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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2025 e N.r.g.308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. ssa Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di reclamo ex art. 51 CCII iscritte al n. r.g. 271/2025 e n.r.g. 308/2025 promosse da:
Parte_1 corrente in EN, via delle Costellazioni n. 170, C. F e P.IVA in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante presidente del Consiglio di amministrazione, dott. (C.F. Parte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. Antonio Alberti e dell'Avv. Fabio Govoni (proc.n.r.g. C.F._1 271/2025)
(C.F. ) in proprio nonché quale titolare dell'impresa Parte_2 C.F._2 individuale consorziata nella Società Parte_3 denominata " ", quale Amministratore Unico della Società " , Parte_2 CP_1 nella con il patrocinio degli Parte_4 Avvocati Salvatore Luise e Massimo Preti del Foro di Milano (proc.n.r.g. 308/2025)
RECLAMANTI
contro
AVV. (C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Ernest Controparte_2 CodiceFiscale_3 Owusu EV del foro di EN (c.f. ), con sede in Controparte_3 C.F._4 Reggio Emilia alla via della Previdenza Sociale nr.8, con il patrocinio degli avv.ti Fiorino RUGGIO e Giuseppe Dario BRUNO;
Controparte_4
[...]
GIUDIZIALE
[...] Parte_1
[...]
pagina 1 di 13 Controparte_5
[...]
CP_6
[...]
RECLAMATI Con l'intervento di
(P.I./C.F. ), con sede in Via Della Previdenza Sociale, 8 - Reggio Emilia CP_7 P.IVA_2 (RE), rappresentata da amministratore unico, con il patrocinio degli avv.ti Fiorino Controparte_3 RUGGIO e Giuseppe Dario BRUNO;
CONCLUSIONI DEI RECLAMANTI: “Voglia la Corte di Appello di Bologna, adversis reiectis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e dell'art. 53 C.C.I.I. revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della , Parte_1 assumendo tutti i provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI DELL'AVV. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna Controparte_2 rigettare il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 11 del Parte_5 16/22.1.2025 del Tribunale di EN, respingendo tutte le domande formulate nel ricorso e per l'effetto confermare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante . Con vittoria di PT spese e compensi, con applicazione nei confronti della reclamante delle sanzioni previste dall'art. 51, co. 15, CCII e dall'art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza del reclamo, con distrazione in favore dell'avv. Ernest Owusu EV”.
CONCLUSIONI DI SC CONSULENZE DI E DI “Voglia Controparte_3 CP_7 la Corte d'Appello di Bologna dichiarare la inammissibilità del reclamo per tutti i motivi assunti nel presente atto di costituzione;
rigettare la domanda attorea, confermando la sentenza del Tribunale di EN, odiernamente reclamata;
condannare il dott. in persona alle spese di giudizio Parte_2 anche ai sensi dell'art. 94 C.p.C., “in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita”, ancor che, (CDA Firenze, 24.05.2023, n. 1125), …”“mentre la condizione d'insolvenza dovrebbe responsabilizzare massimamente chi agisce in giudizio, il reclamante contro il proprio fallimento finisce per essere praticamente irresponsabile verso i contraddittori, privandoli di fatto di ogni garanzia patrimoniale” e che “la curatela ed i creditori istanti che hanno resistito vittoriosamente al reclamo non hanno invero alcuna opportunità pratica di recuperare dalla fallita le spese di lite sopportate, se non eventualmente sottraendole dall'attivo destinato ai riparti”. Da distrarsi in favore dei procuratori quivi costituiti che si dichiarano antistatari”.
Fatto e Diritto
1.La società cooperativa PT Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante, presidente del Consiglio di
[...]
Amministrazione dott. , in data 17.2.2025 proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII Parte_2 contro la sentenza n. 11/2025 pronunciata il 16 gennaio 2025, pubblicata e notificata il 22 gennaio
2025, con la quale il Tribunale di Bologna, nel procedimento N.R.G. 208 /2024 promosso con ricorso pagina 2 di 13 del 27/09/2024 da ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_2 della società cooperativa consortile reclamante.
In tale procedimento, iscritto al n.r.g. 271/2025, deduceva, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art.102 cpc e, conseguentemente, dell'art.101 cpc per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente C.B.C. S.p.a. quale litisconsorte necessario nella controversia tra cessionario e creditore, e debitore ceduto Controparte_2 [...]
