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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4487/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cipriano Di Parte_1
Tella;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Con ordinanza resa a seguito dell'udienza del 10/01/2025 l'Ill.mo Giudice Dott. Rippa ha disposto l'integrazione dell'elaborato peritale depositato in fase di ATP alla luce della certificazione medica depositata nella fase di opposizione e dei motivi esposti in fase di opposizione dall'Avv. di parte attrice.
La documentazione medica autorizzata risulta la seguente:
1) Certificato ASL Caserta del 27/01/2024;
2) Relazione medica di parte redatta dal Dott. Persona_2
1 Dopo la disamina della suddetta certificazione e dei motivi di opposizione si fa presente quanto segue:
a) L'Avv. di parte attrice afferma che la patologia depressiva non è stata adeguatamente valutata visto che per la stessa va riconosciuta una invalidità del 40%. Prima di tutto il suddetto legale non spiega come arriva a tale percentuale, visto che non indica a quale codice dell'invalidità civile fa riferimento la suddetta valutazione, contrariamente a quanto fatto dal sottoscritto che al punto b delle conclusioni scrive “disturbo ansioso (codice 2207: 15%) depressivo moderato/grave (codici
2205 e 2206: 27%)”. Si fa presente che il consulente di parte attrice che ha redatto la relazione agli atti conferma la suddetta valutazione formulata dal CTU, smentendo anche lui quanto scritto dall'Avvocato di parte attrice;
b) L'Avvocato di parte attrice afferma che la ricorrente è affetta da una “limitazione di 2/3 terzi dei movimenti del rachide cervicale e lombare in presenza o meno di interessamento radicolare”. Tale affermazione risulta totalmente infondata visto che tale obiettività clinica non è stata riscontrata nel corso delle operazioni peritali;
c) Il Dott. che ha redatto la consulenza di parte depositata in fase di opposizione, Persona_2 nelle sue conclusioni conferma la valutazione formulata dal CTU ma aggiunge solo che la paziente presenta una “limitazione di 2/3 terzi dei movimenti del rachide cervicale e lombare in presenza o meno di interessamento radicolare” valutandola l'11%. Premesso che il suddetto medico non ha partecipato alle operazioni peritali, si fa rilevare che la citata limitazione non è descritta nell'esame obiettivo dell'apparato locomotore presente nella relazione di parte redatta dal suddetto medico, inoltre si ribadisce, quanto già riportato al punto b, che tale obiettività clinica non è stata riscontrata nel corso delle operazioni peritali;
d) Nelle conclusioni della sua relazione il Dott. afferma che la ricorrente “in Persona_2 seguito all'incidente occorso” presenta “un danno biologico - inteso quale riduzione della validità psico-fisica nella misura del 79%”. Si fa rilevare che nel caso in esame non stiamo valutando alcun incidente, inoltre nell'invalidità civile la percentuale di invalidità è intesa come riduzione della capacità lavorativa e non come danno biologico;
quindi, è evidente che il suddetto consulente confonde le tabelle dell'invalidità civile con quelle del danno biologico che si usano in altri ambiti ma certamente non in invalidità civile. La percentuale del 79% formulata dal Dott. non è Per_2 altro che la somma della percentuale del 68% data dal sottoscritto con l'11% della valutazione che il suddetto consulente effettua della “limitazione di 2/3 terzi dei movimenti del rachide cervicale e lombare in presenza o meno di interessamento radicolare” che riporta nelle sue conclusioni ma non descrive, come già detto, nell'obbiettività clinica dell'apparato locomotore della sua stessa relazione. In invalidità civile la percentuale di invalidità finale, in caso di più patologie, si raggiunge mediante il calcolo riduzionistico applicato sulle varie percentuali di invalidità riscontrate. Nel caso in esame, come già detto, il consulente di parte si limita ad una semplice somma delle percentuali, ricadendo così in un evidente errore;
e) Relativamente al certificato del 27/01/2024, redatto su carta intestata dell' con CP_2 timbro del Dott. e siglato con firma illeggibile, si legge una diagnosi di cardiopatia Persona_3 ipertensiva in II classe NYHA. Premesso che nel corso delle operazioni peritali la ricorrente non ha riferito di essere affetta da ipertensione arteriosa, la suddetta valutazione non risulta suffragata da adeguata documentazione. Infatti, alla suddetta certificazione non è allegato l'elettrocardiogramma e soprattutto l'ecocardiogramma che risulta fondamentale per formulare una diagnosi di cardiopatia
2 ipertensiva. Altro dato che si fa rilevare è quello che nelle conclusioni della relazione di parte redatta dal Dott. non si fa riferimento ad alcuna cardiopatia ipertensiva. Per_2
Da quanto suddetto risulta evidente che le motivazioni di opposizioni formulate dall'Avvocato di parte attrice risultano infondate ed, inoltre, la certificazione cardiologica redatta su carta dell'ASL di Caserta non risulta suffragata da adeguata documentazione e dall'anamnesi riferita dalla stessa ricorrente, mentre la consulenza di parte redatta dal Dott. esprime una valutazione finale Per_2 facendo riferimento al danno biologico, che in invalidità civile non è la tabella di legge di riferimento, utilizzando una modalità di calcolo della percentuale invalidante che non è in uso in invalidità civile come sopra ben descritto.
In conclusione, si confermano le valutazioni già formulate in fase di ATP”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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