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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2295/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa LE PI, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Francesca Batacchi in sostituzione dell'avv. Luca Brachi;
- per parte opposta: l'avv. Claudia Geri in sostituzione dell'avv. Vandini Marina e dell'avv. Carlotta
Casamorata.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/09/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2295/2024 N. 2295/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa LE PI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2295/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Brachi Parte_1 C.F._1 del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Amedeo Modigliani
n. 07, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e già (p.iva e per essa Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Casamorata e dall'avv. Martina Vandini del Foro di
Ravenna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Via Alfredo Baccarini n. 52, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 715/2024 del 11/09/2024; contratti bancari.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/09/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis: dichiarare nullo e privo di ogni e qualsiasi giuridico effetto il decreto opposto, dichiarando nulla la clausola di cui all'art.6 della fideiussione agosto 2008 (cfr.all.16 documento allegato da ingiungente) e, per l'effetto, la intervenuta estinzione della stessa e, comunque, per decadenza dalla garanzia e del diritto a richiedere ed ottenere il pagamento, stante il decorso di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Dichiarando così nulla essere dovuto dall'ingiunta.
Con vittoria di spese ed onorari, CPA ed IVA come per legge”. 2 R.G. 2295/2024 Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/11/2025:
“l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
- nel merito, voglia rigettare la domanda attorea siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 715/2024 di – 1606/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia il 11.9.2024;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il Sig. al pagamento, in favore di , per i titoli Parte_1 Controparte_1 dedotti in causa, della somma di € Euro 350.700,92, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria;
- In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale a carico dei Controparte_1 sig.ri e quali fideiussori omnibus della società AN Parte_1 Parte_2
Immobiliare S.r.l. – dichiarata fallita nel 2011 - giusto atto del 16/07/2008, fino all'importo massimo garantito di € 750.000,00-, ingiunzione di pagamento immediata della somma complessiva di € 350.700,92 oltre interessi e spese quale credito maturato in virtù di diversi rapporti bancari, quali il mutuo fondiario concesso nell'agosto 2008 dall'allora creditrice
[...] ed i mutui fondiari concessi nel maggio 2009, nel Controparte_4 giugno 2009, nel settembre 2009, nel novembre 2009 e nel febbraio 2010 dalla allora creditrice dimetteva documenti ai quali faceva richiamo. Controparte_5
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso nei confronti di e Parte_1 Pt_2 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in questa sede impugnato, con liquidazione
[...] di spese della procedura in € 4.394,00 per compensi professionali, € 634,00 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto, la sig.ra ha proposto la presente opposizione eccependo la Parte_1 nullità della clausola n. 6) della fideiussione omnibus – in deroga dell'art. 1957 c.c. - in quanto sottoscritta dall'opponente quale consumatrice – per avere rivestito solo formalmente la qualifica di socio della debitrice principale, senza svolgere alcuna attività materiale, lavorativa, operativa o commerciale materiale all'interno della società, in realtà partecipata e gestita di fatto dal di lei
3 R.G. 2295/2024 marito, e comunque assunta la carica di amministratrice solo successivamente al rilascio della garanzia personale, nel 2009 - e vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) e dell'art. 36 Codice del Consumo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per decadenza della garanzia, decorso il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2025 si è costituita in giudizio la società e, per essa, la società eccependo anzitutto Controparte_6 Controparte_2 la nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione del Tribunale adito epperò già ritenuta dalla stessa parte sanata con la costituzione in giudizio ex art. 164 comma 3 c.p.c., nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato circa la qualifica di consumatrice dell'opponente, comunque richiamato l'art. 7 del contratto di fideiussione che prevede l'obbligo del garante a pagare alla immediatamente e “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto, e insistendo per CP_4 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.,
e assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, tuttavia conclusasi con esito negativo, la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione è infondata.
L'unico motivo di opposizione sollevato da parte opponente concerne la nullità della clausola 6) del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il 16/07/2008 in quanto vessatoria ex artt. 33 comma 2 lett. t) e 36 Codice del Consumo e, a seguito delle difese svolta dalla società opposta, la nullità della clausola 7) del medesimo contratto relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” perché anch'essa vessatoria secondo le norme del Codice del Consumo.
, alla luce della documentazione in atti, non può affatto attribuirsi alla sig.ra la CP_7 Pt_1 qualifica di consumatore.
All'uopo, il Tribunale rammenta che a) la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza 3 settembre 2015, C110/14, CP_8 punto 21); b) essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale Direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore, ai sensi della suddetta direttiva;
c) nel caso di una persona fisica che
4 R.G. 2295/2024 abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta dunque al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742); d) in particolare, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_2 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass. SS.UU. 5868/2023).
Orbene, nel caso di specie, dalla visura CCIAA storica della società debitrice AN Immobiliare
S.r.l. risulta che la sig.ra ha rivestito il ruolo di socia per il diritto di proprietà della quota Pt_1 del 70% della medesima società sin dal 02/07/2008, dunque prima sia del primo contratto di finanziamento erogato in favore della società e sia della sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
Dunque, in tale contesto non può ritenersi che l'opponente, nel prestare la garanzia personale, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e in assenza di un collegamento funzionale con la suddetta società (v. anche Cass. ord. 32986/2023; Cass. sent. 23533/2024). Invero, la sig.ra Pt_1 era detentrice del 70% del patrimonio della società garantita e non sono state offerte prove con efficacia confutatoria della ricorrenza di un collegamento funzionale tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale - inconferente il richiamo alla sentenza penale del Tribunale di Pistoia n. e agli accertamenti ivi effettuati, in quanto relativi a fatti risalenti ad epoca successiva, ossia a quando nel 2009 la sig.ra ha assunto il ruolo formale di amministratore unico e Pt_1 legale rappresentante della società, come si evince dalla formulazione dei capi di imputazione – (v. anche Cass. 32225/2018).
Con l'ulteriore precisazione che anche a ritenere che le quote societarie detenute dalla sig.ra Pt_1 fossero in realtà riferibili al marito, comunque si dovrebbe escludere la qualifica di consumatore in capo alla odierna opponente, stante l'interessamento all'attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall'aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale (v. Cass. n. 23533/2024). E tanto, a maggior ragione considerato che comunque, dalla lettura della sentenza penale, emerge come in qualche occasione anche la sig.ra abbia contribuito agli adempimenti amministrativi legati Pt_1
5 R.G. 2295/2024 all'attività societaria, partecipando riunioni lavorative (v. dichiarazioni di e , Per_3 Per_4 pag. 8 del provvedimento).
Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 715/2024 del 11/09/2024 va confermato nei confronti di Parte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 350.700,92) escluso il compenso per la fase istruttoria dato che parte opposta non ha depositato le memorie ex art. 171 ter
c.p.c. e ad esse non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la liquidazione delle spese di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 715/2024 del 11/09/2024 nei confronti di Parte_1 condanna
l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta liquidate in € 14.207,80 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 02 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa LE PI
6 R.G. 2295/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa LE PI, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Francesca Batacchi in sostituzione dell'avv. Luca Brachi;
- per parte opposta: l'avv. Claudia Geri in sostituzione dell'avv. Vandini Marina e dell'avv. Carlotta
Casamorata.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/09/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2295/2024 N. 2295/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa LE PI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2295/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Brachi Parte_1 C.F._1 del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Amedeo Modigliani
n. 07, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e già (p.iva e per essa Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Casamorata e dall'avv. Martina Vandini del Foro di
Ravenna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Via Alfredo Baccarini n. 52, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 715/2024 del 11/09/2024; contratti bancari.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/09/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis: dichiarare nullo e privo di ogni e qualsiasi giuridico effetto il decreto opposto, dichiarando nulla la clausola di cui all'art.6 della fideiussione agosto 2008 (cfr.all.16 documento allegato da ingiungente) e, per l'effetto, la intervenuta estinzione della stessa e, comunque, per decadenza dalla garanzia e del diritto a richiedere ed ottenere il pagamento, stante il decorso di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Dichiarando così nulla essere dovuto dall'ingiunta.
