dei seguenti interventi: esecuzione di idonei lavori di CP_2 impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati …”;
- con comunicazione Prot. 12549/2018 il Comune di dava atto che il procedimento era Pt_1 iniziato anche nei confronti del la cui posizione “era stata stralciata” per CP_5 avere quest'ultimo eseguito i lavori di sua competenza, ribadendo che, in base a quanto emerso anche in sede dell'arbitrato instaurato da permaneva la necessità che il CP_4
eseguisse i lavori di impermeabilizzazione di sua Controparte_2
spettanza;
- il 20.2.2019 veniva eseguito un sopralluogo alla presenza dell'amministratore del CP_1 condomino geom. e di all'esito del quale veniva riscontrata l'insussistenza CP_7 Pt_2
di infiltrazioni e di umidità tale da pregiudicare l'uso dei locali.
Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi a fondamento dell'opposizione:
- carenza di legittimazione passiva in capo al in quanto, al Controparte_2 netto della assenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'Ente comunale, in contrasto con le risultanze degli accertamenti eseguiti in sede arbitrale, né la rampa confinante né il cortile soprastante le cantine asseritamente oggetto di infiltrazione sono di proprietà del ma CP_2
appartengono al;
Controparte_8
- violazione dell'art. 18 della Legge n. 7689/81 e dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale, per difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione impugnata e insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 non essendovi alcun pericolo per la staticità o la sicurezza dello stabile né alcun rischio per l'incolumità delle persone, o la compromissione per l'integrità del sito o dell'ambiente e una situazione di emergenza, tanto più che i locali in oggetto non sono magazzini bensì cantine;
pagina 4 di 13 - eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione, per avere il agito a tutela di interessi Pt_1 meramente privati, stante l'insussistenza di un effettivo pericolo per la staticità dell'immobile o per la salute delle persone;
per aver omesso di eseguire rilievi del tasso di umidità e di documentare l'effettiva presenza di infiltrazioni e dell'urgenza di intervenire;
per aver, in definitiva, travalicato l'ambito dell'eccesso di potere essendovi un “palese sviamento dell'esercizio della funzione” pubblica;
- violazione dell'art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale con riferimento all'entità della sanzione ingiunta, in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 68, anche applicando il doppio del minimo edittale previsto l'importo della sanzione non potrebbe essere superiore a € 1.000,00, risultando così incomprensibile la quantificazione di € 2.064,00.
Hanno chiesto, pertanto, accertare e dichiarare che il e il suo Controparte_2
amministratore non possono essere considerati legittimati passivi per l'effettuazione dei lavori di cui all'ordinanza ingiunzione;
accertare che non sussistono le infiltrazioni nei locali oggetto del provvedimento impugnato e che, in ogni caso, non sono imputabili ai ricorrenti e, per l'effetto, accettare e dichiarare la “nullità e/o annullabilità e l'inefficacia, ovvero disporre la revoca del provvedimento impugnato con il presente ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti”.
Il si è costituito in giudizio contestando l'opposizione e, in particolare, le Parte_1
eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di motivazione, eccependo che le stesse attengono al merito delle ordinanze emesse dall' che avrebbero dovuto essere CP_3 Controparte_9
impugnate.
Ha, altresì, eccepito l'irrilevanza del procedimento arbitrale instaurato da attinente a CP_4 questioni privatistiche e ha ribadito l'accertata sussistenza delle infiltrazioni e dei presupposti applicativi dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale, evidenziando, peraltro, l'avvenuto pagamento da parte dell'amministratore ella sanzione disposta con verbale successivo CP_1
a quello prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente implicito riconoscimento della sussistenza della responsabilità.
