TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 405/2021 promossa da:
, in persona dell'Amministratore p.t. corrente in Controparte_1
Siderno via Indipendenza (c.f. ), elettivamente domiciliato a Marina di Gioiosa P.VA_1
Jonica presso lo studio dell'avv. Riccardo Misaggi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
OPPONENTE
e
( P.VA ) in persona del legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante p.t. con sede a Siderno ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trichilo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
OPPOSTO
Nonché
, nato a [...] il [...] (CF: e ivi CP_3 CodiceFiscale_1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Commisso ( ) come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato ai fini del C.F._2
presente giudizio e successivi incombenti presso il suo studio legale sito in Siderno alla Via
Matteotti 64;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Controparte_1 opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo 30/2021, emesso in data 29/01/2021, dal
Tribunale di Locri, per la somma di € 25.932,37, portata dalla fattura n.12/2016 per lavori edili eseguiti nel 2015 in favore del condominio, oltre interessi , spese legali liquidate in €
685,50 oltre accessori Deduceva che l'importo non era dovuto in quanto il condominio che nel 2014 aveva affidato alla società opposta, giusta contratto di appalto, l'esecuzione di alcuni lavori condominiali per l'importo complessivo di €.104.723,90, come da computo metrico-estimativo allegato al contratto, aveva a fronte di tali lavori, completamente adempiuto al contratto pagando l'importo complessivo di €.133.744,37 come si poteva evincere dai bonifici prodotti. La somma ingiunta, sostenuta solo dalla fattura con allegato solo un computo metrico, non era stata riconosciuta dal condominio perché si trattava di lavori non autorizzati dal Condominio ma eseguiti dall'impresa su mero accordo verbale con i singoli condomini e pertanto erano sempre stati contestati dall'amministratore. In ogni caso chiedeva preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa il condomino CP_3
perché risultante moroso con il pagamento delle quote condominiali e nel merito chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che ribadiva che l'importo ingiunto era Controparte_2 regolare e sostanzialmente non contestato dall'opponente se non con mere clausole di stile.
Quanto all'unico sostanziale motivo dell'opposizione, osservava di aver fornito la prova del proprio credito portato dalla fattura e che la difesa del era palesemente CP_1 contraddittoria laddove negava l'esistenza del credito e al contempo chiedeva la chiamata in causa del condomino risultante moroso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva il condomino il quale CP_3 chiedeva la sua estromissione dal giudizio eccependo la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza e contraddittorietà della citazione. Invero dalla difesa del CP_1
non era dato capire se l'obbligazione verso la società opposta era stata interamente adempiuta, se il credito vantato dalla società era esistente ma non opponibile al condominio ma al condomino o se quest'ultimo fosse stato chiamato solo perché moroso verso il condominio per il principio di parzietà dell'obbligazione, ma in tal caso occorreva un titolo a carico del condominio da riversare pro quota sul condomino moroso. Tutto questo peraltro senza specifica prova della morosità del condomino Pertanto, in via CP_3 principale si associava nel merito alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata dichiarare inammissibile la chiamata di terzo per assenza di qualsiasi credito della società opposta verso il condomino e in estremo subordine, ridurre la pretesa CP_3
nei limiti della quota di spettanza del condomino terzo chiamato.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 VI comma cpc, il giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dall'opposta e rinviava per la discussione orale.
All'udienza del 6.12.2024 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 4 cpc.
L'opposizione proposta dall'odierno opponente, si basa solo sul motivo che il credito ingiunto non è fondato sul contratto di appalto intercorso tre le parti, ma è basato soltanto su una fattura emessa dalla ditta per lavori asseritamente effettuati in favore del
Condominio ma non autorizzati. Sul punto è bene precisare che entrambe le parti richiamano inizialmente il contratto del 28.4.2014 a cui è seguito un computo metrico estimativo del 30.4.2014 per la somma di €.104.723,90 sulla base del quale l'Amministratore del ha proceduto a redigere il piano di riparto. I lavori vengono eseguiti e tale CP_1
circostanza non è in contestazione e il fornisce prova di aver corrisposto alla CP_1 società appaltatrice la complessiva somma di €. 133.744,37 mediante la produzione dei bonifici, con una differenza di €.29.020,47 rispetto al computo metrico-estimativo. A fronte di un pagamento superiore dell'iniziale computo metrico approvato e superiore anche alla somma richiesta con il decreto ingiuntivo da parte della società, quest'ultima non dimostra se non con la sola fattura, insufficiente in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per la dimostrazione del credito, per come indicato con l'ordinanza del 5.10.2021, che il credito richiesto non sia compreso nell'importo già corrisposto.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in sede di monitorio e in sede di opposizione dall'opponente, è bene fare chiarezza sul contenuto dei documenti allegati. Invero, in sede di monitorio viene prodotto un contratto di appalto del 28.4.2014 per l'importo di
€.25.245,00, mentre in sede di opposizione il computo metrico-estimativo prodotto dal condominio è per un importo di gran lunga superiore e pari ad oltre €.104.000,00. Il piano di riparto allegato dal in sede di memorie ex art.183 n.2 cpc e redatto il 30.4.2014 CP_1
è per un importo complessivo di €.120.340,22 a fronte del quale il Condominio dimostra con i bonifici allegati di aver pagato alla ditta opposta la somma di €. 133.744,37 per come già detto. La somma che l'opposta chiede come ulteriore pagamento è sorretta nel procedimento monitorio non da un computo metrico-estimativo, ma dal primo stralcio della contabilità redatta dall'arch. ad ottobre 2014. Confrontando i pagamenti prodotti Per_1
dal condominio con la data del primo stralcio di contabilità di ottobre 2014, si evince che nello stesso periodo il condominio effettuò in favore della società appaltatrice 3 bonifici per una somma di €. 18.000,00. Pertanto non vi è alcuna corrispondenza sotto il profilo del criterio temporale tra la fattura del 2016 su cui si basa il credito ingiunto e la fonte negoziale prodotta non sostenuta dal computo metrico-estimativo, ma per come detto dallo stralcio di contabilità del I SAL di ottobre 2014. Ma se il ha dato prova dei pagamenti CP_1
effettuati dal 2014 al 2016 per un importo ben superiore del computo metrico-estimativo sottoscritto dalle parti e datato 30.4.2014, si deve dedurre che la fattura oggetto dell'ingiunzione non riguarda i lavori di cui al contratto di appalto per come contabilizzati nel computo di ottobre 2014. Non solo ma nella causale della fattura sin indica in modo alquanto generico “acconto per lavori di ristrutturazione eseguiti per VS conto anno 2015”.
Il non solo dichiara di aver adempiuto interamente alla propria prestazione, CP_1 ma, qualora l'opposto possa dare idonea prova del suo diritto di credito ulteriore, rappresenta che la stessa non può essere imputata al perché mai autorizzata. A CP_1
fronte di tale contestazione, era onere del creditore opposto pertanto, dare la prova del contrario, attraverso la produzione del verbale di assemblea che l'importo ingiunto fosse stato approvato e che l'Amministratore aveva pertanto conseguenzialmente predisposto il relativo piano di riparto. Manca quindi la prova positiva documentale che possa ricondurre al l'ulteriore prestazione portata nella fattura ed effettuata dall'appaltatore. CP_1
Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento “ (Cass. Sez. Un., 30.10.2001
n.13533). Pertanto, “L'applicazione di tale principio al contratto di appalto -cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto- comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.” (Cass., sez. II 13.2.2008 n.3472; Cass., ord. 23.09.2024 12981).
Per come detto, questa difformità tra il dato negoziale e la fattura allegata dalla ditta è giustificata dalla tesi difensiva della stessa società opposta che ha rappresentato che la somma portata dalla fattura del 2016 si riferiva a lavori effettuati extra-capitolato. Ma se così fosse, non può che confermarsi l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'opposta, perché i lavori extra-capitolato sono opponibili al solo se CP_1
l'opposta avesse dimostrato l'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea o comunque che trattavasi di lavori necessari al fine del completamento dell'opera appaltata.
In nessuna delle richieste istruttorie l'opposta chiarisce in modo specifico e dettagliato quali fossero queste opere extra capitolato che la società ha realizzato, con ciò deducendo in modo del tutto generico e quindi inammissibile le richieste istruttorie, ivi compresa la CTU che senza alcun riferimento specifico alla natura delle opere effettuate extra capitolato, si appalesa esplorativa.
Come ben noto, è fisiologico nel contratto di appalto che in corso d'opera si possano determinare situazioni in cui vengano richiesti ulteriori lavori che il committente è tenuto a pagare solo se la ditta dimostra che gli stessi erano necessari per realizzare l'opera appaltata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 10891/17) , il committente è obbligato a pagare per i lavori extra se questi sono stati essenziali per garantire che l'opera venga realizzata secondo gli standard professionali richiesti. Il giudice deve valutare la necessità di tali interventi e determinarne la compensazione, che potrebbe essere stabilita in base al preventivo iniziale o ai prezzi di mercato. Ne consegue che è onere dell'appaltatore specificare che lavori ha fatto e la loro essenzialità rispetto all'opera appaltata. Non sussiste alcuna prova documentale da cui possa evincersi che a livello tecnico vi sia stata una rivalutazione dell'intero computo metrico-estimativo perché il progetto iniziale si era dimostrato lacunoso.
Per tali ragioni, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di ciò, appare assorbita l'ulteriore questione posta dalla costituzione del terzo chiamato, ovvero il condomino in merito all'eccepita carenza di legittimazione CP_3 passiva dallo stesso sollevata. Val la pena comunque evidenziare che il anche CP_1
con le note conclusive ribadisce di aver chiamato in causa il condomino perché moroso e quindi sulla base del principio di parziarietà dell'obbligazione. In merito si osserva che con la chiamata in causa del condomino ritenuto moroso, l'Amministratore ha inteso garantire ancor di più i diritti di difesa del nel giudizio di opposizione. Se infatti è pur CP_1 vero che il principio di parziarietà dell'obbligazione si applica in genere una volta che è accertato il credito del terzo mediante la formazione di un titolo, il fatto che sin dal giudizio di merito il condominio coobbligato abbia deciso di chiamare in causa sin dal giudizio di merito il condomino inadempiente, non determina alcuna inammissibilità, perché il potrebbe in tale sede contestare la sua morosità o l'imputabilità a suo carico di CP_1
una spesa non dallo stesso riconosciuta o contestata, tanto da legittimarlo anche ad intervenire volontariamente nel giudizio. Pertanto, le doglianze espresse sul punto dal terzo chiamato non appaiono invero condivisibili, posto che in tale ipotesi, il è stato CP_1 maggiormente tutelato per essere stato citato nella fase di cognizione diretta all'accertamento del diritto di credito vantato dal terzo.
In punto di spese, per le questioni affrontate, si ritiene di dover compensare le stesse tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto ritualmente notificato, contro e CP_1 Controparte_2 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.30/2021 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 28.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis