Articolo 3 della Legge 4 marzo 1997, n. 61
Articolo 2Articolo 4
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25 marzo 1997
Art. 3. 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, e' istituito un apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 marzo 1997