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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo, lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, pronunzia ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A
nella causa iscritta il 18.07.2023 e segnata dal N° R.G.C.A. 8789/2023, promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
TOCCAFONDI Filippo e DI RA
-attrice- contro
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_4 Controparte_5 CP_6
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo SOLIMENO
[...]
-convenuti-
OGGETTO: rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Condannare i convenuti, signori e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e al versamento, in solido tra
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_7 loro,, in favore della signora della complessiva somma di Euro Parte_1
=14.909,00=, a titolo di rimborso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli
1110 e 2041 del Codice civile e, in particolare per l'integrale rifacimento delle fosse biologiche di comune pertinenza, ivi comprese, tra le altre, le spese dalla medesima personalmente e integralmente sostenute ai fini della conservazione del bene comune, e, in particolare per l'integrale accollo delle operazioni di periodica vuotatura delle fosse biologiche di comune pertinenza, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di giudizio ovvero che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, e oltre al rimborso spese di CTU per Euro
=1.325,50= già versati;
condannare i convenuti, signori e Controparte_1 Controparte_2
e , in via solidale tra CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_7 loro, all'integrale refusione dei costi tutti sostenuti dalla signora fino alla Parte_1 conclusione della procedura di mediazione obbligatoria, numero di protocollo 437/2021, svoltasi innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Firenze (OCF), nella misura complessiva e documentata di Euro =4.581,55=, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di giudizio ovvero che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto. Con vittoria di compensi, spese vive, spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi, si chiede la distrazione dele spese di lite liquidate e le spese anticipate in favore dei procuratori costituiti.
Per i convenuti: IN TESI Respingersi tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
rinnovare la CTU alla luce dei criteri esposti e determinare gli oneri dei comparenti in base agli importi di euro 13.238,00 ovvero in ipotesi di euro 17.386,00, ovvero in base agli importi e ai criteri di riparto che risulteranno dalla stessa;
IN IPOTESI SUBORDINATA voglia accertare e dichiarare che i convenuti sono obbligati a pagare all'attrice a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il rifacimento e la manutenzione dell'impianto di smaltimento gli importi risultanti dall'applicazione della Tabella dei Millesimi determinati dalla CTU in atti all'importo complessivo di costo di ripartire fra tutti i compartecipanti di euro 13.238,00 ovvero in ipotesi subordinata di euro 17.386,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Esposizione dei AT
, titolare di omonima ditta individuale per Parte_1
l'esercizio dell'attività Bar-Ristorante, diveniva utilizzatrice dell'immobile posto in
Firenze (FI), via Pietrapiana n. 16/r, piano terreno e piano seminterrato, composto da un primo fondo avente accesso da via Pietrapiana n. 16/r e da un secondo fondo avente accesso dalla parallela e retrostante via di Mezzo n. 7/9, per aver sottoscritto con Credit Agricole Leasing Italia S.p.a. il relativo contratto di leasing immobiliare dal quale risultava a carico dell'utilizzatrice la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile medesimo, a servizio del quale vi era una vetusta fossa biologica, alla quale si accedeva da Via di Mezzo n. 7/9, e dalla quale provenivano copiosi sversamenti di acque putride nel fondo seminterrato, tanto da danneggiare gravemente le strutture di fondazione e quelle murarie e da pregiudicare le
2 condizioni generali di igiene e di salubrità dell'ambiente e delle persone frequentanti la proprietà.
Da controlli fatti eseguire da dai suoi tecnici di fiducia, Parte_1 risultava che la detta fossa era utilizzata anche da altri soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo, ubicati nei fabbricati di Via Pietrapiana nr. 6 e nr. 8 e di
Via di Mezzo n. 3 e precisamente riferibili ai sigg.ri e Controparte_1
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] CP_7 Parte_2 Parte_3
con i quali si metteva in contatto per Parte_4 Parte_1 procedere, senza creare disservizi agli scarichi delle proprietà esclusive e anticipandone i costi stante l'urgenza, non solo all'integrale sostituzione dell'intero impianto della fossa biologica ma anche al diverso posizionamento del nuovo impianto di raccolta e smaltimento nel fondo di Via di Mezzo n. 7/9, non raggiungendo tuttavia alcun accordo.