, posto che l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale presupponeva l'accertamento della legittimazione attiva di e Controparte_2 che erano contestati sia il credito vantato da BC verso di cui alla fattura n.1 del 1.9.2023 per PT
1.647.000,00 sia le cessioni a favore dell'avv. notificate in data 9.7.2024 ed in data 26.8.2024 CP_2
(cfr. docc. 3 e 4 ricorso), di due quote del predetto maggior credito, per un importo complessivo pari a
123.000,00.
Chiedeva dunque la declaratoria di nullità della decisione impugnata, la revoca della procedura di liquidazione giudiziale e la rimessione della causa al Tribunale di EN ai sensi dell'art.354 cpc.
2. Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, si costituiva l'Avv. chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_2
Si costituiva altresì eccependo in via preliminare la Controparte_3 nullità dell'atto di reclamo per difetto di legittimazione attiva ex art.81 c.p.c., art.120 CCII e art.2310
c.c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione di;
nel merito, chiedeva il rigetto, PT sottolineando l'irrilevanza dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente, tenuto conto che essa non incideva sull'accertamento dell'insolvenza e ribadendo che sussistevano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, come comprovato altresì dall'analisi del bilancio definitivo di esercizio 2024, depositato da in data successiva alla costituzione in giudizio. PT
Interveniva altresì rappresentata dall'amministratore unico CP_7 Controparte_3 proponendo le medesime eccezioni e rassegnando le stesse conclusioni di
[...]
Controparte_3
3. Avverso la medesima sentenza in data 21.2.2025 proponeva reclamo , sia in proprio Parte_2 sia quale titolare dell'impresa individuale consorziata nella Società
[...] denominata " ", nonché quale Parte_3 Parte_2
Amministratore Unico della Società " , nella CP_1 Pt_4 [...]
Parte_3
I reclamanti, nel procedimento iscritto al n.r.g.308/2025, eccepivano in via preliminare la carenza di legittimazione del ricorrente avv. e dei creditori intervenuti, trattandosi di crediti Controparte_2
pagina 3 di 13 contestati tanto da potersi desumere un abuso dello strumento processuale nonché l'erronea applicazione degli artt. 40 comma 10 e 7 del CCII e la violazione delle relative norme procedurali, posto che il Tribunale di EN, a seguito della proposizione in data 14 gennaio 2025 del ricorso ex art. 40-44 CCII (poi dichiarato tardivo e inammissibile), non avrebbe potuto svolgere l'udienza del 15 gennaio 2025 fissata per la discussione dell'apertura della liquidazione giudiziale, senza aver previamente deciso in ordine all'istanza di ammissione al concordato prenotativo (motivi indicati sub n.4 e 5 del reclamo); nel merito, contestava la sussistenza dello stato di insolvenza, evidenziando che certamente essa non poteva trarsi dalle argomentazioni esposte nel ricorso proposto da ex artt.40 PT
e 44 CCII, che ammettevano una situazione di crisi ma non di insolvenza;
assumeva inoltre che: a) a fronte di un debito tributario complessivo, quantificato in bilancio in euro 20.442.245, di cui cinque milioni a titolo di sanzioni, esisteva un credito IVA 2024 LIPE 1° trimestre di € 10.608.107 e che, per il residuo debito di € 9.834.138, l' aveva sospeso l'erogazione di ulteriori crediti Controparte_8 fiscali di ben oltre dieci milioni, trattenendoli a garanzia fino al pagamento del saldo Iva di cui sopra, che dunque complessivamente risultava pari a zero;
b) nel bilancio al 31.12.2023 erano registrati crediti verso l'erario per euro 190.335.267, il cui utilizzo (sia per estinguere i debiti tributari sia per pagare i fornitori) era stato precluso proprio dalla scelta del Tribunale di EN di accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale piuttosto che la domanda svolta da di un concordato PT preventivo con continuità indiretta, con indubbia lesione dell'interesse dei creditori.
4. Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, si costituiva anche nel procedimento iscritto al n.r.g. 308/2025 l'avv. che, in via Controparte_2 preliminare, eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'impresa posto che Parte_2 la stessa aveva chiesto il recesso dal , formalizzato e deliberato nella seduta del Parte_6 consiglio di amministrazione del 15/11/2024; nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, sottolineando che sussistevano i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva altresì eccependo in via preliminare la Controparte_3 nullità dell'atto di reclamo per difetto di legittimazione attiva ex art.81 c.p.c., art.120 CCII e art.2310
c.c. dell'impresa , posto che in data 15.11.2024, in conseguenza della Parte_2 comunicazione inoltrata al da parte della ditta individuale ”, il Parte_6 Parte_2 consiglio di amministrazione, presieduto proprio dal presidente , ratificava il recesso Parte_2 della predetta ditta individuale ed assumendo, in proposito, che la carenza di legittimazione anche di uno solo dei reclamanti travolgeva l'intero reclamo (Cass.civ. n.22642/2013); nel merito, chiedeva il rigetto del reclamo reiterando le difese e argomentazioni già esposte nel procedimento n.r.g.271/2025.
pagina 4 di 13 Si associava a tali eccezioni, difese e conclusioni, che interveniva volontariamente nel CP_7 presente procedimento.
Il curatore non si costituiva in giudizio, ma depositava la relazione informativa richiesta dalla Corte nel decreto di fissazione dell'udienza.
5. All'esito dell'udienza del 6 giugno 2025, trattata con modalità cartolari e della concessione alle parti di un ulteriore termine per dedurre in merito alla relazione del curatore su istanza dei reclamanti, la
Corte si riservava di decidere.
***
6. Preliminarmente, le due impugnazioni, essendo proposte separatamente contro la stessa sentenza, devono essere riunite in un solo processo secondo il criterio dell'anteriorità, di tal che quella successivamente depositata ed iscritta al n.r.g.308/2025 deve riunirsi a quella depositata il 17.2.2025 ed iscritta al n.r.g.271/2025.
7. Ancora in via preliminare e superando le eccezioni formulate sul punto da
[...]
e da va affermata la legittimazione processuale attiva a proporre il Controparte_3 CP_7 presente reclamo ex art.51 CCII sia della società in persona del Presidente del Consiglio di PT
Amministrazione dott. sia dell'impresa individuale . Parte_2 Parte_2
Ed invero, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione formatosi con riferimento all' art.18
Legge Fallimentare - ma valido anche con riferimento all'art.51 CCII che conferma la predetta disposizione nella parte in cui prevede che “anche qualunque interessato” possa impugnare la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale - estende inconfutabilmente il novero dei soggetti legittimati, ampliandolo in primo luogo agli amministratori della società in liquidazione giudiziale e, dunque, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, come nel caso di specie. Il mezzo di gravame è, infatti, volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che posso derivare all'amministratore dalla predetta sentenza sia sul piano morale in relazione ad eventuali responsabilità in sede penale sia su quello patrimoniale in relazione ad eventuali azioni civili di responsabilità (cfr. in questo senso
Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 7190 del 13/03/2019;Cass.Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9955 del 12/04/2024 (Rv670725 – 01, laddove la sentenza n. 28015/2013 richiamata da e da non contiene affatto il principio secondo cui “l'ex Controparte_3 CP_7 socio, receduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società, non essendo più parte del rapporto sociale” vertendo sui presupposti per l'assoggettabilità delle società consortili al fallimento e ora alla liquidazione giudiziale).
pagina 5 di 13 Analoghe considerazioni valgono al fine di affermare anche la legittimazione attiva dell'impresa individuale , in quanto portatrice di un interesse quantomeno morale all'impugnazione Parte_2 della sentenza 11/2025 del Tribunale di EN ed atteso che il recesso della predetta ditta è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione di solo in data 15.11.2024. PT
Priva di rilievo ed assolutamente infondata è in ogni caso l'eccezione svolta da
[...]
e da secondo cui la carenza di legittimazione attiva dell'impresa Controparte_3 CP_7 individuale travolgerebbe il reclamo: a differenza della fattispecie oggetto della Parte_2 sentenza della Corte di Cassazione n.22642/2013, nel caso in esame, l'impugnazione è stata proposta da più soggetti dotati ciascuno di un'autonoma legittimazione processuale attiva in forza della specifica funzione assunta nell'ambito della società consortile.
8. Ciò premesso, la Corte ritiene infondati entrambi i reclami riuniti.
Preliminarmente occorre esaminare la censura avente ad oggetto l'erronea applicazione degli artt. 7 e
40, co. 10, CCII e la violazione delle relative norme procedurali.
Risulta per tabulas che ha proposto in Parte_7 data 14.1.2025 domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ex art.40 e 44 CCII nell'ambito della procedura di apertura della liquidazione giudiziale instaurata il 27..2024 su istanza del creditore Avv. Controparte_2
Orbene, ai sensi dell'art.40 comma 10, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) - applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell'art.56 comma 4 di tale decreto, secondo cui “salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente” – “nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente
è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente”.
È dunque evidente che il Giudice di prime cure ha interpretato correttamente il dettato normativo laddove ha ritenuto tardiva ed inammissibile la domanda ex artt.40 e 44 CCII svolta da Parte_4
pagina 6 di 13 , in quanto proposta il 14.1.2025 laddove, a seguito del Parte_7 deposito del ricorso del creditore avv. in data 27.9.2024, la prima udienza si è tenuta in data CP_2
6.11.2024 e non il 15.1.2025.
Alla luce di tale circostanza, pacifica e documentale, deve escludersi che il Tribunale di EN sia incorso in alcuna violazione procedurale.
È pur vero che l'art.7 comma 2 CCII dispone che “nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”, ma è altresì previsto legislativamente dalla medesima norma al punto a) del comma 2 che tale principio non si applica qualora la domanda sia manifestamente inammissibile, come nella fattispecie in esame, ove essa è stata proposta tardivamente.
Ed è lo stesso art.7 al comma 1 CCII a richiedere la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, nelle forme previste dagli artt.40 e 41 e al comma 3 a prevedere l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza dei soggetti legittimati e qualora sia accertato lo stato di insolvenza, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale è inammissibile o improcedibile.
A tale disciplina si è scrupolosamente attenuto il Tribunale di EN sia nel procedimento che ha condotto alla decisione impugnata sia nella sentenza per cui è causa, ove correttamente ha esaminato in via preliminare la domanda formulata dal debitore ai sensi degli artt.40 e 44 CCII concludendo PT per la sua inammissibilità e successivamente ha affrontato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dai creditori.
9. Analogamente infondate sono le censure svolte dai reclamanti in ordine alla violazione degli artt.102
e 101 cpc per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente BC e al difetto di legittimazione attiva del creditore istante e di quelli intervenuti.
9.A. Sotto il primo profilo, giova ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorchè il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito” (Cass.civ.Sez.3 n.11287 del 12.6.2020; Cass.438/2021), fattispecie che non ricorre nel caso di specie ove il cessionario non deduce in giudizio alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore , PT assumendo di esserne legittimato proprio in forza del credito ceduto.
pagina 7 di 13 Nella fattispecie in esame, non sussiste dunque alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, posto che la controversia non mira ad un accertamento negativo dell'altro rapporto (con il cedente) con efficacia di giudicato.
9.B. Sotto il secondo profilo e premesso che, ai sensi dell'art.37 comma 2 CCII, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi o delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero, la Corte di Cassazione, con riferimento all'istanza del creditore, ha chiarito che la legittimazione attiva del ricorrente non presuppone il definitivo accertamento in sede giudiziale dell'esistenza del credito, né l'esecutività del titolo, essendo per contro sufficiente che il giudice, nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, accerti in via sommaria ed incidentale la sussistenza del credito (Cass. Sez.Un. 1521/2013; Cass. Civ.11421/2014, Cass. Civ.13474/2015;
Cass.Civ.5001/2016; Cass.Sez. 1 - , n. 27689 del 30/10/2018; Cass. Sez. 1 - , n. 4406 del 19/02/2025).
Orbene, nel caso di specie e con riferimento al credito vantato dall'avv. non è Controparte_2 contestato che la società BC abbia emesso, in data 1.9.2023 una fattura nei confronti di , per PT
1.647.000,00 e che la società abbia riconosciuto il proprio debito, in data 16.10.2023, portato PT dalla fattura n. 1 del 1.9.2023 nei confronti di BC (doc. 7 ricorso . CP_2
Risulta per tabulas ed è pacifico che tale fattura sia stata parzialmente ceduta (in due tranche per l'importo complessivo di € 123.000,00) all'avv. con notifiche effettuate in data Controparte_2
9.7.2024 ed in data 26.8.2024 (cfr. docc. 3 e 4 ricorso).
Solo in data 13.9.2024, ha contestato l'emissione della predetta fattura (doc. 13 ), PT PT assumendo genericamente che si trattasse di “prestazione non eseguite”; in relazione alla cessione all'avv. ha poi eccepito che la fattura n. 1 del 1.9.2023 non fosse la stessa oggetto della PEC che CP_2 farebbe riferimento ad una fattura del 6.9.2023.
Premesso che la data del 6.9.2023 indicata da corrisponde alla data in cui la predetta fattura è PT stata consegnata presso lo SDI del debitore (doc. 8) e che BC vantava verso solo un credito PT dell'importo di 1.647.000, come desumibile dal registro della predetta società (doc.9) e ciò a riprova dell'identicità tra il credito di BC e quello ceduto all'avv. l'ulteriore contestazione di , CP_2 PT oltre ad essere intervenuta a distanza di un anno dall'emissione della fattura, è priva di riscontro documentale ed anzi è stata disattesa dalla stessa documentazione prodotta dalla società cooperativa consortile.
Ed invero, in data 18/12/2023 (doc. 11 ricorso), riconosceva espressamente la cessione di PT credito effettuata da BC nei confronti di per un importo di € 865.555,00, fondato Controparte_9 sulla stessa fattura n.1 del 1.9.2023, impegnandosi a versare il debito ceduto in favore di CP_9
pagina 8 di 13 entro il mese di gennaio 2024. Poiché anche a gennaio 2024 (come già avvenuto a novembre CP_7
2023) il pagamento non era stato effettuato da , conseguentemente il 09.02.2024 veniva aperta PT la Liquidazione Giudiziale di n. 8/2024 presso il Tribunale di EN ( , come CP_9 PT indicato in bilancio alla voce “Totale disponibilità liquide”, al 31.12.2023 disponeva della minor somma di €520.004,00), nell'ambito della quale in data 16.5.2024 stipulava una transazione PT con la liquidazione giudiziale di (doc.19 ). Controparte_9 PT
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, risulta per tabulas che la società consortile cooperativa reclamante si è riconosciuta debitrice (doc.19 ) nei confronti di PT [...]
sulla base della stessa fattura n.1 del 2023 emessa il 1.9.2023 e trasmessa allo Controparte_10
SDI il 6.9.2023 doc.8 e 9 fasc. , che è stata in parte ceduta a ed in parte CP_2 CP_9 all'avv. stipulando con la prima una transazione regolarmente adempiuta. CP_2
Valendo tali risultanze documentali a provare, sia pure nell'ambito dell'accertamento sommario e incidentale, tipico del presente procedimento, l'esistenza del credito ceduto e la validità ed efficacia della cessione oggetto di causa, la Corte ritiene provata la legittimazione del creditore istante avv. a promuovere il presente giudizio ex art. 37, comma II, CCII. Controparte_2
In ogni caso la società cooperativa consortile reclamante, con il deposito della documentazione a corredo della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si è dichiarata debitrice dell'avv. per la somma di € 16.032,00, riconoscendo essa stessa la CP_2 legittimazione attiva del predetto creditore, sia pure per un importo più ridotto. Cont
Quanto agli ulteriori creditori intervenuti, la stessa si è riconosciuta debitrice di PT
(rispetto alla quale non ha sollevato eccezioni di tardività dell'intervento) per la somma di € 36.600 (si veda la mem. di dell'8.1.25, p. 5). PT
Analogamente, come desumibile dagli atti e dalla relazione del curatore dott. anche il Per_1 contratto tra e , che prevedeva un compenso a favore di quest'ultimo Parte_8 Controparte_3 commisurato al valore dei contratti di appalto stipulati dalla società con i committenti terzi grazie PT all'attività svolta dal consulente, risulta per tabulas e la stessa società reclamante ha contestato esclusivamente la quantificazione delle spettanze del consulente, senza mai mettere in dubbio l'avvenuta stipula dell'accordo e la sua esecuzione.
10. Anche l'ultimo motivo di gravame, relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza deve essere disatteso.
Premesso che il Tribunale di EN ha accertato nel giudizio di prime cure la sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità e della condizione di procedibilità di cui all'art.49 CCII e che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita d'ufficio conferma tale decisione, peraltro non contestata dai reclamanti pagina 9 di 13 in sede di impugnazione, lo stato di insolvenza della società risulta per tabulas non solo dai PT documenti prodotti dai creditori o acquisiti d'ufficio dal Tribunale di EN ma anche dalla relazione informativa redatta dal curatore nell'ambito del presente procedimento. Parte_9
Ed invero, anche prescindendo dalle allegazioni contenute nel ricorso ex artt.40 e 44 CCII, certamente finalizzate a provare uno stato di crisi e non di insolvenza, da tali documenti emergono debiti nei confronti dell'avv. e degli altri creditori intervenuti per oltre 7.200.000 euro, sia pure in parte CP_2 contestati, nonché quelli scaduti pari ad euro 82.661,57 verso Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati e ad euro 25.540.874,99 nei confronti dell' , relativi ad Iva non versata Controparte_8 nel 2023 già iscritti a ruolo e accertati in via definitiva, a differenza di quanto sostenuto dalla società reclamante (cfr.pag.6 relazione curatore dott.Testi).
In relazione alle passività societarie, il curatore dott. pur dando atto che non era ancora Parte_9 stato emesso il decreto di esecutività dello stato passivo della procedura a causa della complessità dei contratti e dei documenti prodotti dalle parti, evidenziava, oltre alla circostanza appena riferita, che erano pervenute 210 domande di insinuazione allo stato passivo;
che le istanze tempestive ammontavano a complessivi euro 86.594.021,53, di cui euro 55.867.437,75 con richiesta di privilegi ed euro 30.726.583,78 in chirografo;
che la curatela aveva proposto l'ammissione al passivo di crediti di importo complessivo pari ad euro 75.129.900,43 di cui euro 26.792.510,90 in privilegio ed euro
48.337.389,83 in chirografo, tra i quali il debito dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione di euro CP_1 25.540.874,99 per IVA anno 2023 non versata ed il debito verso l' per contributi anno 2023 e
2024 non versati, uniti a sanzioni ed interessi, per euro 61.759,60; che le imposte Ires ed Irap anno
2023, esposti nei modelli fiscali estratti dal cassetto fiscale, non erano stati assoggettati ad alcuna tassazione e che, in mancanza di una norma fiscale che prevedesse una causa di esclusione, era necessaria una rettifica stimabile, unitamente alle sanzioni e interessi, in circa 700 mila euro, di tal che il passivo complessivo della società , solo per imposte non versate, sanzioni ed interessi, Parte_8 ammontava ad euro 2,9 milioni di euro, ben lontano dalla ricostruzione effettuata dai reclamanti, secondo cui, a fronte di un debito tributario complessivo quantificato in bilancio in euro 20.442.245 (di cui cinque milioni a titolo di sanzioni e, come tali, ancora soggetti ad accertamenti e verifiche), esisteva un credito IVA 2024 LIPE 1° trimestre di € 10.608.107 e che, per il residuo debito di € 9.834.138,
l' aveva sospeso l'erogazione di ulteriori crediti fiscali di ben oltre dieci milioni, Controparte_8 trattenendoli a garanzia fino al pagamento del saldo Iva di cui sopra, che dunque complessivamente risultava pari a zero;
che erano pervenute tredici domande di insinuazione tardive per l'importo di euro
5.849.231,09.
pagina 10 di 13 Quanto all'attivo, non esistevano beni immobili di proprietà della società ed anche quelli mobili PT avevano un valore irrisorio tanto che la loro liquidazione ex art.213 comma 2 CCII risultava manifestamente non conveniente.
I crediti erariali per superbonus 110% desumibili dalla “piattaforma cessioni crediti” ammontavano ad euro 25.309.314,75, oltre a quelli per ristrutturazioni edilizie pari ad euro 277.161,30 per complessivi euro 25.586.476,05. Tuttavia, ad avviso del curatore, tenuto conto delle contestazioni di mancata esecuzione dei lavori commissionati proveniente da parte di diversi condomini, committenti dei contratti di appalto e considerata la carenza di documentazione sottostante riferita ai cantieri da cui si sono originati i crediti, il curatore ipotizzava un deprezzamento significativo con un realizzo ipotizzabile non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei crediti.
Il dato di euro 189.393.427 indicato nel bilancio CEE 2023 come “crediti da bonus edili fiscali”, se raffrontato alle risultanze della “piattaforma cessione crediti” del sito dell' , Controparte_8 secondo gli accertamenti già condotti dal curatore, non risultava veritiero, essendo superiore di almeno euro 134.000.000 rispetto al dato dei crediti ricevuti con cessione nell'anno 2023 ed assolutamente inconferente rispetto alla voce di ricavi delle vendite e prestazioni esposta nel conto economico voce
A) 1) del bilancio CEE 2023 pari a 66 milioni di euro.
Anche il credito Iva 2025 anno di imposta 2024 appariva difficilmente liquidabile in quanto generato da note di credito emesse dalla società reclamante senza adeguata e dettagliata motivazione.
Analogamente, non erano quantificabili i crediti commerciali relativi a lavori svolti da nell'anno PT
2024 per i condomini committenti, in mancanza della documentazione contabile, fiscale, commerciale, non prodotta nel presente giudizio né trasmessa dalla società reclamante al curatore in maniera completa e dettagliata ed, anzi, gli appaltanti prospettavano richieste risarcitorie per aver PT abbandonato i cantieri o comunque sospeso i lavori già da oltre un anno e per la conseguente perdita dei bonus edilizi.
Era invece stata recuperata dalla curatela la somma di euro 3.876.960,42 (depositata presso il conto corrente bancario intestato alla procedura di liquidazione giudiziale presso con sede a CP_12
Carpi) corrispondente ad importi restituiti a seguito della cessione di crediti edilizi da parte della società o ad altre azioni risarcitorie e/o di recupero crediti promosse dal dott. Per_1
A fronte dei volumi milionari di crediti e la differenza anch'essa milionaria tra crediti e debiti riportati in bilancio, le disponibilità liquide ammontano a soli euro 520 mila, una cifra che, lungi dal denotare uno stato di salute e di “mera crisi”, conferma che la società è illiquida.
In proposito, va ricordato che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le pagina 11 di 13 proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); la relativa nozione “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020; Cass., 6 maggio 2024, n. 12156).
Con specifico riferimento all'attivo, per la relativa determinazione “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa”, caratteristiche che difettano nei crediti fiscali da superbonus.
Ciò che rileva è, infatti, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute”.
Orbene, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e in considerazione dell'impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni, che ha già colpito il e che è destinata ad aggravarsi, Parte_6 tenuto altresì conto dell'inesistenza di cespiti immobiliari e di altri beni idonei ad essere tempestivamente liquidati per far fronte alle passività e comunque della loro insufficienza ad estinguerle integralmente, deve ritenersi che ricorra indiscutibilmente nel caso di specie il presupposto dello stato di insolvenza.
7. Entrambi i reclami, come riuniti con la presente decisione, vanno pertanto respinti, con condanna dei reclamanti soccombenti, in solido tra loro, alle spese del presente procedimento sostenute dai reclamati.
In favore dell'avv. Ernest Owusu EV del foro di EN per e degli avv.ti Fiorino Controparte_2
RUGGIO e Giuseppe Dario BRUNO, per e per Controparte_3
vanno distratti i compensi e le spese che i procuratori dichiarano, per ciascun assistito, di non CP_7 aver riscosso e di aver anticipato.
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art.96 c.p.c. posto che la temerarietà della lite sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza, non essendo sufficiente la mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. Sez.Civ. I 9.2.2017 n.3464).
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo;
pagina 12 di 13 rigetta la richiesta ex art.96 c.p.c. nei confronti dei reclamanti;
condanna , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Parte_2
, in solido con , con l'impresa " ", con la
[...] Parte_2 Parte_2
Società " , a rifondere a e a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
n solido con le spese del presente procedimento, che liquida a favore di ciascun
[...] CP_7 avente diritto in € 3.261,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Distrae in favore dell'avv. Ernest Owusu EV del foro di EN per e degli avv.ti Controparte_2
Fiorino RUGGIO e Giuseppe Dario BRUNO, per e Controparte_3 per i compensi e le spese che i procuratori dichiarano, per ciascun assistito, di non aver CP_7 riscosso e di aver anticipato.
Così deciso in Bologna il 3 luglio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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