CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. IU De LI Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1771/2025 RG
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino deliberata il 13.3.2025 e pubblicata il 18.3.2025 (n. 3010/2024 RG);
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Sabrina Mautone (c.f.
) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
c.f. , in persona del p.t., difesa P.IVA_2 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: n.d.
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. Parte_1 ha agito per <<l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia dell'atto recupero
[...] dei contributi a fondo perduto n. TFKCR0200046/2021 del 9.8.2021 reso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino- Ufficio Controlli in danno della
[...] relativo al contributo a fondo perduto previsto e disciplinato Controparte_3 dall'articolo 2 DL 22 marzo 2021 n. 41 e dall' articolo 1 comma 1 DL 25 maggio 2021
n. 73 per un importo complessivo di € 4000 (in successione come da cartella n.
01220220005211324000 notificata il 27.10.2022 €8.620,42 ) e con esso di ogni atto conseguente e successivo e la conseguente restituzione di quanto a tale titolo già illegittimamente incamerato>>.
Premesso che <<il suindicato atto di recupero contributi a fondo perduto e con esso i provvedimenti riscossione successivi si appalesano erronei, ingiusti ed illegittimi, ragion per cui il presente libello, la società tramite del parte_1 deducente-difensore, intende proporre azione accertamento negativo annullamento predetto provvedimento tutti gli atti relativi al procedimento>>, nelle conclusioni la società attrice ha chiesto di <<dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere i contributi di cui al fondo perduto anno 2020 previsto e disciplinato dall'articolo 2 dl 22 marzo 2021 n. 41 1 comma
DL 25 maggio 2021 n. 73>> con conseguente restituzione dell'importo complessivo di €
4.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto <<già illegittimamente incamerato in relazione agli atti esecutivi intrapresi dall' , con controparte_4 vittoria delle distraende spese di lite.
Le convenute ed Controparte_5
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE, pur se ritualmente e tempestivamente citate, non si sono costituite.
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Nel costituirsi, l' ha preliminarmente Controparte_4 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, deducendo:
<<[…] la società esercente attività di costruzione di edifici Parte_1 residenziali e non residenziali, nell'anno 2021 produceva nei confronti dell'
[...]
Direzione provinciale di due istanze di richiesta di contributi a CP_1 CP_1 fondo perduto:
-istanza contributo art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (decreto Sostegni), protocollo richiesta 210331363313745030000001. Tale istanza veniva accolta ed il contributo di € 2.000,00 veniva accreditato in data 09.04.2021;
-istanza contributo art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (decreto Sostegni bis), protocollo richiesta 210331363313745030000001. Tale istanza veniva accolta ed il contributo di € 2.000,00 veniva accreditato in data 24.06.2021.
Di seguito, l' effettuando dei controlli, circa la posizione fiscale Controparte_1 della società de qua, relativamente agli anni 2020/2021 rilevava, che i contributi a fondo perduto erogati a favore della società non risultavano spettanti.
Pertanto, con atto di recupero dei contributi a fondo perduto n. TFKCR0200046/2021
l'Agenzia delle Entrate comunicava alla quanto di seguito Parte_1 riportato:
"Tali circostanze, così come indicato nella circolare n. 15/E del 2020, qualificano i contributi a fondo perduto erogati alla società , per Parte_1 complessivi € 4.000,00, come non spettanti e, pertanto, con il presente atto si procede al loro recupero a tassazione irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
In data 18/03/2024 l' notificava atto di pignoramento dei crediti Controparte_1 verso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis dpr n. 602/1973, con il quale intendeva pignorare, nei limiti previsti dalla legge, tutte le somme dovute e debende dal Terzo debitore.
Tanto premesso, a seguito della ricezione del suindicato pignoramento presso terzi n.
0128420240000000100, con atto di citazione, anche nei confronti dell' Controparte_4
la società de qua propone azione di accertamento negativo e annullamento
[...] dell'atto di recupero dei contributi a fondo perduto n. TFKCR0200046/2021 reso per un
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile importo complessivo di euro 4.000 e con esso, di ogni atto conseguente e successivo, contestando l'efficacia dello stesso, per l'erroneità della pretesa. […]
Come risulta dagli atti, l'atto di recupero dei contributi a fondo perduto n.
TFKCR0200046/2021 reso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di nei confronti della è stato validamente notificato in CP_1 Controparte_3 data 9.08.2021.
La normativa in materia di atti di recupero dei contributi a fondo perduto è disciplinata dall'articolo 25 del DL 34/2020, il quale all'art. 12 ultimo comma, prevede espressamente che: “Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Il d.lgs all'articolo 21, prevede che l'atto contestato debba essere impugnato entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica.
Orbene, rilevato che la notifica si è correttamente perfezionata nell'anno 2021, il destinatario dell'atto di recupero a fondo perduto, nel termine di 60 giorni decorrenti, dalla data di notifica dello stesso, avrebbe dovuto contestare l'atto all'Autorità amministrativa competente. Pertanto, essendo indubbio che la notificazione si sia validamente perfezionata, l'opposizione de qua, non può che dichiararsi inammissibile: ogni difesa è ormai preclusa, in quanto si sarebbe dovuta svolgere nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione. […]>>.
In via gradata, l' ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, evidenziando che essa può rispondere unicamente quanto al suo operato, restando questo estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere unico titolare del credito. Secondo CP_ costante giurisprudenza, il concessionario (ora della non è legittimato CP_4 passivo nel giudizio di opposizione avverso la debenza intimata in quanto non è titolare della situazione sostanziale dedotta nel giudizio di opposizione, ma la sua posizione è equiparabile a quella di un semplice "adiectus solutionis causa" (cfr. Cass. Civ- Sez.
Unite, Sent., n. 7514 del 8/03/2022), mentre solo l'ente impositore, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa.”.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“2.- Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2025 questo giudice ha rilevato d'ufficio le questioni pregiudiziali dell'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, e dell'incompetenza per valore dell'adito tribunale.
La società attrice ha successivamente esperito il tentativo di negoziazione assistita ed ha aderito al rilievo ufficioso dell'incompetenza per valore.
3. Orbene, considerato che il credito per cui è causa è inferiore ad € 10.000,00, che costituisce il limite della competenza del giudice di pace, la competenza a conoscere del presente giudizio va declinata a favore del Giudice di Pace di . CP_1
L'art. 38, comma 2, c.p.c. può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia pronunciata d'ufficio l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. n.
11764/2016 e n. 17187/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza (cfr. Cass. n. 21565/2011 e n. 7010/2017) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda, II scaglione di riferimento, con i valori minimi, stante la particolare semplicità della decisione e le uniche fasi svolte, di studio e introduttiva.
Alla declaratoria di difetto di competenza consegue, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.,
l'assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di pace.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza per valore del Tribunale di Avellino a conoscere del presente giudizio, in favore del Giudice di Pace di;
CP_1
FISSA il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice di Pace di Avellino;
CONDANNA la soc. al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in Controparte_4
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
€ 426,00 per compensi professionali forensi, oltre accessori, se dovuti, nelle misure di legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. …”.
ha proposto impugnazione ed ha concluso Parte_1 come segue:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione riformare l'ordinanza impugnata n. cronol. 2147/2025 del Tribunale di Avellino R.G.
3010/2024 pubblicata il 18/03/2025, limitatamente alla condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare parzialmente l'ordinanza impugnata e, per l'effetto: in via principale, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio tra la e l' Parte_1 Controparte_4
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.;
[...] in via subordinata, disporre la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, riducendo congruamente l'importo posto a carico della
[...]
Parte_1 in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo delle spese di lite liquidate in primo grado a carico della Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue:
“Voglia On.le Giudice adito: -confermare integralmente la ordinanza n. cron.
2147/2025del Tribunale di Avellino;
-rigettare l'appello di parte perché infondato. Con vittoria di spese e onorari.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.11.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
ha impugnato la sentenza di primo grado, Parte_1 nella parte in cui ha statuito la condanna di essa società al pagamento degli onorari, in favore della controparte, con la seguente motivazione:
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
“L'art. 38, comma 2, c.p.c. può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia pronunciata d'ufficio l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. n.
11764/2016 e n. 17187/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza (cfr. Cass. n. 21565/2011 e n. 7010/2017) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda, II scaglione di riferimento, con i valori minimi, stante la particolare semplicità della decisione e le uniche fasi svolte, di studio e introduttiva.”.
Ha dedotto che la statuizione del Tribunale è viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Se è vero, infatti, che il giudice che dichiara l'incompetenza deve statuire sulle spese del procedimento svoltosi davanti a sé (Cass. Civ., Sez. 6, n. 1783 del 20-01-2023; Cass. Civ., Sez. 6, n. 21776 del 29-07-2021), è altrettanto vero che, nel farlo, deve valutare se sussistano i presupposti per la compensazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'adesione dell'attrice al rilievo d'ufficio fosse circostanza del tutto irrilevante. Al contrario, tale condotta processuale assume un rilievo decisivo ai fini della valutazione richiesta dall'art. 92 c.p.c.
Ha precisato che, nel caso di specie, l'adesione immediata e non condizionata di essa al rilievo d'ufficio del Giudice, Parte_1 circa l'incompetenza per valore, costituisce indubbiamente una condotta processuale improntata alla massima lealtà e collaborazione, finalizzata ad evitare un inutile dispendio di attività processuale sulla questione pregiudiziale di rito. Tale comportamento integra certamente una di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi del novellato art. 92 c.p.c., avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a disporre quantomeno la compensazione parziale delle spese di lite.