Ha, infine, contestato l'eccezione relativa alla quantificazione della sanzione, richiamando il disposto dell'art. 11 della legge Regionale 8 luglio 1999 n. 1978. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 282/2024 il Giudice di Pace di Torino, previo espletamento di CTU volta ad accertare le cause delle infiltrazioni, “l'eventuale situazione di pericolo per la sicurezza, la stabilità e
l'incolumità delle persone” e “la responsabilità” per l'esecuzione dei lavori prescritti, ha accolto il pagina 5 di 13 ricorso e ha annullato “l'atto opposto e gli atti a questo prodromici ed al medesimo collegati”, con condanna del al pagamento delle spese di lite, di CTU e CTP. Parte_1
Il giudizio d'appello
Il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, deducendo i seguenti motivi Parte_1
d'appello:
- violazione degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, nella parte in cui il giudice di prime cure, esorbitando dai limiti della propria giurisdizione, ha annullato l'atto opposto “e gli atti a questo prodromici e al medesimo collegati”, atteso che il ha opposto esclusivamente l'ordinanza – ingiunzione n. 4393/2018 e non anche CP_2
le ordinanze n. 811/2015 e n. 436/2015, entrambe non tempestivamente impugnate dal dinanzi al giudice amministrativo. Ha dedotto, altresì, che il Giudice di Pace non CP_2 avrebbe neanche potuto disapplicare le ordinanze prodromiche all'ordinanza ingiunzione opposta, non vertendosi in ipotesi di valutazione della legittimità delle stesse in via incidentale;
- travisamento da parte del giudice di prime cure della questione relativa alla inammissibilità dell'opposizione con riguardo alla richiesta di annullamento delle ordinanze prodromiche dell' nella parte in cui ha ritenuto corretto il Controparte_10 rimedio del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 laddove la censura era stata mossa con riguardo alle citate ordinanze prodromiche;
- erroneità della decisione del Giudice di Pace per aver accolto la richiesta di parte opponente di disporre consulenza tecnica d'ufficio e aver omesso ogni motivazione sulla questione della inammissibilità sollevate con le note conclusive e, dunque, aver fondato la decisione sulle risultanze della ctu;
ha ribadito sul punto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare le ordinanze prodromiche dinanzi al TAR come prescritto in calce a ciascuna di esse ma in assenza di impugnazione e, anzi, della richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori,
l'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa ai sensi degli art. 34 e 68 del
Regolamento Comunale Edilizio;
- erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure, in violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di difesa, fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze della CTU senza considerare le risultanze dei numerosi sopralluoghi svolti dai tecnici comunali dal 2015 al 2023 attestanti la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 del Regolamento Edilizio e le osservazioni critiche di cui alla relazione del CTP.
pagina 6 di 13 Ha chiesto, quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 opposta e degli atti a questa prodromici e collegati, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati benchè ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di appello sono fondati e possono essere decisi congiuntamente in quanto connessi.
Occorre premettere che oggetto dell'opposizione proposta dai ricorrenti in primo grado è – e solo tale avrebbe potuto essere- esclusivamente l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 emessa dal
[...]
il 21.1.2019 e non anche le ordinanze “presupposte” n. 811/2015 e 436/2015 con le quali Parte_1
veniva ordinata agli appellati l'esecuzione dei lavori urgenti ivi descritti e concessa proroga per l'esecuzione, in forza del disposto dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale.
Ciò si evince chiaramente sia dal contenuto del ricorso, nella cui intestazione è espressamente indicato quale unico provvedimento “AVVERSO” il quale è proposta l'opposizione e di cui si chiede l'annullamento la predetta ordinanza, sia dal fatto che le ordinanze prodromiche (n. 436/2015 e n.
811/2015) pur menzionate, non sono state oggetto di opposizione né avrebbero potuto esserlo dinanzi al giudice ordinario poiché impugnabili esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.
Ne consegue che la richiesta di parte ricorrente contenuta esclusivamente nelle conclusioni di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e l'inefficacia, ovvero disporre la revoca del provvedimento impugnato, “nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti” in mancanza di ulteriore specificazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per indeterminatezza del petitum o comunque, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per essere demandato il relativo sindacato al giudice amministrativo.
Sotto tale profilo, dunque, va accolto il motivo di ricorso, per violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 All. E, con riguardo alla pronuncia, del tutto generica e indeterminata al punto da non consentire neanche l'identificazione degli atti che ne sono oggetto, di annullamento “degli atti a questo prodromici ed al medesimo collegati”.
Sul punto, appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter tecnico – amministrativo che ha condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
A seguito di un esposto del 5.3.2015 con il quale , in qualità di proprietario di alcuni Controparte_6
locali magazzino nel piano interrato siti nel , lamentava la Controparte_2 presenza di copiose infiltrazioni e l'allagamento dei locali stessi, esposto, il 9.3.2015 l' Ufficio
pagina 7 di 13 Verifiche Edilizie di Pronto Intervento della Città di effettuava un sopralluogo presso l'edificio Pt_1 accertando che:“i locali magazzino posti al piano interrato (di proprietà dell'esponente) ed il corridoio di disimpegno risultano oggetto di notevoli infiltrazioni con conseguente rigonfiamento degli intonaci e considerevoli macchie di umidità. Tutto ciò sta causando il deterioramento di alcune tubazioni ed in particolare delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Tali infiltrazioni sono riconducibili tanto alla carente impermeabilizzazione della parte interrata delle murature dell'edificio
e dell'adiacente area cortilizia (interna al cortile con accesso da ) quanto al Controparte_8 sistema di smaltimento delle acque meteoriche che avviene a mezzo di pozzi e pozzetti perdenti”.
All'esito delle risultanze di detto sopralluogo il Direttore dell'Ufficio che ha proceduto all'accertamento, ritenendo che “il perdurare dei fenomeni infiltrativi in atto può determinare, se non eliminati, cedimenti improvvisi delle parti strutturali (portanti e non) dei manufatti edilizi interessati, oltre a poter coinvolgere impianti elettrici in tensione, con concreto rischio per l'incolumità degli occupanti”, con ordinanza n. 436/2015 ha intimato al e Controparte_2 all'amministratore l'esecuzione urgente di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine CP_1
di evitare infiltrazioni nei locali interrati (cfr. doc. n. 5 fascicolo primo grado).
La suddetta ordinanza è stata emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000
e dell'art. 34 commi 2 e 3 del Regolamento Edilizio Comunale n. 302 all'epoca vigente (doc. n. 3).
In calce all'ordinanza veniva espressamente comunicato che: “il presente provvedimento è impugnabile, entro sessanta giorni dalla data di notifica, innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, ai sensi degli artt. 29 e ss. del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104…”.
Al di là della espressa previsione indicata nel provvedimento, con l'ordinanza n. 436/2015 l'ente comunale ha evidentemente esercitato il proprio potere amministrativo, valutando secondo criteri di discrezionalità tecnica, in base agli accertamenti eseguiti da tecnici incaricati, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 del Regolamento Edilizio per prescrivere l'esecuzione di interventi urgenti sull'edificio; ne consegue che ogni censura relativa al merito di detta valutazione e, dunque, circa la sussistenza o meno delle infiltrazioni riscontrate, del pericolo per la stabilità e sicurezza dell'edificio o per l'incolumità delle persone, dell'urgenza di eseguire gli interventi, circa l'individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione, avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo con apposito ricorso al TAR territorialmente competente.
Gli odierni appellati, invece, non solo non hanno impugnato il provvedimento, decadendo così dalla possibilità di far valere ogni questione relativa all'eventuale non corretto esercizio del potere amministrativo della p.a., ma hanno chiesto la proroga per l'esecuzione degli interventi stessi, così prestando sostanzialmente acquiescenza all'ordine impartito.
pagina 8 di 13 Con successiva ordinanza n. 811/2015 dell' di Pronto Intervento n. 811/2015, Controparte_10 su istanza del Condominio, il termine per l'esecuzione degli interventi prescritti veniva, dunque, prorogato al 28.09.2015 (doc. n. 4).
I lavori pacificamente non venivano eseguiti dal ricorrente, come accertato anche all'esito CP_2 del sopralluogo eseguito dall'Ufficio Verifiche il 26.2.2016, all'esito del quale verbale n. 0370781-14 del 24.5.2016 il Corpo di Polizia Municipale del contestava a Parte_1 Controparte_1
quale trasgressore, e al , in qualità di obbligato in solido, la Controparte_11 violazione degli artt. 34 e 68 co. 5 del Regolamento Edilizio della in quanto: “in qualità CP_12
di amministratore del non provvedeva entro il termine stabilito Controparte_11 Controparte_2 con ordinanza n. 811/2015, emessa il 25 agosto 2015 regolarmente notificata, all'esecuzione di quanto prescritto nella stessa per lo stabile suddetto e cioè 'esecuzione di idonei lavori di impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati…, ammettendo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 per l'importo di € 1032,00.
Stante il mancato pagamento della sanzione e ritenuta l'inaccoglibilità degli scritti difensivi presentati dagli interessati, il ha emesso, ex art. 18 della L. n. 689/81, l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 4393/2018, oggetto di opposizione e unico provvedimento impugnato dinanzi al giudice di prime cure.
Con ulteriore ordinanza n. 336/2016 il accertata la mancata esecuzione (o Controparte_13 esecuzione incompleta) di quanto prescritto dall'ordinanza n. 436/2015 – reiterava l'ordine di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, disponendo, altresì, nei confronti del CP_5
l'accurata verifica delle condizioni di conservazione e manutenzione della pavimentazione del cortile, delle corsie di manovra e della rete di smaltimento delle acque meteoriche (doc. n. 7).
Il appellato pacificamente non eseguiva i lavori oggetto dell'ordinanza per cui, con CP_2
verbale del Corpo di Polizia Municipale n. 0379685/14 del 6.03.2018 veniva sanzionato per violazione degli artt. 34 e 68 del Regolamento Edilizio comunale e provvedeva a pagare la sanzione in misura ridotta, per l'importo di € 102,00 (doc. n. 6).
Con ordinanza n. 158/2019 notificata l'11.2.20219 il ordinava nuovamente al Parte_1
“l'esecuzione urgente dei seguenti interventi: esecuzione di idonei lavori di CP_2 impermeabilizzazione al fine di evitare infiltrazioni nei locali interrati …”; la circostanza allegata da parte ricorrente nel giudizio di primo grado, benchè non oggetto di prova documentale non risultando depositati in atti i documenti prodotti dalla parte ricorrente rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata contestata e, dunque, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 9 di 13 Così ricostruito l'iter procedimentale che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, va rilevato che i motivi posti dal ricorrente a fondamento della stessa nel giudizio di primo grado attengono esclusivamente al contenuto delle ordinanze prodromiche n.
436/2015 e 811/2015 e, segnatamente, alla dedotta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 del
Regolamento Edilizio per ordinare l'esecuzione urgente dei lavori di impermeabilizzazione, ossia al merito dell'esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione e, dunque, a questioni che avrebbero dovuto essere sollevate e rilevate con l'impugnazione delle stesse dinanzi al giudice amministrativo e il cui sindacato è precluso in questa sede.
Le suddette ordinanze, invece, e in particolare l'ordinanza n. 436/2015 con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale n. 302 per l'emissione dell'ordine di esecuzione dei lavori urgenti, ossia il concreto pericolo che il perdurare dei fenomeni infiltrativi potesse provocare “cedimenti improvvisi delle parti strutturali (portanti e non) dei manufatti edilizi interessati, oltre a poter coinvolgere impianti elettrici in tensione, con concreto rischio per l'incolumità degli occupanti…”, non sono state oggetto di impugnazione dinanzi al
T.A.R., avendo anzi il avanzato una richiesta di proroga per l'esecuzione dei CP_2
suddetti lavori, con conseguente preclusione di ogni sindacato in tale diversa sede.
L'oggetto dell'accertamento ivi contenuto e la valutazione della sussistenza o meno dei predetti presupposti attiene all'ambito della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione procedente e come tale non può formare oggetto di alcun sindacato da parte del giudice ordinario che certamente non può disporne l'annullamento.
Sotto tale profilo, pertanto, va accolto il motivo di appello relativo alla parte della sentenza con cui il giudice di prime cure ha disposto l'annullamento “degli atti prodromici” e “collegati” all'ordinanza ingiunzione n. 4293/2018 sia perché, a monte, non indentificati, sia perché laddove il giudice intendesse riferirsi alle ordinanze n. 436/2015 e 811/2015, l'annullamento sarebbe precluso dalla citata normativa.
Per mera completezza espositiva, pare opportuno rilevare che vertendosi in materia edilizia, ogni valutazione sulla legittimità di detti atti amministrativi presupposti è ulteriormente preclusa al giudice ordinario dalla disposizione dell'art. 133 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimento delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia.
L'ordinanza ingiunzione oggetto del ricorso sanziona, invero, la condotta (accertata e non contestata) di mancata ottemperanza all'ordine di esecuzione dei lavori imposto dalla precedente e diversa pagina 10 di 13 ordinanza n. 436/2015, non impugnata e non più sindacabile in questa sede rispetto ai profili di censura lamentati che, lo si ribadisce, attengono esclusivamente all'esercizio del potere discrezionale della p.a.
La violazione oggetto dalla sanzione per cui è causa, ossia l'inottemperanza all'odine di esecuzione dei lavori prescritti entro il termine concesso, è stata pacificamente commessa.
I ricorrenti, pertanto, avrebbero potuto dedurre nel presente giudizio esclusivamente vizi relativi alla suddetta ordinanza quali, ad esempio, l'avvenuta esecuzione dei lavori entro il termine prescritto, ma non anche censurare scelte tecniche dell'amministrazione già effettuate e oggetto dei provvedimenti amministrativi presupposti, che avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo.
Ove si ammettesse un ulteriore sindacato, in questa sede, della sussistenza dei presupposti per cui sono state emanate le ordinanze “prodromiche”, si determinerebbe l'effetto di rimettere in termini i destinatari della sanzione dalle decadenze già maturate rispetto all'omessa impugnazione delle stesse dinanzi al T.A.R., con violazione, altresì, della riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia.
Difatti, accertare e valutare la sussistenza delle infiltrazioni lamentate e del pericolo di stabilità dell'edificio, della sicurezza o dell'incolumità delle persone rientra nell'ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione, non sindacabile in questa sede.
Ne consegue l'accoglimento anche del motivo di appello relativo all'espletamento della CTU nel giudizio di primo grado e all'accoglimento del ricorso sulla base delle risultanze della stessa, essendo preclusa ogni valutazione sul corretto esercizio del potere discrezionale esercitato dal con Pt_1
l'ordinanza n. 436/2015 e con “gli atti amministrativi ad essa collegati”.
Per mera completezza espositiva, va rilevato che nella fattispecie in esame, rispetto alle doglianze mosse in primo grado dai ricorrenti, il giudice di prime cure non avrebbe neanche potuto esercitare il potere di disapplicazione delle ordinanze prodromiche emesse dall'ente comunale atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale potere può essere esercitato dal giudice ordinario nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio (cfr. per tutte, Cass. Cass. sez. un n.
9543 del 12/04/2021).
In definitiva l'ordinanza ingiunzione n. 4293/2018 è stata legittimamente emessa in forza dell'accertata sussistenza della condotta sanzionata come accertata con verbale n. 370781/14 del
24.5.2016, ossia l'inottemperanza all'ordine di esecuzione dei lavori prescritti entro il termine concesso.
pagina 11 di 13 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va integralmente riformata con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 4293/2018.
Sulle spese di lite
Per quanto attiene alle spese di lite, poiché in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14).
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, l'Amministrazione ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati e non ha depositato note relative a eventuali spese affrontate nel presente giudizio.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n.
30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007;
Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001). Nulla va liquidato, dunque, a favore del Parte_1
per il primo grado di giudizio.
Tuttavia, devono essere poste a carico degli appellati le spese di CTU, secondo il principio della soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico delle parti appellate in solido, secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 e con esclusione della fase istruttoria, sul valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 4393/2018 emessa dalla . CP_12
• Pone le spese di CTU del primo grado di giudizio definitivamente a carico del
115/8/E e Controparte_2 Controparte_1
pagina 12 di 13 • Condanna e al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore del delle spese del presente giudizio d'appello che liquida in Parte_1 complessivi € 1.701,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, all'esito dell'udienza dell'1.4.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 13 di 13