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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4735 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 12/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Agostino Domitella elettivamente domiciliata in Roma al viale Europa n. 190;
PARTE APPELLANTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con l'avvocato Fabio Fava, nel cui studio in Roma al Viale P.IVA_2 di Villa Massimo n. 24 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4509 depositata il 16/3/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 11 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio Parte_1 chiedendo dichiararla tenuta al pagamento, della somma portata dal titolo nr.590121522408 in quanto emesso a titolo di liquidazione di un sinistro dall'allora Credito Italiano ora Banca RE SPA su ordine della
ma riscosso, a suo dire, da soggetto diverso Parte_2 dall'effettivo beneficiario, per la pretesa negligenza della società convenuta in sede di negoziazione. L'istante ha altresì richiesto la refusione degli interessi legali, rivalutazione e spese di lite. La parte convenuta costituitasi ritualmente contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto della domanda attrice, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione del credito dedotto in lite.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato
[...] al pagamento della somma di euro 10.140,00 oltre Parte_1 rivalutazione e degli interessi di legge dal giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo, oltre a rifondere le spese di lite liquidate in euro 300,00 per anticipazioni ed euro 3.500,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali iva e cpa di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va esaminata la eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta: dalla documentazione in atto risulta come la prescrizione non sia in alcun modo maturata in quanto è stato provato l'invio e la ricezione, tanto della lettera del 13.04.2007, spedita in data 24.04.2007 e ricevuta in data 28.04.2007, che della lettera del 03.04.2012, protocollo n. 0304201276011212, spedizione N. 2664, inviata in data 13.04.2012 da alla convenuta e da Controparte_1 quest'ultima ritualmente ricevuta in data 19.04.2012 - come emerge dagli avvisi di ricevimento ad esse allegati ove un funzionario di Parte_1
vi apponeva la sua firma - con cui l'attrice richiedeva alla convenuta il
[...] rimborso delle somme illegittimamente negoziate in favore di soggetti diversi dai legittimi beneficiari dei titoli. In ogni caso, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass., sent. n. 10630/2015; in tal senso sent. n. 15762/2013). Nel merito, in punto di responsabilità della Banca negoziatrice con riferimento ad un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di
pag. 2 di 11 clausola di non trasferibilità, deve affermarsi ex art. 43 l.assegni la ha natura contrattuale di detta responsabilità. Come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, confermata sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 12477/18 e 12478/18: “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'articolo 43 Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si' che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”. Ne consegue, l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore della diligenza professionale posta in essere nella negoziazione del titolo, rimanendo a carico del creditore fornire la prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza del danno subito. Sotto tale ultimo profilo l'istruttoria documentale ha provato l'esistenza nel caso de quo: - del rapporto contrattuale fra l'attrice e
[...]
(il rapporto che come ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte Pt_1 con le sentenze nn. 12477/18 e 12478/18 ed è da contatto sociale) essendo stata fornita prova che l'assegno de quo è stato emesso da RE su ordine della compagnia assicuratrice a nome del sig, Persona_1 per euro 10.140,00, e che la negoziazione del titolo è avvenuta presso una filiale di (né vi contestazione sul punto); - dell'illecita Parte_1 negoziazione dell'assegno di traenza essendo documentale che lo stesso sia stato negoziato ed incassato da soggetto differente del legittimo prenditore previo furto del titolo medesimo (cfr denuncia sporta dal legittimo beneficiario); - del danno subito da essendo in atti prova del Controparte_1 secondo pagamento effettuato a mezzo assegno circolare poi regolarmente incassato.
non ha provveduto a fornire alcuna prova della Parte_1 diligenza professionale mantenuta in occasione della negoziazione dell'assegno per cui è causa evidenziandosi come secondo le pronunce della Suprema Corte n. 12477/18 e 12478/18 a Sezioni Unite in tema di negoziazione fraudolenta di assegno di traenza, stante la natura contrattuale da contatto sociale della responsabilità della banca negoziatrice, la diligenza da questa dovuta è quella dell'operatore
pag. 3 di 11 professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il quale è, pertanto, “tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. Ricordiamo che “ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, il giudice deve indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere». Compiendo una valutazione delle competenze che non possono essere cristallizzate nel tempo ma, al contrario, devono fondarsi sulla condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto, prescindendo dal possesso diparticolari apparecchiature specialistiche” (cfr. all. 11 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ. n. 6513/2014) e “Rispetto all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, si ritiene che non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. La diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere” (cfr. all. 12 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ. 2950/2017). Ebbene dall'esame dei fatti di causa e della documentazione versata in atti nulla risulta provato circa le attività poste in essere dalla banca convenuta al momento della negoziazione dell'assegno, contravvenendo la trattaria alla circolare ABI contenente l'indicazione rivolta ai banchieri, quale cautela onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 l. ass., di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità muniti di foto: “…nella richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la carta d' identità (“notoriamente soggetta a contraffazioni”, secondo le parole della stessa Suprema Corte nella sentenza n. 1978/2000, cfr. pag. 5; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885, in Giur. It., 1986, I, 1, 242)” Né la convenuta ha dedotto o fornito la prova dei reali controlli che avrebbe dovuto fare circa il soggetto presentatore Parte_1 dell'assegno, al momento di aprire il rapporto sul quale è stato accreditato l'importo portato dal titolo de quo, o dei tentativi che avrebbe dovuto fare
per recuperare dal proprio correntista l'importo pagatogli o Parte_1 accreditatogli sul conto corrente per l'assegno contraffatto. Risulta infatti per tabulas che: Il titolo è stato negoziato presso ufficio postale distante dalla residenza del soggetto richiedente;
Il libretto è stato aperto lo stesso giorno in cui avveniva l'incasso del titolo;
non ha Parte_1 prodotto copia dei n. 2 documenti di identità muniti di foto e sottoscrizione con cui avrebbe identificato il prenditore;
Il prenditore del titolo non risulta essere soggetto noto all'Ufficio Postale ove avveniva l'incasso. In mancanza di prova alcuna circa le attività di controllo che
[...]
avrebbe dovuto porre in essere al momento della negoziazione Parte_1
pag. 4 di 11 del titolo è evidente che la diligenza usata dalla Società convenuta è stata molto scarsa e tale da causare il lamentato danno dedotto dalla attrice. Le superiori osservazioni conducono alla condanna di
[...]
a pagare alla attrice l'importo di euro 10.140,00 importo che Parte_1 trattandosi di debito di valore va maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge da giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta ecc.ma Corte d'Appello accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4509/2023 pubblicata il 16/03/2023, resa dal Tribunale Civile di Roma nella causa NRG 36192/2021, non notificata: - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea per il decorso del termine decennale, previsto dalla legge, dalla intervenuta negoziazione del titolo per cui è causa;
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della
[...] siccome infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nell' Parte_1 ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla e, in ulteriore subordine, la responsabilità Controparte_1 comunque, concorrente in capo a quest'ultima per la mancanza di cautela nell'aver spedito il titolo per posta ordinaria al preteso beneficiario;
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito (già , Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via preliminare e/o pregiudiziale, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini e/o avvertimenti di cui all'art. 163 cpc per le motivazioni illustrate al punto A) del presente atto. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, 1 comma c.p.c., nonché accertare e dichiarare manifestamente infondato l'appello ex adverso proposto conseguentemente pronunciando ordinanza ex art. 348 bis/ter c.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, con conseguente conferma dei capi della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione. Con vittoria di compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
All'udienza del 12/9/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata pag. 5 di 11 discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le diffide del 13/4/2007 e del 3/4/2012 avessero interrotto la prescrizione della pretesa restitutoria, eccepita da
, trascurando che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate Pt_1 mancavano del cedolino in carta carbone attestante l'invio e il numero che ne comprovasse il ricevimento.
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 11 Nessun dubbio può sorgere sulla circostanza che gli avvisi di ricevimento, sottoscritti da funzionario delle Poste, prodotti in calce alle diffide del 13/4/2007 e del 3/4/2012 spedite a mezzo raccomandata, si riferiscano ad esse, perché il numero della spedizione raccomandata e quello di protocollo dell'atto è il medesimo riportato negli avvisi. In ogni caso, già il primo giudice ha ricordato che per costante giurisprudenza la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto, prova che evidentemente non ha dato. Pt_1
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'assegno fosse stato contraffatto, laddove esso era stato emesso a nome di versato da Persona_1 persona identificata come sul libretto di deposito a Persona_1 risparmio a lui intestato, e incassato dopo che in esito alla regolazione in stanza di compensazione il titolo non risultava impagato. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente affermato che fosse mancata la corretta identificazione del presentatore, trascurando che il presentatore del titolo sarebbe stato debitamente identificato mediante patente di guida e tessera sanitaria contenente il codice fiscale, senza che fosse necessaria l'identificazione mediate due documenti di riconoscimento corredati di fotografia, e senza che potesse considerarsi sospetta la contestuale apertura del libretto postale o la negoziazione dell'assegno con soggetto non noto all'Ufficio Postale.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha parlato impropriamente di contraffazione dell'assegno in un passaggio del tutto indifferente al percorso argomentativo che ha fondato la decisione. Vero è che la stessa ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale rende irrilevante l'errore, emergendo correttamente accertato il rapporto contrattuale fra e sulla base dell'assegno emesso da CP_1 Pt_1 RE su ordine della compagnia assicuratrice a nome di Per_1
per euro 10.140,00, della negoziazione del titolo avvenuta presso
[...] una filiale di , e dell'illecita negoziazione dell'assegno di Parte_1 traenza per essere documentata la sua presentazione e il suo incasso da parte di soggetto differente del legittimo prenditore previo furto del medesimo titolo. Non è neppure predicabile che abbia proceduto alla Parte_1 corretta identificazione del presentatore, che secondo le annotazioni pag. 7 di 11 effettuate dall'impiegato postale avrebbe esibito una patente di guida che lo indicava come nato a [...] il [...] e una tessera Persona_1 sanitaria contenente codice fiscale coerente con tale falsa identità. Vero è infatti che il reale beneficiario dell'assegno era Per_1
nato a [...] il [...], sicchè sia la patente di guida che la
[...] tessera sanitaria esibite da chi si è sostituito nella negoziazione del titolo erano state falsificate. Ebbene, non ha prodotto copia né della patente di Parte_1 guida né della tessera sanitaria esibite, non offrendo elementi per suffragare la diligente identificazione che pure l'agente postale avrebbe compiuto, nonostante la pacifica falsificazione di entrambi di documenti. Eppure, la stessa Cassazione (n. 15642/2022; n. 828/2023) citata dall'appellante per escludere che occorrano due documenti di identità muniti di fotografia, ammonisce che è sufficiente, come nel nostro caso, la sola patente di guida “purchè non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità” e sempre che i documenti esibiti non presentino “evidenti segni di alterazione che potessero indurre in sospetto l'operatore di sportello dell'ufficio postale dove ebbe a presentarsi il portatore dell'assegno”. Di tanto non consente la verifica. Parte_1 Pertanto, se è vero che nessuna inferenza può trarsi dalle circostanze, pure valorizzate dal primo giudice, della mancata identificazione con due documenti di identità muniti di fotografia, dell'apertura del libretto lo stesso giorno in cui avveniva l'incasso del titolo,
o della negoziazione dell'assegno con soggetto non noto all'Ufficio Postale, è vero però che il sedicente è stato identificato sulla Persona_1 scorta di documenti falsificati la cui alterazione o contraffazione Poste non prova non essere rilevabile in base alle conoscenze del bancario medio, secondo la diligenza in questi casi richiesta.
