Articolo 2 della Legge 24 marzo 1993, n. 75
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 marzo 1993
>
Versione
30 dicembre 1993
Art. 2. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. (( PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 )) . Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 , convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente