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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1827/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2015, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 429/2015 pronunciata dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia e pubblicata in data 29.6.2015” e promosso da
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe;
-appellante–
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Turcolaro;
-appellato-
NONCHÉ CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_2
domiciliato come in atti.
-appellato contumace-
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 14.12.2015, in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia,
e il , per ottenere la riforma parziale della sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 429/2015 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare e/o riformare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c.; annullare e/o riformare la sentenza impugnata per errata e contraddittoria motivazione in tema di soccombenza;
in via definitiva e nel merito rigettare la originaria domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto, tenendo indenne l'Agente Controparte_3 di Riscossione . CP_3
L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza appellata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alle spese di lite emessa nei confronti dell' e poneva a fondamento Parte_1
del gravame proposto i seguenti motivi: errata valutazione delle risultanze processuali ed errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di soccombenza.
Ad avviso dell'appellante la condanna alle spese dell'Agente della Riscossione, che si era limitato ad adempiere in toto al proprio mandato ovvero procedere alla notifica della cartella di pagamento n.
139201440000246026000, avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per mancato pagamento del canone acqua dal Comune di , doveva ritenersi ingiusta ed illegittima. Controparte_2
Nella pronuncia gravata, infatti, pur avendo inteso annullare la cartella opposta per carenza di titolo esecutivo, ovvero mancata notifica, da parte del , dell'avviso di Controparte_2
liquidazione sotteso, il Giudice di prime cure addiveniva alla condanna alle spese, in via esclusiva,
l'Agente della Riscossione
Si costituiva nel giudizio d'appello eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c., sempre in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto poiché la sentenza appellata sarebbe stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., in ogni caso nel merito chiedeva il rigetto del gravame proposto.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne era pertanto Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado e a causa dell'assenza del giudice titolare e al cambio del giudice assegnatario del procedimento, all'udienza del 22 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez.
I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695). Nella specie i motivi di impugnazione sono specificamente individuati, con conseguente ammissibilità del gravame.
Ciò posto deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da P_
. Secondo parte convenuta appellata le sentenze rese in controversie come quella de qua,
[...]
di valore non superiore a euro 1.100,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudice abbia applicato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità e come tali sono inappellabili. L'eccezione è infondata per le ragioni che si esplicano.
L'art. 339 c.p.c., come modificato dal D.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, al terzo comma, dispone che:
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Ricordiamo che nella previgente disciplina, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità erano inappellabili tout court.
Nella formulazione attuale, tali sentenze sono appellabili, ma solo per motivi limitati, vale a dire:
a) violazione delle norme sul procedimento;
b) violazione di norme costituzionali;
c) violazione di norme comunitarie;
d) violazione dei principi regolatori della materia.
Si tratta, pertanto, di un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Detto regime non si applica a tutte le sentenze pronunciate secondo equità, bensì solo a quelle pronunciate a norma dell'art. 113
c.p.c., vale a dire, le ipotesi di cd. equità necessaria, secondo cui, “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Ai fini della determinazione del valore, poi, appare utile richiamare una recente pronuncia della giurisprudenza che ha chiarito che rileva solo il valore della controversia, da determinarsi – indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato – applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza (Cass. Civ. 9432/2012).
Di recente si è affermato che nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione (…)” (Cass. Civ. 6410/2013). Nel caso di specie, il valore della controversia oggetto della sentenza appellata è di € 685,98.
In ogni caso l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, co. 2, e dell'art. 339, co. 3, c.p.c. appare infondata poiché “è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione l'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Peraltro, trattandosi di appello per violazione delle norme che regolano la ripartizione delle spese processuali, il motivo di gravame andrebbe comunque inquadrato nella violazione delle norme sul procedimento, sicché anche sotto tale profilo l'appello sarebbe da ritenersi ammissibile (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1108: “L'art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento”).
Venendo al merito, l'appello è fondato per le ragioni che si espongono.
Con un sostanziale unico motivo di gravame l' lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in accoglimento dell'opposizione proposta dal ha dichiarato la non dovutezza delle somme portate dalla P_
cartella di pagamento opposta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme oggetto della pretesa creditoria imputandone l'esclusiva responsabilità ad per non aver Parte_2
provveduto, nella sua qualità di Concessionario della riscossione, ad eseguire nei termini di legge la notifica degli atti interruttivi finalizzati ad interrompere la prescrizione del credito portato dalla cartella. A sostegno della propria pretesa parte appellante deduce che nessun addebito può essere mosso nei suoi confronti avendo la stessa prontamente notificato la cartella opposta e non potendo, quindi, essere condannata in via esclusiva al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Conclude chiedendo la conferma della cartella esattoriale opposta sull'assunto della dovutezza delle somme richieste per erronea declaratoria di prescrizione del relativo credito.
Ciò posto, si osserva che il Giudice di Pace ha dichiarato la prescrizione del credito (rimasta del tutto incontestata in questa sede) azionato con la cartella esattoriale opposta, a causa della mancata dimostrazione da parte del , rimasto contumace in entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio “che non vi sia in atti la prova che l'ente locale abbia effettuato detta richiesta ma anche considerando valida la notifica della cartella n. 1392014000246026000 il 5.9.2014, il termine prescrizionale quinquennale deve considerarsi comune maturato” (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado), per poi altresì argomentare: “che i convenuti non hanno fornito la prova di eventuali atti interruttivi e/o sospensivi idonei a paralizzare tale eccezione”.
Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado richiamata anche dal primo giudice, ne discende che senz'altro l'accoglimento della domanda è da ascrivere in gran parte all'Ente creditore, dal che deriva l'obbligo di quest'ultimo di contribuire al pagamento delle spese di giudizio, ingiustamente invece poste a carico della sola Parte_2
È infatti indubitabile che l'omessa prova della notifica del verbale di contestazione relativo al canone acqua per gli anni 2005, 2006 e 2007 da cui è scaturita la pronuncia di prescrizione debba addebitarsi all'ente impositore, il quale peraltro quale ente creditore è l'unico onerato a compiere atti interruttivi della prescrizione e dunque responsabile del suo eventuale maturarsi, sicché alcuna responsabilità può addebitarsi nel caso di specie all'odierna appellante mero agente della riscossione, incaricato esclusivamente della notifica della cartella esattoriale regolarmente eseguita. Ne deriva che la condanna alle spese disposta ad esclusivo carico dell'appellante è da ritenersi illegittima, considerato che l'esito negativo della lite è dipeso, nella specie, da omissioni imputabili al solo ente creditore.
Va a questo punto indagato se debba disporsi la condanna solidale dell'ente impositore e dell'agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore del o se invece debba P_
disporsi la condanna esclusiva del solo ente impositore come richiesto dall'appellante.
Sulla questione esistono due orientamenti di legittimità: uno più risalente (Cass. n.
12385/2013), che in applicazione del principio della soccombenza ritiene che le spese debbano gravare esclusivamente sull'ente impositore e l'altro più recente e maggioritario (cfr. ex plurimis
Cass. 24678/2018) che ritiene che la condanna debba essere solidale, dovendosi contemperare il principio della soccombenza con quello della causalità e rilevando le singole responsabilità solo nei rapporti interni tra ente impositore ed agente della riscossione.
In particolare, quest'ultimo orientamento sposato dalle più recenti pronunce di legittimità
(Cass. n. 8496/2016; Cass. sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Cass. Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Cass. ord. n.
809/2018 e Cass. Sez. VI ord. n. 2993/2018) si fonda sul presupposto per cui la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento (principio di causalità che si innesta sul principio della soccombenza), eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e l'esattore, che ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali, le quali ultime devono gravare solidalmente su ente impositore ed agente della riscossione, salvo un diverso riparto interno tra gli enti inopponibile alla controparte processuale.
Orbene, in una recentissima ordinanza dell'8.10.2018 (n. 24678) la Suprema Corte di Cassazione, pur dando atto dell'esistenza dei due orientamenti sopra riportati, ha evidenziato che il primo è stato ormai da tempo abbandonato a favore del secondo, maggiormente condivisibile, e che quindi il contrasto giurisprudenziale sarebbe ormai superato.
Dunque, alla luce del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione, la sentenza di primo grado deve essere riformata disponendosi la condanna solidale di
[...]
e del a rifondere le spese del primo grado di giudizio Parte_1 Controparte_2 in favore di , pari ad € 403,00 per spese ed € 43 per spese, oltre rimborso Controparte_1
forfettario 12,5% come per legge, IVA e CPA.
Le spese del presente grado di giudizio tenuto conto degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali in materia (consolidatisi solo nel corso del presente procedimento), del lungo tempo trascorso dall'introduzione del presente giudizio e della circostanza che il gravame sia stato accolto per ragioni diverse rispetto a quelle prospettate dall'appellante, possono essere compensate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello promossa come in epigrafe rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 429/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia e pubblicata in data 29.6.2015, dispone che il sia obbligato solidalmente con l'appellante alla rifusione in Controparte_2
favore di della somma di € 446,00 a titolo di spese di lite del primo grado Controparte_1
di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 12,50%;
- CONFERMA per il resto la sentenza appellata.
- COMPENSA le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 10.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.