Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2025, n. 2101
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Sentenza 29 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 15 ottobre 2024 e pubblicata il 29 gennaio 2025, con numero di registro generale 5071/2020. Le parti in causa sono lavoratori che hanno richiesto l'attivazione del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, contestando la revoca dei decreti ingiuntivi a loro favore da parte della Corte d'Appello di Roma. I ricorrenti sostenevano che, nonostante la revoca del fallimento della società datrice di lavoro, i presupposti per l'attivazione del Fondo erano stati rispettati al momento della domanda, e che la revoca non avrebbe dovuto influire sulla loro richiesta.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che il diritto alla prestazione previdenziale non può venire meno a causa della revoca della dichiarazione di fallimento, poiché il credito era già stato accertato nell'ambito della procedura fallimentare. La Corte ha sottolineato che, fino alla revoca del fallimento, i lavoratori non avevano la possibilità di agire in via esecutiva, e che l'INPGI doveva riconoscere la validità della domanda presentata. Pertanto, la sentenza ha confermato i decreti ingiuntivi a favore dei lavoratori, compensando le spese processuali tra le parti.

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Massime1

In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2025, n. 2101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2101
    Data del deposito : 29 gennaio 2025

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