Articolo 11 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 10Articolo 12
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26 gennaio 1948
Art. 11.
L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1046, n. 219, e' sostituito dal seguente:
"Al presidente dell'ufficio elettorate e' corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 50 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.
Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948