Articolo 16 della Legge 30 luglio 1973, n. 484
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 settembre 1973
Art. 16. (Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi
diversi dall'attivita' di volo coperti
da assicurazione generale obbligatoria).

Coloro che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, i loro superstiti e coloro che risultino titolari di pensione a carico del Fondo alla stessa data, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi, anche se diversi dall'attivita' di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946, in eta' superiore al ventesimo anno, purche', relativamente ai periodi stessi, siano stati versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facolta' di riscatto di cui all' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il riconoscimento e' subordinato alla presentazione della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, ed all'adempimento contributivo previsto dal precedente articolo 7, secondo comma.
Nel caso in cui i periodi riconosciuti, ai sensi del presente articolo, abbiano concorso alla liquidazione di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dal riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto.
Valgono per il riconoscimento stesso le altre norme contenute nel citato articolo 7.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973