§ 5.3 – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso ogni esame dell'eccezione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. avanzata da in ragione della mancata cautela della Pt_1 Compagnia per aver spedito l'assegno per posta ordinaria non Parte_3 tracciabile anziché ordinaria o assicurata.
Il motivo è fondato.
E' fondata l'eccezione di negligenza ed incuria nella spedizione dell'assegno con mezzi inidonei a garantirne la ricezione, né risulta essere stata specificamente contestata nella memoria di precisazione del thema decidendum la circostanza della spedizione dell'assegno con posta ordinaria. Benchè possa essere legittimo attendersi dal servizio postale, in quanto servizio pubblico, l'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento anche dei plichi spediti per posta ordinaria, deve predicarsi il concorso di colpa dell'ordinante per l'uso della posta pag. 8 di 11 ordinaria quale antecedente della serie causale che ha condotto all'evento, la cui esclusione non lo ha impedito con certezza, e non resta assorbito dalla negligenza addebitabile a , che rappresenterebbe la causa Parte_1 efficiente del pregiudizio subito dalla Compagnia Assicuratrice. Invero, l'incidenza dell'uso della posta ordinaria anziché assicurata nella serie causale che conduce all'evento di danno è questione recentemente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9769 del 26/5/2020, che hanno stabilito che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. In particolare, pur non sussistendo un divieto di invio di assegno per posta ordinaria, l'insegnamento della Corte di legittimità indica nella scelta della Banca traente di affidarsi alla posta ordinaria, anziché raccomandata o assicurata, per recapitare l'assegno, una palese violazione di regole di comune prudenza socialmente vincolanti, che agevola la riscossione da parte di soggetto non legittimato del titolo, la cui materiale disponibilità è, al pari dell'errore nell'identificazione, antecedente necessario dell'evento dannoso. Ne risulta smentito l'assunto per cui la banca traente avrebbe ragionevolmente confidato nella sicurezza del servizio postale ordinario che adotterebbe al pari di quello assicurato tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi, perché la Corte di legittimità chiarisce che la scelta di servirsi della posta ordinaria determina la perdita di controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione, e l'accresciuto rischio di sottrazione del plico immesso in cassetta. Quanto alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto dalla Compagnia Assicuratrice, si reputa equo riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, occorrendo proporzionalmente diminuire l'entità del risarcimento, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Più segnatamente, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità del 70% a carico di e Pt_1 della residua quota a carico di perché l'errore di nell'aver CP_1 Pt_1 pagato un assegno a cliente occasionale malamente identificato è eclatante pag. 9 di 11 rispetto a quello della Compagnia Assicuratrice, che, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico, ha spedito l'assegno di € 10.140,00 affidandolo a normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione. Ne discende che, in parziale riforma della sentenza, Parte_1 deve essere condannata a pagare alla la
[...] Controparte_1 somma di € 7.098,00, pari al 70% del danno già risarcito in € 10.140,00, oltre rivalutazione e interessi di legge dal giorno del successivo esborso all'effettivo soddisfo.
§ 5. – Il parziale accoglimento della domanda induce a compensare per un terzo le spese del giudizio di entrambi i gradi, restando a carico di i restanti due terzi, liquidati, ex decreto n. 147 del Parte_1 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa. Invero, l'art. 5 comma 1, quarto periodo, della tariffa forense approvata con il D.M. n. 55 del 10/3/2014 dispone che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, e la giurisprudenza ha chiarito che la disposizione “…si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” Cass. n. 15857 del 12/06/2019. La liquidazione è parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, contro la sentenza n. 4509 depositata il 16/3/2023 resa tra Controparte_2 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e in parziale riforma della sentenza, condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 7.098,00, oltre rivalutazione e interessi di CP_1 legge dal giorno del successivo esborso all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento dei 2/3 delle Parte_1 spese di lite, liquidate per l'intero per il primo grado in complessivi € 4.237,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, e per il secondo grado in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per pag. 10 di 11 la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
- compensa il restante terzo delle spese del giudizio di entrambi i gradi.
Così deciso in Roma il giorno 12/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4735 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 12/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Agostino Domitella elettivamente domiciliata in Roma al viale Europa n. 190;
PARTE APPELLANTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con l'avvocato Fabio Fava, nel cui studio in Roma al Viale P.IVA_2 di Villa Massimo n. 24 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4509 depositata il 16/3/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 11 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio Parte_1 chiedendo dichiararla tenuta al pagamento, della somma portata dal titolo nr.590121522408 in quanto emesso a titolo di liquidazione di un sinistro dall'allora Credito Italiano ora Banca RE SPA su ordine della
ma riscosso, a suo dire, da soggetto diverso Parte_2 dall'effettivo beneficiario, per la pretesa negligenza della società convenuta in sede di negoziazione. L'istante ha altresì richiesto la refusione degli interessi legali, rivalutazione e spese di lite. La parte convenuta costituitasi ritualmente contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto della domanda attrice, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione del credito dedotto in lite.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato
[...] al pagamento della somma di euro 10.140,00 oltre Parte_1 rivalutazione e degli interessi di legge dal giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo, oltre a rifondere le spese di lite liquidate in euro 300,00 per anticipazioni ed euro 3.500,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali iva e cpa di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va esaminata la eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta: dalla documentazione in atto risulta come la prescrizione non sia in alcun modo maturata in quanto è stato provato l'invio e la ricezione, tanto della lettera del 13.04.2007, spedita in data 24.04.2007 e ricevuta in data 28.04.2007, che della lettera del 03.04.2012, protocollo n. 0304201276011212, spedizione N. 2664, inviata in data 13.04.2012 da alla convenuta e da Controparte_1 quest'ultima ritualmente ricevuta in data 19.04.2012 - come emerge dagli avvisi di ricevimento ad esse allegati ove un funzionario di Parte_1
vi apponeva la sua firma - con cui l'attrice richiedeva alla convenuta il
[...] rimborso delle somme illegittimamente negoziate in favore di soggetti diversi dai legittimi beneficiari dei titoli. In ogni caso, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass., sent. n. 10630/2015; in tal senso sent. n. 15762/2013). Nel merito, in punto di responsabilità della Banca negoziatrice con riferimento ad un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di
pag. 2 di 11 clausola di non trasferibilità, deve affermarsi ex art. 43 l.assegni la ha natura contrattuale di detta responsabilità. Come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, confermata sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 12477/18 e 12478/18: “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'articolo 43 Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si' che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”. Ne consegue, l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore della diligenza professionale posta in essere nella negoziazione del titolo, rimanendo a carico del creditore fornire la prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza del danno subito. Sotto tale ultimo profilo l'istruttoria documentale ha provato l'esistenza nel caso de quo: - del rapporto contrattuale fra l'attrice e
[...]
(il rapporto che come ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte Pt_1 con le sentenze nn. 12477/18 e 12478/18 ed è da contatto sociale) essendo stata fornita prova che l'assegno de quo è stato emesso da RE su ordine della compagnia assicuratrice a nome del sig, Persona_1 per euro 10.140,00, e che la negoziazione del titolo è avvenuta presso una filiale di (né vi contestazione sul punto); - dell'illecita Parte_1 negoziazione dell'assegno di traenza essendo documentale che lo stesso sia stato negoziato ed incassato da soggetto differente del legittimo prenditore previo furto del titolo medesimo (cfr denuncia sporta dal legittimo beneficiario); - del danno subito da essendo in atti prova del Controparte_1 secondo pagamento effettuato a mezzo assegno circolare poi regolarmente incassato.
non ha provveduto a fornire alcuna prova della Parte_1 diligenza professionale mantenuta in occasione della negoziazione dell'assegno per cui è causa evidenziandosi come secondo le pronunce della Suprema Corte n. 12477/18 e 12478/18 a Sezioni Unite in tema di negoziazione fraudolenta di assegno di traenza, stante la natura contrattuale da contatto sociale della responsabilità della banca negoziatrice, la diligenza da questa dovuta è quella dell'operatore
pag. 3 di 11 professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il quale è, pertanto, “tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. Ricordiamo che “ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, il giudice deve indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere». Compiendo una valutazione delle competenze che non possono essere cristallizzate nel tempo ma, al contrario, devono fondarsi sulla condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto, prescindendo dal possesso diparticolari apparecchiature specialistiche” (cfr. all. 11 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ. n. 6513/2014) e “Rispetto all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, si ritiene che non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. La diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere” (cfr. all. 12 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ. 2950/2017). Ebbene dall'esame dei fatti di causa e della documentazione versata in atti nulla risulta provato circa le attività poste in essere dalla banca convenuta al momento della negoziazione dell'assegno, contravvenendo la trattaria alla circolare ABI contenente l'indicazione rivolta ai banchieri, quale cautela onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 l. ass., di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità muniti di foto: “…nella richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la carta d' identità (“notoriamente soggetta a contraffazioni”, secondo le parole della stessa Suprema Corte nella sentenza n. 1978/2000, cfr. pag. 5; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885, in Giur. It., 1986, I, 1, 242)” Né la convenuta ha dedotto o fornito la prova dei reali controlli che avrebbe dovuto fare circa il soggetto presentatore Parte_1 dell'assegno, al momento di aprire il rapporto sul quale è stato accreditato l'importo portato dal titolo de quo, o dei tentativi che avrebbe dovuto fare
per recuperare dal proprio correntista l'importo pagatogli o Parte_1 accreditatogli sul conto corrente per l'assegno contraffatto. Risulta infatti per tabulas che: Il titolo è stato negoziato presso ufficio postale distante dalla residenza del soggetto richiedente;
Il libretto è stato aperto lo stesso giorno in cui avveniva l'incasso del titolo;
non ha Parte_1 prodotto copia dei n. 2 documenti di identità muniti di foto e sottoscrizione con cui avrebbe identificato il prenditore;
Il prenditore del titolo non risulta essere soggetto noto all'Ufficio Postale ove avveniva l'incasso. In mancanza di prova alcuna circa le attività di controllo che
[...]
avrebbe dovuto porre in essere al momento della negoziazione Parte_1
pag. 4 di 11 del titolo è evidente che la diligenza usata dalla Società convenuta è stata molto scarsa e tale da causare il lamentato danno dedotto dalla attrice. Le superiori osservazioni conducono alla condanna di
[...]
a pagare alla attrice l'importo di euro 10.140,00 importo che Parte_1 trattandosi di debito di valore va maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge da giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta ecc.ma Corte d'Appello accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4509/2023 pubblicata il 16/03/2023, resa dal Tribunale Civile di Roma nella causa NRG 36192/2021, non notificata: - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea per il decorso del termine decennale, previsto dalla legge, dalla intervenuta negoziazione del titolo per cui è causa;
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della
[...] siccome infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nell' Parte_1 ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla e, in ulteriore subordine, la responsabilità Controparte_1 comunque, concorrente in capo a quest'ultima per la mancanza di cautela nell'aver spedito il titolo per posta ordinaria al preteso beneficiario;
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito (già , Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via preliminare e/o pregiudiziale, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini e/o avvertimenti di cui all'art. 163 cpc per le motivazioni illustrate al punto A) del presente atto. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, 1 comma c.p.c., nonché accertare e dichiarare manifestamente infondato l'appello ex adverso proposto conseguentemente pronunciando ordinanza ex art. 348 bis/ter c.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, con conseguente conferma dei capi della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione. Con vittoria di compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
All'udienza del 12/9/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata pag. 5 di 11 discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le diffide del 13/4/2007 e del 3/4/2012 avessero interrotto la prescrizione della pretesa restitutoria, eccepita da
, trascurando che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate Pt_1 mancavano del cedolino in carta carbone attestante l'invio e il numero che ne comprovasse il ricevimento.
