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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5756/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. SS RI all'esito della trattazione cartolare del 07 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr. 5756/2024 R.G.. promossa da:
(C.F.: , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Watervliet/Michigan (Stati Uniti), e residente in [...]/Florida a N. Boulevard, 12812;
(C.F.: ), nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Elmhurst/Illinois (Stati Uniti), e residente in San Francisco/California;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Vitulano (BN) alla via Tammari, 12, e in Roma (RM) al viale
G. Genoese Zerbi, 19;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che i ricorrenti sig.ri e Parte_1 Parte_2
sono cittadini italiani per filiazione dalla nascita, in quanto discendenti diretti
[...]
di cittadino italiano ex lege, e per l'effetto ordinare al resistente, Controparte_1
o chi per esso (nel caso di specie, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecarlo), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti; 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.05.2024 gli attori, cittadini americani hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano ( oppure nato a [...] nella Persona_1 Per_2
provincia di Lucca il giorno 16.04.1886 da genitori italiani, coniugatosi in Italia con la ed emigrati entrambi negli Stati Uniti D'America in data 02.06.1921, Persona_3
dove ha vissuto sino al decesso.
Con decreto del 31.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
26.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. ; a detta udienza rilevato che parte ricorrrente non aveva notificato al convenuto , il ricorso ed CP_1
il decreto nei termini assegnati con ordinanza del 26 febbraio 2025 la causa veniva rinviata al 07 maggio 2025, da svolgere sempre in modalità cartolare, con assegnazione del termine per la notifica del ricorso, decreto e provvedimento di rinvio.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati quindi tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto
[...]
del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in CP_1
giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 06 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: (alias contraeva Persona_1 Per_2
matrimonio in Italia il 03.03.1921 con;
i predetti coniugi emigravano Persona_3
negli Stati Uniti D'America e dalla loro unione nasceva nella città di Cicero/Illinois, in data 15.01.1922 la figlia . Persona_4
Dalla unione matrimoniale tra avvenuta negli Stati Uniti in data Persona_4
04.09.1943 con nascevano: Persona_5
, nata il [...] Parte_1
nato il [...] Parte_2
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno sufficientemente documentato di aver tentato di prenotare un appuntamento per il corretto inoltro della istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente d'Italia in IA : agli atti di causa risulta infatti un solo Parte_3
tentativo di prenotazione oltretutto del 2022 (allegato 4) e senza che a questo ne siano poi seguiti altri. Tuttavia è comunque ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, sebbene in data Persona_1
01.02.1927 si sia naturalizzato americano rinunciando così alla cittadinanza italiana, tuttavia tale fatto non ha impedito la trasmissione della stessa cittadinanza italiana alla figlia, nata in data [...] e quindi in epoca anteriore alla rinuncia del Persona_6
proprio padre alla cittadinanza italiana.
Per tale motivo quindi , ha comunque trasmesso iure sanguinis la Persona_1
cittadinanza italiana alla figlia la quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli Persona_4
sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano . Persona_1 Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a (ovvero nata in Persona_7 Persona_8
Cicero/Illinois in data 15.01.1922 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1 diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
(C.F.: , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Watervliet/Michigan (Stati Uniti), e residente in [...]/Florida a N. Boulevard, 12812;
(C.F.: ), nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Elmhurst/Illinois (Stati Uniti), e residente in [...]/California;
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 07 maggio 2025
Il Giudice
Dott. SS RI
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. SS RI all'esito della trattazione cartolare del 07 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr. 5756/2024 R.G.. promossa da:
(C.F.: , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Watervliet/Michigan (Stati Uniti), e residente in [...]/Florida a N. Boulevard, 12812;
(C.F.: ), nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Elmhurst/Illinois (Stati Uniti), e residente in San Francisco/California;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Vitulano (BN) alla via Tammari, 12, e in Roma (RM) al viale
G. Genoese Zerbi, 19;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che i ricorrenti sig.ri e Parte_1 Parte_2
sono cittadini italiani per filiazione dalla nascita, in quanto discendenti diretti
[...]
di cittadino italiano ex lege, e per l'effetto ordinare al resistente, Controparte_1
o chi per esso (nel caso di specie, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecarlo), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti; 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.05.2024 gli attori, cittadini americani hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano ( oppure nato a [...] nella Persona_1 Per_2
provincia di Lucca il giorno 16.04.1886 da genitori italiani, coniugatosi in Italia con la ed emigrati entrambi negli Stati Uniti D'America in data 02.06.1921, Persona_3
dove ha vissuto sino al decesso.
Con decreto del 31.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
26.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. ; a detta udienza rilevato che parte ricorrrente non aveva notificato al convenuto , il ricorso ed CP_1
il decreto nei termini assegnati con ordinanza del 26 febbraio 2025 la causa veniva rinviata al 07 maggio 2025, da svolgere sempre in modalità cartolare, con assegnazione del termine per la notifica del ricorso, decreto e provvedimento di rinvio.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati quindi tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto
[...]
del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in CP_1
giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 06 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: (alias contraeva Persona_1 Per_2
matrimonio in Italia il 03.03.1921 con;
i predetti coniugi emigravano Persona_3
negli Stati Uniti D'America e dalla loro unione nasceva nella città di Cicero/Illinois, in data 15.01.1922 la figlia . Persona_4
Dalla unione matrimoniale tra avvenuta negli Stati Uniti in data Persona_4
04.09.1943 con nascevano: Persona_5
, nata il [...] Parte_1
nato il [...] Parte_2
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno sufficientemente documentato di aver tentato di prenotare un appuntamento per il corretto inoltro della istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente d'Italia in IA : agli atti di causa risulta infatti un solo Parte_3
tentativo di prenotazione oltretutto del 2022 (allegato 4) e senza che a questo ne siano poi seguiti altri. Tuttavia è comunque ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, sebbene in data Persona_1
01.02.1927 si sia naturalizzato americano rinunciando così alla cittadinanza italiana, tuttavia tale fatto non ha impedito la trasmissione della stessa cittadinanza italiana alla figlia, nata in data [...] e quindi in epoca anteriore alla rinuncia del Persona_6
proprio padre alla cittadinanza italiana.
Per tale motivo quindi , ha comunque trasmesso iure sanguinis la Persona_1
cittadinanza italiana alla figlia la quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli Persona_4
sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano . Persona_1 Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a (ovvero nata in Persona_7 Persona_8
Cicero/Illinois in data 15.01.1922 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1 diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
(C.F.: , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Watervliet/Michigan (Stati Uniti), e residente in [...]/Florida a N. Boulevard, 12812;
(C.F.: ), nato il [...] in Parte_2 C.F._2
Elmhurst/Illinois (Stati Uniti), e residente in [...]/California;
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 07 maggio 2025
Il Giudice
Dott. SS RI