Parere definitivo 4 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/05/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04211/2025REG.PROV.COLL.
N. 01426/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2023, proposto da IAMP - Agricola Forestale S.r.l. (già Immobiliare Agricola Maurizio Pouchain S.r.l. Società Unipersonale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bianconi e Paolo Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera, 29
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9202/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Umberto Garofoli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società meglio indicata in epigrafe appella la sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Comune di Roma di diniego della domanda di concessione edilizia, proposta in sanatoria secondo la normativa del condono edilizio del 2003 (Decreto-legge n. 326 del 2003; Legge Regione Lazio n. 12 del 2004). Il diniego era stato motivato assumendo l’insanabilità delle opere oggetto di condono, perché contrastanti con il vincolo del Parco di Vejo e perché comportanti un ampliamento da condonare pari a 169,62 mq. superiore ai limiti della misura condonabile, pari al 20% delle opere già assentite oppure a 200 mc.
2 - Il giudizio, dapprima promosso a mezzo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, veniva poi riassunto innanzi al TAR del Lazio a seguito dell’opposizione proposta da Roma Capitale ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1199/1971 e dell’art. 48 CPA .
3 - Il TAR ha rigettato il ricorso motivando che, si riassume in estrema sintesi, per determinare il 20% del limite di volumetria condonabile, la base di calcolo della superficie dell’organismo edilizio precedente alle opere da condonare era non già di oltre 2000 mq, come sostenuto dalla parte ricorrente in forza della relazione a firma di proprio tecnico, ma di 896 mq. dato ricavabile dal certificato di abitabilità rep 853.2022.
4 – La società ricorrente ha proposto appello, ritenendo sussistente una certificazione di agibilità pari a mq 2.286,58, in quanto riferita alla porzione immobiliare identificata catastalmente al fg 114, 391 sub 501, ovverosia a tutte le concessioni dell’organismo edilizio in esame, ossia ai numeri 191911-914-924-925/1999 e 273114/2002. Avrebbe quindi errato il Primo Giudice nel ritenere che l’abitabilità in questione riguardasse esclusivamente l’ultima concessione in sanatoria tra quelle sopra indicate ossia la 273114/2002 riferita alla sola porzione ricettiva. Inoltre, il TAR avrebbe errato nello statuire che gli interventi del condono oggetto di causa non rientravano nella nozione di “adeguamento funzionale”, limitando questi ultimi esclusivamente ai “volumi tecnici”, senza alcuna logica o base normativa.
5 – Il Comune intimato si è costituto in giudizio e le parti hanno argomentato le rispettive difese mediante un ampio e ripetuto scambio di memorie.
6 – L’appello non è fondato.
6.1 - In particolare, con il primo motivo d’appello vengono dedotti i vizi di “ Erroneita’ della sentenza per: la violazione degli artt. 32 della l. n. 47/1985, 3 e 8 della L.R. Lazio n. 29/1997, 2 e 3 della L.R. Lazio n. 12/2004, dell’art. 3 del d. p. r. n. 380/2001. eccesso di potere per difetto di istruttoria illogicità e manifesta contraddittorietà, difetto di motivazione ” argomentando l’erroneità della sentenza appellata sotto un duplice profilo.
6.2 - In primo luogo, premesso che i contestati interventi oggetto di condono sono stati eseguiti nel comprensorio, meglio noto come “Borgo Bamboccio”, che si trova sulla Via Cassia, all’interno del parco della antica città di Vejo, in cui sorge, tra l’altro, l’omonima struttura alberghiera e ricreativa “Borgo Bamboccio”, risulterebbe evidente la riferibilità del certificato di agibilità rilasciato in data 24 aprile 2002, n. rep. 853/2002, all’intera struttura, per un totale di mq 2.286,58.
Infatti, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, l’istanza di condono prot. 554715/2004 era volta a sanare l’ampliamento di cubatura della sala ristorante, attività che non poteva considerarsi a sé stante rispetto al suddetto Borgo, in quanto adeguamento funzionale dell’attività recettiva ivi esercitata, risultando pertanto assentibile la sanatoria oggetto del giudizio, pari a mq 169,62, perché inferiore al 20% della struttura preesistente.
6.3 – In secondo luogo, quanto alla natura di adeguamento funzionale della struttura mediante l’ampliamento della sala ristorante e della rifinitura del passaggio dal Ristorante alle altre aree residenziali del complesso edilizio, il TAR, pur riconoscendo astrattamente ammissibile all’interno di parchi regionali e aree naturali protette l’effettuazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d. P. R. n. 380/2001, ha ritenuto (si afferma, erroneamente) che “ gli interventi di ampliamento della volumetria complessiva realizzati dalla ricorrente non appaiono riconducibili a tali tipologie ” in base ad una interpretazione indebitamente restrittiva della nozione di “volume tecnico”.
6.4 – Vengono inoltre dedotti i vizi di “ Erroneita’ della sentenza per: violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, anche in ragione dell’eccessiva genericità e astrattezza della stessa”. Il TAR non avrebbe infatti considerato la censura di primo grado concernente la poca chiarezza del provvedimento impugnato, che si limitava ad elencare norme, circolari e determinazioni dirigenziali senza però indicare le ragioni per le quali la domanda di condono non avrebbe potuto essere accolta. La motivazione avrebbe invece indugiato, del tutto erroneamente, sul punto della non necessità della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto e di una motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito, trattandosi di atti rigidamente vincolati e non essendo prevista in capo all'Amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene, anche nel caso in cui gli atti intervengano a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
6.5 – Infine viene dedotta la “ Erroneita’ della sentenza per: violazione degli artt. 26 c.p.a. e 88 e 92 c.p.c. – Erronea condanna alle spese di lite ”. Le spese di lite cui la ricorrente è stata condannata sarebbero infatti ingiustificate. Pertanto la riforma della sentenza di primo grado dovrebbe comportare anche la riforma del capo relativo alle spese di lite, con conseguente condanna nei confronti dell’amministrazione resistente nei due gradi di giudizio.
7 – I predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.
7.1 – Dunque, può ammettersi che l’intervento in esame costituisse un reale adeguamento tecnico funzionale della struttura ricettiva in esame considerata nel suo complesso, secondo una nozione più ampia e non necessariamente correlata alla tradizionale qualificazione dei “volumi tecnici”, rispetto a quella adottata dal Comune e dal TAR e ragionevolmente riferita all’interesse pubblico generale volto a favorire gli interventi tecnici di ottimizzazione e migliore utilizzazione delle volumetrie presenti, in una logica di razionale limitazione del nuovo consumo del suolo.
7.2 – Però, anche a seguito in una tale ricostruzione dell’intervento edilizio abusivo in esame, realizzato in area vincolata ex Dlgs 42/2004 (Parco di Vejo), per stessa ammissione della parte appellante le nuove opere comportavano un aumento della superficie di mq 169,62, pari a circa 450 mc, con un incremento che, in accoglimento della predetta tesi, era inferiore, in termini relativi, al 20% della struttura preesistente ma ampiamente superiore, in termini assoluti, al limite di 200 mc. inderogabilmente previsto dalla legge regionale n. 12/2004, debitamente citata nella motivazione del diniego e passata indenne al vaglio di costituzionalità operato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2021.
7.3 – Non sussistevano, quindi, le condizioni per poter accogliere la domanda in sanatoria proposta dalla società appellante con riferimento a una complessiva ed unitaria superficie di mq 169,62, discendendone il carattere dovuto e il contenuto vincolato dell’impugnato diniego del Comune, esattamente rilevato dal TAR con l’appellata sentenza. Ne consegue che le ulteriori censure di appello di carattere motivazionale e procedimentale non risultano, comunque, dirimenti ai fini dell’accoglimento del gravame e del conseguente accoglimento della domanda di sanatoria.
7.4 – Alla stregua delle pregresse considerazioni neppure può trovare accoglimento l’ultima censura d’appello, riferita alle spese di giudizio che, per regola generale, devono seguire la soccombenza.
8 – In conclusione, l’appello deve essere respinto, discendendone la legittimità e la piena efficacia degli atti impugnati con il ricorso di primo grado, ferma restando la individuazione, nella successiva fase amministrativa, dei singoli interventi, aventi una propria autonomia funzionale, riconducibili alla nozione di adeguamento tecnico e funzionale secondo l’accezione sopra considerata e rientranti nei sopraindicati limiti dimensionali, ai fini delle conseguenti valutazioni in sede demolitoria.
9 – Le spese di giudizio, infine, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere al Comune intimato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO