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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/08/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 228 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Orti n. 100, presso lo studio dell'Avv. Francesco Folino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ), alla Via Bruno Chimirri n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maria
Mastria che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 7 febbraio 2025, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
RGVG n. 228/2025 - Pagina 1 di 5 Catanzaro, in data 29 agosto 2019 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli - deducevano che, nonostante i diversi tentativi, l'unione matrimoniale di era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì:
1) che svolgeva l'attività lavorativa di operaio e percepiva una Parte_1 retribuzione mensile di circa € 1.200,00, mentre , priva di Parte_2 occupazione, era priva di redditi propri;
2) che l'unico bene immobile di proprietà di entrambi era la casa familiare, sita in
Catanzaro, alla Via Istria n. 7 ed identificato all'NCEU al foglio 89, particella 443, sub. 42, per l'acquisto della quale i coniugi avevano contratto mutuo ipotecario con l'Istituto di credito Banco di Napoli PA (ora Intesa San Paolo PA) in data 29 marzo
2018;
3) che entrambi i ricorrenti erano rispettivamente proprietari di una vettura.
Dichiaravano, infine, di non avere reciproche pretese l'uno dall'altra e chiedevano la sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. In ordine allo status, autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e con Parte_1 Parte_2 ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge a margine dell'atto di matrimonio contratto in Catanzaro in data 29.08.2019 e trascritto nella Parte II serie A, n. 27 del Registro di Stato civile di Catanzaro.
3. In ordine alle condizioni economiche, le parti non avranno reciproche pretese in termini di mantenimento e/o altra spesa inerente le esigenze di vita;
4. Il sig. si obbliga, entro 10 giorni dall'omologa delle condizioni Parte_1 di separazione, a trasferire alla signora per il tramite di notaio a Parte_2 scelta di quest'ultima la quota (1/2) di sua proprietà dell'immobile sito in
RGVG n. 228/2025 - Pagina 2 di 5 Catanzaro in via Istria n. 7 meglio identificato all'NCEU al foglio 89, part.lla 443, sub. 42 senza nulla a pretendere dalla stessa e rilasciandolo libero da effetti personali;
5. La signora si obbliga, in contestualità del predetto trasferimento Parte_2 immobiliare e per effetto del trasferimento a suo nome della quota (1/2) dell'immobile sito in Catanzaro in via Istria n. 7 meglio identificato all'NCEU al foglio 89, part.lla 443, sub. 42 in testa a ad estinguere in via Parte_1 anticipata e definitiva l'obbligazione di mutuo ipotecario rep. n. 7637 e racc. n.
5703 a rogito del notaio in Catanzaro Dott. , con la Controparte_1 provvista fornita dal di Lei padre – – mediante accesso a Fondo CP_2 pensione di Intesa San Paolo Spa, così liberando il sig. Parte_1 dall'obbligazione solidale all'epoca contratta;
6. La contestualità del trasferimento immobiliare e dell'estinzione del mutuo si realizzerà mediante la creazione di un conto tecnico su cui versare la provvista necessaria all'estinzione del mutuo che verrà erogata all'Istituto finanziatore
Intesa San Paolo PA il medesimo giorno del rogito notarile non appena se ne darà ordine - telefonico - dallo studio notarile rogitante il quale darà atto nell'atto pubblico di trasferimento immobiliare del rilascio di quietanza di versamento.
7. Il sig. si impegna a pagare il compenso del proprio legale per Parte_1 la difesa e l'assistenza nel presente giudizio mentre per la signora Parte_2 dichiara di essere nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio per la quale ha presentato istanza ed il legale avv. Maria Mastria riserva apposita istanza di liquidazione compenso”.
1.1. All'udienza cartolare del 19 giugno 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 18 luglio 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
RGVG n. 228/2025 - Pagina 3 di 5 Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2288 del R.G.V.G. dell'anno
2025 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
14.08.1986 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Catanzaro, il 29 agosto 2019 (Anno 2019, Atto n. 27,
Parte II, Serie A, Uff. 4), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
RGVG n. 228/2025 - Pagina 4 di 5 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
7 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 228/2025 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 228 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Orti n. 100, presso lo studio dell'Avv. Francesco Folino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ), alla Via Bruno Chimirri n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maria
Mastria che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 7 febbraio 2025, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
RGVG n. 228/2025 - Pagina 1 di 5 Catanzaro, in data 29 agosto 2019 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli - deducevano che, nonostante i diversi tentativi, l'unione matrimoniale di era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì:
1) che svolgeva l'attività lavorativa di operaio e percepiva una Parte_1 retribuzione mensile di circa € 1.200,00, mentre , priva di Parte_2 occupazione, era priva di redditi propri;
2) che l'unico bene immobile di proprietà di entrambi era la casa familiare, sita in
Catanzaro, alla Via Istria n. 7 ed identificato all'NCEU al foglio 89, particella 443, sub. 42, per l'acquisto della quale i coniugi avevano contratto mutuo ipotecario con l'Istituto di credito Banco di Napoli PA (ora Intesa San Paolo PA) in data 29 marzo
2018;
3) che entrambi i ricorrenti erano rispettivamente proprietari di una vettura.
Dichiaravano, infine, di non avere reciproche pretese l'uno dall'altra e chiedevano la sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. In ordine allo status, autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e con Parte_1 Parte_2 ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge a margine dell'atto di matrimonio contratto in Catanzaro in data 29.08.2019 e trascritto nella Parte II serie A, n. 27 del Registro di Stato civile di Catanzaro.
3. In ordine alle condizioni economiche, le parti non avranno reciproche pretese in termini di mantenimento e/o altra spesa inerente le esigenze di vita;
4. Il sig. si obbliga, entro 10 giorni dall'omologa delle condizioni Parte_1 di separazione, a trasferire alla signora per il tramite di notaio a Parte_2 scelta di quest'ultima la quota (1/2) di sua proprietà dell'immobile sito in
RGVG n. 228/2025 - Pagina 2 di 5 Catanzaro in via Istria n. 7 meglio identificato all'NCEU al foglio 89, part.lla 443, sub. 42 senza nulla a pretendere dalla stessa e rilasciandolo libero da effetti personali;
5. La signora si obbliga, in contestualità del predetto trasferimento Parte_2 immobiliare e per effetto del trasferimento a suo nome della quota (1/2) dell'immobile sito in Catanzaro in via Istria n. 7 meglio identificato all'NCEU al foglio 89, part.lla 443, sub. 42 in testa a ad estinguere in via Parte_1 anticipata e definitiva l'obbligazione di mutuo ipotecario rep. n. 7637 e racc. n.
5703 a rogito del notaio in Catanzaro Dott. , con la Controparte_1 provvista fornita dal di Lei padre – – mediante accesso a Fondo CP_2 pensione di Intesa San Paolo Spa, così liberando il sig. Parte_1 dall'obbligazione solidale all'epoca contratta;
6. La contestualità del trasferimento immobiliare e dell'estinzione del mutuo si realizzerà mediante la creazione di un conto tecnico su cui versare la provvista necessaria all'estinzione del mutuo che verrà erogata all'Istituto finanziatore
Intesa San Paolo PA il medesimo giorno del rogito notarile non appena se ne darà ordine - telefonico - dallo studio notarile rogitante il quale darà atto nell'atto pubblico di trasferimento immobiliare del rilascio di quietanza di versamento.
7. Il sig. si impegna a pagare il compenso del proprio legale per Parte_1 la difesa e l'assistenza nel presente giudizio mentre per la signora Parte_2 dichiara di essere nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio per la quale ha presentato istanza ed il legale avv. Maria Mastria riserva apposita istanza di liquidazione compenso”.
1.1. All'udienza cartolare del 19 giugno 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 18 luglio 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
RGVG n. 228/2025 - Pagina 3 di 5 Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2288 del R.G.V.G. dell'anno
2025 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
14.08.1986 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Catanzaro, il 29 agosto 2019 (Anno 2019, Atto n. 27,
Parte II, Serie A, Uff. 4), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
RGVG n. 228/2025 - Pagina 4 di 5 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
7 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 228/2025 - Pagina 5 di 5