Ha lamentato, in via subordinata, che l'ordinanza impugnata ha erroneamente quantificato le spese, atteso che il Tribunale ha liquidato € 426,00,
a titolo di compensi, specificando di aver applicato i valori minimi dello
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile scaglione di riferimento (II scaglione, da € 0,01 a € 5.200,00, corrispondente al valore della domanda originaria di € 4.000,00) per le sole fasi di studio e introduttiva, stante la particolare semplicità della decisione. Ma, pur avendo il
Giudice applicato i valori minimi e considerato solo le fasi effettivamente svolte
(Cass. Civ., n. 21776 del 29.07.2021), la quantificazione appare comunque eccessiva, in rapporto all'effettiva attività difensiva svolta dalla controparte costituita e all'estrema semplicità della questione processuale definita.
Ha chiesto, in definitiva, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado;
in via subordinata, disporre la compensazione parziale;
in via ancor più subordinata, ridurre l'importo liquidato a carico di essa società.
I motivi meritano reiezione.
Va preliminarmente evidenziato che il Tribunale di Avellino, pronunciando sulla propria competenza di valore – e declinandola – ha correttamente statuito anche sulle spese del processo. La Corte di legittimità, in argomento, ha predicato che, il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e, ai fini della relativa liquidazione, il valore della controversia si desume dalla domanda (Cass. n.
17228/2011). Con più recenti pronunce, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito che, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. n. 11764/2016; Cass.
n. 17187/2019).
Non può essere condivisa la prospettazione, introdotta dalla società appellante in questo giudizio di gravame, secondo cui la sua adesione
“immediata e non condizionata” al rilievo dell'incompetenza per valore, compiuto d'ufficio dal Tribunale irpino, avrebbe dovuto indurlo a compensare totalmente o parzialmente le spese di giudizio.
Infatti, la regola processuale, in punto di regolamentazione delle spese di giudizio, prevede che queste restino a carico a carico della parte soccombente e/o della parte che ha dato luogo al processo nel quale è stata dichiarata l'incompetenza, secondo il cd. principio di causalità, sicchè, nella fattispecie,
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile tale parte va individuata proprio nell'attrice, che ha Parte_1 proposto l'azione per la declaratoria di inefficacia dell'atto di recupero dei contributi n. TFKCR0200046/2021 avanti al giudice incompetente ratione valoris
(il Tribunale di Avellino).
L'art. 92 comma II cod. proc. civ., nella formulazione vigente al momento della proposizione della domanda in primo grado, prevede che la compensazione può essere disposta nel caso di soccombenza reciproca;
ovvero di assoluta novità della questione trattata;
ovvero mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. Tuttavia, nessuno di tali presupposti è stato riscontrato dal Tribunale, né può essere ravvisato, adesso, da questa Corte.
Con la sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha ulteriormente affermato la possibilità della compensazione anche nel caso in cui sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni”. Ma neanche tale presupposto può stato ravvisato adesso da questa Corte, tenuto conto che l'adesione di Parte_1 al rilievo dell'incompetenza, compiuto d'ufficio dal Tribunale, non può
[...] costituire una condotta processuale, con connotazioni di gravità ed eccezionalità tali da indurre la compensazione, invocata dall'appellante.
Non merita miglior sorte neanche la doglianza inerente alla misura degli onorari liquidati nel primo grado, ritenuta da Parte_1 eccessiva, in relazione al valore della controversia ed all'impegno profuso dal difensore di controparte.
Ed infatti, il Tribunale di Avellino ha espressamente dichiarato di essersi attenuto ai minimi tariffari e di aver considerato le sole fasi effettivamente svolte (la “fase di studio della controversia” e la “fase introduttiva del giudizio”), pervenendo ad un importo complessivo di € 426,00.
Ed effettivamente, i parametri tariffari delle due fasi predette, in relazione alla tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale
– valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00, allegata al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., restituiscono un importo complessivo di € 425,00, che si attesta proprio al minimo ivi previsto: € 425,00 + € 425,00 = € 850,00 x 50% = € 425,00. Si manifesta fuor di luogo, dunque, la pretesa dell'appellante di veder liquidare un importo ancora inferiore a quello corrispondente al minimo tabellare, che è inderogabile,
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile così come statuisce l'art. 12 comma 1 d.m. 55/2014 (“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri generali, … possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”) (v. anche Cass. n.
14146/2025; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 24993/2023; Cass. n. 10438/2023).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata va confermata nella parte attinta dall'impugnazione.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico di
[...]
per effetto della soccombenza, e si liquidano come da Parte_1 dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia, questa volta desunto soltanto dall'ammontare della somma dovuta a titolo di spese, quest'ultima costituendo il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 4520/2022; Cass. n.
27871/2017). Nel caso di specie, avendo il Tribunale pronunciato condanna alla somma di € 426,00, ciò comporta l'applicazione della tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore da 0,01 ad € 1.100,00. Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025) e vanno applicati, ancora una volta gli onorari minimi.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...] di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino deliberata il
13.3.2025 e pubblicata il 18.3.2025 (n. 3010/2024 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
10 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in favore dell' , che Controparte_1 liquida in € 247,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 18 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
IU De LI
(firma apposta in modalità digitale)
11