Ragione per cui decideva di effettuare i lavori anticipandone i Parte_1 costi pari ad euro 31.593,70, ottenendo soltanto da e da Parte_2 [...] il rimborso della loro quota parte, rimanendo creditrice della residua somma di Pt_5 euro 25.614,65, già detratto il dovuto relativamente alla propria quota parte, oltre all'importo di euro 3.150,00 per aver fatto anche svuotare numerose volte la medesima fossa biologica.
Esperito il procedimento di mediazione presso l'O.C.F. – conclusosi con verbale di mancato accordo del 14.12.2021 – agisce in questa sede nei Parte_1 riguardi degli odierni convenuti per ottenere il rimborso degli importi sopra precisati in proporzione alle singole quote di spettanza degli stessi come risultanti dalle Tabelle
Millesimali esistenti, invocando a sostegno della domanda o l'art. 1110 c.c. (che attribuisce ad ogni comproprietario il diritto al rimborso delle spese necessarie – e urgenti - sostenute per la conservazione del bene comune nell'ipotesi della trascuranza degli altri comunisti) o l'art. 2041 c.c. (che attribuisce il diritto ad ottenere il giusto indennizzo a fronte dell'ingiustificato arricchimento altrui, rappresentato, nel caso in esame, dall'aver i convenuti medesimi ottenuto un vantaggio economico).
L'attrice dà atto di aver ricevuto dal legale dei sigg.ri e CP_7 CP_4 CP_8
CP_
(complessivamente titolari di 519,92 millesimi) l' email del CP_9 CP_5
24.1.2022 contenente un invito a “dotare l'impianto di efficace via di sfiato dei gas e di conformare l'impianto alle normative di legge”; con il medesimo email gli stessi le
3 offrivano la somma complessiva di euro 6.000 a titolo di contributo, ritenendo che la spesa sostenuta fosse stata affrontata, in gran parte, per conseguire utilità ad esclusivo favore del fondo in uso a , e sottolineavano come le opere realizzate da Parte_1
non fossero mai state dai medesimi acconsentite e approvate. Parte_1
Radicatosi il contraddittorio processuale, si è costituito in giudizio Parte_4
, eccependo il difetto di legittimazione passiva non essendo mai stato titolare di
[...] diritti reali su immobili siti in Via Pietrapiana nr. 8 e facendo presente che non ha potuto partecipare alla mediazione sol perché l'invito non gli è stato spedito presso il luogo della sua residenza, ovvero a Scandicci, Via del Pellicino nr. 41.
Si sono costituiti in giudizio i restanti convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice e in subordine il riconoscimento della loro debenza nella minor somma di euro 6.000.
In particolare, questi rappresentano di non aver mai condiviso la soluzione tecnica adottata da (ovvero lo spostamento della fossa biologica in Parte_1 altro locale e la sua integrale sostituzione) perché ritenevano sufficiente la riparazione di quella esistente e comunque perché non consideravano necessario lo spostamento della fossa biologica in altro fondo, sia per contenere i costi sia per garantire una capienza adeguata, in quanto la nuova collocazione della nuova fossa biologica ha comportato una riduzione dei volumi delle camere di raccolta di raccolta dei liquidi da
8 a 6 metri cubi.
Inoltre, nel contestare quanto affermato in atto di citazione da (circa Parte_1
l'assunto che non avrebbe “trovato modo e disponibilità per un definitivo assenso Parte_1 alla realizzazione dell'unico intervento risolutivo che si poneva come oggettivamente improcrastinabile ed urgente”) eccepiscono che furono, invece, molteplici i contatti che le parti ebbero tra di loro a dimostrazione che non “hanno mai trascurato la manutenzione della cosa comune”: infatti, veniva tenuta una prima riunione in data 25.5.2018 tra i compartecipanti (nella quale veniva rappresentata dal sig. ) di esame Parte_1 Per_1 circa la scelta della tipologia dell'intervento e per l'esame del preventivo di spesa;
la riunione veniva riconvocata per la data del 6.6.2018, durante la quale veniva meglio esaminato il preventivo di spesa redatto dalla ditta LA e LL s.r.l. per complessivi euro 13.670.00 (prevedente la demolizione della fossa esistente, la sanificazione della struttura, l'inserimento di due nuove fosse in sostituzione della precedente) rispetto al quale non sollevava eccezioni circa la congruità dei costi Parte_1 rappresentati in tale preventivo, assicurando la compagine assembleare che si sarebbe
4 accollata il maggior costo derivante dallo spostamento della fossa in altro locale, cosicché gli altri compartecipanti accettavano lo spostamento e il riparto degli oneri come indicato nelle tabelle millesimali redatte dall'arch. tale “soluzione” Per_2 sarebbe stata trasfusa in una bozza portante la data del 28.11.2018 e veniva trasmessa via email in data 28.11.2018 ore 16,59 dal legale che all'epoca curava gli interessi dell'attrice (avv. Niccolai) a quello dei convenuti (avv. Solimeno).
Sin d'ora mette conto rilevare che parte convenuta ha depositato agli atti l'e- mail del 28.11.2018 (doc. nr. 4) e anche il relativo allegato (doc nr. 5); quest'ultimo differisce dalla bozza redatta ed allegata alla lettera del 7.1.2020 (doc. nr. 3) solo relativamente all'individuazione dell'importo di euro 11.034,04 che sarebbe stato dovuto in via solidale dagli odierni convenuti direttamente alla ditta esecutrice dei lavori (50% all'inizio dei lavori e 50% al termine, oltre oneri di legge) e di quello a titolo di contribuzione nelle spese già sostenute da per gli interventi di Parte_1 vuotatura e stasatura e video ispezioni delle fosse biologiche, pari ad euro 1.635,59, seguendo le ripartizioni esplicitate nella bozza.
Con riguardo, invece, al restante contenuto dell'accordo nulla era mutato dal
28.11.2018 al 7.1.2020, per cui: “….le parti si danno reciprocamente atto e quindi determinano che la somma necessaria per il rifacimento della fossa biologica attuando la seconda soluzione di intervento prospettato (demolizione della fossa esistente, sanificazione della struttura, inserimento di due nuove fosse in sostituzione della precedente) è pari ad euro 13.760,00…. ritiene Parte_1 preferibile, anche al fine di migliorare l'utilizzabilità del proprio fondo, la soluzione che prevede la sostituzione dell'attuale fossa biologica, il rifacimento del solaio ed il posizionamento di nuova fossa sul fronte del fondo di Via di Mezzo;
la seconda, che prevede il rifacimento della fossa esistente e la sanificazione della struttura, è preferita dalle altre parti stanti i minori costi di realizzazione;
si è dichiarata disponibile a sostenere i maggiori costi derivanti dallo spostamento e Parte_1 rifacimento della fossa biologica secondo la prima soluzione sopra indicata”.
Nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 i convenuti sollecitavano per iscritto la tenuta di una riunione con l'attrice per l'approvazione definitiva della bozza.
Senonché, proseguono i convenuti, decideva autonomamente di Parte_1
Contr realizzare l'opera, avvalendosi della ditta che procedeva nel periodo febbraio
2020 - maggio 2020, terminando i lavori in data 1.6.2020, secondo il progetto redatto dal suo tecnico geom. e, nel fare ciò, prescindeva Controparte_11 Parte_1 dall'ottenimento di un qualche consenso da parte degli altri compartecipanti (tant'è che diffidavano l'11.3.2020 dal proseguire oltre nei lavori), in assenza di vere ragioni di
5 “urgenza” e ponendo in essere un'opera con caratteristiche non conformi alle normative di legge e a quelle comunali regolamentari (dato che veniva ridotta la capienza delle nuove fosse biologiche nonostante le accresciute esigenze di smaltimento, mancava nel nuovo impianto sia la tubazione di ventilazione per lo sfiato dei gas prodotti dai liquami che il pozzetto delle acque saponose); i convenuti contestavano anche che il nuovo impianto non avrebbe più insistito nel fondo utilizzato da , con indubbio vantaggio. Parte_1
I convenuti ritenevano incongruo ed eccessivo l'importo loro richiesto da
(che non si era avvalsa nemmeno delle detrazioni fiscali vigenti nel periodo Parte_1 di realizzazione delle opere e che avrebbe comportato un vantaggio per ciascuno dei comunisti) e che l'aggravio dei costi per la maggiore frequenza di svuotamento delle fosse non avrebbe dovuto essere posto a loro carico, proprio perché ciò dipendeva dalla minore volumetria delle nuove camere di smaltimento dei liquami, oltre che dalle maggiori immissioni provenienti dal fondo utilizzato dall'attrice.
I convenuti, definitivamente, si dichiaravano disponibili a contribuire alla spesa ma nei soli limiti degli interventi legittimi e concordati o di quelli effettivamente necessari alla conservazione della cosa comune, anche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1104 c.c. e dall'art. 1110 c.c., per il quale sono da rimborsare solo le spese per la conservazione del bene e non anche quelle per la sostituzione del bene comune o quelle per innovare e quelle destinate al miglior godimento della cosa da parte di uno solo dei compartecipanti.
All'udienza del 18.1.2024 l'attrice rinunciava alla domanda proposta nei riguardi di che veniva accettata con compensazione delle spese;
è stata Parte_4 disposta l'estinzione della causa tra tali soggetti.
La causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. (con la nomina dell'ausiliario ing.
sui quesiti formulati con ordinanza del 16.4.20241; il C.T.U. rendeva Persona_3 all'udienza del 15.1.2025 i chiarimenti richiesti da parte convenuta (v. verbale dell'udienza del 5.12.2024) e depositava, autorizzato in tal senso, la relazione integrativa alla CTU.
La causa viene in decisione, previa assegnazione alle parti del termine fino all'8.5.2025 per il deposito di memorie conclusive;
l'udienza del 28.5.2025 è stata tenuta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., rispetto alla quale le parti hanno ritualmente depositato le relative note sostitutive di udienza.
Motivi della decisione
Sulla domanda di rimborso formulata dall'attrice ex art. 1110 c.c.
Si osserva quanto segue:
non è comproprietaria del bene comune per cui è causa, CP_13 ma compossidente: difatti, quale sottoscrittrice del contratto di leasing immobiliare e titolare del diritto all'utilizzo dell'immobile a servizio del quale il bene de quo, oltre che destinataria dell'obbligo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) del bene comune, viene considerata dalla giurisprudenza soggetto immesso nel possesso e nel godimento dell'immobile da parte dell'originario locatore/concedente/proprietario
(v. il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sez. I^ n. 5253 del 2.4.2012);
2—nel caso di specie ricorre, dunque, una comunione (propria) in quanto vi è una pluralità di possessi tra di loro concorrenti (compossesso) che si instaura tra più soggetti, per cui, oltre al possesso dei comproprietari, si aggiunge il compossesso di altro soggetto che lo esercita anche se non proprietario del bene, con la conseguenza che si verte in un'ipotesi di al quale, per analogia, si estende la disciplina della comproprietà/comunione; per l'effetto, l'art. 1102 c.c. consente al compossessore di apportare a proprie spese delle modifiche al bene per il miglior godimento della cosa nel rispetto della destinazione della cosa all'uso comune2; tale principio di legge consente, sin d'ora, di escludere in capo ai convenuti ogni obbligo di compartecipare alle spese sostenute da per la ricollocazione delle due Parte_1 nuove fosse biologiche in altro fondo (diverso dall'originario luogo) e ciò a prescindere dalla necessità (ravvisata dal CTU v. relazione integrativa del di uso dell'immobile attoreo vi sia stato un aggravio nell'uso del bene comune (anche in termini percentualistici) perché se ne tenga conto nella ripartizione delle spese. 2 Il CTU ha sottolineato come lo spostamento abbia avvantaggiato l'attrice: a pag.28 della relazione si legge: “..è di tutta evidenza che il fondo ad uso commerciale non avrebbe potuto essere utilizzato (anche solo per ragioni igieniche sanitarie) con la presenza di impianti di smaltimento non confinati e separati dal fondo stesso” e ciò dimostra come il detto spostamento ha consentito all'attrice di liberare il fondo commerciale dalla presenza di un impianto fognario.
7 15.1.20253), di spostare le fosse biologiche in altro locale posto a quota non superiore al piano terreno riservato esclusivamente a tale scopo per operare nel rispetto del secondo periodo del comma 7 dell'art. 31 del regolamento edilizio del
Comune di Firenze vigente alla data dell'intervento4. Inoltre, avendo optato di spostare le fosse biologiche in altro luogo, ciò ha determinato Parte_1 anche lo spostamento del pozzetto degrassatore e del pozzetto delle acque pluviali, dovendo essere rispettato l'art. 31 co. 7° cit.. Le spese conseguenti anche a tali lavori restano a carico di chi ha operato la modifica e ciò vale anche nel caso in cui anche gli altri compartecipanti abbiano ricevuto benefici. Sempre in applicazione dell'art. 1102 c.c., le modificazioni che comportano maggiori spese di manutenzione e/o di gestione della cosa determinate dalla sua attività restano a carico di chi ha realizzato la modifica;
l'azione di arricchimento è, dunque, preclusa proprio dal comma 1° dell'art. 1102 c.c. che pone a carico del compossessore l'onere delle spese affrontate in relazione alle modifiche apportate per un miglior godimento della cosa;
3-- in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, esiste una profonda 3 Le vecchie fosse biologiche erano costituite da una doppia camera in muratura collocata nel terrapieno sottostante il vano antistante il wc esistente nella zona tergale del negozio al piano terra e da queste si originavano delle infiltrazioni, tant'è che nella perizia tecnica del geom. del CP_11 27.12.2019 le infiltrazioni erano certamente da attribuire ad un malfunzionamento del di smaltimento delle acque saponose e di raccolta delle acque piovane;
a novembre del 2017, visto il permanere di infiltrazioni, fu verificata la tenuta delle fosse biologiche e si rilevarono delle perdite a causa delle quali, come da videoispezioni del dicembre del 2017, si verificò il distacco dell'intonaco e ciò consentiva al liquido di uscire all'esterno; la necessità di intervenire è provata. Attualmente la fossa realizzata è una bicamerale dal volume di 6,35 metri cubi (inferiore alla vecchia capienza di 8 metri cubi) e vi è anche nuovo pozzetto degrassatore e pozzetto delle acque pluviali;
il tutto al piano interrato dell'unità immobiliare con costruzione di un nuovo solaio fra piano interrato e piano terra in modo da realizzare un impianto isolato dal contesto commerciale, mediante un muro di confine e con accesso diretto da Via di Mezzo nr. 7r. E' stata realizzata anche una tubazione di sfiato dei gas del nuovo impianto (come accertato dal CTU il 21.6.2024, anche se non è stato possibile comprendere dove lo sfiato emetta i gas in sommità). 4 Art. 31 comma 7° del regolamento edilizio: le fosse biologiche devono essere di norma collocate nel resede dell'edificio a una distanza non inferiore a mt 1 dalle fondazioni del medesimo, salvo i casi di dimostrata impossibilità a garantire tale distanza e presentare i requisiti di accessibilità ed ispezionabilità, con perfetta tenuta in modo da evitare infiltrazioni negli edifici. Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all'edificio e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della fossa biologica all'interno di un distinto locale posto a quota non superiore a quella del terreno, riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non sia possibile, nel vano scala. Il CTU ha fatto, altresì, presente che l'impianto smaltimento delle acque reflue e pluviali è composto non solo dalle vere e proprie fosse biologiche ma anche da altri elementi il cui dimensionamento e posizionamento devono rispettare quanto previsto dall'art. 31 nel suo complesso;
difatti l'impianto di smaltimento è costituito sommariamente da quei elementi che collegano le zone degli appartamenti/fondi origine degli scarichi (bagni e cucine in genere) con la tubazione pubblica posta in genere al di sotto della via pubblica (Via di Mezzo) e le prescrizioni devono essere interpretate come riguardanti l'intero sistema (v. pag. 3 della relazione integrativa).
8 differenza tra l'art. 1110 c.c. – rispetto al quale si richiede la mera trascuranza degli altri partecipanti – da quello dell'art. 1134 c.c. - che richiede il diverso e più stringente presupposto dell'urgenza. Tale differente disciplina trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass. Sez. 2, 12/10/2011, n.
21015; Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046).
4-- La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 6, n. 5465 del 18/02/2022; Cass. sentenza nr. 11463/2021; nr. 33158/2019; nr. 20652/2013) ha enunciato, nelle ipotesi regolate dall'art. 1110 c.c., il seguente principio di diritto: “In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui
l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori”.
Ciò premesso, non è stato contestato da parte attrice quanto affermato da parte convenuta, ovvero che nonostante la convocazione (v. e-mail del 7.1.2020 ore
20,57 inviato cfr. doc nr. 2 di parte convenuta) di un'assemblea per la data del
14.2.2020 ore 18, ovvero, in alternativa, per la data del 15.2.2020 ore 18, sempre presso lo studio dell'avv. Solimeno per la discussione della questione e per definire l'accordo, nulla venne risposto né dall'avv. Niccolai né da medesima, la Parte_1 quale ha iniziato i lavori “abusivamente” o “clandestinamente”, senza avvertire gli altri partecipanti, nel mese di febbraio del 2020.
A riscontro del fatto che abusò del suo diritto, si richiama il Parte_1 contenuto della diffida che i convenuti inviarono all'attrice (v. PEC di cui al doc. nr.
6 di parte convenuta) che, ancora una volta, non rispose.
Pertanto, non solo non ricorre il principale presupposto perché Parte_1 ottenga il rimborso integrale di quanto già speso per la “conservazione del bene
9 comune” ex art. 1110 c.c., ovvero la c.d. “trascuranza” o inerzia degli altri compartecipanti (alla luce invece dell'impegno collaborativo dimostrato dai convenuti), ma viene in rilievo anche un abuso commesso dall'attrice, per non aver né prima né durante i lavori esplicitato ai convenuti le ragioni della sua decisione di procedere autonomamente.
Si discute in dottrina se abbia diritto al rimborso ex art. 1150 c.c. anche il condomino che ha compiuto opere per la manutenzione del bene senza aver interpellato gli altri condomini non tacciabili di “trascuranza”; a tale riguardo deve osservarsi che l'art. 1150 c.c. si rivolge al possessore esclusivo mentre nel caso in esame l'attrice non è possessore esclusivo del bene ma solo compossidente.
Pertanto, la domanda attorea di rimborso della somma di euro 14.909,00, così quantificata in sede di precisazione delle conclusioni, formulata ai sensi dell'art. 1110
c.c., non viene accolta.
Sulla domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Tenuto conto del principio per cui ai sensi dell'art. 1104 c.c. i compartecipanti alla comunione sono tenuti a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune ma anche del fatto che l'azione tipica prevista da tale norma è riservata all'amministratore della cosa comune che nella specie non risulta essere mai stato nominato;
considerato, altresì, l'assenza di un accordo sottoscritto dalle parti con il quale reciprocamente si riconoscevano diritti e obblighi
(Cass. 4099/2007), il conseguimento da parte dei convenuti di un indubbio vantaggio patrimoniale o indebita locupletazione in danno dell'attrice (non avendo fino ad oggi versato alcunché), deve convenirsi che l'attrice è legittimata all'esperimento dell'azione sussidiaria di “arricchimento senza causa”.
Tale domanda è stata proposta (non correttamente) da parte attrice “in combinato disposto con l'art. 1110 c.c.” (v. conclusioni sopra rassegnate); tuttavia, stante il carattere sussidiario dell'azione, la giurisprudenza non esclude la facoltà di ritenerla una domanda subordinata ad altra azione fondata su titolo specifico, precisando, peraltro, che tale domanda potrebbe essere accolta solo ove l'altra sia rigettata per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento (Cass. sentenza nr. 9584 del 1998; Cass. 17647/2017).
L'indennizzo viene calcolato tenendo conto della spesa che la ditta LA &
LL aveva preventivato per la sola riparazione e risanamento della fossa biologica già esistente pari ad euro 13.670 (importo che lo stesso CTU reputa congruo),
10 dell'impossibilità di ottenere la detrazione fiscale del 50% (che sarebbe stata ripartita nei successivi dieci anni a partire dalla data di esecuzione del 2020), ma anche della impossibilità di calcolare esattamente quanto ciascuno dei convenuti avrebbe potuto portare in detrazione, delle spese vive amministrative sostenute da e Parte_1 delle spese tecniche del geom. pari ad euro 2.835,00, ma anche CP_11 dell'aggravio nell'uso del bene comune che l'attrice fa attualmente (utilizzando l'immobile non più come sede di attività di vendita, ma come esercizio bar- pasticceria con dotazione di due servizi igienici destinati al pubblico ed uno ai dipendenti) in quanto occorre considerare l'arricchimento concretizzatosi al momento della formulazione della domanda, si perviene a determinare l'equo indennizzo nella misura di euro 12.000 che i convenuti, in solido tra loro, sono condannati a versare all'attrice.
I convenuti hanno formulato domanda perché si applichino i criteri di ripartizione delle spese inerenti la manutenzione della cosa comune di cui alla
Tabella millesimale redatta dall'arch. e convalidata dal CTU ing. a Per_2 Per_3 pag. 43 di 54 della relazione tecnica;
non essendoci opposizioni da parte attrice, si ritiene di accoglierla.
Sulle spese della procedura di mediazione, processuali e di CTU
Le spese di CTU e di CTP vengono integralmente compensate, atteso che solo tramite questi accertamenti è potuto emergere che i lavori eseguiti dall'attrice sono conformi alle norme di legge e a quelle Regolamentari del Comune di Firenze, non bisognevoli di ulteriori interventi tecnici, così superando la ragionevole contestazione dei convenuti, ai quali l'attrice non ha replicato.
Le spese processuali, ivi comprese quelle della mediazione (si riconoscono le fasi di attivazione e di negoziazione per l'importo pari ad euro 1.323,00), da liquidare entrambe nel medio tariffario previsto dal DM 147/2022 per le cause di valore fino ad euro 26.000, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda formulata dall'attrice ex art. 2041 c.c., condanna , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
11 a corrispondere a la somma di euro 12.000, in Parte_1 solido tra loro.
Dichiara utilizzabile, nelle eventuali azioni di regresso interne esperibili dai convenuti per il recupero delle somme eventualmente anticipate e corrisposte all'attrice, la Tabella millesimale per la ripartizione della spesa indicata dal CTU a pag. 43 della sua relazione.
Le spese processuali e di mediazione di parte attrice sono liquidate in complessivi euro 6.400 per compenso professionale, oltre le spese vive sostenute, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese di CTU e di CTP sono compensate integralmente.
Si dichiara la distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati antistatari.
Firenze, 6 luglio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo de
Vivo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 VERIFICHI il CTU: a) se l'opera realizzata da – rifacimento dell'impianto fossa biologica Parte_1 e suo spostamento dall'originaria ubicazione – fosse necessaria alla luce della preesistente situazione;
b) se l'opera sia rispettosa delle prescrizioni di igiene e di sicurezza, oltre che di legge;
c) se la spesa affrontata da sia congrua rispetto al prezzo di mercato dell'epoca di realizzazione al fine di Parte_1 ripartirla fra i tenendo conto dei criteri di riparto delle spese condominiali già in uso;
d) l'effettiva rimozione del pozzetto sgrassatore realizzato nel 2018 di proprietà esclusiva del e ne valuti gli effetti anche in pejus rispetto all'impianto di Parte_6 l CTU: e) se per i suddetti lavori edili, preventivati e realizzati, CP_12 erano riconoscibili detrazio agevolazioni e in quale regime e misura e quale sarebbe stato il costo netto per il committente;
VERIFICHI il CTU: f) se a seguito del mutamento della destinazione
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