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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1760 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Savio Parte_1
Guarracino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
J. Strauss n. 24/c;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno
in Corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: ripetizione di indebito su pensione di reversibilità per superamento dei limiti reddituali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 titolare della Parte_1
pensione n. 003-720220059398 categoria SO e della pensione n. 075-
720201900081 categoria SOAUT, rappresentava di aver ricevuto comunicazione con la quale l lo avvisava dell'indebita percezione, per il CP_1
periodo da giugno 2022 a novembre 2024, delle predette pensioni ai superstiti per l'importo complessivo di 21.890,87 € (di cui euro 20.770,52 per prestazione n. 003-720220059398 categoria SO ed euro 1.120,35 per prestazione n. 075-
720201900081 categoria SOAUT) a causa del superamento dei limiti reddituali poiché il reddito proprio del ricorrente sarebbe risultato superiore di 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con conseguente percentuale di riduzione del 50% dell'importo della pensione di reversibilità, e ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Sostenendo l'illegittimità di tale pretesa restitutoria perché
addebitabile soltanto a un errore di liquidazione dell e perché con CP_1 sentenza n. 162/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 41 (terzo e quarto periodo) e della Tabella F
della L. 335/95 stabilendo il divieto di decurtazione della pensione di reversibilità o indiretta in misura superiore all'importo dei redditi ulteriori dei beneficiari, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Regolarmente instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo infondata la contestazione relativa alla violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, in quanto gli indebiti notificati non avrebbero comportano una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal ricorrente, come si può ricavare dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, nonché l'impossibilità di invocare l'art. 52 della l. n. 88/1989 e, in ogni caso, la piena consapevolezza in capo al ricorrente delle circostanze afferenti al venir meno del limite reddituale. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
Quanto anzitutto alla pretesa restitutoria dell' , in materia di indebito CP_1
previdenziale per il modificarsi dei requisiti previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze economiche o per la loro modifica in punto di
quantum, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di esprimersi nei seguenti termini: 'Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta
tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati
nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona
fede……" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993, n. 431).
In ambito pensionistico, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali
indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme
sull'indebito previdenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di
legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito previdenziale e assistenziale, determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori
escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019 n. 26036).
Quanto, in particolare, al caso di dolo comprovato dell'accipiens, come ben specificato dalla Corte dei Conti, nessuna buona fede, ex art. 1175 cod. civ.,
può essere riconosciuta al contribuente che abbia omesso la comunicazione di dati rilevanti all , i quali avrebbero potuto determinare, in alternativa tra CP_1
loro, la revoca o la modifica in peius del trattamento corrisposto, configurandosi tale comportamento come una omissione rilevante. Nella specie è possibile leggere nella sentenza n. 250/2017, della Corte Conti , Lazio , sez. reg. giurisd.:
“Le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n. 4/2008/QM, hanno
ricondotto la materia di prestazioni indebitamene erogate per raggiungimento
dei limiti legali di reddito di cui all' art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ,
tabella F, nelle previsioni di cui all' art. 9 della legge n. 428/1985 e dell'art. 5
del d.p.r. n. 429/1986, concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale. Pertanto, vi è
obbligo di comunicazione, da parte del pensionato, di qualsiasi evento che
possa comportare la cessazione del pagamento ovvero la variazione
della pensione stessa (art. 86, comma 4, e art. 197, comma 7, del d.p.r. n.
1092/1973), in violazione del quale, è legittimo il recupero di eventuali indebiti.
Nessuna buona fede può essere riconosciuta a tale comportamento omissivo.”
L'indebito pensionistico, quindi, si qualifica come una species particolare del
genus indebito civilistico, essendo caratterizzato da taluni tratti di peculiarità
che ne determinano un parziale discostamento dalla regola generale. In
particolare, la Corte appello di Genova, sez. lav., con la sentenza n. 285/2021
ha statuito sul punto che: “Il dolo del pensionato, pur non potendo
aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve
tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di
comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza CP_1
e della misura del diritto a pensione;
più precisamente, si è affermato che il
comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo,
consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente
percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda
dall'inosservanza di obblighi di comunicazione…”.
Nel caso oggetto del presente ricorso è acclarato che, per l'anno d'imposta
2022, come da modello redditi persone fisiche n.15174223851 - 0000006 del 28/11/2023, il ha dichiarato un reddito proprio totale imponibile pari Parte_1
ad euro 50.318,00.
La tabella che prevede il cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, ex art. 1, comma 41, l. 335 del 1995, Tabella F, individua quale ultimo scaglione di riferimento, al fine di applicare una riduzione dell'originaria pensione goduta, la somma di euro 34.149,70, superata o eguagliata la quale si applica una percentuale di riduzione pari al 50% dell'importo della pensione.
Nel caso in oggetto, quindi, è giusta e conforme a diritto l'azione di ripetizione avanzata dall per l'importo complessivo di 21.890,87 € (di cui euro CP_1
20.770,52 per prestazione n. 003-720220059398 categoria SO ed euro
1.120,35 per prestazione n. 075-720201900081 categoria SOAUT) in quanto il ha omesso di comunicare all'Istituto il maggior reddito dichiarato Parte_1
e, come tale, ha ingiustamente beneficiato di una percentuale di riduzione più
favorevole rispetto a quella a cui avrebbe dovuto soggiacere, ovvero quella pari al 50%, ben 5 volte superiore al trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Ed infatti, in tema, la Cassazione, sez. lav., sentenza n. 10337/2023 ha specificato che: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al
ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale
e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento
all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la
omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura
della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando
anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all' art. 2033
c.c.”
D'altronde, ex adverso, come specificato anche dall' nella sua memoria CP_1
difensiva, l'onus probandi della congruità della somma erogata grava su chi adduce la legittimità della stessa, dovendo la parte dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, ossia l'esistenza di un titolo legittimante di quanto corrispostogli, nonché il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della prestazione già ricevuta o, in alternativa, di essere in possesso di un titolo che qualifichi l'intervenuta erogazione come esatto adempimento. Come specificato, infatti da Cassazione civile, sez. lav.,
sentenza n. 26231: “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato
per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo
dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto.”
E parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante non avendo provato di aver, appunto, diligentemente comunicato all' la CP_1
variazione reddituale all'origine dell'indebito oggetto del presente giudizio prima dei controlli centrali sui redditi dallo stesso effettuati dopo la trasmissione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate del 25.6.2024.
Allo stesso modo, peregrina e destituita di fondamento appare l'affermazione di parte ricorrente in base alla quale, in ossequio a quanto disposto dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 162/2022, non risultano legittime le richieste dell' in quanto le decurtazioni comporterebbero una riduzione in misura CP_1
superiore ai redditi dallo stesso percepiti.
Ed infatti, come è possibile evincere dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2022, gli indebiti, di cui l'Ente richiede parziale restituzione,
non comportano, in maniera chiara e assoluta, una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal ricorrente. Tale affermazione può essere facilmente verificata, ictu oculi, dal semplice raffronto tra la somma di cui l CP_1
chiede la restituzione (pari ad euro 21.890,87) e la dichiarazione dei redditi propri effettuata dal sig. per l'anno d'imposta 2022 (pari ad euro Parte_1
50.318,00).
Per questi motivi
il ricorso del va rigettato dovendosi ritenere Parte_1
l'assenza di un comportamento conforme a buona fede avendo lo stesso omesso la comunicazione di un dato rilevante (qual è il suo reddito imponibile)
utile ai fini dell'esatta quantificazione della percentuale di decurtazione della pensione di reversibilità e non essendoci alcuna violazione del dictum del giudice delle leggi. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 €). La
semplicità delle questioni trattate impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività
istruttoria esclude si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1760 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell delle spese di lite Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 3.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Italo De Felice.