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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3324 / 2024
Il giudice IN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 10/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3324 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LV SA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. CIRIELLO CHERUBINA, ON ILARDO, BA AR e
IV CA, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: reddito di cittadinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota emessa dall' in data 30.09.2024, con cui veniva disposta la CP_1
revoca del reddito di cittadinanza per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU
ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 159/2013”; deduceva di avere prodotto documentazione attestante il fatto contestato e chiedeva l'annullamento della nota, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, rilevando che, alla data della DSU del 30/01/2022, di domanda di accesso al beneficio, la famiglia anagrafica risultante in Anagrafe nazionale della popolazione residente risulta composta da 3 componenti piuttosto che i 2 dichiarati.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'erogazione del reddito di cittadinanza e la conseguente illegittimità o meno del provvedimento di revoca disposto dall' del suddetto sussidio economico. CP_1
Giova anzitutto precisare che, il reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n.4 del 28
gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno il quale “E' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio” di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di peculiari requisiti economici e patrimoniali. In punto di diritto, giova ricordare che, ai fini del reddito di cittadinanza, la composizione del nucleo familiare è la stessa valida ai fini Isee;
tale definizione va colta mediante il riferimento al comma 5 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019, il quale prevede che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare
è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della
definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di
entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o
divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono
avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato
da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare
come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a
farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo
familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere
a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
La ricorrente, nella domanda del 25/01/2022, non ha indicato, come componente del nucleo familiare, il , coniuge separato. CP_2
Benchè alla domanda sia stata allegata copia del ricorso per separazione - dalla quale si evince che il si era allontanato dal nucleo familiare dall'anno 2018 - nonché copia CP_2
del decreto del Presidente del Tribunale del 02.07.2019 che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, il cambio di residenza non è stato certificato da apposito verbale della polizia locale, né è stato indicato quale sarebbe il nuovo indirizzo di residenza dello stesso.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Dichiara le spese di lite irripetibili e pone a carico dello Stato le spese legali di parte ricorrente, stante l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di parte ricorrente a carico dell'Erario, liquidate come da separato decreto.
Agrigento, 10/12/2025.
IL GIUDICE
IN Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 3324 / 2024
Il giudice IN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 10/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3324 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LV SA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. CIRIELLO CHERUBINA, ON ILARDO, BA AR e
IV CA, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: reddito di cittadinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota emessa dall' in data 30.09.2024, con cui veniva disposta la CP_1
revoca del reddito di cittadinanza per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU
ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 159/2013”; deduceva di avere prodotto documentazione attestante il fatto contestato e chiedeva l'annullamento della nota, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, rilevando che, alla data della DSU del 30/01/2022, di domanda di accesso al beneficio, la famiglia anagrafica risultante in Anagrafe nazionale della popolazione residente risulta composta da 3 componenti piuttosto che i 2 dichiarati.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'erogazione del reddito di cittadinanza e la conseguente illegittimità o meno del provvedimento di revoca disposto dall' del suddetto sussidio economico. CP_1
Giova anzitutto precisare che, il reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n.4 del 28
gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno il quale “E' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio” di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di peculiari requisiti economici e patrimoniali. In punto di diritto, giova ricordare che, ai fini del reddito di cittadinanza, la composizione del nucleo familiare è la stessa valida ai fini Isee;
tale definizione va colta mediante il riferimento al comma 5 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019, il quale prevede che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare
è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della
definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di
entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o
divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono
avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato
da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare
come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a
farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo
familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere
a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
La ricorrente, nella domanda del 25/01/2022, non ha indicato, come componente del nucleo familiare, il , coniuge separato. CP_2
Benchè alla domanda sia stata allegata copia del ricorso per separazione - dalla quale si evince che il si era allontanato dal nucleo familiare dall'anno 2018 - nonché copia CP_2
del decreto del Presidente del Tribunale del 02.07.2019 che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, il cambio di residenza non è stato certificato da apposito verbale della polizia locale, né è stato indicato quale sarebbe il nuovo indirizzo di residenza dello stesso.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Dichiara le spese di lite irripetibili e pone a carico dello Stato le spese legali di parte ricorrente, stante l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di parte ricorrente a carico dell'Erario, liquidate come da separato decreto.
Agrigento, 10/12/2025.
IL GIUDICE
IN Di SA