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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2817/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9476/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso So.ge.r.t. Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TARES 2013
- PIGNORAMENTO TARES 2014
- PIGNORAMENTO TARES 2015
- PIGNORAMENTO TARES 2016
- PIGNORAMENTO TARES 2017
- PIGNORAMENTO TARI 2013 - PIGNORAMENTO TARI 2014
- PIGNORAMENTO TARI 2015
- PIGNORAMENTO TARI 2016
- PIGNORAMENTO TARI 2017
- PIGNORAMENTO TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20840/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Castel Volturno e So.ge.r.t. S.p.A., l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 – posizione n. CVPG6020250007689, notificato in data 31/03/2025, avente ad oggetto Pignoramento TARES 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017;
Pignoramento TARI 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017; Pignoramento TARSU/TIA 2010, per un importo complessivo di euro 2.724,53.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– illegittimità della pretesa impositiva per erronea richiesta dell'intero importo nei confronti della ricorrente quale erede, in violazione del principio di responsabilità pro quota dei coeredi;
– abuso dello strumento esecutivo mediante attivazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito;
– intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi richiesti;
– omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni:
«accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'atto di pignoramento impugnato, con vittoria di spese».
Si è costituita So.ge.r.t. S.p.A., la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni:
«rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese».
Si è costituito Comune di Castel Volturno, il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni:
«rigettare il ricorso, con vittoria di spese».
Con memoria illustrativa la ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto impugnato ha ad oggetto pignoramenti relativi a TARSU/
TARES/TARI per annualità comprese tra il 2010 ed il 2017.
Il Collegio rileva che, con riferimento ai tributi locali aventi natura periodica quali TARSU, TARES e TARI, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dall'anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere corrisposto.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento richiamata negli atti risulta notificata in data 11/09/2024, quando il termine prescrizionale risultava già spirato anche con riferimento all'ultima annualità (TARI 2017), per la quale la prescrizione maturava al 31/12/2022.
Ne consegue l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il p.p.t. impugnato e ordina alla ER il rimborso degli importi eventualmente pagati dal terzo nelle more del processo;
condanna parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente, liquidandole in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025. Il giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9476/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso So.ge.r.t. Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TARES 2013
- PIGNORAMENTO TARES 2014
- PIGNORAMENTO TARES 2015
- PIGNORAMENTO TARES 2016
- PIGNORAMENTO TARES 2017
- PIGNORAMENTO TARI 2013 - PIGNORAMENTO TARI 2014
- PIGNORAMENTO TARI 2015
- PIGNORAMENTO TARI 2016
- PIGNORAMENTO TARI 2017
- PIGNORAMENTO TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20840/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Castel Volturno e So.ge.r.t. S.p.A., l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 – posizione n. CVPG6020250007689, notificato in data 31/03/2025, avente ad oggetto Pignoramento TARES 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017;
Pignoramento TARI 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017; Pignoramento TARSU/TIA 2010, per un importo complessivo di euro 2.724,53.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– illegittimità della pretesa impositiva per erronea richiesta dell'intero importo nei confronti della ricorrente quale erede, in violazione del principio di responsabilità pro quota dei coeredi;
– abuso dello strumento esecutivo mediante attivazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito;
– intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi richiesti;
– omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni:
«accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'atto di pignoramento impugnato, con vittoria di spese».
Si è costituita So.ge.r.t. S.p.A., la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni:
«rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese».
Si è costituito Comune di Castel Volturno, il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni:
«rigettare il ricorso, con vittoria di spese».
Con memoria illustrativa la ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti emerge che l'atto impugnato ha ad oggetto pignoramenti relativi a TARSU/
TARES/TARI per annualità comprese tra il 2010 ed il 2017.
Il Collegio rileva che, con riferimento ai tributi locali aventi natura periodica quali TARSU, TARES e TARI, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dall'anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere corrisposto.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento richiamata negli atti risulta notificata in data 11/09/2024, quando il termine prescrizionale risultava già spirato anche con riferimento all'ultima annualità (TARI 2017), per la quale la prescrizione maturava al 31/12/2022.
Ne consegue l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il p.p.t. impugnato e ordina alla ER il rimborso degli importi eventualmente pagati dal terzo nelle more del processo;
condanna parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente, liquidandole in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025. Il giudice