Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott.ssa Monica Cacace Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4641/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2023, depositata in data
14.4.2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Parte_1
Strettola Sant'Anna alle Paludi n. 18, codice fiscale/Partita Iva: ; P.IVA_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._1
residente in [...];
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_2
, residente in [...]
18;
tutti elett.te dom.ti in Napoli alla Via Toledo n. 256, presso l'avv. Paolo Parlato – codice fiscale – che li rappresenta e difende in virtù di mandato C.F._3
in calce all'atto di citazione in appello;
Appellanti principali/Appellati incidentali
E
sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e Codice Fiscale – rappresentante del Gruppo I.V.A. P.IVA_2
“ ” Partita IVA ( ), nonché Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in via V. CP_4
Alfieri n. 1, 31015 - Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - LL , rappresentata da P.IVA_5 CP_5
con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di
[...]
iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 1000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, presso lo studio del Prof. avv.
Nicola Rocco di Torrepadula (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura in atti;
Appellate/Appellanti incidentali
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 8 marzo
2017 la Società e convenivano, innanzi al Pt_1 CP_2 CP_1
Tribunale di Napoli, il (già ), in Controparte_6 Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo per l'insussistenza del credito azionato in monitorio. Il ricorrente infatti, Controparte_6
aveva dedotto di essere creditore della e di e Pt_1 CP_2 CP_1
(anche quali garanti omnibus della predetta società) della complessiva somma di euro
428.052,00, di cui Euro 80.234,12 quale saldo passivo del rapporto di apertura in conto corrente bancario n. 1000/00006368, Euro 130.000,00 quale saldo passivo del rapporto di concessione di linea di credito per anticipo fatture a valere sul citato conto corrente,
Euro 217.817,88 quale saldo passivo del rapporto di mutuo del 9 dicembre 2010. A fondamento dell'opposizione gli attori eccepivano: 1) in riferimento al mutuo la nullità della clausola degli interessi in quanto indeterminata e indeterminabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c. e dell'art. 117 comma 4 e 6 del D.
Lgs. 385/93, nonché per la sussistenza di usura originaria in violazione della legge
108/96 e dell'art. 644 c.p.; 2) in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/6368 la illegittimità dei tassi di interesse applicati, oltre l'assenza di regolare sottoscrizione del contratto di apertura di credito;
3) per l'effetto di tali anomalie, la nullità anche delle garanzie prestate da e . CP_1 CP_2
Si costituiva ritualmente l'opposto sollevando eccezioni di rito e Controparte_6
deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta dalle controparti di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese processuali. In ogni caso, l' convenuto chiedeva CP_8
accertarsi il credito per cui è causa e condannarsi la e i fideiussori della stessa Pt_1
al pagamento del quantum dovuto sulla base delle risultanze di giudizio.
Istruita la causa anche a mezzo ctu, spiegava intervento la la quale Controparte_4
dichiarava che, nell'abito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge n. 130 del 30/04/1999, aveva acquistato pro soluto i crediti in contestazione, precisando che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante pubblicazione nella G.U. n. 52 del 5/5/2018.
Precisate le conclusioni, il Tribunale riservava la causa a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
La sentenza appellata
Con sentenza n. 3919/2023, depositata in data 14.4.2023, il Tribunale di Napoli così provvedeva in dispositivo:-) dichiara inammissibile l'intervento della CP_4
-) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-)
[...]
condanna la al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro Pt_1
207.405,09, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-)condanna CP_1
e al pagamento in solido, in favore dell'opposta, della somma di € CP_2
425.222,97, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-) condanna gli opponenti al pagamento in solido, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in €
9.500,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014; -) compensa le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e l'interventrice; -) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti in misura eguale tra loro.
Il Giudizio di Appello
La e proponevano appello avverso la predetta Pt_1 CP_1 CP_2
sentenza, chiedendo di “accertare la inesistenza del credito riconosciuto al
[...]
di cui alla condanna imposta in favore del con vittoria CP_6 Controparte_6
di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorate di accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno dell'appello proponevano i motivi di seguito sintetizzati:
“1) Conferma della mancata prova dell'avvenuta cessione – Carenza del diritto del credito litigioso in capo al irreversibile della dichiarata Controparte_9
cessione pro-soluto del credito litigioso”.
Gli appellanti sostenevano: a) che la interventrice pur dichiaratasi titolare CP_4
esclusiva del credito oggetto di lite, per effetto di una intercorsa operazione di cartolarizzazione stipulata con la cedente , a mezzo della quale Controparte_6
questa ultima avrebbe ceduto pro soluto il credito, non avrebbe assolto all'onere probatorio che, nella fattispecie, le imponeva di dimostrare che, nella citata operazione di cartolarizzazione, rientrasse anche il credito preteso nei confronti della società appellante;
b) il Giudice non avrebbe potuto riattribuire alla cedente il credito già alienato, essendone ormai sfornito di titolarità in maniera irreversibile;
accertata la inesistenza, in capo alla interventrice, della titolarità sostanziale del rapporto, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto il credito rimasto in vita processualmente in capo al malgrado la carenza probatoria de qua, la violazione di legge Controparte_6
commessa dal giudice deriverebbe dalla attribuzione in retrocessione all'alienante di un diritto definitivamente ceduto con effetto traslativo immediato all'acquirente.
Inoltre, rilevavano gli appellanti che, ai sensi dell'art 1260 c.c., gli effetti reali che il cessionario consegue con l'acquisto del credito determinerebbero il definitivo trasferimento dell'oggetto del contratto con effetti immediati all'atto del consenso contrattuale reso tra cedente e cessionario. Evidenziavano, altresì, che l'operazione di cartolarizzazione assolve essenzialmente alla funzione di smobilizzare i crediti, i quali fuoriescono dal patrimonio del creditore a fronte dell'ottenimento di immediata disponibilità economica.
Tanto argomentato, gli appellanti chiedevano di riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur accertando l'omissione della prova della titolarità del credito da parte del cessionario ed interventore volontario, ha condannato gli appellanti al pagamento in favore della parte cedente del medesimo credito già ceduto.
2) “Carenza della titolarità del diritto in capo alla cedente- Sussistenza giuridica della suddetta inesistenza”. Gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice così ha motivato: “omettendo anche l'allegazione minima dell'avviso di cessione pubblicato su GU ex art 58 TUB tale da far ritenere radicato in capo al terzo intervenuto medesimo la titolarità sostanziale del rapporto
(processualmente in vita per il ”. A detta degli appellanti, se CP_6 CP_6
processualmente l'azione litigiosa poteva ritenersi oggettivamente in essere in quanto sorta tra l'odierna appellante e la originaria titolare del diritto, ancora non cedente il credito, all'esito dell'intervento effettuato dalla professata cessionaria, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere non tanto dell'oggetto della contesa (il credito contestato) quanto piuttosto sulla titolarità del diritto sostanziale, come tra l'altro in parte indicato dal giudice a danno della interventrice, ma non esteso nella motivazione a danno anche della originaria titolare del rapporto.
Ribadivano gli appellanti che “se il in corso di lite ha perso la Controparte_6
titolarità del diritto sostanziale in maniera irreversibile, la cessionaria, invece, non ha ottenuto il riconoscimento della medesima titolarità del credito per non averlo provato, di guisa che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto condannare la appellante al pagamento di quanto statuito in favore di un soggetto sfornito della titolarità del diritto, di guisa che la motivazione impugnata doveva invece essere diretta ad evidenziare la intervenuta perdita della legittimazione processuale del
[...]
(che infatti non ha né precisato le conclusioni, né depositato la comparsa CP_6
conclusionale e, infine, la memoria di replica) e la contestuale declaratoria della intervenuta perdita della titolarità del diritto controverso”.
Pertanto, gli appellanti chiedevano, in riforma della sentenza appellata, di accertare e dichiarare la perdita del diritto di credito in capo al e, quindi, la sua Controparte_6
carenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
In definitiva, gli appellanti concludevano, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata: “-In via principale, dichiarare la irreversibilità della perdita del credito oggetto della contesa intercorsa tra le parti per effetto della dichiarata cessione pro- soluto ai sensi della legge 130/1999 e degli artt.
1260 e segg. c.c. e, per l'effetto, dichiarare ed accertare la inesistenza del credito pecuniario oggetto di condanna a carico della del sig. CP_10 CP_2
e del Sig. in capo al;
-Per l'effetto, riformare CP_1 Controparte_6
integralmente la Sentenza appellata accertando la inesistenza del credito in capo al
- Condannare la parte appellata al pagamento di spese e compensi Controparte_6
del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
e maggiorata di rimborso spese generali ed accessori fiscali”.
Con comparsa depositata in data 29.01.2024 si costituivano Controparte_3
quale incorporante il , e evidenziando che gli Controparte_6 Controparte_4
appellanti, con il proposto gravame, avevano sostanzialmente rinunciato a ogni contestazione relativa all'entità del credito e alla presunta nullità del contratto di mutuo del 9.12.2010, nonché del contratto di conto corrente n. 1000/6368 e delle fideiussioni rilasciate da e . Inoltre, sottolineavano che, nel giudizio di primo CP_1 CP_2
grado, i debitori prima (tardivamente) avevano contestato la legittimazione sostanziale della cessionaria e dopo, con l'atto di appello, avevano riconosciuto come valida la cessione e non più titolare del credito ceduto la cedente. Assumevano, pertanto, la contraddittorietà della posizione degli appellanti e chiedevano il rigetto dell'appello per la sua manifesta infondatezza. Evidenziavano, altresì, che la contestazione delle controparti relativa alla pretesa carenza di titolarità della cessionaria sarebbe tardiva poiché solo nella memoria di replica ex art 190 c.p.c., per la prima volta, gli originari opponenti avrebbero genericamente lamentato l'assenza di legittimazione sostanziale della , insistendo, quindi, sulla permanente titolarità del credito in capo CP_4
alla cedente.
Inoltre, censuravano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che “nel presente giudizio l'interventrice non ha depositato al momento della costituzione il contratto di cessione in blocco dei crediti e il relativo allegato contenente l'indicazione dell'elenco dei rapporti trasferiti, né l'estratto della GU contenente l'indicazione dei crediti oggetto di cessione. Da tutto ciò consegue che l'intervento va dichiarato inammissibile, non avendo la società dimostrato di essere titolare del credito derivante dai rapporti oggetto di causa”.
Al riguardo, affermavano che l'onere della cessionaria in operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 58 TUB, di provare l'inclusione del credito in detta operazione, sorgerebbe solo nel caso in cui vi è contestazione, mentre, nel caso di specie, non solo non vi sarebbe stata una tempestiva contestazione, ma vi sarebbe stata la conferma in giudizio dell'inclusione del credito da parte della cedente e della cessionaria. Inoltre, la dichiarazione della cedente, unitamente all'indicazione dei riferimenti della pubblicazione in G.U. dell'operazione, sarebbero stati sicuramente elementi sufficienti all'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento spiegato in primo grado. A detta degli appellanti incidentali, il primo Giudice avrebbe anche omesso di considerare che il citato avviso di cessione avrebbe con precisione individuato le caratteristiche generali dei crediti in blocco ceduti, ossia: “tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei
Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Sulla base di detti chiari elementi individuativi, i crediti oggetto di causa “derivanti dai saldi passivi dell'apertura di credito in conto corrente
e dell'anticipi fatture collegati al conto corrente n. 1000/000006368 e del mutuo sottoscritto in data 9.10.2013” rientrerebbero senza dubbio nella cessione in oggetto.
Tanto argomentato, gli appellati e appellanti incidentali così concludevano: “1. rigettare l'appello proposto dalla e dai sig.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
confermando la sentenza n. 3919/2023 del 14.4.2023 nella parte in cui ha condannato gli stessi al pagamento degli importi indicati nel provvedimento in favore di
[...]
2. accogliere l'appello incidentale proposto da e Controparte_3 Controparte_4
. dichiarando l'ammissibilità dell'intervento della Controparte_3 CP_4
3. per l'effetto, condannare la e Sigg.ri e
[...] Parte_1 CP_1 CP_2
al pagamento, in favore di del credito così come accertato nel Controparte_4
giudizio n.r.g. 8187/2017 con sentenza n. 3919/2023 del 14.4.2023; 4. condannare la
e i sig.ri e al pagamento delle spese e Parte_1 CP_1 CP_2
competenze del presente grado di giudizio”.
I Motivi della decisione
1.L'appello principale è infondato e merita di essere rigettato.
Gli appellanti principali deducevano l'erroneità della sentenza gravata in quanto il
Giudice di primo grado non avrebbe potuto condannare gli originari opponenti al pagamento delle indicate somme in favore dell'opposto , non Controparte_6
potendo “riattribuire alla cedente il credito alienato, essendo la stessa sfornita di titolarità”. Nello specifico, gli appellanti affermavano che la Banca cedente, in conseguenza della dedotta cessione, non avrebbe più avuto diritto al riconoscimento del credito azionato e che, pertanto, il giudice avrebbe commesso “elusione degli artt.
1 e 4 della legge 130/1999”, dal momento che il debito della e dei suoi Pt_1
fideiussori sarebbe fuoriuscito dal patrimonio della creditrice originaria in modo irreversibile.
Le difese svolte dagli appellanti principali sono destituite di pregio. Innanzitutto, deve evidenziarsi che, su di un piano meramente logico, gli appellanti non possono contestualmente eccepire, da una parte, la carenza di “legittimazione sostanziale” della cessionaria perché non vi sarebbe prova che il credito azionato in giudizio sia incluso nell'operazione di cessione in blocco e, dall'altra, affermare che con l'operazione de qua il credito vantato nei confronti degli appellanti sia fuoriuscito dal patrimonio del con conseguente pretesa perdita della titolarità Controparte_6
sostanziale del credito stesso in capo all'asserita cedente.
Si tratta, all'evidenza, di difese inconciliabili tra loro perché lo stesso credito non può non spettare o alla cedente o alla cessionaria sulla base della risoluzione della questione relativa alla inclusione o meno del credito nell'operazione di cessione in blocco. Sul punto, giova specificare che la contestazione sollevata della e dai garanti nella Pt_1
comparsa conclusionale di primo grado attiene all'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco e non alla esistenza della stessa.
In ogni caso, l'appello principale è infondato in quanto la cessione in oggetto è avvenuta in corso di causa con applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 111
c.p.c., che prevede la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte della cedente, in qualità di sostituto processuale della cessionaria, anche in caso di intervento di quest'ultima, fino alla formale estromissione della prima dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
In altri termini, il trasferimento del diritto controverso in corso di causa non determina né può determinare ex se il rigetto della domanda originariamente proposta dal
[...]
come erroneamente hanno richiesto gli appellanti nell'insistere sul dato della CP_6
definitiva fuoriuscita del credito per cui è causa dal patrimonio della cedente, in quanto, per espressa disposizione di legge, la parte originaria conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale del cessionario, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano sempre nei confronti dell'effettivo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio.
Diverso è il caso in cui l'azione venga direttamente introdotta dal cessionario del credito senza la prova della titolarità del diritto e, quindi, non potendo il giudizio in questione avere un esito positivo per la parte istante. Ma giova ribadire che non è questo il caso di specie, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva introdotto nei confronti del , allorquando pacificamente detta Controparte_6
parte era ancora nella titolarità, formale e sostanziale, del credito opposto, essendo intervenuta la modificazione soggettiva in questione successivamente nel corso del primo grado di giudizio per come dedotto in atti;
infatti, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti non sollevavano alcuna contestazione in ordine alla titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo, in capo alla parte opposta.
2. L'appello incidentale è fondato e va accolto.
Occorre osservare che gli opponenti nel corso del giudizio di primo grado non contestavano l'intervento spiegato in giudizio dalla quale successore Controparte_11
nel diritto affermato in giudizio dall'opposta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anzi davano atto della parte intervenuta con la difesa immediatamente successiva del 03.12.2020 e si difendevano soltanto nel merito della pretesa creditoria fatta propria dalla cessionaria. Solo con la memoria conclusionale depositata in data 06.04.2023 le odierne parti appellate incidentali affermavano che la non appariva dotata di CP_4
legittimazione sostanziale e che la stessa non aveva dato prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Detta contestazione si appalesa, pertanto, tardiva e dunque priva di effetti. In altri termini, gli opponenti in primo grado non formulavano alcuna contestazione relativa alla cessione se non tardivamente nella Cont memoria di replica depositata oltre due anni dopo l'intervento di , che CP_4
nel corso del giudizio, partecipava anche alle operazioni peritali.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla nella spiegata qualità, essendo non Controparte_11 bisognevole di prova la titolarità del diritto fatto valere in giudizio in quanto non contestata.
Infine, va chiarito che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass.
Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442). Tuttavia, ricorrono ragioni contrarie nella specie alla pronuncia di condanna diretta in favore del cessionario perché oggetto delle questioni dibattute risulta essere stata la condotta di non contestazione della cessione.
Le spese del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza le spese del giudizio di appello vanno poste a carico degli appellanti principali/appellati incidentali in favore delle controparti;
pure in applicazione del principio di soccombenza vanno regolamentate le spese del giudizio di primo grado tra gli odierni appellati incidentali e appellante incidentale Le spese vanno liquidate come da dispositivo che segue, Controparte_11
ai sensi del DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività difensive effettivamente svolte e della loro natura e pregio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L n 228 del
2012, art 1, comma 17) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., e e, per l'effetto, conferma la CP_1 CP_2
sentenza impugnata;
2. In accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara l'ammissibilità dell'intervento della in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t.;
3. Condanna la e alla refusione delle spese Pt_1 CP_2 CP_1
del presente grado di giudizio, in favore di e Controparte_3 [...]
che liquida in € 11.523,00 per compenso unico professionale, oltre CP_4
rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
4. Condanna e alla refusione delle spese del Pt_1 CP_2 CP_1
giudizio di primo grado, in favore di in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
5. Ferma per il resto la sentenza appellata;
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L n
228 del 2012, art 1, comma 17) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Alla cancelleria per gli adempimenti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Il Presidente
Dott. Michele Magliulo