Con vittoria di spese ed onorari, CPA ed IVA come per legge”. 2 R.G. 2295/2024 Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/11/2025:
“l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
- nel merito, voglia rigettare la domanda attorea siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 715/2024 di – 1606/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia il 11.9.2024;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il Sig. al pagamento, in favore di , per i titoli Parte_1 Controparte_1 dedotti in causa, della somma di € Euro 350.700,92, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria;
- In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale a carico dei Controparte_1 sig.ri e quali fideiussori omnibus della società AN Parte_1 Parte_2
Immobiliare S.r.l. – dichiarata fallita nel 2011 - giusto atto del 16/07/2008, fino all'importo massimo garantito di € 750.000,00-, ingiunzione di pagamento immediata della somma complessiva di € 350.700,92 oltre interessi e spese quale credito maturato in virtù di diversi rapporti bancari, quali il mutuo fondiario concesso nell'agosto 2008 dall'allora creditrice
[...] ed i mutui fondiari concessi nel maggio 2009, nel Controparte_4 giugno 2009, nel settembre 2009, nel novembre 2009 e nel febbraio 2010 dalla allora creditrice dimetteva documenti ai quali faceva richiamo. Controparte_5
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso nei confronti di e Parte_1 Pt_2 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in questa sede impugnato, con liquidazione
[...] di spese della procedura in € 4.394,00 per compensi professionali, € 634,00 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto, la sig.ra ha proposto la presente opposizione eccependo la Parte_1 nullità della clausola n. 6) della fideiussione omnibus – in deroga dell'art. 1957 c.c. - in quanto sottoscritta dall'opponente quale consumatrice – per avere rivestito solo formalmente la qualifica di socio della debitrice principale, senza svolgere alcuna attività materiale, lavorativa, operativa o commerciale materiale all'interno della società, in realtà partecipata e gestita di fatto dal di lei
3 R.G. 2295/2024 marito, e comunque assunta la carica di amministratrice solo successivamente al rilascio della garanzia personale, nel 2009 - e vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) e dell'art. 36 Codice del Consumo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per decadenza della garanzia, decorso il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2025 si è costituita in giudizio la società e, per essa, la società eccependo anzitutto Controparte_6 Controparte_2 la nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione del Tribunale adito epperò già ritenuta dalla stessa parte sanata con la costituzione in giudizio ex art. 164 comma 3 c.p.c., nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato circa la qualifica di consumatrice dell'opponente, comunque richiamato l'art. 7 del contratto di fideiussione che prevede l'obbligo del garante a pagare alla immediatamente e “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto, e insistendo per CP_4 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.,
e assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, tuttavia conclusasi con esito negativo, la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione è infondata.
L'unico motivo di opposizione sollevato da parte opponente concerne la nullità della clausola 6) del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il 16/07/2008 in quanto vessatoria ex artt. 33 comma 2 lett. t) e 36 Codice del Consumo e, a seguito delle difese svolta dalla società opposta, la nullità della clausola 7) del medesimo contratto relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” perché anch'essa vessatoria secondo le norme del Codice del Consumo.
, alla luce della documentazione in atti, non può affatto attribuirsi alla sig.ra la CP_7 Pt_1 qualifica di consumatore.
All'uopo, il Tribunale rammenta che a) la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza 3 settembre 2015, C110/14, CP_8 punto 21); b) essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale Direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore, ai sensi della suddetta direttiva;
c) nel caso di una persona fisica che
4 R.G. 2295/2024 abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta dunque al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742); d) in particolare, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_2 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass. SS.UU. 5868/2023).
Orbene, nel caso di specie, dalla visura CCIAA storica della società debitrice AN Immobiliare
S.r.l. risulta che la sig.ra ha rivestito il ruolo di socia per il diritto di proprietà della quota Pt_1 del 70% della medesima società sin dal 02/07/2008, dunque prima sia del primo contratto di finanziamento erogato in favore della società e sia della sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
Dunque, in tale contesto non può ritenersi che l'opponente, nel prestare la garanzia personale, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e in assenza di un collegamento funzionale con la suddetta società (v. anche Cass. ord. 32986/2023; Cass. sent. 23533/2024). Invero, la sig.ra Pt_1 era detentrice del 70% del patrimonio della società garantita e non sono state offerte prove con efficacia confutatoria della ricorrenza di un collegamento funzionale tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale - inconferente il richiamo alla sentenza penale del Tribunale di Pistoia n. e agli accertamenti ivi effettuati, in quanto relativi a fatti risalenti ad epoca successiva, ossia a quando nel 2009 la sig.ra ha assunto il ruolo formale di amministratore unico e Pt_1 legale rappresentante della società, come si evince dalla formulazione dei capi di imputazione – (v. anche Cass. 32225/2018).
Con l'ulteriore precisazione che anche a ritenere che le quote societarie detenute dalla sig.ra Pt_1 fossero in realtà riferibili al marito, comunque si dovrebbe escludere la qualifica di consumatore in capo alla odierna opponente, stante l'interessamento all'attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall'aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale (v. Cass. n. 23533/2024). E tanto, a maggior ragione considerato che comunque, dalla lettura della sentenza penale, emerge come in qualche occasione anche la sig.ra abbia contribuito agli adempimenti amministrativi legati Pt_1
5 R.G. 2295/2024 all'attività societaria, partecipando riunioni lavorative (v. dichiarazioni di e , Per_3 Per_4 pag. 8 del provvedimento).
Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 715/2024 del 11/09/2024 va confermato nei confronti di Parte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 350.700,92) escluso il compenso per la fase istruttoria dato che parte opposta non ha depositato le memorie ex art. 171 ter
c.p.c. e ad esse non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la liquidazione delle spese di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 715/2024 del 11/09/2024 nei confronti di Parte_1 condanna
l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta liquidate in € 14.207,80 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 02 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa LE PI
6 R.G. 2295/2024