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 11 Nessun dubbio può sorgere sulla circostanza che gli avvisi di ricevimento, sottoscritti da funzionario delle Poste, prodotti in calce alle diffide del 13/4/2007 e del 3/4/2012 spedite a mezzo raccomandata, si riferiscano ad esse, perché il numero della spedizione raccomandata e quello di protocollo dell'atto è il medesimo riportato negli avvisi. In ogni caso, già il primo giudice ha ricordato che per costante giurisprudenza la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto, prova che evidentemente non ha dato. Pt_1
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'assegno fosse stato contraffatto, laddove esso era stato emesso a nome di versato da Persona_1 persona identificata come sul libretto di deposito a Persona_1 risparmio a lui intestato, e incassato dopo che in esito alla regolazione in stanza di compensazione il titolo non risultava impagato. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente affermato che fosse mancata la corretta identificazione del presentatore, trascurando che il presentatore del titolo sarebbe stato debitamente identificato mediante patente di guida e tessera sanitaria contenente il codice fiscale, senza che fosse necessaria l'identificazione mediate due documenti di riconoscimento corredati di fotografia, e senza che potesse considerarsi sospetta la contestuale apertura del libretto postale o la negoziazione dell'assegno con soggetto non noto all'Ufficio Postale.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha parlato impropriamente di contraffazione dell'assegno in un passaggio del tutto indifferente al percorso argomentativo che ha fondato la decisione. Vero è che la stessa ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale rende irrilevante l'errore, emergendo correttamente accertato il rapporto contrattuale fra e sulla base dell'assegno emesso da CP_1 Pt_1 RE su ordine della compagnia assicuratrice a nome di Per_1
per euro 10.140,00, della negoziazione del titolo avvenuta presso
[...] una filiale di , e dell'illecita negoziazione dell'assegno di Parte_1 traenza per essere documentata la sua presentazione e il suo incasso da parte di soggetto differente del legittimo prenditore previo furto del medesimo titolo. Non è neppure predicabile che abbia proceduto alla Parte_1 corretta identificazione del presentatore, che secondo le annotazioni pag. 7 di 11 effettuate dall'impiegato postale avrebbe esibito una patente di guida che lo indicava come nato a [...] il [...] e una tessera Persona_1 sanitaria contenente codice fiscale coerente con tale falsa identità. Vero è infatti che il reale beneficiario dell'assegno era Per_1
nato a [...] il [...], sicchè sia la patente di guida che la
[...] tessera sanitaria esibite da chi si è sostituito nella negoziazione del titolo erano state falsificate. Ebbene, non ha prodotto copia né della patente di Parte_1 guida né della tessera sanitaria esibite, non offrendo elementi per suffragare la diligente identificazione che pure l'agente postale avrebbe compiuto, nonostante la pacifica falsificazione di entrambi di documenti. Eppure, la stessa Cassazione (n. 15642/2022; n. 828/2023) citata dall'appellante per escludere che occorrano due documenti di identità muniti di fotografia, ammonisce che è sufficiente, come nel nostro caso, la sola patente di guida “purchè non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità” e sempre che i documenti esibiti non presentino “evidenti segni di alterazione che potessero indurre in sospetto l'operatore di sportello dell'ufficio postale dove ebbe a presentarsi il portatore dell'assegno”. Di tanto non consente la verifica. Parte_1 Pertanto, se è vero che nessuna inferenza può trarsi dalle circostanze, pure valorizzate dal primo giudice, della mancata identificazione con due documenti di identità muniti di fotografia, dell'apertura del libretto lo stesso giorno in cui avveniva l'incasso del titolo,
o della negoziazione dell'assegno con soggetto non noto all'Ufficio Postale, è vero però che il sedicente è stato identificato sulla Persona_1 scorta di documenti falsificati la cui alterazione o contraffazione Poste non prova non essere rilevabile in base alle conoscenze del bancario medio, secondo la diligenza in questi casi richiesta.
§ 5.3 – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso ogni esame dell'eccezione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. avanzata da in ragione della mancata cautela della Pt_1 Compagnia per aver spedito l'assegno per posta ordinaria non Parte_3 tracciabile anziché ordinaria o assicurata.
Il motivo è fondato.
E' fondata l'eccezione di negligenza ed incuria nella spedizione dell'assegno con mezzi inidonei a garantirne la ricezione, né risulta essere stata specificamente contestata nella memoria di precisazione del thema decidendum la circostanza della spedizione dell'assegno con posta ordinaria. Benchè possa essere legittimo attendersi dal servizio postale, in quanto servizio pubblico, l'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento anche dei plichi spediti per posta ordinaria, deve predicarsi il concorso di colpa dell'ordinante per l'uso della posta pag. 8 di 11 ordinaria quale antecedente della serie causale che ha condotto all'evento, la cui esclusione non lo ha impedito con certezza, e non resta assorbito dalla negligenza addebitabile a , che rappresenterebbe la causa Parte_1 efficiente del pregiudizio subito dalla Compagnia Assicuratrice. Invero, l'incidenza dell'uso della posta ordinaria anziché assicurata nella serie causale che conduce all'evento di danno è questione recentemente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9769 del 26/5/2020, che hanno stabilito che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. In particolare, pur non sussistendo un divieto di invio di assegno per posta ordinaria, l'insegnamento della Corte di legittimità indica nella scelta della Banca traente di affidarsi alla posta ordinaria, anziché raccomandata o assicurata, per recapitare l'assegno, una palese violazione di regole di comune prudenza socialmente vincolanti, che agevola la riscossione da parte di soggetto non legittimato del titolo, la cui materiale disponibilità è, al pari dell'errore nell'identificazione, antecedente necessario dell'evento dannoso. Ne risulta smentito l'assunto per cui la banca traente avrebbe ragionevolmente confidato nella sicurezza del servizio postale ordinario che adotterebbe al pari di quello assicurato tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi, perché la Corte di legittimità chiarisce che la scelta di servirsi della posta ordinaria determina la perdita di controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione, e l'accresciuto rischio di sottrazione del plico immesso in cassetta. Quanto alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto dalla Compagnia Assicuratrice, si reputa equo riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, occorrendo proporzionalmente diminuire l'entità del risarcimento, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Più segnatamente, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità del 70% a carico di e Pt_1 della residua quota a carico di perché l'errore di nell'aver CP_1 Pt_1 pagato un assegno a cliente occasionale malamente identificato è eclatante pag. 9 di 11 rispetto a quello della Compagnia Assicuratrice, che, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico, ha spedito l'assegno di € 10.140,00 affidandolo a normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione. Ne discende che, in parziale riforma della sentenza, Parte_1 deve essere condannata a pagare alla la
[...] Controparte_1 somma di € 7.098,00, pari al 70% del danno già risarcito in € 10.140,00, oltre rivalutazione e interessi di legge dal giorno del successivo esborso all'effettivo soddisfo.
§ 5. – Il parziale accoglimento della domanda induce a compensare per un terzo le spese del giudizio di entrambi i gradi, restando a carico di i restanti due terzi, liquidati, ex decreto n. 147 del Parte_1 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa. Invero, l'art. 5 comma 1, quarto periodo, della tariffa forense approvata con il D.M. n. 55 del 10/3/2014 dispone che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, e la giurisprudenza ha chiarito che la disposizione “…si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” Cass. n. 15857 del 12/06/2019. La liquidazione è parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, contro la sentenza n. 4509 depositata il 16/3/2023 resa tra Controparte_2 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e in parziale riforma della sentenza, condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 7.098,00, oltre rivalutazione e interessi di CP_1 legge dal giorno del successivo esborso all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento dei 2/3 delle Parte_1 spese di lite, liquidate per l'intero per il primo grado in complessivi € 4.237,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, e per il secondo grado in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per pag. 10 di 11 la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
- compensa il restante terzo delle spese del giudizio di entrambi i gradi.
Così deciso in Roma il giorno 12/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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