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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA AR TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1797/2020 depositato il 30/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3086/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030900675/2018 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030900675/2018 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Bari propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sezione ottava, del 13 dicembre 2019, n. 3086/5/2019, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Società “Società_1 ” avverso l'avviso di accertamento n. TVF030900675/2018 a.i. 2014.
Con unico motivo l'Ufficio contesta la sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, che ha comportato la errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 30 della L. n. 724 del 1994 e l'erronea applicazione per analogia dell'articolo 84, comma 3, del TUIR. Conclude chiedendo di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento TVF03090067/2018.
Resiste la Società_1 s.r.l. in liquidazione chiedendo in via principale l'accoglimento dell' appello, con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio;
- in via gradata il riconoscimento dei costi e delle deduzioni Irap già riconosciute dall'Ufficio in sede di accertamento con adesione e controdeduzioni e la mitigazione delle sanzioni comminate.
Con atto depositato in data 10/10/2025, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di volere recedere dal gravame proposto perché, pendente il giudizio, la quarta sezione della Corte di giustizia tributaria di II grado della
Puglia, con la sentenza n. 3102/4/2024, depositata il 12 settembre 2024, ha annullato l'avviso di accertamento n. TVF030900911/2018, emesso nei confronti della medesima società “Società_1” per l'anno d'imposta 2013, per motivi analoghi a quelli fondanti l'avviso di accertamento odierno oggetto di giudizio. Detta sentenza non è stata impugnata dall'Ufficio. Pertanto l'appellante ha dichiarato che “si ritiene che nel caso di specie siano sopravvenute le condizioni per desistere dal giudizio di gravame rubricato con
R.G.A. n. 1797/2020.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio lo scrivente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riferisce di avere raccolto la disponibilità del Contribuente, in persona del difensore munito di procura, di rinunciare ad ogni pretesa in ordine alle spese del giudizio di appello.”
All'odierna udienza, presenti le parti, il difensore dell'Agenzia si è riportato all'atto di rinuncia all'appello depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che a fronte della rinuncia all'appello da parte dell'Ufficio appellante deve dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 d.lgs.
n.546/1992.
In considerazione della condotta processuale e dell'intervenuto accordo con l'appellata in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio, ricorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- spese compensate.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA AR TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1797/2020 depositato il 30/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3086/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030900675/2018 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030900675/2018 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Bari propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, sezione ottava, del 13 dicembre 2019, n. 3086/5/2019, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Società “Società_1 ” avverso l'avviso di accertamento n. TVF030900675/2018 a.i. 2014.
Con unico motivo l'Ufficio contesta la sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, che ha comportato la errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 30 della L. n. 724 del 1994 e l'erronea applicazione per analogia dell'articolo 84, comma 3, del TUIR. Conclude chiedendo di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento TVF03090067/2018.
Resiste la Società_1 s.r.l. in liquidazione chiedendo in via principale l'accoglimento dell' appello, con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio;
- in via gradata il riconoscimento dei costi e delle deduzioni Irap già riconosciute dall'Ufficio in sede di accertamento con adesione e controdeduzioni e la mitigazione delle sanzioni comminate.
Con atto depositato in data 10/10/2025, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di volere recedere dal gravame proposto perché, pendente il giudizio, la quarta sezione della Corte di giustizia tributaria di II grado della
Puglia, con la sentenza n. 3102/4/2024, depositata il 12 settembre 2024, ha annullato l'avviso di accertamento n. TVF030900911/2018, emesso nei confronti della medesima società “Società_1” per l'anno d'imposta 2013, per motivi analoghi a quelli fondanti l'avviso di accertamento odierno oggetto di giudizio. Detta sentenza non è stata impugnata dall'Ufficio. Pertanto l'appellante ha dichiarato che “si ritiene che nel caso di specie siano sopravvenute le condizioni per desistere dal giudizio di gravame rubricato con
R.G.A. n. 1797/2020.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio lo scrivente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riferisce di avere raccolto la disponibilità del Contribuente, in persona del difensore munito di procura, di rinunciare ad ogni pretesa in ordine alle spese del giudizio di appello.”
All'odierna udienza, presenti le parti, il difensore dell'Agenzia si è riportato all'atto di rinuncia all'appello depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che a fronte della rinuncia all'appello da parte dell'Ufficio appellante deve dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 d.lgs.
n.546/1992.
In considerazione della condotta processuale e dell'intervenuto accordo con l'appellata in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio, ricorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- spese compensate.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo